Al momento, esiste una legge ben precisa, europea, in cui l'Italia da subito l'ha recepita, essa è chiaramente scritta con particolarità al riguardo se: l'impianto a gpl e in fase gassosa liquida, dal momento che il camper è un mezzo stradale.(NON SOLO)
L'impianto nel suo insieme deve essere conforme ad una serie di norme precise, se gli accessori vengono utilizzati in viaggio, oppure quando si è fermi, imponendo sempre
regole precise di legge, a salvaguardia dell'incolumità di persone o cose, private o pubbliche.
Le legge ha stabilito che solo e unico serbatoio che si possa installare e del tipo
omologato, "
per servizi ausiliari camper" da subito la legge
IMPONE DI ADEGUARSI, esendo il camper componente che viaggia su strade e luoghi pubblici.
Detta legge
è risalente al 2004,(DATA DELLA PUBBLICAZIONE della
GAZZETTA UFFICIALE ITALIANA)
OGGI SIAMO NEL 2010
,
in caso d'incidente in cui sia coinvolto il GPL e ci siano conseguenze gravi, il giudice e non il sottoscritto, avvia il procedimento penale; poi segue il civile, in quanto il fuoco, come potrà confermare VF66 tutto ciò che lo circonda fa parte di un reato.id="size3">
Fin che la barca va lasciala andare, per il momento, stanno organizzandosi per:
sequestrare da subito il mezzo in quanto fuori norma, lo dovrebbero fare gli adetti alla revisione,poi il resto, ma prima devono essere istruiti, per l'attività come lavoratori, dai V.V.F., per il momento è avviato pure per gli adetti ai distributtori di gpl.
OGGI 2010 chi non è in regola, conseguenze:
1) rifiutarne l'immatricolazione, vietarne la vendita o la messa in circolazione.
2. A partire dal 1° ottobre 2004 , per quanto riguarda un nuovo tipo di dispositivo di riscaldamento a combustione alimentato a GPL in qualità di componente che rispetta le prescrizioni di cui agli allegati I, II e da IV a VIII della direttiva 2001/56/CE modificata dalla presente direttiva, gli Stati membri non possono:
a) rifiutare il rilascio dell'omologazione CE o dell'omologazione nazionale;
oppure
b) vietarne la vendita o la messa in circolazione.
3. A partire dal 1° gennaio 2006 , per quanto riguarda un tipo di veicolo provvisto di un sistema di riscaldamento alimentato a GPL o di un tipo di dispositivo di riscaldamento a combustione alimentato a GPL in qualità di componente
che non rispetta le prescrizioni di cui agli allegati I, II e da IV a VIII della direttiva 2001/56/CE modificata dalla presente direttiva, gli Stati membri rifiutano il rilascio dell'omologazione CE e possono rifiutare il rilascio dell'omologazione nazionale.
4. A partire dal 1° gennaio 2007 , per quanto riguarda i veicoli provvisti di sistemi di riscaldamento alimentati a GPL che non rispettano le prescrizioni di cui agli allegati I, II e da IV a VIII della direttiva 2001/56/CE modificata dalla presente direttiva, gli Stati membri, per motivi riguardanti i sistemi di riscaldamento:
a)
non considerano più validi i certificati di conformità che accompagnano i veicoli nuovi in conformità delle prescrizioni della direttiva 70/156/CEE ai fini dell'articolo 7, paragrafo 1, della medesima direttiva;
b) possono rifiutare l'immatricolazione, la vendita e la
messa in circolazione di veicoli nuovi che non siano accompagnati da un certificato di conformità come stabilito dalla direttiva 70/156/CEE.
E molto altro ancora, sanzioni e provvedimenti fin a subito se volontà o conoscenza.[;)]
Modificato da giuliano49 il 28/10/2010 alle 14:53:31