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davideclown
davideclown
25/01/2007 251
Inserito il 14/01/2009 alle: 16:24:02
Dopo tutte queste discussioni su bombole bomboloni ecc. mi si è bloccata la multivalvola penso..domani vado da un gasista. Ora, provo a vedere dove potrei far montare un bombolone icom doppia camera, dato che il mio è in scadenza, vado sul sito chiamo diversi installatori. Oh non uno che abbia fatto un lavoro simile, non sanno dirmi il costo ecc. Ma dove e a chi mi rivolgo?Conoscete installatori(di bombolone per servizi)in zona Cremona, Mantova,Parma, Reggio Emilia che poi ti rilasciano anche qualche documento come certificazione del lavoro svolto? Cavolo, non è possibile che mi devo fare centinaia di km per montare un bombolone!
18
davideclown
davideclown
25/01/2007 251
Inserito il 14/01/2009 alle: 16:30:27
Ne ho trovato uno che prima non rispondeva..1000 Euro!!!![:(][V][}:)] Trsitemente.. Davide
18
davideclown
davideclown
25/01/2007 251
Inserito il 14/01/2009 alle: 19:17:23
Se ne conoscete anche da altre parti dite pure tanto ho già capito che mi dovrò muovere.. grazie Davide
20
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 14/01/2009 alle: 20:54:37
So che tanti per levarsi l'impiccio li vendono per corrispondenza, poi per il resto adottano le valvole come per le auto, so che un bombolone per camper il costo oscilla in base alla capacità, mediamente 450-700 euro, Quello che te lo monta ti consegna il certificato di conformità e la fattura del lavoro fatto. Importante che ci siano tutti gli elementi omologati e valvole, che i vecchi serbatoi non avevano.A verona ci sono e te lo spediscono, ma per il resto non so.
18
davideclown
davideclown
25/01/2007 251
Inserito il 14/01/2009 alle: 20:58:12
A verona potrebbe anche andare bene però ho bisogno di qualcuno che me lo monti..da solo non mi metto a fare niente..boo vedremo se qualcuno sa..grazie comunque. Davide
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davideclown
davideclown
25/01/2007 251
Inserito il 15/01/2009 alle: 13:45:20
Ragazzi nessuno con il bombolone?a sto punto va bene ovunque.. up up [:D] grazie ancora.. Davide
17
twentytree
twentytree
14/07/2008 1083
Inserito il 16/01/2009 alle: 16:33:54
Ciao, il bombolone da 60 kg me lo hanno montato alla Camper One di chivasso euro 600,00 compreso di tutto.Però non ho avuto nessuna certificazione solo il coupon allegato al bombolone fornito dalla icom. Più di questo non so dirti ciao e buoni chilometri a tutti. Willy
17
liuk66
liuk66
17/11/2008 975
Inserito il 16/01/2009 alle: 18:11:31
Ciao Chiamate qui 3201155619 Artan dite che vi manda luca amico di Andrea ma chiesto 750/800 lavoro finitoid="red">id="size2">
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moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 17/01/2009 alle: 00:20:46
ciao a tutti , la questione del bombolone da camper e molto strana e discubile. vi spiego il perke visto che monto impianti gpl da auto. cmq sta di fatto che la icom costruisce serbatoio prettamente da camper e come tutti i serbatoii europei non hanno piu i l loro certificato di origine in quanto da aprile 2003 la nuova normativa europea per componenti gpl devono essere tutti omologati r6701 ossia da allora in poi e sparito il certificato ma la cosa strana che il gpl dei distrubutori e ad uso di autotrazione e non per cucinare o riscaldarsi e in piu non e possibile omologare un serbatoio da gpl su un camper in quanto non esiste una normativa sulla corretta installazione quindi sfido chi puo rilasciare una certificazione sul lavoro esiguito per post collaudo.
17
tommychan
tommychan
21/03/2008 482
Inserito il 17/01/2009 alle: 08:39:30
quote:Originally posted by moreno74
ciao a tutti , la questione del bombolone da camper e molto strana e discubile. vi spiego il perke visto che monto impianti gpl da auto. cmq sta di fatto che la icom costruisce serbatoio prettamente da camper e come tutti i serbatoii europei non hanno piu i l loro certificato di origine in quanto da aprile 2003 la nuova normativa europea per componenti gpl devono essere tutti omologati r6701 ossia da allora in poi e sparito il certificato ma la cosa strana che il gpl dei distrubutori e ad uso di autotrazione e non per cucinare o riscaldarsi e in piu non e possibile omologare un serbatoio da gpl su un camper in quanto non esiste una normativa sulla corretta installazione quindi sfido chi puo rilasciare una certificazione sul lavoro esiguito per post collaudo. >
> ma per caricare come fate ?ho chiesto ai vari distributori ,non mi sembrano molto convinti...
20
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 17/01/2009 alle: 11:26:43
La legge consente l'uso del serbatoio per gpl "dedicato per servizi ausiliari camper". Esso giustamente è un serbatoio che ha una doppia camera, e va installato con un'impianto omologato e rispondente ad una serie di norme che più o meno si avvicinano all'auto. Di fondamentale importanza va detto che tutto il materiale interessato al gpl deve essere approvato secondo le norme uni ce. Pertanto va bene il serbatoio della icom, o di altra casa che li costruiscono secondo le attuali direttive, ma si deve stare attenti che tutto l'impianto sia rispettoso. Un'impiantista professionale serio sa che i serbatoi ci sono, in che cosa consiste un impianto GPL(ci siano presenti materiali rispondenti, comando a distanza, per l'incendio e la sovrapressione) come per le auto. Pertanto chi è riconosciuto o abilitato ad impianti GPL sarà certamente in grado di rilasciare regolare fattura del lavoro svolto, e relativa certificazione che si trova al seguito del materiale usato. La responsabilità è di chi manomette l'impianto o di chi l'ha costruito non seguendo tali norme. Davideclown cerca di darti da fare, vedrai che lo trovi certamente vicino casa, non andiamo a crearci difficoltà, non c'è ne sono. Certamente che cercare un prezzo idoneo è reale.
20
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 17/01/2009 alle: 11:37:22
Rispondendo a moreno74 che installa impianti a gpl, non trovo che le sue affermazioni siano rispondenti a quanto asserisce, mi domaando se è un montatore o cosa.......senza offesa. Illustro so che è difficile anche leggere, sarà la settima volta che lo posto su COL: 32004L0078R(01) Rettifica della direttiva 2004/78/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, che modifica la direttiva 2001/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riscaldamento dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e la direttiva 70/156/CEE del Consiglio a fini di adeguamento al progresso tecnico (GU L 153 del 30.4.2004) Gazzetta ufficiale n. L 231 del 30/06/2004 pag. 69 - 74 Rettifica della direttiva 2004/78/CE della Commissione, del 29 aprile 2004 , che modifica la direttiva 2001/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riscaldamento dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e la direttiva 70/156/CEE del Consiglio a fini di adeguamento al progresso tecnico (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 153 del 30 aprile 2004 ) La direttiva 2004/78/CE va letta come segue: Direttiva 2004/78/CE della commissione del 29 aprile 2004 che modifica la direttiva 2001/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riscaldamento dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e la direttiva 70/156/CEE del Consiglio a fini di adeguamento al progresso tecnico (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970 , concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi(1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, vista la direttiva 2001/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001 , relativa al riscaldamento dei veicoli a motore e dei loro rimorchi(2), in particolare l'articolo 5, considerando quanto segue: (1) La direttiva 2001/56/CE è una delle direttive particolari della procedura di omologazione CE stabilita dalla direttiva 70/156/CEE. La direttiva 2001/56/CEE introduce prescrizioni per l'omologazione dei veicoli dotati di dispositivi di riscaldamento a combustione e per tali dispositivi in quanto componenti. (2) A norma dell'articolo 5 della direttiva 2001/56/CE, la Commissione deve esaminare le ulteriori prescrizioni in materia di sicurezza dei sistemi di riscaldamento dei veicoli a motore alimentati a gas di petrolio liquefatti (GPL). (3) Finora gli Stati membri hanno applicato le proprie prescrizioni nazionali ai veicoli dotati di sistemi di riscaldamento a GPL. Per arrivare a un approccio armonizzato in materia di prescrizioni tecniche per i dispositivi e i sistemi di riscaldamento a GPL, sono ora disponibili due norme europee, che dovrebbero essere applicate nel quadro del sistema di omologazione per i veicoli a motore e i loro rimorchi. Alla luce del progresso tecnico pertanto si ritiene necessario introdurre le due norme EN e numerosi elementi del regolamento UN/ECE n. 67 nella direttiva 2001/56/CE. (4) La direttiva 2001/56/CE dovrebbe essere modificata di conseguenza, e in particolare, a fini di chiarezza, l'allegato VIII dovrebbe essere sostituito. (5) Le eccezioni riguardanti i sistemi di riscaldamento per i veicoli ad uso speciale, in particolare gli autocaravan e i caravan, molto spesso dotati di sistemi di riscaldamento a GPL, non sono più necessarie, essendo state introdotte prescrizioni relative ai sistemi di riscaldamento a GPL. Pertanto, le disposizioni di sicurezza armonizzate contenute nella direttiva 2001/56/CE devono applicarsi a tutti i veicoli, compresi quelli ad uso speciale, come da allegato XI della direttiva 70/156/CEE. (6) Occorre pertanto modificare in conformità la direttiva 70/156/CEE. (7) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico istituito dall'articolo 13 della direttiva 70/156/CEE, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 Modifica della direttiva 2001/56/CE La direttiva 2001/56/CE è modificata come segue: 1) Gli allegati I e II sono modificati in conformità della parte A dell'allegato I della presente direttiva. 2) L'allegato VIII è sostituito dal testo di cui alla parte B dell'allegato I della presente direttiva. Articolo 2 Modifica della direttiva 70/156/CEE La direttiva 70/156/CEE è modificata in conformità dell'allegato II della presente direttiva. Articolo 3 Disposizioni transitorie 1. A partire dal 1° ottobre 2004 , per quanto riguarda un nuovo tipo di veicolo provvisto di un sistema di riscaldamento alimentato a GPL che rispetta le prescrizioni di cui agli allegati I, II e da IV a VIII della direttiva 2001/56/CE modificata dalla presente direttiva, gli Stati membri non possono, per motivi riguardanti i sistemi di riscaldamento: a) rifiutare il rilascio dell'omologazione CE o dell'omologazione nazionale; oppure b) rifiutarne l'immatricolazione, vietarne la vendita o la messa in circolazione. 2. A partire dal 1° ottobre 2004 , per quanto riguarda un nuovo tipo di dispositivo di riscaldamento a combustione alimentato a GPL in qualità di componente che rispetta le prescrizioni di cui agli allegati I, II e da IV a VIII della direttiva 2001/56/CE modificata dalla presente direttiva, gli Stati membri non possono: a) rifiutare il rilascio dell'omologazione CE o dell'omologazione nazionale; oppure b) vietarne la vendita o la messa in circolazione. 3. A partire dal 1° gennaio 2006 , per quanto riguarda un tipo di veicolo provvisto di un sistema di riscaldamento alimentato a GPL o di un tipo di dispositivo di riscaldamento a combustione alimentato a GPL in qualità di componente che non rispetta le prescrizioni di cui agli allegati I, II e da IV a VIII della direttiva 2001/56/CE modificata dalla presente direttiva, gli Stati membri rifiutano il rilascio dell'omologazione CE e possono rifiutare il rilascio dell'omologazione nazionale. 4. A partire dal 1° gennaio 2007 , per quanto riguarda i veicoli provvisti di sistemi di riscaldamento alimentati a GPL che non rispettano le prescrizioni di cui agli allegati I, II e da IV a VIII della direttiva 2001/56/CE modificata dalla presente direttiva, gli Stati membri, per motivi riguardanti i sistemi di riscaldamento: a) non considerano più validi i certificati di conformità che accompagnano i veicoli nuovi in conformità delle prescrizioni della direttiva 70/156/CEE ai fini dell'articolo 7, paragrafo 1, della medesima direttiva; b) possono rifiutare l'immatricolazione, la vendita e la messa in circolazione di veicoli nuovi che non siano accompagnati da un certificato di conformità come stabilito dalla direttiva 70/156/CEE. 5. A partire dal 1° gennaio 2007 si applicano le prescrizioni degli allegati I, II e da IV a VIII della direttiva 2001/56/CE modificata dalla presente direttiva, in relazione ai dispositivi di riscaldamento a combustione alimentati a GPL in qualità di componenti, ai fini dell'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 70/156/CEE. Articolo 4 Recepimento 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 settembre 2004 . Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste devono contenere un riferimento alla presente direttiva od essere corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva. Articolo 5 Entrata in vigore La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Articolo 6 Destinatari Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2004 . Per la Commissione Erkki Liikanen Membro della Commissione (1) GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 49 del 19.2.2004, pag. 36). (2) GU L 292 del 9.11.2001, pag. 21. Direttiva modificata dall'atto di adesione del 2003. ALLEGATO I MODIFICHE DELLA DIRETTIVA 2001/56/CE PARTE A 1.L'allegato i è modificato come segue: a) All'appendice 1 sono inseriti i nuovi punti 9.10.5.3 e 9.10.5.3.1: «9.10.5.3.Una breve descrizione del tipo di veicolo per quanto riguarda il sistema di riscaldamento a combustione e il controllo automatico:.................................... 9.10.5.3.1.Disegno del dispositivo di riscaldamento a combustione, del sistema per l'ingresso dell'aria, del sistema di scarico, del serbatoio di combustibile, del sistema di alimentazione del carburante (comprese le valvole) e delle connessioni elettriche in modo da indicarne le posizioni nel veicolo.» L'ex punto 9.10.5.3 è rinumerato e diventa punto 9.10.5.4. b) Nell'addendum all'appendice 2 sono inseriti i nuovi punti 1.2.1 e 1.2.2, così formulati: «1.2.1.Marca e tipo:.......................................................... 1.2.2.Componente e numero di omologazione, se del caso:...................» c) All'appendice 3, il punto 1.2 è sostituito da: «1.2.Descrizione dettagliata, disegni e descrizione del montaggio del dispositivo di riscaldamento a combustione e di tutti i suoi componenti:» d) Al punto 1.1.2 dell'appendice 5 dell'allegato I «direttiva 78/548/CEE» è sostituito da «direttiva 2001/56/CE» . 2.Il punto 3.2.1 dell'allegato II è modificato come segue: a) Nella tabella, alla riga «Dispositivo di riscaldamento a combustibile gassoso» la dicitura «Vedi note 2 e 3» è sostituita da «Vedi nota 3» . b) La nota 2 è soppressa. PARTE B L'allegato VIII è sostituito dal testo seguente: «ALLEGATO VIII PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA PER DISPOSITIVI DI RISCALDAMENTO A COMBUSTIONE DI GPL E SISTEMI DI RISCALDAMENTO A GPL 1. SISTEMI DI RISCALDAMENTO A GPL PER USO STRADALE 1.1.Se un sistema di riscaldamento a GPL in un veicolo a motore può essere utilizzato anche quando il veicolo è in movimento, il dispositivo di riscaldamento a combustione di GPL e il suo sistema di alimentazione devono essere conformi alle seguenti prescrizioni: 1.1.1.Il dispositivo di riscaldamento a combustione di GPL dev'essere conforme ai requisiti dello standard armonizzato sulle prescrizioni per apparecchi funzionanti esclusivamente a GPL - Apparecchi di riscaldamento, a circuito stagno, funzionanti a GPL per veicoli e natanti (EN 624:2000)(1). 1.1.2.Nel caso di un contenitore di GPL installato in modo permanente, tutti i componenti del sistema in contatto col GPL nella fase liquida (tutti i componenti dall'unità di riempimento al vaporizzatore/regolatore di pressione) e l'installazione di fase liquida associata devono essere conformi alle prescrizioni tecniche del regolamento UN/ECE n. 67, parte I e II e allegati 3-10, 13 e 15/17(2). 1.1.3.L'installazione per la fase gassosa del sistema di riscaldamento a GPL di un veicolo dev'essere conforme ai requisiti dello standard armonizzato sulle prescrizioni per l'installazione di sistemi a GPL per impiego domestico in veicoli abitabili da diporto ed in altri veicoli stradali (EN 1949:2002)(3). 1.1.4.Il sistema di alimentazione di GPL dev'essere concepito in modo che l'alimentazione avvenga alla pressione necessaria e nella fase giusta per il dispositivo di riscaldamento a combustione di GPL installato. È consentito ritirare il GPL dal contenitore installato in modo permanente sia nella fase gassosa sia in quella liquida. 1.1.5.L'uscita di liquido del contenitore di GPL installato in modo permanente per alimentare il dispositivo di riscaldamento deve essere munita di una valvola di servizio comandata a distanza con valvola regolatrice di flusso, come previsto al punto 17.6.1.1 del regolamento UN/ECE n. 67. La valvola di servizio comandata a distanza con valvola regolatrice di flusso dev'essere controllata in modo da essere chiusa automaticamente entro cinque secondi dal momento in cui il motore del veicolo si ferma, indipendentemente dalla posizione dell'interruttore di accensione. Se l'interruttore di accensione del dispositivo di riscaldamento o del sistema di alimentazione del GPL è attivato entro questi cinque secondi, il sistema di riscaldamento può rimanere in funzione. Il riscaldamento può sempre essere fatto ripartire. 1.1.6.Se l'alimentazione avviene nella fase gassosa del GPL a partire dal contenitore di GPL installato in modo permanente o da uno o più cilindri di GPL portatili separati, occorre adottare le misure adeguate affinché: 1.1.6.1.il GPL liquido non entri nel regolatore di pressione o nel dispositivo di riscaldamento a combustione. Può essere usato un separatore; 1.1.6.2.non vi sia un rilascio incontrollato dovuto a un incidente. Occorre prevedere rimedi per fermare il flusso di GPL installando un dispositivo direttamente dopo un regolatore montato sul cilindro o contenitore o, se il regolatore è montato lontano dal cilindro o contenitore, un dispositivo dev'essere installato direttamente prima del tubo dal cilindro o contenitore e un ulteriore dispositivo dev'essere installato dopo il regolatore. 1.1.7.Se l'alimentazione del GPL avviene nella fase liquida, il vaporizzatore e il regolatore di pressione devono essere riscaldati appropriatamente da una fonte di calore adeguata. 1.1.8.Nei veicoli a motore che usano GPL nel loro sistema di propulsione, il dispositivo di riscaldamento a combustione di GPL dev'essere collegato con lo stesso contenitore di GPL installato in modo permanente che convoglia il GPL al motore, purché le prescrizioni di sicurezza del sistema di propulsione siano rispettate. Se si usa un contenitore di GPL separato per il riscaldamento, detto contenitore dev'essere dotato di una propria unità di riempimento. 2. SISTEMI DI RISCALDAMENTO A GPL PER IL SOLO USO STAZIONARIO 2.1.Il dispositivo di riscaldamento a combustione di GPL e il suo sistema di alimentazione di un sistema di riscaldamento a GPL che può essere utilizzato soltanto quando il veicolo non è in movimento devono essere conformi alle seguenti prescrizioni: 2.1.1.Sul compartimento in cui si trovano i cilindri portatili di GPL e in stretta prossimità del dispositivo di controllo del sistema di riscaldamento devono essere apposte etichette permanenti per avvisare che il dispositivo di riscaldamento a GPL non dev'essere in funzione e che la valvola del cilindro portatile dev'essere chiusa quando il veicolo è in movimento. 2.1.2.Il dispositivo di riscaldamento a combustione di GPL dev'essere conforme alle prescrizioni della sezione 1.1.1. 2.1.3.L'installazione per la fase gassosa del sistema di riscaldamento a GPL dev'essere conforme alle prescrizioni della sezione 1.1.3. (1) Comunicazione della Commissione nel quadro dell'applicazione della direttiva 90/396/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1990 , concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di apparecchi a gas (GU C 202 del 18.7.2001, pag. 5). (2) Regolamento UN/ECE n. 67: Disposizioni uniformi relative a: I. Approvazione di apparecchi specifici dei veicoli a motore che usano GPL nel loro sistema di propulsione. II. Approvazione di un veicolo dotato di apparecchi specifici per l'uso di GPL nel suo sistema di propulsione per quanto riguarda l'installazione di tali apparecchi. >SPAZIO PER TABELLA> (3) La norma EN 1949:2002 è stata preparata dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN). La norma EN 624:2000 fa riferimento alla EN 1949:2002 (cfr. punto 1.1.1).» ALLEGATO II La direttiva 70/156/CEE è modificata come segue: 1.All'allegato I sono aggiunte i seguenti punti: «9.10.5.3.Una breve descrizione del tipo di veicolo per quanto riguarda il sistema di riscaldamento a combustione e il controllo automatico:.................................... 9.10.5.3.1.Disegno del dispositivo di riscaldamento a combustione, del sistema per l'ingresso dell'aria, del sistema di scarico, del serbatoio di combustibile, del sistema di alimentazione del carburante (comprese le valvole) e delle connessioni elettriche in modo da indicarne le posizioni nel veicolo.» L'ex punto 9.10.5.3 è rinumerato e diventa punto 9.10.5.4. 2.L'allegato XI è modificato come segue: a) All'appendice 1, la voce 36 è sostituita dal testo seguente: >SPAZIO PER TABELLA> b) All'appendice 2, la voce 36 è sostituita dal testo seguente: >SPAZIO PER TABELLA> c) All'appendice 3, la seguente voce 36 è aggiunta: >SPAZIO PER TABELLA> d) All'appendice 4, la seguente voce 36 è aggiunta: >SPAZIO PER TABELLA> e) Ai significati delle lettere sono cancellate le lettere seguenti: «I. Applicazione limitata ai sistemi di riscaldamento non specificamente destinati a fini abitativi.» «P Applicazione limitata ai sistemi di riscaldamento non specificamente destinati a fini abitativi. Il veicolo deve essere munito di un sistema adeguato nella parte anteriore.» Ai voglia dire che non ci sono le norme. saluti e ciao
18
davideclown
davideclown
25/01/2007 251
Inserito il 17/01/2009 alle: 18:47:04
x liuk 66 di dove sei? x twentytree grazie ti ho scritto in privato... x gli altri grazie a tutti spero arrivino altri indirizzi.. Ciao Davide
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moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 17/01/2009 alle: 21:56:18
per giuliano 49 . autofficina zannini moreno loc coaruto snc 02010 rieti p. 00906950571 firma depositata con protocollo 6646 del 26 02 2002 . non credo visto che non mi conosci ti puoi permettere di fare affermazioni di quel tipo. in piu rispondo alla tua normativa perche come avevo gia scritto E MOLTO CONDRADITTORIA e in ogni caso ogni installazione per bomboloni o porta moto ecc hanno bisogno non semplicemente di essere solo omologati ( r 6701)ma anche della dichiarazzione di montaggio fatta dal installatore . quale installatore stilerebbe una dichiarazione tra l altro di sana pianta (non una semplice carta da compilare ) senza aver la normativa vera e propia dove ci sono scritte le regole di installazione.
20
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 18/01/2009 alle: 12:07:52
Scusami moreno74 forse non ci siamo capiti o non mi sono spìegato bene. Quanto da te SCRITTO essendo accertato che sei un'installatore di impianti GPL ti ho postato la legge, (certamente non puoi pensare che sia stato io a scriverla, ma c'è ne sono molte altre, norme UNI, CE, ecc.)
quote:la questione del bombolone da camper e molto strana e discubile. vi spiego il perke visto che monto impianti gpl da auto. cmq sta di fatto che la icom costruisce serbatoio prettamente da camper e come tutti i serbatoii europei non hanno piu i l loro certificato di origine in quanto da aprile 2003 la nuova normativa europea per componenti gpl devono essere tutti omologati r6701 ossia da allora in poi e sparito il certificato ma la cosa strana che il gpl dei distrubutori e ad uso di autotrazione e non per cucinare o riscaldarsi e in piu non e possibile omologare un serbatoio da gpl su un camper in quanto non esiste una normativa sulla corretta installazione quindi sfido chi puo rilasciare una certificazione sul lavoro esiguito per post collaudo.>
> Sei tu che hai scritto, ti dico, ci sono TUTTE le norme e omologazioni riconosciute date le caratteristiche dell'impianto. Già le case costruttrici di camper si sono aggiornate e sfornano gli impianti rispondenti a norme precise, esempio la Icom costruisce i serbatoi per camper rispondenti a dette norme, chi fa l'impianto deve adoperare gli apparecchi omologati secondo le norme, alla fine chi fa il lavoro rilascia ricevuta del lavoro fatto che attesta che effettivamente è stato fatto da personale autorizzato. Se non viene iscritto nel libretto poco importa, ci sarà sempre chi ha costruito l'impianto. Ma scusami Moreno74 con tutto il rispetto di ci legge,
quote:in piu rispondo alla tua normativa perche come avevo gia scritto E MOLTO CONDRADITTORIA e in ogni caso ogni installazione per bomboloni o porta moto ecc hanno bisogno non semplicemente di essere solo omologati ( r 6701)ma anche della dichiarazzione di montaggio fatta dal installatore >
> Ma quale mia normativa, ma quale contradittoria,
quote:senza aver la normativa vera e propia dove ci sono scritte le regole di installazione>
> Vorrà dire che non mi sono spiegato
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giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 18/01/2009 alle: 12:14:23
Gazzetta ufficiale il Decreto 13 marzo 2006 "Norme relative all'adeguamento al progresso tecnico delle caratteristiche costruttive funzionali delle autocaravan e dei caravan". In esso vengono citate due norme (UNI EN 1646 e UNI EN 1645) relative ai requisiti abitativi concernenti la salute e la sicurezza. I costruttori che intendono ottenere l'omologazione nazionale di autocaravan e caravan devono pertanto garantire la conformità a tali norme tecniche. Ma qual è, più nel dettaglio, il contributo delle norme tecniche in tema di sicurezza per i camper? Poiché i camper sono impiegati nelle più svariate condizioni climatiche, è indispensabile siano dotati di efficaci apparecchiature di riscaldamento, quali sono stufa e boiler. Queste sono per lo più alimentate a GPL contenuto in bombole assicurate a bordo con particolari sistemi di ritenzione. La realizzazione in sicurezza del vano bombole, ed i requisiti relativi alla selezione di tubazioni, raccordi, valvole e regolatori di pressione, e più in generale all’intero impianto a gas sono definite nel dettaglio dalla norma EN 1949:2002. Essa stabilisce altresì i requisiti relativi alle varie utenze a gas e alla loro corretta installazione a bordo: stufe e boiler ma anche cucine e frigoriferi. Come vedi in dettaglio una semplice norma informa e porta all'interno DETTAGLIATAMENTE tutta una serie di prescrizioni, che fa si l'impianto sia rispondente a tali requisiti, e che il lavoro sia stato eseguito a regola d'arte. Il materiale che si adopera è già rispondente a norme se omologato secondo la legge, certamente se adoperi il vecchio serbatoio per autotrazione sarai certamente fuori dalle norme. Se non mi sono spiegato pazienza, rimane sempre il fatto che se uno fa qualcosa sul GPL ci deve essere la fattura di cosa si è fatto. Tutto il resto chiacchere. Aggiungo, portando l'esempio di casa. Impianto riscaldamento fatto da chi? qual'è la ditta installatrice? chi ne risponde della possibile malfunzionamento della caldaia?, chi non ha ottemperato alle norme corrette d'installazione? (LA DITTA) , chi non ha svolto la corretta verifica dopo anni? (IL PROPRIETARIO),COME SI VEDE CI SONO RESPONSABILITà BEN PRECISE.

Modificato da giuliano49 il 18/01/2009 alle 12:36:26
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eta beta
eta beta
20/09/2003 3567
Inserito il 18/01/2009 alle: 13:00:46
salute a tutti,avrei un quesito: Camper del 1989 dotato di bombolone gas fisso. Domanda:la data che si legge sul bomb. stesso è quella di scadenza del collaudo? Se si o comunque alla data di scadenza che si fa? si va ad un collaudo o si deve sost.il bomb? Ho notato che ai vari collaudi periodici nessuno ha verificato il bomb.??!! grazie e ciao a tutti
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giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 18/01/2009 alle: 13:37:57
I controlli periodici sono riferiti al mezzo, nella sua interezza. Il bombolone alla sua scadenza va gettato, e sostituito con il "serbatoio per servizi ausiliari camper" direttive in merito ci sono, riguardanti l'impianto nel suo complesso, le leggi e regolamenti sono stati in parte postati, non entro nel particolare. Praticamente è chi ti fa l'impianto che deve farlo in base alle norme specifiche, essendo il professionista abilitato e demandato a farlo. A fine lavori ricevutà dettagliata(attestato)dei lavori fatti, obbligatoria per legge (IVA) e sei a posto. Una copia la tieni sul libretto.Ciao e occhio Aggiungo, è responsabilità tua rendere l'impianto a norma sottoponendolo a visione a personale preposto che poi deciderà con quanto vede, non alla revisione periodica.

Modificato da giuliano49 il 18/01/2009 alle 13:43:11
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giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 18/01/2009 alle: 13:48:47
Tratte da Altroconsumo, poche parole per attenerVI Se avete deciso di acquistare un camper per fare le vostre vacanze "on the road", vi diamo alcuni consigli per scegliere il modello più sicuro. Di fatto le regole di sicurezza che un camper deve rispettare sono stabilite da diverse norme UNI-EN (in generale dalla norma UNI-EN 1646-1:2005). Controllate se nel manuale d'istruzioni si fa riferimento alle norme di sicurezza. Ogni porta esterna deve essere dotata di un dispositivo di bloccaggio in grado di mantenerla chiusa quando è sottoposta agli sforzi provocati dal movimento di guida, mentre le porte interne devono essere in grado di rimanere in posizione fissa, chiusa o aperta, in analoghe condizioni. Le cuccette devono essere dotate di imbottiture e la loro larghezza non deve essere inferiore a 50 cm (per i camper grandi più di 12 mq) o di 40 cm (per quelli ampi fino a 12 mq). Se la cuccetta si trova a un'altezza maggiore di un metro deve essere protetta da tutti i lati per evitare cadute. Verificate che ci sia un buon ricambio d'aria attraverso la presenza di aperture di ventilazione. Le apparecchiature di riscaldamento sono di solito stufa e boiler, alimentati per lo più a GPL, contenuto in bombole assicurate a bordo con particolari sistemi di ritenzione. Una norma, la EN 1949:2002, stabilisce in che modo deve essere realizzato l'impianto a gas per avere i requisiti di sicurezza. Un consiglio finale: per viaggiare sicuri, è importante guidare con prudenza ed eseguire regolarmente una corretta manutenzione del veicolo. UNI :

http://www.uni.com/uni/controll...


Modificato da giuliano49 il 18/01/2009 alle 13:52:41
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moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 18/01/2009 alle: 18:49:56
sempre per giuliano 49. visto che la normativa non la fai ne te tanto meno io ma vedo che te la sei scaricata per farla leggere vedi se trovi un fac simile per la dichiarazzione di montaggio. cmq alla motorizzazzione di rieti collaudi per bomboloni gpl su camper non vengo effettuati tranne se non gia esistente dalla casa e riportato sul libretto ( un amico aveva il c.i. meridien nato con il bombolone dalla casa ma non riportato da nessuna parte). per fare il collaudo oltre alla ricevuta dobbiamo compilare la dichiarazione di montaggio e effettuare la prova idraulica , visto che su carta ne sai piu di me spiegami come fare. cmq il problema e che la normativa non e chiara e nessuno io compreso si prende la bega di tentare un impossibile collaudo.poi la cosa piu strana e che con cosa la si riempe? con gpl da autotrazione
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giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 19/01/2009 alle: 12:40:02
Moreno74 abbandona per un momento che sei installatore di impianti GPL. Ti dico che il serbatoio per GPL non va revisionato dopo 10 anni ma va gettato, quindi sostituito, anche se fatto dalla casa.(stiamo parlando di camper - auto) Immagina cosa fai se tu vai a collaudare il serbatoio, con tanto di certificato firmato averlo sabbiato, verniciato, e poi montato così com'era. Quello che hai compiuto è un reato, in quanto non hai fatto nulla di quanto le legge e le norme dice. Mi spiego, Tu sai benissimo che a far data xxxx i serbatoi, diciamo in concreto l'impianto sulle auto e camper ha avuto delle sostanziali trasformazioni , tali che chi ha serbatoi a norme, scusa impianti a norme può parcheggiare nei piani inferiori al piano campagna, se coinvolti in incendi la famosa valvola, se aumenta la pressione lo sfiato, il comando in caso d'incidente che chiude, ecc. quindi le regole ci sono, e penso proprio che tu le sai.(visione e collaudo con iscrizione) Per nuovo impianto Ora ritorniamo al nostro camper, serbatoio Icom (studiato, progettato, con piccolo accluso che dice che è per camper, con qualche nota per l'installatore o altro che si richiede dalla Icom, certificazione di rispondenza a norme ecc.)tubazioni, riduttori, camera d'espanzione, sistemazione,parte elettrica valvole intervento, e attacco sul tubicino camper. L'impianto insomma rispondente a norme, lo si prova, si fa la fattura dettagliata del materiale impiegato e tutto termina lì. Si riceve un significativo attestato di licenza e autorizzazione per far ciò e non altro. Comunque cliccando giuliano49 trovi all'interno tutto già postato, ma ti dico subito che non trovi quale riduttore scegliere, o quale marca di tubo in tame adoperare, o quale elettrovalvola prendere. Ciao Ti mandero quello che potrebbe interessare per farti l'idea.
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