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Per chi dice che il bombolone non si può collaudar

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jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 09/11/2009 alle: 17:28:37
Ciao ragazzi! Queta è la mail inviata alla Eurocollaudi Salve! Vorrei alcune informazioni. Ho comprato un camper del 1992 , che ha installato un serbatoio GPL , il bombolone , per intenderci e non credo sia a doppia camera, la marca è FABBRI e, guardando la data stampigliata sul serbatoio, risulta scaduto da ben 7 anni, funziona perfettamente , tant'è che il precedente proprietario l'ha usato fino a qualche mese fa. Vorrei saper se esiste la possibilità di revisionarlo e collaudarlo e se è possibile avere una certificazione in merito. Nella eventualità che la cosa sia possibile, vorrei conoscere i costi relativi. Cordiali saluti. Questa invece è la risposta salve il serbatoio si puo' ricollaudare per il collaudo e' necessario avere il serbatoio smontato senza viti o valvola e il documento della bombola il collaudo vale altri 10 anni abbiamo un servizio di trasporto eventualmente il collaudo e' ogni 7 giorni per un preventivo se interessato ci invii la provincia da cui chiama comunque il collaudo della bombola e' di 60,00+iva + il trasporto cordiali saluti. Ad essere sincero pensavo mi dicessero " scaduto da 7 anni????? Lo butti purevia![:D]
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jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 09/11/2009 alle: 17:30:12
Mi sa però che se non trovo i documenti del bombolone.......dovrò buttarlo via per forza![xx(]
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cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 09/11/2009 alle: 19:11:52
ma per documenti cosa intendono?non è che intendono qualcosa d'impossibile?prova a richiede.saluti luca
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morino
morino
14/02/2008 200
Inserito il 09/11/2009 alle: 19:23:11
Probabilmente si riferiscono al certificato di collaudo originale,nel mio precedente camper c'era appunto questo documento che accompagnava il bombolone,ma credo che da qualche tempo non venga più fornito e faccia fede la targhetta saldata sulla bombola.
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giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 09/11/2009 alle: 19:49:11
In Italia caro Jerrymouse fanno di tutto, poi si scopre che.........vogliono il bombolone senza valvola, per non avere responsabilità sull'uso che ne fai, tanto noi abbiamo collaudato un serbatoio ma non sappiamo l'uso...............non l'abbiamo montato, doveva rispettare le norme indicate....... LEGGITI LA LEGGE E INFORMATI la responsabilita è solo tua.id="size6">id="navy"> ]Dal 2001 è d'obbligo il montaggio degli impianti a gas che rispettano il regolamento Ece/Onu R67/01,evoluzione dell'R67 precedentemente in vigore. Principale novità di questo regolamento è l'adozione obbligatoria di tre valvole sul serbatoio del Gpl che ne aumentano ulteriormente la sicurezza. La prima valvola, comandata elettricamente dal circuito di accensione del motore, si chiude anche in caso d'incidente, quando il propulsore si spegne; nei vecchi impianti, l'elettrovalvola d'intercettazione del gas era posta nel vano motore, quindi un'eventuale perdita della tubazione a monte di essa non era controllata. La seconda valvola si apre automaticamente quando la pressione all'interno del serbatoio raggiunge i 27 bar, così da far sfogare parte del gas, richiudendosi quando la pressione scende sotto la soglia di apertura; si evita, così, che la sovrapressione provochi lo scoppio del serbatoio. Lo stesso compito è svolto dalla terza valvola, che interviene in caso d'incendio; questa contiene un elemento termofusibile che fonde a 110 °C, così da lasciar uscire il gas che può bruciare senza causare danni più gravi.[/red]Per questi motivi le auto a Gpl non sono più bandite dalle rimesse sotterranee. Ciò, però, solo a certe condizioni. Il 3 dicembre 2002 è stato infatti pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 283 il Decreto del Ministero dell’Interno 22 novembre 2002 che ha modificato la norma (Decreto del Ministero dell’Interno 1 febbraio 1986) che, tra l’altro, regola il parcheggio nelle rimesse delle auto a Gpl (quelle a metano non sono soggette a restrizioni). La nuova norma consente il ricovero delle vetture alimentate a Gpl anche al primo piano interrato (anche se comunicante con altri piani sotterranei), purché l’impianto a gas sia omologato secondo il regolamento ECE/ONU R67-01 (obbligatorio per le installazioni successive al 1/1/2001come riportato sulla carta di circolazione). Per gli impianti precedenti, invece, non cambia nulla, quindi rimane il divieto di parcheggio nei sotterranei. È però possibile adeguare l’auto alle norme di sicurezza più recenti sostituendo il serbatoio del gas, con una spesa di circa 200/300 euro. Le vetture equipaggiate con impianto GPL avente serbatoio di fabbricazione antecedente a dicembre 2000 sono munite di certificato per i serbatoi gpl indicante anche la data di scadenza dello stesso; dal 2001 il certificato per serbatoi di GPL non occorre se gli stessi risultano omologati ai sensi dei Regolamenti ECE 67 e ECE 67/01. I serbatoi che rispondono alle norme del Regolamento ECE riportano sulla targhetta (del serbatoio) una marcatura del tipo "Ex 00 0000" ove: - la "x" è un numero che rappresenta il paese ove è stato omologato (ad es.: per l'Italia "E3"); - i restanti caratteri rappresentano il numero di omologazione. Il serbatoio gpl ha validità decennale e secondo quanto previsto dalla circolare n. B76/2000/MOT del 16/11/2000 Prot. 1069/UT83/CG(C1) del Ministero dei Trasporti e Infrastrutture il decimo anno di utilizzo deve intendersi decorrente: · dalla data del collaudo dell’impianto GPL in caso di installazione dello stesso successivamente all’immatricolazione del veicolo; · dalla data della prima immatricolazione del veicolo, se questo è allestito sin dall’origine con impianto GPL. La scadenza è sempre e comunque il 31 dicembre del 10° anno rispetto a quello punzonato in bella evidenza sulla bombola (se ho 1997 sulla bombola la scadenza sarà il 31/12/2007) . Si ricorda che trascorsi 10 anni il serbatoio deve essere sostituito e in sede di revisione periodica deve essere accertato che i serbatoi non siano scaduti di validità mediante controllo diretto della punzonatura sul recipiente (serbatoi omologati secondo il Regolamento ECE) ovvero del certificato del serbatoio (ove disponibile).id="size2">id="navy">La sostituzione del serbatoio viene annotata sulla carta di circolazione. BREVE FORMULARIO Articolo Descrizione della violazione € punti Sanz. Acc. 78 commi 3 e 4 Mancato aggiornamento della carta di circolazione a seguito di installazione di impianto a metano/gpl. Descrivere l’impiantoe il serbatoio e precisare che l’impianto è funzionante. Verificare se vi è o meno l’attestazione di impianto conforme da parte dell’installatore. 370,00 NO Ritiro carta di circolaz.ne 78 commi 3 e 4 Mancato aggiornamento della carta di circolazione a seguito di installazione di bombole supplemetari dell’impianto a metano/gpl. Descrivere la situazione bombole sul veicolo e quella riportata sulla carta di circolazione. 370,00 NO Ritiro carta di circolaz.ne 79 commi 1 e 4 Circolava con bombola del metano oltre la data di scadenza riportata sulla stessa mese _________ anno _______ 74,00 NO NO 79 commi 1 e 4 Circolava con bombola del gpl oltre il 31 dicembre del 10° anno ripetto a quello punzonato sulla stessa. Anno punzonato sulla bombola _______ 74,00 NO NO E' un pò lunga da leggere ma ditemi voi che ne penssate Questo è copiato e incollato, no fantasie

Modificato da giuliano49 il 10/11/2009 alle 10:39:13
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jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 09/11/2009 alle: 19:53:58
quote:Risposta al messaggio di morino inserito in data 09/11/2009  19:23:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Spero tu abbia ragione e gli vadano bene i dati stampigliati sulla bombola...domani darò u'occhiata nel camper per vedere se trovo sto documento, in caso negativo gli riscrivo e vedo se la bombola la accetano così com'è, altrimenti non mi resta altro da fare che cambiarla. ....Il preventivo per la sostituzione , montando una ICOM è di circa 600 euro[xx(]
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giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 09/11/2009 alle: 19:57:24
Il ritorno dei dubbi anno 2009id="size6">.Chi volesse sapere qualcosa, per non incorrere in spiacevoli conseguenze, in merito al vociferare tipico del fai da te, o che io ho fatto così, NONOSTANTE sia stata in modo credo sufficentemente affrontata la diatriba, posto sempre in copia incolla le direttive in merito a chi ha perlomeno coscienza delle cose che deve fare. Attenzione quindi chi si trova con documenti che non hanno nulla a che vedere con quanto stabilisce la legge. Attenzione è un copia incolla dell'ente preposto e non baggianate mie. Collaudo d'installazione dell'impianto d'alimentazione a metano o GPL, revisione e sostituzione delle bombole Requisitiid="navy">:id="size6">Ogni modifica tecnica comporta la visita e la prova del veicolo interessato presso l’Ufficio motorizzazione competente in relazione alla sede della ditta che ha proceduto alla variazione. È obbligatoria la revisione periodica per le bombole del metano. Bombole metano: · REVISIONE OGNI 48 MESI : a San Lazzaro di Savena ( Bologna), con Sede di appoggio a Rovereto tel 0464/434790. · SOSTITUZIONE : DOPO 40 ANNI BOMBOLE GPL : NON E' PREVISTA LA REVISIONE MA SOLO LA SOSTITUZIONE DOPO 10 ANNI DA: · DALLA DATA DEL COLLAUDO DELL' IMPIANTO GPL SE INSTALLATO DOPO LA PRIMA IMMATRICOLAZIONE DEL VEICOLO. · DALLA DATA DELLA PRIMA IMMATRICOLAZIONE DEL VEICOLO SE L' IMPIANTO ERA GIA' INSTALLATO FIN DALL' ORIGINE DEL VEICOLO. Documentazione necessaria: · modulo MC 2119/BZ compilato e firmato sul primo e sul terzo foglio dall’intestatario del veicolo; · dichiarazione d'installazione a norma rilasciata da un installatore autorizzato dall’Ufficio motorizzazione con firma autenticata oppure depositata presso l’Ufficio motorizzazione; · documentazione tecnica dell'impianto installato. Procedura: Entro 15 giorni dalla data di installazione effettuata dall’installatore autorizzato si deve prenotare il collaudo presentando il modulo MC 2119/BZ firmato e compilato e tutta la documentazione richiesta. Superato il collaudo il richiedente riceve per posta assicurata un tagliando adesivo. Il tagliando adesivo dovrà essere applicato sulla carta di circolazione: sulla parte anteriore, alle pagine 5 o 6 se si tratta di una carta di circolazione di vecchio modello, o sul retro se si tratta di una carta di circolazione di nuovo modello. Il collaudo dura circa 15 minuti. Attenzione: In fase di collaudo viene verificato il numero di telaio del mezzo. Si controlla che il numero di matricola delle bombole installate corrisponda alla dichiarazione di installazione. Onde evitare inutili perdite di tempo per la ricerca dello stesso, si consiglia di consultare anticipatamente il libretto d’uso e manutenzione in dotazione al mezzo, altrimenti ci si può rivolgere al concessionario ufficiale, il quale saprà indicare la posizione del numero richiesto. Questo inoltre deve essere presentato il più possibile leggibile. Questa invece è la legge che regolamenta il bombolone del GPL per servizi ausiliari camper.PER NON DIMENTICARE DI COSA STIAMO PARLANDO32004L0078R(01) Rettifica della direttiva 2004/78/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, che modifica la direttiva 2001/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riscaldamento dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e la direttiva 70/156/CEE del Consiglio a fini di adeguamento al progresso tecnico (GU L 153 del 30.4.2004) Gazzetta ufficiale n. L 231 del 30/06/2004 pag. 69 - 74 FATE VOBISS[:D][:D][:D][:D][:D] E riccordati dell'ultima faccina che hai messo([:D])id="navy"> Il collaudo è una cosa, le leggi e le normative sono ben altra cosa.id="size6">id="blue">Non parliamo di chi non sa leggere.

Modificato da giuliano49 il 09/11/2009 alle 20:52:38
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jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 09/11/2009 alle: 21:20:47
quote:Risposta al messaggio di giuliano49 inserito in data 09/11/2009  19:49:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Giuliano! Innanzitutto grazie per le precisazioni, mi sa che mi sono perso qualche altra discussione in merito, comunque , premetto che il bombolone sul mio camper è già un bombolone per servizi però a camera singola e per quanto riguarda la valvola, non posso non mandargliela, perchè è saldata sul bombolone, quindi ,ora guardo prima se trovo qualche documento, poi gli scrivo mandandogli pure le foto e poi vediamo cosa mi dicono! Come ultima possibilià, posso sempre prendere in considerazione la reinstallazione delle bombole singole, anche se come sicurezza, non è che siano meglio! Il mio camper poi...non ha nemmeno il vano bombole, credo che sia stato costruito direttamente col bombolone! Boh! Che casino però![:(]
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jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 09/11/2009 alle: 21:42:54
quote:Risposta al messaggio di jerrymouse inserito in data 09/11/2009  21:20:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Scusa ancora Giuliano.....ho provato a leggere e rileggere tutto quello che hai incollato, cercando anche le leggi, ma non ho trovato dove sta scritto che il bombolone va sostituito.....c'è scritto che deve avere vari dispositivi di sicurezza, ma credo si riferisca ai nuovi impianti, poi c'è scritto che uno dei dispositivi deve far chiudere le valvole quando si spegne il motore ( quindi si cucina e ci si riscalda solo durante il viaggio ? )...Deduco che la cosa sia per i serbatoi autotrazione. Mah! Forse è come dici tu....sono io che non so leggere ,oppure tra tutto quel casino che fanno i legislatori quando scrivono o modificano le leggi, sono sempre io che non mi ci raccapezzo[xx(] Per favore se sai dove andare a pescare la sostituzione del serbatoio, ti dispiacerebbe mettercela per intero e non solo il n. della legge? Attenzione! Quanto sopra non è una critica o cosa...è solo che vorrei capirci qualcosa prima di buttare soldi per un collaudo che non serve a niente o per un bombolone che poteva essere collaudato. Grazie per la disponibilità e per il tempo che ti faccio perdere. Ciao. Michele
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liuk66
liuk66
17/11/2008 975
Inserito il 09/11/2009 alle: 22:02:24
Ciao vorrei fare una riflessione a voce alta [:D]: 1 Domanda a parte rischiare il malfunzionamento chi potrebbe sanzionarmi ? Polizia Carabinieri Vigili ? Risposta che mi do non sarebbe meglio inter pelarli ? Qui ogni persona racconta la sua [:D]ma poi se andiamo per strada e magari succede qualche cosa e preferisco pensare solo ad una sanzione non sarebbe meglio aver il 100 % di sicurezza [:)] Luca Pdid="size2">id="red">
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maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 09/11/2009 alle: 22:41:38
Il certo è che in Italia non ci sono mai delle "CERTEZZE"!!!!! E dire che non posso montare un portamoto auto costruito sul mio camper che è montato su di un mezzo dotato di telaio e non di lamierino verniciato, ma semplicemente non è stato omologato per montarlo e non l'ho montato prima del 1998. Sarebbe andato bene se lo avessi montato prima del 1998!!!!!!!!! Anche per il recipiente-serbatoio del gas non ci sono certezze eppure i nostri mezzi circolano con contenitori portatili ( cosidette bombole ) di gas che vengono collaudati e ricollaudati e all'apparenza sempre in forma! Boh! Mah! E chi ne capisce è bravo!!!!!!!!!!!!! Io non ne capisco e non sono bravo!!!!!!! E mi rimangono tanti dubbi!!!!! Cordiali saluti. Max.
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giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 10/11/2009 alle: 09:21:20
RAGAZZI ma state scherzando oppure ci siete[:D][:D][:D]SENZA OFFESA NATURALMENTE. PER precisione o non avete letto oppure siete digiuni di tutto, e allora la fame fa brutti scherzi. Quello che avete letto sono leggi che dettano le norme d'installazione, Gazzetta Ufficiale, e norme Europee che l'Italia voglia e non voglia deve attuare,id="size2"> poi c'è il copia incolla delle disposizioni di legge per quanto riguarda le infrazioni, da parte degli organi preposti, poi c'è quanto da anni si fa con i serbatoi contenenti GPL,Ispettorati Motorizzazione (ma perchè non andate a domndare a loro) continuate a dubitare se un serbatoio di GPL dopo 10 anni, pardon dopo 17 anni va riccolaudato trasgredendo le leggi e normative..............MAH!!!!!!!!!!!!quando succede qualcosa poi andate da chi ve l'ha collaudato, certamente esso non avrà nessuna responsabilità, ha fatto il solo collaudo di un serbatoio no l'impianto. ES: anche le pistole si vendono ma bisogna rispettare le norme di legge. Anche a xxxxxxx fanno i travasi di bombole in piazza ma se li scoprono, è capire se girando per le strade e le piazze con un serbatoio di età 27 anni e legge e norme di sicurezza??????????????????? E poi ci mostriamo sconvolti e frastornati davanti a tragedie..............[?][?][?][?][?][V] Cambia oggetto, non è il caso di continuare a scrivere xxxxxxxxx e portare le persone a sbagliare, poi io non sono certo una parte interessata a ciò, se lo scrivo è perchè penso che anche TU abbia letto leggende metropolitane,precisamente ciò che dal retto esce.

Modificato da giuliano49 il 10/11/2009 alle 09:40:19
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ippocampo2009
ippocampo2009
22/02/2009 7455
Inserito il 10/11/2009 alle: 23:13:48
Vermamente io ero rimasta a questa...(si parla di GPL per autotrazione) Ministero dei trasporti e della navigazione Circ. 16-11-2000 n. B76/2000/MOT Veicoli con alimentazione a GPL. Emanata dal Ministero dei trasporti e della navigazione, Dipartimento dei trasporti terrestri, Unità di gestione motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre, Segreteria tecnica. Per i veicoli allestiti con impianto di alimentazione a GPL, la revisione del serbatoio deve essere effettuata, come noto, allo scadere del decimo anno di utilizzo. La relativa data non è però individuabile nei serbatoi omologati in base al Regolamento ECE/ONU n. 67, serie di emendamento 01, non essendo prevista l'indicazione, sui serbatoi medesimi, dell'anno di costruzione. A tale riguardo si precisa che il decimo anno di utilizzo deve intendersi decorrente: - dalla data del collaudo dell'impianto, quando l'installazione di quest'ultimo è successiva alla prima immatricolazione del veicolo; - dalla data della prima immatricolazione del veicolo, se questo è allestito sin dall'origine con impianto GPL che quindi è previsto in omologazione. Per i serbatoi approvati ai sensi della normativa previgente, valgono le disposizioni sinora emanate. Il Direttore dell'Unità di gestione Dr. ing. Ciro Esposito
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giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 11/11/2009 alle: 08:49:15
Allora la cosa è molto semplice. I vecchi serbatoi non si usano e sono fuori legge,vanno sostituiti, ma questo DA ANNI, e non possono essere riutilizzati, ci siamo fin qui... I nuovi serbatoi che contengono GPL tranne che per le normali bombole domestiche, devono avere tutte le innovazioni che i vecchi non avevano . Si parla di contenitori, se l'innovazione all'insegna della sicurezza modifica nella sostanza il contenitore che si trova essere mobile(viaggia)su autoveicoli, perchè le auto devono averlo di un tipo e i camper, natanti, e alti non devono rispettare tale normativa che è italo-europea? Che differenza c'è fra un'auto che possiede l'alimentazione a GPL-Metano per trazione, e un camper che possiede l'alimentazione per servizi a GPL riscaldamento ecc, qui si parla di leggi che tutelano la sicurezza sia nelle aree pubbliche sia nelle aree private. Ma se non si arriva a capire questa banalità, e non trovate nulla delle leggi e norme, allora non avete letto nulla. Lo dimostra il fatto che: Ogni modifica tecnica comporta la visita e la prova del veicolo interessato presso l’Ufficio motorizzazione competente in relazione alla sede della ditta che ha proceduto alla variazione. È obbligatoria la revisione periodica per le bombole del metano. Bombole metano: · REVISIONE OGNI 48 MESI : a San Lazzaro di Savena ( Bologna), con Sede di appoggio a Rovereto tel 0464/434790. · SOSTITUZIONE : DOPO 40 ANNI BOMBOLE GPL : NON E' PREVISTA LA REVISIONE MA SOLO LA SOSTITUZIONE DOPO 10 ANNI DA:· DALLA DATA DEL COLLAUDO DELL' IMPIANTO GPL SE INSTALLATO DOPO LA PRIMA IMMATRICOLAZIONE DEL VEICOLO. · DALLA DATA DELLA PRIMA IMMATRICOLAZIONE DEL VEICOLO SE L' IMPIANTO ERA GIA' INSTALLATO FIN DALL' ORIGINE DEL VEICOLO. [^][^][^][^][^][^][^][^][^][^][^][^][^][^][^][^][^][^][^][^][^][^][^][^][^] La relativa data non è però individuabile nei serbatoi omologati in base al Regolamento ECE/ONU n. 67, serie di emendamento 01, non essendo prevista l'indicazione, sui serbatoi medesimi, dell'anno di costruzione. A tale riguardo si precisa che il decimo anno di utilizzo deve intendersi decorrente: - dalla data del collaudo dell'impianto, quando l'installazione di quest'ultimo è successiva alla prima immatricolazione del veicolo; - dalla data della prima immatricolazione del veicolo, se questo è allestito sin dall'origine con impianto GPL che quindi è previsto in omologazione. Cosa significa nella sostanza, per cui in molti non riescono ad capire......che il serbatoio che si ha (LO SI DEVE LETTERALMENE GETTARE DA SUBITO AL MACERO) PERCHE NON è E NON LO SI PUò FAR RIENTRARE NELLE NORMATIVE CHE SONO DAL 2002-04 CHE SONO ATTUATE.
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giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 11/11/2009 alle: 08:57:31
vOI SCRIVETE CHE NON TROVATE LEGGI............... Norma numero : UNI EN 1949:2006 - Codice ICS : 43.100 97.200.30 Titolo : Specifiche per l'installazione di sistemi a GPL per impiego domestico in veicoli abitabili da diporto e in altri veicoli Titolo in lingua inglese : Specification for the installation of LPG systems for habitation purposes in leisure accomodation vehicles and in other vehicles Sommario : La presente norma è la versione ufficiale in lingua italiana della norma europea EN 1949 (edizione agosto 2002) e dell'aggiornamento A1 (edizione luglio 2005). La norma specifica i requisiti per l'installazione di impianti di gas di petrolio liquefatto (GPL) per impiego domestico nei veicoli per ricreazione e in altri veicoli stradali.id="size6">id="blue"> Essa definisce le prescrizioni per la sicurezza e la salute per la scelta dei materiali, dei componenti e degli apparecchi. La norma non copre le installazioni alimentate da gas diversi da quelli della 3a famiglia (GPL), non copre i collegamenti dell'acqua e l'alimentazione elettrica agli apparecchi, le considerazioni di progettazione, la prova di tenuta delle installazioni e i contenuti del manuale d'istruzioni per gli utenti. Non sono comprese nell'ambito di applicazione della norma gli apparecchi alimentati a GPL utilizzati a scopi commerciali o sui natanti. Anche gli apparecchi separati dal corpo del veicolo non sono considerati nel corpo della norma. vorrei capire se posso continuare per non prendere da "qualcuno": Giuliano49: non ti rendi conto di essere logorroico?id="size2">id="blue">

Modificato da giuliano49 il 11/11/2009 alle 09:00:00
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giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 11/11/2009 alle: 09:03:04
LE GARANZIE DI SICUREZZA DERIVANTI DAL R 67/01 Come è concepito e come funziona il sistema di sicurezza che ha portato alla rimozione del divieto di parcamento : In Italia dal 1° gennaio 2001 tutte le auto trasformate a GPL o acquistate già predisposte per l’alimentazione a gas montano impianti rispondenti al Regolamento ECE/ONU n.67/01 (Economic Commission for Europe / Organization United Nations), riferimento normativo di elevato valore tecnico, a garanzia della massima sicurezza degli impianti. Il Regolamento, frutto del lavoro di un gruppo di esperti a livello mondiale, ha ulteriormente migliorato la sicurezza degli impianti da un duplice punto di vista: • con l’aggiunta di nuove e più stringenti prove su ogni componente • con l’introduzione di alcuni nuovi dispositivi di sicurezza Per quanto riguarda i dispositivi di sicurezza, questi consistono in tre valvole, montate sul serbatoio: valvola controllata a distanza (elettrovalvola) valvola di sicurezza alla sovrapressione (Pressure Relief Valve) valvola termofusibile (Pressure Relief Device) L’elettrovalvola, montata sulla mandata del GPL al sistema di alimentazione, si chiude automaticamente sia a contatto elettrico spento che a numeri di giri zero. In questo modo, sia in caso di spegnimento volontario dell’auto che in seguito ad incidenti - che il più delle volte causano lo spegnimento del motore - questa valvola seziona idraulicamente il serbatoio dalla restante parte del sistema che non viene più alimentata. Questo significa che, anche se si verifica una piccola perdita nella tubazione di alimentazione del motore - tanto piccola da non azionare la valvola ad eccesso di flusso compresa nella elettrovalvola o tale da non causare visibili problemi alla carburazione -, all’atto della sosta dell’auto la chiusura della valvola riduce la perdita alla piccola quantità presente nella tubazione, evitando che si concentrino nell’aria quantità infiammabili di prodotto. Allo stesso modo, in caso di incidente la chiusura dell’elettrovalvola evita che, in caso di danni al sistema di alimentazione, ci siano delle perdite di GPL. La valvola di sovrapressione evita in modo assoluto il rischio di scoppio del serbatoio, che potrebbe ipotizzarsi se questo venisse riempito più del consentito - evento in ogni caso poco probabile, vista la presenza di un’altra valvola che impedisce il riempimento completo - o se si dovessero raggiungere temperature molto elevate. Infine, la valvola termofusibile, annulla completamente il rischio di scoppio del serbatoio in caso che questo venga direttamente investito da un incendio. Tale valvola, infatti, si apre facendo fuoriuscire velocemente il GPL, che si infiamma, prima che il serbatoio ceda in seguito al contemporaneo aumento della temperatura e della pressione interna. Il regolamento 67/01prevede per queste valvole specifiche prove di funzionamento che assicurano con dati sperimentali l’efficacia dei dispositivi omologati. I rischi di incidente sopra ipotizzati - che riguardano in misura più o meno rilevante tutti i carburanti – nel caso di un’auto a GPL, grazie alla realizzazione dei dispositivi descritti, sono stati affrontati e risolti efficacemente. Di mio pugno aggiungo, per non far confusione tra alimentazione a gpl (trazione) e alimentazione stufe a gpl su sede stradale o luoghi pubblici vi posto la legge Gazzetta ufficiale n. L 231 del 30/06/2004 pag. 69 - 74id="blue"> COME POTETE LEGGERE LA LEGGE NON LO CHIACCHERATA IO.
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giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 11/11/2009 alle: 09:13:39
RIPETO E DICHIARO: Attenzione a coloro che hanno il serbatoio per autotrazione con attestazione del collaudo fatto in data dopo 2002, non sono in regola. Quindi in caso di un'evento tragico ne pagheranno le conseguenze sul piano civile e penale a seconda l'evento fxxx ax cxxxxxxx dx sxxxxx. E' l'impianto tutto che deve rispettare le norme, compreso il serbatoio (deve montare valvole per sovrapressione, pastiglie a fusione per incendio, e comando a distanza, che i vecchi bomboloni per trazione non avevano ). L'assicurazione non credo ne risponda. A coloro che si dovessero trovare coinvolti facciano sequestrare il mezzo che ha provocato i danni per verifica, pagheranno tutto voglia e non voglia. PER CHI SCRIVE CHE IL BOMBOLONE SI PUò COLLAUDARE.... PER CHI SCRIVE CHE NON CI SONO LE LEGGI E NORME........ PER CHI NON LEGGE...... PER CHI LE COSE NON LE SA E VUOLE CAPIRE...... PER CHI NON VUOL ESSERE PERSEGUITO IN SEDE CIVILE PENALE A SEGUITO DANNI DA gpl..... PER CHI ANCORA NON SA IL PERCHE DELRIFIUTO DI RIFORNIMENTO gpl... IL MINISTRO DEI TRASPORTI Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992, che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice; Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti, a decretare in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario; Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006 n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, ed in particolare l'art. 1, comma 5, con il quale e' stato istituito il Ministero dei trasporti; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995, di recepimento delle direttive 92/53/CEE e 93/81/CEE che modificano la direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1995, e successive modificazioni; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 maggio 2002, di recepimento della direttiva 2001/56/CE relativa al riscaldamento dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 30 maggio 2002 ed il relativo comunicato, di errata-corrige, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 2007; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 21 settembre 2004, di recepimento della direttiva 2004/78/CE che modifica la direttiva 2001/56/CE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 14 dicembre 2004; Vista la direttiva 2006/119/CE della Commissione del 27 novembre 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 330 del 28 novembre 2006, che modifica, per adeguarla al progresso tecnico, la direttiva 2001/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riscaldamento dei veicoli a motore e dei loro rimorchi; Adotta il seguente decreto: (Testo rilevante ai fini dello Spazio Economico Europeo) Art. 1. 1. Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 maggio 2002, di recepimento della direttiva 2001/56/CE, e successive modificazioni e' modificato conformemente all'allegato al presente decreto. Art. 2. 1. A decorrere dal 1° ottobre 2007 non e' consentito, per motivi concernenti i sistemi di riscaldamento, per un tipo di veicolo munito di un impianto di riscaldamento alimentato a GPL che soddisfa i requisiti del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 maggio 2002 come da ultimo modificato dal presente decreto: a) rifiutare il rilascio dell'omologazione CE o dell'omologazione nazionale, o b) vietare l'immatricolazione, la vendita o la messa in circolazione di un veicolo di tale tipo. 2. A decorrere dal 1° ottobre 2007 non e' consentito, per un dispositivo di riscaldamento a combustione alimentato a GPL, in quanto componente, che soddisfa i requisiti del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 maggio 2002 come da ultimo modificato dal presente decreto: a) rifiutare il rilascio dell'omologazione CE o dell'omologazione nazionale, e b) vietare la vendita o la messa in circolazione di un componente di tale tipo. 3. A decorrere dal 1° aprile 2008, non e' consentito il rilascio di una omologazione CE o di una omologazione nazionale per un tipo di veicolo munito di impianto di riscaldamento alimentato a GPL o per un dispositivo di riscaldamento a combustione alimentato a GPL, in quanto componente, che non soddisfano i requisiti del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 maggio 2002 come da ultimo modificato dal presente decreto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 giugno 2007 Il Ministro: Bianchi Registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 2007 Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 8, foglio n. 35 Allegato Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 maggio 2002, di recepimento della direttiva 2001/56/CE, e successive modificazioni, e' modificato come segue: 1) Alla fine dell'elenco degli allegati viene aggiunta la seguente riga: "Allegato IX - Disposizioni aggiuntive applicabili a taluni veicoli definiti dalla direttiva 94/55/CE". 2) L'allegato VIII viene modificato come segue: a) il titolo della sezione 1 e' sostituito dal seguente testo: "1. Impianti di riscaldamento a gpl destinati all'uso su strada dei veicoli a motore"; b) Il punto 1.1.6.2 e' sostituito dal seguente testo: "1.1.6.2. non avvenga un rilascio incontrollato dovuto a un distacco accidentale. E' necessario disporre di mezzi atti a fermare il flusso del GPL installando un dispositivo immediatamente dopo, o all'interno, di un regolatore montato sul cilindro o sul serbatoio o, se il regolatore e' montato lontano dal cilindro o dal serbatoio, installando il dispositivo immediatamente prima del tubo proveniente dal cilindro o dal serbatoio e installandone un secondo dentro o dopo il regolatore". c) il titolo della sezione 2 e' sostituito dal seguente testo: "2. Impianti di riscaldamento a gpl destinati solo all'uso stazionario dei veicoli a motore e dei loro rimorchi". 3) Viene aggiunto il seguente allegato IX: "Allegato IX - Disposizioni aggiuntive applicabili a taluni veicoli definiti dalla direttiva 94/551CE* 1. Campo d'applicazione. Il presente allegato si applica ai veicoli nei confronti dei quali vigono disposizioni specifiche, riguardanti gli impianti di segue>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Modificato da giuliano49 il 11/11/2009 alle 09:38:20
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giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 11/11/2009 alle: 10:36:16
Jerrymouse se tu copi e incolli "Gazzetta ufficiale n. L 231 del 30/06/2004 pag. 69 - 74" sul motore di ricerca google su internet, vedi cosa ti esce al terzo risultato, ti renderai conto di come avviene una cattiva informazione, non dico altro. "Per chi dice che il bombolone non si può collaudar" riferito al forum di Camperonline E NATURALMENTE AL SOTTOSCRITTO ecc. Le cose sono penso facili da capire,TE LE AVEVO INVIATE PER E-MAIL sul tuo serbatoio una volta tolto il gruppo di carico e aduzione GPL (rubinetti con manometro, tu dici saldato) dove metti i sistemi unificati rispondenti alle nuove norme di sicurezza EUROPEE E ITALIANE che richiedono??????????????????????????? dopo fatto il collaudo? chi ti fa una dichiarazione su un serbatoio che devi gettare dopo 10 anni?????????????????????????? siamo nel 2009 il 1992 era tanto tempo fa. Vai alla Motorizzazione Civile e digli cosa devi fare del tuo serbatoio , poi me lo scrivi qui per corettezza,così anche altri capiranno, grazie.

Modificato da giuliano49 il 11/11/2009 alle 10:57:02
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giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 11/11/2009 alle: 11:08:04
E questi sono I PROFESSIONISTI AGGIORNATI che lo scrivono PUBBLICAMENTE NO IO. CHI HA INSTALLATO L'IMPIANTO GPL SUL PROPRIO AUTOVEICOLO PRIMA DEL 1° GENNAIO 2001 E QUINDI CON OGNI PROBABILITÀ NON È IN REGOLA CON IL REGOLAMENTO ECE/ONU 67/01 A QUALE NORMATIVA DEVE FARE RIFERIMENTO? DEVE QUINDI RINUNCIARE A PARCHEGGIARE NEI GARAGE INTERRATI? Fa riferimento al Decreto 1 febbraio 1986, che permetteva il parcheggio degli autoveicoli a GPL solo nei piani fuori terra non comunicanti con pianti interrati. Questo non significa che debba rinunciare a parcheggiare nei garage interrati, perché può decidere di adeguare il proprio impianto alla normativa europea con una spesa abbastanza contenuta ed un fermo macchina piuttosto breve. Dovrà infatti rivolgersi ad un'officina di installazione per sostituire il serbatoio e il gruppo valvole, con un costo medio di circa 200 - 300 euro a seconda che venga installato un serbatoio tradizionale oppure un toroidale, per intenderci la ciambella che viene inserita al posto della ruota di scorta.#8232;#8232; E' NECESSARIO RIPETERE IL COLLAUDO? E' necessario un aggiornamento della carta di circolazione che è possibile fare recandosi presso gli uffici DTT (ex Uffici Provinciali Motorizzazione Civile) o personalmente o incaricandone, dopo l'adeguamento, l'installatore di fiducia. (NON serve nel nostro caso l'iscrizione, basta avere la carta di rispondenza alle norme) A QUALI OBBLIGHI DI LEGGE E’ SOTTOPOSTO IL SERBATOIO GPL DELL’AUTOVEICOLO ? Ogni serbatoio contenente GPL per auto-trazione deve essere sostituito dopo 10 anni dalla data di collaudo. Le operazioni di smontaggio, rimontaggio e collaudo devono essere eseguite da un officina autorizzata. AL MOMENTO DELLA SOSTITUZIONE DECENNALE DEL SERBATOIO COSA SUCCEDERÀ? Verrà installato (lo richiedono le norme vigenti) un serbatoio con apparati di sicurezza rispondenti alla ECE/ONU 67-01 e, di conseguenza, la vettura sarà abilitata al parcamento anche al primo piano interrato. VA ULLLLLLLLLTERIORMENTE scritto che la legge obbliga la rispondenza anche per i camper natanti e tutti i veicoli stradali e non in cui ci sia utilizzo di GPL.(VEDI LEGGI POSTATE SOPRA e ho finito stop)

Modificato da giuliano49 il 11/11/2009 alle 11:11:12
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