RIPETO E DICHIARO: Attenzione a coloro che hanno il serbatoio per autotrazione con attestazione del collaudo fatto in data dopo 2002, non sono in regola. Quindi in caso di un'evento
tragico ne pagheranno le conseguenze sul piano civile e penale a seconda l'evento fxxx ax cxxxxxxx dx sxxxxx. E' l'impianto tutto che deve rispettare le norme, compreso il serbatoio (deve montare valvole per sovrapressione, pastiglie a fusione per incendio, e comando a distanza, che i vecchi bomboloni per trazione non avevano ).
L'assicurazione non credo ne risponda. A coloro che si dovessero trovare coinvolti facciano sequestrare il mezzo che ha provocato i danni per verifica, pagheranno tutto voglia e non voglia.
PER CHI SCRIVE CHE IL BOMBOLONE SI PUò COLLAUDARE....
PER CHI SCRIVE CHE NON CI SONO LE LEGGI E NORME........
PER CHI NON LEGGE......
PER CHI LE COSE NON LE SA E VUOLE CAPIRE......
PER CHI NON VUOL ESSERE PERSEGUITO IN SEDE CIVILE PENALE A SEGUITO DANNI DA gpl.....
PER CHI ANCORA NON SA IL PERCHE DELRIFIUTO DI RIFORNIMENTO gpl...
IL MINISTRO DEI TRASPORTI
Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio
1992, che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le
competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le
materie disciplinate dallo stesso codice;
Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4
stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti, a decretare in
materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei
loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella
legge 17 luglio 2006 n. 233, recante disposizioni urgenti in materia
di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei
Ministri e dei Ministeri, ed in particolare l'art. 1, comma 5, con il
quale e' stato istituito il Ministero dei trasporti;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione
8 maggio 1995, di recepimento delle direttive 92/53/CEE e 93/81/CEE
che modificano la direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei
veicoli a motore e dei loro rimorchi, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1995, e
successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
13 maggio 2002, di recepimento della direttiva 2001/56/CE relativa al
riscaldamento dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 30 maggio 2002 ed il relativo
comunicato, di errata-corrige, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
121 del 26 maggio 2007;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
21 settembre 2004, di recepimento della direttiva 2004/78/CE che
modifica la direttiva 2001/56/CE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 292 del 14 dicembre 2004;
Vista la direttiva 2006/119/CE della Commissione del 27 novembre
2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L
330 del 28 novembre 2006, che modifica, per adeguarla al progresso
tecnico, la direttiva 2001/56/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio relativa al riscaldamento dei veicoli a motore e dei loro
rimorchi;
Adotta
il seguente decreto:
(Testo rilevante ai fini dello Spazio Economico Europeo)
Art. 1.
1. Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
13 maggio 2002, di recepimento della direttiva 2001/56/CE, e
successive modificazioni e' modificato conformemente all'allegato al
presente decreto.
Art. 2.
1. A decorrere dal 1° ottobre 2007 non e' consentito, per motivi
concernenti i sistemi di riscaldamento, per un tipo di veicolo munito
di un impianto di riscaldamento alimentato a GPL che soddisfa i
requisiti del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 13 maggio 2002 come da ultimo modificato dal presente
decreto:
a) rifiutare il rilascio dell'omologazione CE o dell'omologazione
nazionale,
o
b) vietare l'immatricolazione, la vendita o la messa in
circolazione di un veicolo di tale tipo.
2. A decorrere dal 1° ottobre 2007 non e' consentito, per un
dispositivo di riscaldamento a combustione alimentato a GPL, in
quanto componente, che soddisfa i requisiti del decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 13 maggio 2002 come da ultimo
modificato dal presente decreto:
a) rifiutare il rilascio dell'omologazione CE o dell'omologazione
nazionale,
e
b) vietare la vendita o la messa in circolazione di un componente
di tale tipo.
3. A decorrere dal 1° aprile 2008, non e' consentito il rilascio di
una omologazione CE o di una omologazione nazionale per un tipo di
veicolo munito di impianto di riscaldamento alimentato a GPL o per un
dispositivo di riscaldamento a combustione alimentato a GPL, in
quanto componente, che non soddisfano i requisiti del decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 maggio 2002 come da
ultimo modificato dal presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 22 giugno 2007
Il Ministro: Bianchi
Registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto
del territorio, registro n. 8, foglio n. 35
Allegato
Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
13 maggio 2002, di recepimento della direttiva 2001/56/CE, e
successive modificazioni, e' modificato come segue:
1) Alla fine dell'elenco degli allegati viene aggiunta la
seguente riga:
"Allegato IX - Disposizioni aggiuntive applicabili a taluni
veicoli definiti dalla direttiva 94/55/CE".
2) L'allegato VIII viene modificato come segue:
a) il titolo della sezione 1 e' sostituito dal seguente
testo:
"1. Impianti di riscaldamento a gpl destinati all'uso su
strada dei veicoli a motore";
b) Il punto 1.1.6.2 e' sostituito dal seguente testo:
"1.1.6.2. non avvenga un rilascio incontrollato dovuto a un
distacco accidentale. E' necessario disporre di mezzi atti a fermare
il flusso del GPL installando un dispositivo immediatamente dopo, o
all'interno, di un regolatore montato sul cilindro o sul serbatoio o,
se il regolatore e' montato lontano dal cilindro o dal serbatoio,
installando il dispositivo immediatamente prima del tubo proveniente
dal cilindro o dal serbatoio e installandone un secondo dentro o dopo
il regolatore".
c) il titolo della sezione 2 e' sostituito dal seguente
testo:
"2. Impianti di riscaldamento a gpl destinati solo all'uso
stazionario dei veicoli a motore e dei loro rimorchi".
3) Viene aggiunto il seguente allegato IX:
"Allegato IX - Disposizioni aggiuntive applicabili a taluni
veicoli definiti dalla direttiva 94/551CE*
1. Campo d'applicazione.
Il presente allegato si applica ai veicoli nei confronti dei
quali vigono disposizioni specifiche, riguardanti gli impianti di
segue>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Modificato da giuliano49 il 11/11/2009 alle 09:38:20