quoto moida e lu&cri
ora prendo PER MANO GLI SCETTICI onde far capire loro quanto sopra con la legge madre:
Decreto legislativo 22 febbraio 2006 n. 128id="red">
Riordino della disciplina relativa all'installazione e all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonché
all'esercizio dell'attività di distribuzione e vendita di GPL in recipienti..
art 1, 2 3 4 etc OMISSIS
Art. 8
Norme per l'esercizio dell'attività di distribuzione di GPL
attraverso bomboleid="size6">.
Requisiti soggettivi
1. L'attività di distribuzione e vendita di GPL attraverso bombole é esercitata dal soggetto proprietario delle
bombole stesse e in possesso di uno dei seguenti requisiti etc etc OMISSIS
Art. 9
Norme per l'esercizio dell'attività di distribuzione di GPL attraverso bomboleid="size6">.
Requisiti oggettivi
1. Oltre ai requisiti soggettivi di cui all'articolo 8, chiunque intenda esercitare l'attività di distribuzione e
vendita di GPL con bombole di proprietà deve avere i seguenti requisiti oggettivi: etc etc omissis
Art. 10
Norme in materia di cauzioni delle bomboleid="size6">
1. L'utente finale del servizio di distribuzione e vendita di GPL corrisponde alla azienda distributrice,
direttamente o tramite il rivenditore, un deposito cauzionale infruttifero etc etc
Art. 12
Norme in materia di proprietà collaudo e riempimento delle bombole
1. É considerato proprietario della bombolaid="size6"> colui che detiene legittimamente il certificato originario di
approvazione
e chiaro fin qui che si parla di BOMBOLE?id="size6">id="red">
bene ora si cambia:id="size6">id="blue">
Art. 13
Norme per l'esercizio dall'attività di distribuzione di GPL
attraverso serbatoi.id="size6"> Requisiti soggettivi
1. L'attività di distribuzione e vendita di GPL attraverso serbatoi è esercitata da soggetti in possesso di uno
dei seguenti requisiti: etc etc omissi...
Art. 14
Norme per l'esercizio dell'attività di distribuzione di GPL attraverso serbatoiid="size6">. Requisiti oggettivi
quindi la legge DISTINGUE tra serbatoi e bombole!
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Ed ecco l'articolo che citano SBAGLIANDO i distributotri di GPL che rifutano di rifornire i camper per non saper leggere ne scrivere:id="blue">
Art. 18
Sanzioniid="size4">
1 omissis
2
3
4
5. Chiunque riempie
bomboleid="size6">id="red"> utilizzando le apparecchiature installate presso gli impianti stradali di distribuzione di GPL per uso autotrazione, é punito con id="blue">la sanzione amministrativa pecuniaria da
cinquemila euro a diecimila euro. In caso di recidiva la sanzione amministrativa pecuniaria é raddoppiata ed é disposta
la chiusura di tutte le attrezzature eroganti GPL da un minimo di cinque giorni fino ad un massimo di trenta
giorni. Qualora la violazione venga nuovamente reiterata, la sanzione amministrativa pecuniaria è triplicata
ed é disposta la chiusura di tutte le attrezzature eroganti GPL da un minimo di trenta giorni fino ad un
massimo di sei mesi.
6. L'utente che abbia autorizzato il riempimento di cui al comma 5 é punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da duemila euro a quattromila euro. É ammesso il pagamento in misura ridotta previsto
dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689
come si vede il comma 5 dell'articolo 18 punisce il gestore mentre il comma 6 punisce chi si presenta con la bombola...
...Bombola non con il serbatoio!
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E' CHIARO?
Modificato da claudik il 04/10/2014 alle 17:09:07