Funzione cerca, oppure in corso ci sono ancora una volta per l'ennesima volta il ripetersi delle solita storia.
ESISTONO SOLO SERBATOI OMOLOGATI; SIA PER TRAZIONE SIA PER CAMPER, I VECCHI NON RISPONDONO ALLA R67/01 ANCHE SE LA DITTA è LA STESSA[:)]
Ai distributtori stradali possono fare rifornimento
solo ed esclusivamente serbatoi fissati al veicolo R67/01 in ambito di tutti gli stati appartenenti all'europa, nel caso di alimentazione del motore deve essere scritto e riportato il collaudo per la fase liquida, per il camper
deve essere a norma l'impianto nel suo insieme, come per altre cose inerenti l'abitazione privata, le leggi ci sono e vengono notificate quando ormai è troppo tardi.
E' lo
stesso codice della strada, le leggi sui contenitori contenenti GPL o altri gas infiammabili, la prevenzione tecnica che leggifera in tale senso.
Una cosa non omologata non può: ne circolare, ne utilizzare, ne detenere.
Ti posto i passi salienti della legge:
Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
13 maggio 2002, di recepimento della direttiva 2001/56/CE.
"1. Impianti di
riscaldamento a gpl destinati all'uso su
strada dei veicoli a motore";
"1.1.6.2. non avvenga un rilascio incontrollato dovuto a un
distacco accidentale. E' necessario disporre di mezzi atti a fermare
il flusso del GPL installando un dispositivo immediatamente dopo, o
all'interno, di un regolatore montato sul cilindro o sul serbatoio o,
se il regolatore e' montato lontano dal cilindro o dal serbatoio,
installando il dispositivo immediatamente prima del tubo proveniente
dal cilindro o dal serbatoio e installandone un secondo dentro o dopo
il regolatore".
3.1.1. I riscaldamenti a combustione e i loro impianti di scarico
dei gas devono essere concepiti, situati, protetti o coperti in modo
da impedire qualunque inaccettabile rischio di riscaldamento o di
incendio del carico. Tale requisito si puo' considerare soddisfatto
quando il serbatoio del carburante e il sistema di scarico del
riscaldatore sono conformi alle disposizioni di cui ai punti 3.1.1.1
3.1.1.1. Tutti i serbatoi destinati ad alimentare i riscaldatori
devono soddisfare i seguenti requisiti:
a) in caso di perdita, il carburante deve defluire al suolo
senza entrare in contatto con parti roventi del veicolo o del carico;
b) i serbatoi di carburante contenenti benzina devono essere
dotati di un tagliafiamma efficace all'apertura del dispositivo di
riempimento o di una chiusura che consenta di mantenere l'apertura
chiusa ermeticamente.
3.3.1. I riscaldatori a combustione devono essere disattivati
almeno con i seguenti metodi:
a) spegnimento manuale volontario dall'abitacolo del
conducente;
b) arresto del motore del veicolo: in questo caso il
dispositivo di riscaldamento puo' essere riavviato manualmente dal
conducente;
BOMBOLE GPL : NON E' PREVISTA LA REVISIONE MA SOLO LA SOSTITUZIONE DOPO 10 ANNI CON R67/01:
DALLA DATA DEL COLLAUDO DELL' IMPIANTO GPL SE INSTALLATO DOPO LA PRIMA IMMATRICOLAZIONE DEL VEICOLO.
DALLA DATA DELLA PRIMA IMMATRICOLAZIONE DEL VEICOLO SE L' IMPIANTO ERA GIA' INSTALLATO FIN DALL' ORIGINE DEL VEICOLO.
(5) Le eccezioni riguardanti i sistemi di riscaldamento per i veicoli ad uso speciale, in particolare gli autocaravan e i caravan, molto spesso dotati di sistemi di riscaldamento a GPL, non sono più necessarie,
essendo state introdotte prescrizioni relative ai sistemi di riscaldamento a GPL.
Pertanto, le disposizioni di sicurezza armonizzate contenute nella direttiva 2001/56/CE devono applicarsi a tutti i veicoli, compresi quelli ad uso speciale,
come da allegato XI della direttiva 70/156/CEE.
4. A partire dal
1° gennaio 2007 , per quanto riguarda i veicoli provvisti di sistemi di riscaldamento alimentati a GPL che
non rispettano le prescrizioni di cui agli allegati I, II e da IV a VIII della direttiva 2001/56/CE
modificata dalla presente direttiva, gli Stati membri, per motivi riguardanti i sistemi di riscaldamento:
a)
non considerano più validi i certificati di conformità che accompagnano i veicoli nuovi in conformità delle prescrizioni della direttiva 70/156/CEE ai fini dell'articolo 7, paragrafo 1, della medesima direttiva;
b)
possono rifiutare l'immatricolazione, la vendita e la messa in circolazione di veicoli nuovi che non siano accompagnati da un certificato di conformità come stabilito dalla direttiva 70/156/CEE.
5.
A partire dal 1° gennaio 2007 si applicano le prescrizioni degli allegati I, II e da IV a VIII della direttiva 2001/56/CE modificata dalla presente direttiva, in relazione ai dispositivi di riscaldamento a combustione alimentati a GPL in qualità di componenti, ai fini dell'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 70/156/CEE.
Semplice il collage![:D][:D][:D]
Poi, fate ciò che volete[:)][;)]
Modificato da giuliano49 il 20/01/2011 alle 09:57:17