quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 03/10/2014 12:00:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ciao Alva, ho letto e secondo me è sbagliato. La legge parla di bombole. A quanto afferma anche Icom, i serbatoi fissati stabilmente al mezzo devono essere ricaricati. Anche perché non ci sarebbe altro modo per ricaricarli. Le bombole invece, essendo amovibili, non possono essere ricaricate al distributore, ma vanno consegnate a chi le ricaricherà in area protetta. Luca
quote:Risposta al messaggio di chorus inserito in data 03/10/2014 12:09:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Che vuoi che ti dica, io non avrei mai pensato di installare il serbatoio gpl, ma me lo sono ritrovato sul camper usato. Sono andato per la prima volta al distributore e correttamente, ho chiesto se potevo fare rifornimento da loro. L'operatore mi ha guardato strano e mi ha risposto: " Si si, basta che ci sia l'attacco esterno, a noi il resto non interessa". Mi ha chiesto quanto doveva farmi e gli ho risposto di fare solo 10 euro perché volevo prima testare l'impianto ed assicurarmi che fosse tutto a posto. Successivamente, dopo aver appurato che l'impianto era ok, sono tornato a fare il pieno che sto usando tutt'ora. [:)] Luca
Che Dio ti raddoppi ci� che tu mi auguri.. quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 03/10/2014 14:20:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Prima di dire che è una barzelletta aspetterei la replica dell'autore del topic. Nel frattempo riporto gli ultimi due commi dell'art. 18 del più volte citato Dlgs 128/06: 13. L'autorità competente ad applicare le sanzioni previste nel presente articolo e' l'ente competente. 14. Nei casi di cui ai commi 5 e 12, l'applicazione della sanzione viene comunicata all'autorità competente ai fini dell'applicazione delle sanzioni accessorie ivi previste. Per ente competente si intende (art. 2 Dlgs 128/06): la regione, la provincia autonoma o l'ente al quale le stesse hanno conferito le funzioni autorizzative amministrative concernenti le attività di cui all'articolo 1, comma 56, della legge 23 agosto 2004, n. 239. Sarebbe interessante capire chi può fare la comunicazione prevista dal comma 14 prima riportato. E questa è la legge delega da cui successivamente è derivato il decreto legislativo 128/2006 (si tratta in buona sostanza del riordino delle norme riguardanti l’installazione e l’esercizio degli impianti di riempimento, deposito e distribuzione di GPL): "Al fine di garantire la sicurezza di approvvigionamento e i livelli essenziali delle prestazioni nel settore dello stoccaggio e della vendita di gas di petrolio liquefatti (GPL), il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a riordinare le norme relative all'installazione e all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonché all'esercizio dell'attività di distribuzione di gas di petrolio liquefatti". Naturalmente il tutto secondo le mie scarse o quasi nulle conoscenze in materia. PS se la parte finale del tuo messaggio si riferisce all'autorità competente a comminare le sanzione del codice della strada, ti invito a leggere l'art. 12 del cds. Ciao!
quote:Risposta al messaggio di Paolol inserito in data 03/10/2014 15:27:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> rispondo anche a frangen evidentemente non avete letto questo mio messaggio scritto precedentemente: Questo è quanto dice l'art. 18, co. 5, del Decreto Legislativo 22 febbraio 2006, n. 128: "Chiunque riempie bombole utilizzando le apparecchiature installate presso gli impianti stradali di distribuzione di GPL per uso autotrazione, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a diecimila euro. In caso di recidiva la sanzione amministrativa pecuniaria e' raddoppiata ed e' disposta la chiusura di tutte le attrezzature eroganti GPL da un minimo di cinque giorni fino ad un massimo di trenta giorni. Qualora la violazione venga nuovamente reiterata, la sanzione amministrativa pecuniaria e' triplicata ed e' disposta la chiusura di tutte le attrezzature eroganti GPL da un minimo di trenta giorni fino ad un massimo di sei mesi". Altrettanto evidentemente non avete dimestichezza con le sanzioni elevate (molto, molto elevate) dalle numerose Autority esistenti in Italia (AEEG, AGcom, tanto per citarne alcune) oppure chiedete a qualche vostro amico avvocato o che lavora in banca l'entità delle sanzioni erogate da Banca d'Italia o dalla Consob anche a semplici funzionari bancari (e non me ne vogliano i funzionari bancari se li ho definiti in modo riduttivo "semplici". Per semplici intendo onesti cittadini che nell'ambito del loro lavoro ricoprono ruoli di amministratore o organo di controllo in qualche struttura del mondo bancario, e per semplici intendo altresì "semplici persone fisiche" che lavorano per portare a casa la pagnotta).
quote:Risposta al messaggio di Grinza inserito in data 03/10/2014 15:37:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>
quote:Risposta al messaggio di Luk&Cri inserito in data 03/10/2014 15:40:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Bene e ti hanno detto anche perchè è vietato? --------------------------------------------------------------------------
quote:Risposta al messaggio di Paolol inserito in data 03/10/2014 15:49:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Prima rispondi alla mia perchè la tua è ben diversa[;)] Alla tua domanda ti posso rispondere benissimo, se sono attrzzati lo potranno fare senza incorrere in nessuna penale (poi quanto te la faranno pagare non si sa), mentre la mia anche se sono attrzzati non te lo faranno perch è vietato in quanto quel gas è per uso autotrazione e non "gas bombola" La frode perchè 10 chili di gas bombola costano 2,5 volte quello del gas da autotrazione e non perchè è diverso ma perchè gravano altre tasse. Se la notizia è vera non lo so. --------------------------------------------------------------------------
quote:Risposta al messaggio di chorus inserito in data 03/10/2014 15:45:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Tu evidentemente non hai letto il mio di messaggio dove spiego la differenza tra bombola e serbatoio. Come dall'articolo che hai postato, è vietato caricare le bombole al distributore, mentre i serbatoi possono essere caricati. Luca
quote:Risposta al messaggio di Grinza inserito in data 03/10/2014 15:53:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Perché esiste l'articolo di legge che ormai hanno postato una decina di volte che vieta di ricaricare bombole ai distributori gpl. Ai distributori si possono ricaricare solo i serbatoi installati saldamente al mezzo. Le bombole invece vanno fatte caricare da personale qualificato negli appositi ambienti. Per la cronaca, come ho già scritto, Icom produce solo serbatoi e non bombole! Come ho già scritto che ho la lettera di Icom che lo dichiara, ma probabilmente, scrivete senza leggere i messaggi precedenti! [;)] Luca
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 03/10/2014 14:20:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Anche a me la notizia pare molto dubbia. Poi 15.000 euro e 20 punti? Quale contravvenzione prevede questa coppia di sanzioni? Scusate, ma a me questa sembra leggenda del web. E se non lo è, è materia di avvocati. P.S. Il massimo dei punti che possono essere decurtati in una sola sanzione è pari a 15.