Di già che qui siamo sotto copiose nevicate riporto ciò che ho trovato nelle news della Konig (se a qualcuno interessa):id="Tahoma">
Catene da neve e dispositivi tessili antislittamento o "calze" da neve: equivalenza????

Molteno, 28 Ottobre 2'08 – Al contrario di quanto riportato in recenti comunicati di alcuni noti distributori di "calze", tali dispositivi antislittamento ad oggi, NON hanno la medesima omologazione delle catene da neve e NON possono sostituire le catene da neve tradizionali quando la legge prevede l'obbligo di catene da neve.
In risposta ad alcune comunicazioni pubblicitarie sulle “calze”, il gruppo Thule (produttore di catene da neve con il marchio König da oltre 40 anni), nell'interesse del consumatore, desidera fare chiarezza in merito alla normativa che regolamenta le catene da neve ed il loro utilizzo.
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il Decreto Ministeriale del 13/03/2002 ha stabilito delle normative precise atte a garantire la qualità e l’affidabilità delle catene da neve a tutela della sicurezza del cittadino.
Tale Decreto dice infatti testualmente che “le catene da neve formano oggetto di standard tecnici dettagliati miranti a definirne le caratteristiche tecniche ai fini della tutela del consumatore”. Ed ancora che a decorrere dal 1 maggio 2002, “le catene da neve destinate all’impiego su veicoli della categoria M1 (cioè i veicoli destinati al trasporto di persone aventi al massimo 8 posti a sedere oltre al conducente) devono essere conformi alla norma CUNA NC 178-01 ovvero in alternativa ad equivalenti norme in vigore negli Stati membri della UE”. In Italia esiste pertanto un Decreto Ministeriale che stabilisce i requisiti di sicurezza e i relativi metodi di prova cui le “catene” da neve devono essere sottoposte, e vi è una certificazione di conformità rilasciata dalla CUNA (Commissione Tecnica di Unificazione nell’Autoveicolo) che ne assicura la qualifica.
Le “catene” da neve che presentano i requisiti richiesti possono quindi utilizzare il marchio CUNA.
Parimenti il Ministero italiano riconosce anche altre omologazioni “conformi alla norma CUNA NC 178-01” vale a dire l’omologazione Ö-NORM, che indica la conformità del prodotto alla normativa austriaca per le catene da neve. Più precisamente l’Ö-NORM V5117 (“catene” da neve per le vetture) e l’Ö-NORM V5119 (“catene” da neve per furgoni, camion, pullman e mezzi medio pesanti).
Entrambe queste omologazioni l’Ö-NORM V5117 e V5119 sono riconosciute dal Ministero dei Trasporti austriaco così come dal Ministero dei Trasporti italiano, unitamente, per quest’ultimo, alla norma NC 178-01 omologata dal CUNA.
Recentemente con riferimento alle “calze” da neve la Ö-NORM ha introdotto l’omologazione Ö-NORM V5121 che certifica la conformità delle “calze” come dispositivi antislittamento in tessuto, DIVERSE DALLA CATENE DA NEVE E NON OMOLOGATE DAL CUNA.
In particolare, poiché la NC 178-01 si applica a catene i cui “elementi di aderenza al battistrada del pneumatico sono realizzati in materiale metallico”, ne consegue che la norma europea equivalente alla tabella CUNA sia solo ed esclusivamente l’austriaca Ö-NORM V5117del 2004 e non anche l’Ö-NORM V5121 del 2007.
Pertanto AD OGGI i dispositivi in tessuto NON sono omologati con il marchio CUNA e lo stesso CUNA non recepisce la Ö-NORM V5121.
Sul punto il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Dipartimento per i Trasporti Terrestri – Direzione generale per la Motorizzazione - Divisione 1 - Normative ed Accordi Internazionali) con la recente comunicazione Prot. n. 82450/DIV1 del 15 ottobre 2008 ha precisato quanto segue “… ad oggi, alla stregua della normativa vigente (DM 13 marzo 2002) non può sussistere alcun dubbio che siano da considerarsi “catene da neve” prodotti costituiti da materiale metallico e pertanto l’equivalenza tra il decreto nazionale e la norma ON V5121 (relativa ai dispositivi tessili) non sussiste essendo diversi gli ambiti d’applicazione”.
Ne consegue che i comunicati recentemente redatti da alcuni distributori di “calze” affermano, ERRONEAMENTE, che i suddetti dispositivi antislittamento, avendo ottenuto l’omologazione Ö-NORM V5121, possono essere equiparati alle catene da neve.
Ad oggi le cosiddette “calze” da neve non possono considerarsi sostitutive delle catene da neve omologate Ö-NORM V5117.
E’ bene inoltre ricordare che l’art. 122 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada al comma 8 cita “il segnale CATENE PER NEVE OBBLIGATORIE”
L’uso di dispositivi antislittamento in tessuto in presenza del segnale di “obbligo di catene da neve” potrebbe comportare una sanzione a carico dell’automobilista, fino ad arrivare al fermo del mezzo, e responsabilità in caso di incidente, in quanto le case Assicurative potrebbero rivalersi su chi provoca un sinistro mentre usa dispositivi altri dalle “catene” da neve.
Un’ultima precisazione: Per completezza occorre precisare che le normative CUNA e ONORM non devono essere confuse con la certificazione TUV che identifica l’ottenimento di un sistema di qualità aziendale con collaudi su prodotti, processi di produzione e certificazione ISO 9001.
Il marchio TUV non è alternativo ai marchi CUNA e ONORM che sono gli unici ad oggi che attestano la conformità della catena da neve alle normative Italiane di riferimento.
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Modificato da team963 il 28/11/2008 alle 16:22:53