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Pesi oltre i 35 q.li. Patente?

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orsobront
orsobront
28/01/2006 1273
Inserito il 24/02/2008 alle: 23:57:02
TRANSITO VIETATO AI VEICOLI DI MASSA A PIENO CARICO SUPERIORE A 3,5 TONNELLATE Questo cartello vieta il passaggio dei veicoli che hanno una massa a pieno carico superiore alle 3,5 tonnellate. La massa a pieno carico rappresenta la somma della massa del veicolo e del massimo carico che esso può trasportare. Quest'indicazione è riportata nella carta di circolazione. Se il veicolo può trasportare solo persone, il divieto non è più valido.id="red">In certi casi sul cartello è riportato un valore diverso da 3,5 tonnellate e il divieto va riferito a tale valore. Che cosa fare? I conducenti che guidano veicoli che hanno massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate non possono passare dove è in vigore questo divieto. Dal sito http://www.educazionestradale.net/html/divieto_1.html

Modificato da orsobront il 24/02/2008 alle 23:58:15
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arca america
arca america
01/01/2008 396
Inserito il 25/02/2008 alle: 07:27:17
grazie.

Modificato da arca america il 25/02/2008 alle 16:06:32
18
StefanoSiena
StefanoSiena
15/11/2007 7649
Inserito il 25/02/2008 alle: 09:05:03
Io la scorsa estate ho pesato il mio camper un mclous tandy 620, con serbatoi pienissimi gasolio+acqua e garage pieno di bici ecc... Peso = 36,10 q.li e sopra al camper ci eravamo io e mio figlio di 20 anni (mancava solo la mogliettina che pesa circa 55 Kg.)... Per cui tenuto conto che con la tolleranza vado a 36,75, con un pò di attenzione (svuotando le acque grigie e viaggiando con le acque bianche non al massimo) nn credo di essere eccessivamente sovraccarico.... Il problema che mi pongo però è un altro? all'estero vale la tolleranza? In italia, per quello che ne so io, se superi di 70-80 Kg. il peso massimo consentito, spesso nn ti fanno neppure la multa (abituati come sono ad autocarri che superano spesso anche 10 q.li il carico massimo). Il problema della patente resta, perkè se superi il carico massimo anke di 1 kg.,dovresti avere la patente C (percui facendo corna e scongiuri) immagino il casino se succedesse un incidente..... Io sto pensando di prendere la patente C, visto che sono abituato a guidare piccoli autocarri e la cosa può servirmi sia per lavoro che per tranquillità quando sono col camper. Un saluto StefanoSiena
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chorus
chorus
05/10/2006 12492
Inserito il 25/02/2008 alle: 09:07:07
quote:Originally posted by orsobront
TRANSITO VIETATO AI VEICOLI DI MASSA A PIENO CARICO SUPERIORE A 3,5 TONNELLATE Questo cartello vieta il passaggio dei veicoli che hanno una massa a pieno carico superiore alle 3,5 tonnellate. La massa a pieno carico rappresenta la somma della massa del veicolo e del massimo carico che esso può trasportare. Quest'indicazione è riportata nella carta di circolazione. Se il veicolo può trasportare solo persone, il divieto non è più valido.id="red">In certi casi sul cartello è riportato un valore diverso da 3,5 tonnellate e il divieto va riferito a tale valore. Che cosa fare? I conducenti che guidano veicoli che hanno massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate non possono passare dove è in vigore questo divieto. Dal sito http://www.educazionestradale.net/html/divieto_1.html >
> Sul libro di teoria di scuola guida, che ho appena finito di studiare, al commento del cartello n. 68 c'è scritto che la limitazione non vale per gli autobus e per le autocaravan, di qualsiasi peso esse siano. Il cartello è limitato ai mezzi che trasportano merci. I segnali che vietano il transito a tutti i mezzi superiori al peso indicato nel cartello del divieto sono il n. 78 (peso espresso in tonnellate raffigurato nel cartello) e il n. 79 (peso scritto sopra la rappresentazione di un asse). Detto in altre parole, questi due cartelli, generalmente posizionati prima di un ponte o di una strada che non sopporta determinati pesi, valgono per qualsiasi veicolo e si riferiscono al peso del veicolo stesso al momento del transito.
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Albè
Albè
26/02/2006 2359
Inserito il 25/02/2008 alle: 09:36:50
quote:Io sto pensando di prendere la patente C, visto che sono abituato a guidare piccoli autocarri e la cosa può servirmi sia per lavoro che per tranquillità quando sono col camper. Un saluto StefanoSiena>
> E ci risiamo... Guarda che se sei fuori peso col tuo camper omologato a 3,5 t avere la patente C non ti serve a niente! La patente di categoria superiore non ti autorizza a sovraccaricare il camper. Similmente, se sei in sovraccarico non sei fuorilegge per non avere una patente di categoria superiore, ma per non avere il mezzo in regola. La patente B è giustissima per condurre un veicolo < 3,5 t. Ciao
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StefanoSiena
StefanoSiena
15/11/2007 7649
Inserito il 25/02/2008 alle: 10:13:27
quote:Originally posted by Albé
quote:Io sto pensando di prendere la patente C, visto che sono abituato a guidare piccoli autocarri e la cosa può servirmi sia per lavoro che per tranquillità quando sono col camper. Un saluto StefanoSiena>
> E ci risiamo... Guarda che se sei fuori peso col tuo camper omologato a 3,5 t avere la patente C non ti serve a niente! La patente di categoria superiore non ti autorizza a sovraccaricare il camper. Similmente, se sei in sovraccarico non sei fuorilegge per non avere una patente di categoria superiore, ma per non avere il mezzo in regola. La patente B è giustissima per condurre un veicolo < 3,5 t. Ciao
>
> Concordo pienamente quanto dici, la patente C nn autorizza in alcun caso la guida di un mezzo non idoneo (ovvero sovraccarico).... Parlando però con un agente della polstrada che conosco, mi ha detto che in austria ed in germania (mi sono dimenticato di domardargli se anche in quelli stati vale la tolleranza del 5%) quando sei in sovraccarico oltre a guidare un mezzo nn idoneo con le relative conseguenze sanzionarie, ti considerano anche nn idoneo alla guida con la patente C con ripercussioni ben più pesanti.......può darsi che nn sia vero (io ve la vendo per come mi è stata detta)..... Un saluto
norbiato
norbiato
-
Inserito il 25/02/2008 alle: 16:54:31
A riguardo di questo argomento piu' volte dibattuto lo scorso anno, parlando con 2 propietari uno di un Frankia doppio asse e l'altro di un Chartago su MB (no buono per Yuma 58[}:)]) mi e' stato confermato che con la patente equivalente alla nostra "B" italiana, in Germania e' consentito guidare mezzi fino a 7,5 t. qualcuno di voi piu' informato me lo puo' confermare???[:0] Dato che avevo una mezzaintenzione di trasferirmo in Germania per la suddetta occasione... almeno voglio esserne sisuro[;)][:D]
norbiato
norbiato
-
Inserito il 25/02/2008 alle: 16:57:18
Chiedo umilmente scusa per gli errori di ortografia ,,non ho riletto in tempo ciao Andre
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babycris
babycris
11/02/2007 82
Inserito il 25/02/2008 alle: 17:01:46
Chiedo conferma Ma la tolleranza del 5% non è sulla pesata? Mi spiego meglio ad un controllo pesano il mezzo 36,83 quintali che meno il 5% fa 34,99 quindi in regola. stando a quanto dite voi invece sforerei i 35+5% di 0,08 quintali Non ne sono certo ma mi sembra che la tolleranza sia stata introdotta per una non precisa calibrazione delle pese sbaglio???????? ciao cris
Celseti
Celseti
-
Inserito il 25/02/2008 alle: 17:22:18
quote:Originally posted by shamal
quote:Originally posted by Celseti Ciao.Effettivamente, siamo tutti dei fuorilegge......>
> Io no ! Il mio pesa esattamente come dichiarato dalla fabbrica, prima di prenderlo mi sono pesato quello che intendevo caricarci ( tutto, ma proprio tutto ): a quel punto, visto che sforavo di ben 74 kg. il 35 q.li, ho deciso di farmi la patente C ! Sono in regola e me ne vanto ! Mi spiace leggere che la gente sia fuorilegge e se ne vanti: da galera ! Scusatemi se ci vado pesante, ma dire " così fan tutti " è proprio una scusa idiota..... e poi ci meravigliamo dei nostri politici.... state zitti almeno !
>
> Ciao.Guarda non mi riferivo a noi camperisti che siamo fuorilegge.Purtroppo oggi comprare un camper con gli accessori minimi, e con i posti omologati minimo 5-6 persone e con l'equipaggiamento personale, si arriva sicoramente oltre i 35ql. Naturalmente non volevo offendere nessuno di voi.Ugo54
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shamal
shamal
09/04/2007 1077
Inserito il 25/02/2008 alle: 17:30:41
quote:Originally posted by babycris Chiedo conferma Ma la tolleranza del 5% non è sulla pesata? Mi spiego meglio ad un controllo pesano il mezzo 36,83 quintali che meno il 5% fa 34,99 quindi in regola. stando a quanto dite voi invece sforerei i 35+5% di 0,08 quintali Non ne sono certo ma mi sembra che la tolleranza sia stata introdotta per una non precisa calibrazione delle pese sbaglio???????? ciao cris >
> La tolleranza è stata introdotto per una serie di ragioni, tra le quali fisiologiche e tecnologiche. Mi spiace per te, ma la tolleranza si calcola dalla massa complessiva a pieno carico aumentata del 5%: per i mezzi omologati a 35 q.li, il peso complessivo con la tolleranza non può superare i 36,75 salvo in Svizzera che la tolleranza è del 3%, che porta il tutto a 36,05
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arca america
arca america
01/01/2008 396
Inserito il 25/02/2008 alle: 17:53:39
[:D]Ho lanciato il sasso per primo ed ora anche io provo a dire la mia umilmente secondo quanto di mia conoscenza.id="blue">id="size5"> Partiamo dalle violazioni amministrative connesse al sovraccarico e in particolare vediamo l’art. 167 del cds Art. 167 del Codice della strada I veicoli a motore ed i rimorchi non possono superare la massa complessiva indicata sulla carta di circolazione. 2. Chiunque circola con un veicolo la cui massa complessiva a pieno carico risulta essere superiore di oltre il cinque per cento a quella indicata nella carta di circolazione,id="red"> quando detta massa è superiore a 10 t è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma: a) da euro 34,98 a euro 143,19,id="red"> se l'eccedenza non supera 1t; b) da euro 71,05 a euro 286,38,id="red"> se l'eccedenza non supera le 2 t; c) da euro 143,19 a euro 572,76,id="red"> se l'eccedenza non supera le 3 t; d) da euro 357,43 a euro 1.432,99,id="red"> se l'eccedenza supera le 3 t. 3. Per i veicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 10 t, le sanzioni amministrative previste nel comma 2 sono applicabili allorché la eccedenza, superiore al cinque per cento, non superi rispettivamente il dieci, venti, trenta per cento, oppure superi il trenta per cento della massa complessiva. id="red"> 4. Gli autoveicoli adibiti al trasporto di veicoli di cui all'art. 10, comma 3, lettera d), possono circolare con il loro carico soltanto sulle autostrade o sulle strade con carreggiata non inferiore a 6,50 m e con altezza libera delle opere di sottovia che garantisca un franco minimo rispetto all'intradosso delle opere d'arte non inferiore a 20 cm. I veicoli di cui all'art. 10, comma 3, lettere e) e g), possono circolare con il loro carico sulle strade che abbiano altezza libera delle opere di sottovia che garantisca un franco minimo rispetto all'intradosso delle opere d'arte non inferiore a 30 cm. 5. Chiunque circola con un autotreno o con un autoarticolato la cui massa complessiva a pieno carico risulti superiore di oltre il cinque per cento a quella indicata nella carta di circolazione è soggetto ad un'unica sanzione amministrativa uguale a quella prevista nel comma 2. 6. La sanzione di cui al comma 5 si applica anche nell'ipotesi di eccedenze di massa di uno solo dei veicoli, anche se non ci sia eccedenza di massa nel complesso. 7. Chiunque circola in violazione delle disposizioni di cui al comma 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143,19 a euro 572,76, ferma restando la responsabilità civile di cui all'art. 2054 del codice civile (che vedremo in seguito). 8. Agli effetti delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo le masse complessive a pieno carico indicate nelle carte di circolazione, nonché i valori numerici ottenuti mediante l'applicazione di qualsiasi percentuale, si devono considerare arrotondati ai cento chilogrammi superiori. 9. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo si applicano sia al conducente che al proprietario del veicolo, nonché al committente, quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo. L'intestatario della carta di circolazione del veicolo è tenuto a corrispondere agli enti proprietari delle strade percorse l'indennizzo di cui all'art. 10, comma 10, commisurato all'eccedenza rispetto ai limiti di massa di cui all'art. 62. 10. Quando è accertata una eccedenza di massa superiore al dieci per cento della massa complessiva a pieno carico indicata nella carta di circolazione, la continuazione del viaggio è subordinata alla riduzione del carico entro i limiti consentiti. id="red"> 11. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono applicabili anche ai trasporti ed ai veicoli eccezionali, definiti all'art. 10, quando venga superata la massa complessiva massima indicata nell'autorizzazione, limitando in questo caso la franchigia del cinque per cento alle masse massime relative a quel veicolo, ai sensi dell'art. 62. La prosecuzione del viaggio è subordinata al rilascio di una nuova autorizzazione. 12. Costituiscono fonti di prova per il controllo del carico le risultanze degli strumenti di pesa in regola con le verifiche di legge e di quelli in dotazione agli organi di polizia, nonché i documenti di accompagnamento previsti da disposizioni di legge. Le spese per l'accertamento sono a carico dei soggetti di cui al comma 9 in solido. 13. Ai veicoli immatricolati all'estero si applicano tutte le norme previste dal presente articolo. __________________/// Quanto evidenziato i rosso ci riguarda molto da vicino a noi camperisti. _________________________________________________________ Alla violazione dell’art. 167 del cds potrebbe, e dico potrebbe seguire la violazione dell’art. 125 del cds Art. 125 - Validità della patente di guida 1. Le patenti di guida delle categorie C e D sono valide, rispettivamente, anche per la guida dei veicoli per i quali è richiesta la patente della categoria B e per quella dei veicoli per i quali è richiesta la patente delle categorie B e C. 1 bis Le patenti di guida delle categorie Aid="red">, A limitata alla guida di motocicli di cilindrata non superiore a 125 cc e di potenza massima non superiore a 11 Kw, B, C e D, comprese quelle speciali, sono valide per la guida dei veicoli per i quali è richiesto il certificato di idoneità alla guida di cui all'articolo 116.id="red">2. La patente speciale di guida delle categorie A, B, C e D rilasciata a mutilati o minorati fisici è valida soltanto per la guida dei veicoli aventi le caratteristiche in essa indicate e risultanti dalla carta di circolazione. 3. Chiunque, munito di patente di categoria A, A limitata alla guida di motocicli di cilindrata non superiore a 125 cc e di potenza massima non superiore a 11 Kw, B, C o D, guida un veicolo per il quale è richiesta una patente di categoria diversa da quella della patente di cui è in possesso, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20 4. Parimenti chiunque, munito di patente speciale delle categorie A, B, C o D, guida un veicolo diverso da quello indicato e specialmente adattato in relazione alla sua mutilazione o minorazione, ovvero, munito di patente speciale delle categorie A e B quale mutilato o minorato fisico, guida un autoveicolo o motoveicolo di tipo diverso o per la cui guida è prevista una patente di categoria diversa, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10. 5. Dalle violazioni di cui ai commi 3 e 4 consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a sei mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.id="red"> (vediamo sempre ciò che è evidenziato in rosso come riferimento per le nostre violazioni in materia di sovraccarico. Ora dopo aver visto questi due articoli del Codice della Strada commentiamoli. L’art. 167 relativo alle masse dei veicoli è chiaro e secondo me ineccepibile e inattaccabile. L’art. 125 (guida di un veicolo con patente diversa da quella richiesta) è soggetto a mio avviso ad valutazioni.
Vediamole…
id="size4"> Il mezzo che conduciamo è omologato per 35 q.li e superando tale limite (oltre il 5%) dobbiamo includerlo in veicolo per il quale è richiesta la patente C? Non credo. id="green"> Facciamo qualche esempio. Furgone per il trasporto di persone sino a 9 persone compreso il conducente è richiesta la patente B, giusto? Trasporto una persona in più e siamo in 10 nel furgone. Mi fermano e cosa mi contestano? Certamente il trasporto in soprannumero ma non la guida di un pulman Altro esempio Mio figlio Circola con un ciclomotore. Il motore è modificato e a seguito di perizia viene stabilito che era 125 cc. Giustamente potrò essere sanzionato per guida senza patente se non ho la pat categoria A. Se invece trasporta un'altra persona (un amico) sul ciclomotore viene sanzionato perché erano in due. Giammai verra sanzionato per guida senza patente A paragonando il ciclomotore ad un motociclo semplicemente perche andavano in due. id="maroon"> Comunque questo per dire che i verbali che ci vengono fatti non sono Legge e soggetti a ricorsi anche per la valutazione della loro legittimità. Resta indubbio che ad una applicazione di una sanzione accessoria ingiusta dove viene cagionato un ingiusto danno si può anche chiedere il risarcimento dei danni in sede civile. Comunque per redimere ogni dubbio credo che se in tasca abbiamo la patente C quando siamo in sovraccarico su un mezzo di 35 q.li, può trovare applicazione l’art. 167 del cds ma non il 125. Che ne dite? Correggetemi se sbaglio o comunque discutiamone. Meglio ancora possiamo trovare delle sentenze civili. Ti pare che nessuno è stato mai sanzionato e non ha fatto ricorso. Non basiamoci solo sul fatto che " uno della polizia stradale mi ha detto..." oppure "Ho saputo da un amico che ha un amico camperista che a canecatti hanno tolto la patente ad un camperista e lo hanno messo a piedi sequestrandogli il mezzo e magari anche fucilato sul postoid="red">. Per me quello della P.S. potrebbe anche dire stupidaggini o preso da manie di conoscenze insindacabili Rocco. [:D]

Modificato da arca america il 25/02/2008 alle 18:58:57
18
babycris
babycris
11/02/2007 82
Inserito il 25/02/2008 alle: 18:03:52
errroe o orrore . chiedo scusa ,come si legge nell'articolo 167 del CDS il 5% si calcola sulla massa complessiva riportata sula carta di circolazione. Grazie
18
babycris
babycris
11/02/2007 82
Inserito il 25/02/2008 alle: 18:08:55
ecco cos ho trovato sulla misurazione peso in svizzera Metodo di calcolo: A partire dal 1° gennaio 2005 non vi sarâ più un margine di tolleranza depenalizzato. Il margine di incertezza dovuto alla misura e agli apparecchi citato nelle cifre 300.1 e 300.2è fissato dalle istruzioni dell’USTRA del 15 luglio 2004 e ammonta attualmente al 3 per cento in ogni caso. Deducendo questo margine del 3 per cento dal risultato della pesatura indicato dalla bilancia (peso lordo) si ottiene il peso netto, determinante ai fini della sanzione. Esempi di calcolo per un camper: • Peso effettivo lordo secondo bollettino di pesatura 3’600 kg Detrazione del margine di incertezza del 3% dovuto alla misura e agli apparecchi -108 kg Peso effettivo netto 3’492 kg Peso complessivo ammissibile secondo la licenza di circolazione 3’500 kg Conseguenza: nessuna sanzione, poiché il peso effettivo netto non supera il peso complessivo ammissibile. • Peso effettivo lordo secondo bollettino di pesatura 3’700 kg Detrazione del margine di incertezza del 3% dovuto alla misura e agli apparecchi -111 kg Peso effettivo netto 3'589 kg Peso complessivo ammissibile secondo la licenza di circolazione 3’500 kg Sovrappeso netto 89 kg Conseguenza: sanzione secondo la cifra 300.1.a, poiché il sovrappeso non supera i 100 kg. Fr. 100.- • Peso effettivo lordo secondo bollettino di pesatura 3’750 kg Detrazione del margine di incertezza del 3% dovuto alla misura e agli apparecchi -113 kg Peso effettivo netto 3'637 kg Peso complessivo ammissibile secondo la licenza di circolazione 3’500 kg Soprappeso netto 137 kg Limite per la sanzione secondo la procedura delle multe disciplinari (5% del peso indicato sulla licenza di circolazione) 175 kg Conseguenza: sanzione secondo la cifra 300.1.b, poiché il peso complessivo del veicolo non supera i 3'500 kg, il sovrappeso è superiore a 100 kg ma non eccede il 5 per cento del peso complessivo ammissibile. Fr. 200.- • Peso effettivo lordo secondo bollettino di pesatura 3'800 kg Detrazione del margine di incertezza del 3% dovuto alla misura e agli apparecchi -114 kg Peso effettivo netto 3'686 kg Peso complessivo ammissibile secondo la licenza di circolazione 3’500 kg Sovrappeso netto 186 kg Limite per la sanzione secondo la procedura delle multe disciplinari (5% del peso indicato sulla licenza di circolazione) 175 kg Conseguenza: denuncia, poiché il sovrappeso è superiore a 100 kg ed eccede il 5 per cento del peso complessivo ammissibile.
18
arca america
arca america
01/01/2008 396
Inserito il 25/02/2008 alle: 18:19:25
quote:Originally posted by babycris
errroe o orrore . chiedo scusa ,come si legge nell'articolo 167 del CDS il 5% si calcola sulla massa complessiva riportata sula carta di circolazione. Grazie >
> Art. 167 del Codice della strada I veicoli a motore ed i rimorchi non possono superare la massa complessiva indicata sulla carta di circolazione. 2. Chiunque circola con un veicolo la cui massa complessiva a pieno carico risulta essere superiore di oltre il cinque per cento a quella indicata nella carta di circolazioneid="red">, quando detta massa è superiore a 10 t è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma.........ecc. credo sia chiaro. 5% oltre a qullo indicato sulla carta di circolazione. 35 q.li + il 5% Nooo!!!! Rocco
19
vagabondo4
vagabondo4
30/11/2006 195
Inserito il 25/02/2008 alle: 19:21:24
Ciao a tutti. Volevo chiedere a chi l'ha già fatto, se mi spiegate come si fà ad omologare il camper oltre i 35 q.li, in questo caso il mezzo sarebbe un ducato maxi. Grazie
22
eros
eros
05/10/2003 1420
Inserito il 26/02/2008 alle: 08:31:22
Volevo sapere il limite di velocità sulle autostrade di quant'è per gli autocaravan superiori ai 35 q.li?Tale limite è anche all'estero? Ciao, Eros.
18
arca america
arca america
01/01/2008 396
Inserito il 26/02/2008 alle: 20:46:20
quote:Originally posted by arca america
quote:Originally posted by babycris
errroe o orrore . chiedo scusa ,come si legge nell'articolo 167 del CDS il 5% si calcola sulla massa complessiva riportata sula carta di circolazione. Grazie >
> Art. 167 del Codice della strada. I veicoli a motore ed i rimorchi non possono superare la massa complessiva indicata sulla carta di circolazione. 2. Chiunque circola con un veicolo la cui massa complessiva a pieno carico risulta essere superiore di oltre il cinque per cento a quella indicata nella carta di circolazioneid="red">, quando detta massa è superiore a 10 t è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma.........ecc. credo sia chiaro. 5% oltre a qullo indicato sulla carta di circolazione. 35 q.li + il 5% Nooo!!!! Rocco
>
>
22
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 26/02/2008 alle: 22:30:34
quote:Originally posted by arca america
[:D]Ho lanciato il sasso per primo ed ora anche io provo a dire la mia umilmente secondo quanto di mia conoscenza.id="blue">id="size5"> Partiamo dalle violazioni amministrative connesse al sovraccarico e in particolare vediamo l’art. 167 del cds Art. 167 del Codice della strada I veicoli a motore ed i rimorchi non possono superare la massa complessiva indicata sulla carta di circolazione. 2. Chiunque circola con un veicolo la cui massa complessiva a pieno carico risulta essere superiore di oltre il cinque per cento a quella indicata nella carta di circolazione,id="red"> quando detta massa è superiore a 10 t è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma: a) da euro 34,98 a euro 143,19,id="red"> se l'eccedenza non supera 1t; b) da euro 71,05 a euro 286,38,id="red"> se l'eccedenza non supera le 2 t; c) da euro 143,19 a euro 572,76,id="red"> se l'eccedenza non supera le 3 t; d) da euro 357,43 a euro 1.432,99,id="red"> se l'eccedenza supera le 3 t. 3. Per i veicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 10 t, le sanzioni amministrative previste nel comma 2 sono applicabili allorché la eccedenza, superiore al cinque per cento, non superi rispettivamente il dieci, venti, trenta per cento, oppure superi il trenta per cento della massa complessiva. id="red"> 4. Gli autoveicoli adibiti al trasporto di veicoli di cui all'art. 10, comma 3, lettera d), possono circolare con il loro carico soltanto sulle autostrade o sulle strade con carreggiata non inferiore a 6,50 m e con altezza libera delle opere di sottovia che garantisca un franco minimo rispetto all'intradosso delle opere d'arte non inferiore a 20 cm. I veicoli di cui all'art. 10, comma 3, lettere e) e g), possono circolare con il loro carico sulle strade che abbiano altezza libera delle opere di sottovia che garantisca un franco minimo rispetto all'intradosso delle opere d'arte non inferiore a 30 cm. 5. Chiunque circola con un autotreno o con un autoarticolato la cui massa complessiva a pieno carico risulti superiore di oltre il cinque per cento a quella indicata nella carta di circolazione è soggetto ad un'unica sanzione amministrativa uguale a quella prevista nel comma 2. 6. La sanzione di cui al comma 5 si applica anche nell'ipotesi di eccedenze di massa di uno solo dei veicoli, anche se non ci sia eccedenza di massa nel complesso. 7. Chiunque circola in violazione delle disposizioni di cui al comma 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143,19 a euro 572,76, ferma restando la responsabilità civile di cui all'art. 2054 del codice civile (che vedremo in seguito). mi sembra importante sottolineare 8. Agli effetti delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo le masse complessive a pieno carico indicate nelle carte di circolazione, nonché i valori numerici ottenuti mediante l'applicazione di qualsiasi percentuale, si devono considerare arrotondati ai cento chilogrammi superiori.id="size5">id="limegreen">9. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo si applicano sia al conducente che al proprietario del veicolo, nonché al committente, quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo. L'intestatario della carta di circolazione del veicolo è tenuto a corrispondere agli enti proprietari delle strade percorse l'indennizzo di cui all'art. 10, comma 10, commisurato all'eccedenza rispetto ai limiti di massa di cui all'art. 62. 10. Quando è accertata una eccedenza di massa superiore al dieci per cento della massa complessiva a pieno carico indicata nella carta di circolazione, la continuazione del viaggio è subordinata alla riduzione del carico entro i limiti consentiti. id="red"> 11. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono applicabili anche ai trasporti ed ai veicoli eccezionali, definiti all'art. 10, quando venga superata la massa complessiva massima indicata nell'autorizzazione, limitando in questo caso la franchigia del cinque per cento alle masse massime relative a quel veicolo, ai sensi dell'art. 62. La prosecuzione del viaggio è subordinata al rilascio di una nuova autorizzazione. 12. Costituiscono fonti di prova per il controllo del carico le risultanze degli strumenti di pesa in regola con le verifiche di legge e di quelli in dotazione agli organi di polizia, nonché i documenti di accompagnamento previsti da disposizioni di legge. Le spese per l'accertamento sono a carico dei soggetti di cui al comma 9 in solido. 13. Ai veicoli immatricolati all'estero si applicano tutte le norme previste dal presente articolo. __________________/// Quanto evidenziato i rosso ci riguarda molto da vicino a noi camperisti. _________________________________________________________ Alla violazione dell’art. 167 del cds potrebbe, e dico potrebbe seguire la violazione dell’art. 125 del cds Art. 125 - Validità della patente di guida 1. Le patenti di guida delle categorie C e D sono valide, rispettivamente, anche per la guida dei veicoli per i quali è richiesta la patente della categoria B e per quella dei veicoli per i quali è richiesta la patente delle categorie B e C. 1 bis Le patenti di guida delle categorie Aid="red">, A limitata alla guida di motocicli di cilindrata non superiore a 125 cc e di potenza massima non superiore a 11 Kw, B, C e D, comprese quelle speciali, sono valide per la guida dei veicoli per i quali è richiesto il certificato di idoneità alla guida di cui all'articolo 116.id="red">2. La patente speciale di guida delle categorie A, B, C e D rilasciata a mutilati o minorati fisici è valida soltanto per la guida dei veicoli aventi le caratteristiche in essa indicate e risultanti dalla carta di circolazione. 3. Chiunque, munito di patente di categoria A, A limitata alla guida di motocicli di cilindrata non superiore a 125 cc e di potenza massima non superiore a 11 Kw, B, C o D, guida un veicolo per il quale è richiesta una patente di categoria diversa da quella della patente di cui è in possesso, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20 4. Parimenti chiunque, munito di patente speciale delle categorie A, B, C o D, guida un veicolo diverso da quello indicato e specialmente adattato in relazione alla sua mutilazione o minorazione, ovvero, munito di patente speciale delle categorie A e B quale mutilato o minorato fisico, guida un autoveicolo o motoveicolo di tipo diverso o per la cui guida è prevista una patente di categoria diversa, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10. 5. Dalle violazioni di cui ai commi 3 e 4 consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a sei mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.id="red"> (vediamo sempre ciò che è evidenziato in rosso come riferimento per le nostre violazioni in materia di sovraccarico. Ora dopo aver visto questi due articoli del Codice della Strada commentiamoli. L’art. 167 relativo alle masse dei veicoli è chiaro e secondo me ineccepibile e inattaccabile. L’art. 125 (guida di un veicolo con patente diversa da quella richiesta) è soggetto a mio avviso ad valutazioni.
Vediamole…
id="size4"> Il mezzo che conduciamo è omologato per 35 q.li e superando tale limite (oltre il 5%) dobbiamo includerlo in veicolo per il quale è richiesta la patente C? Non credo. id="green"> Facciamo qualche esempio. Furgone per il trasporto di persone sino a 9 persone compreso il conducente è richiesta la patente B, giusto? Trasporto una persona in più e siamo in 10 nel furgone. Mi fermano e cosa mi contestano? Certamente il trasporto in soprannumero ma non la guida di un pulman Altro esempio Mio figlio Circola con un ciclomotore. Il motore è modificato e a seguito di perizia viene stabilito che era 125 cc. Giustamente potrò essere sanzionato per guida senza patente se non ho la pat categoria A. Se invece trasporta un'altra persona (un amico) sul ciclomotore viene sanzionato perché erano in due. Giammai verra sanzionato per guida senza patente A paragonando il ciclomotore ad un motociclo semplicemente perche andavano in due. id="maroon"> Comunque questo per dire che i verbali che ci vengono fatti non sono Legge e soggetti a ricorsi anche per la valutazione della loro legittimità. Resta indubbio che ad una applicazione di una sanzione accessoria ingiusta dove viene cagionato un ingiusto danno si può anche chiedere il risarcimento dei danni in sede civile. Comunque per redimere ogni dubbio credo che se in tasca abbiamo la patente C quando siamo in sovraccarico su un mezzo di 35 q.li, può trovare applicazione l’art. 167 del cds ma non il 125. Che ne dite? Correggetemi se sbaglio o comunque discutiamone. Meglio ancora possiamo trovare delle sentenze civili. Ti pare che nessuno è stato mai sanzionato e non ha fatto ricorso. Non basiamoci solo sul fatto che " uno della polizia stradale mi ha detto..." oppure "Ho saputo da un amico che ha un amico camperista che a canecatti hanno tolto la patente ad un camperista e lo hanno messo a piedi sequestrandogli il mezzo e magari anche fucilato sul postoid="red">. Per me quello della P.S. potrebbe anche dire stupidaggini o preso da manie di conoscenze insindacabili Rocco. [:D]
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edimau
edimau
10/12/2007 4879
Inserito il 27/02/2008 alle: 09:44:01
Detta da un amico, camionista e camperista: Pat.B: Abilita guida x mezzi omologati fino a 35q.+ 5% pari a 37,5q. senza incorrere in sanzioni; Marcia sopra questo limite, viene contestata la guida senza patente, con relative sanzioni, sequestro del mezzo etc; Pat.C Abilita guida x mezzi omologati sopra i 35 q. Marcia sopra questo limite, viene contestato il sovraccarico, con sanzioni solo amministrative, punti (applicati solo su una delle due o B O C) patente, ammenda(multa); Pat.C (professionale) ha tutta una regolamentazione a parte che non è il ns caso: Pertanto marciare con mezzi di peso intorno ai 40q. come sento dire da molti penso che si rischi anche il ritiro della patente, e non so fino a che punto ne valga la pena. In più, in caso di(tocca[8][8]), nonostante clausole, si rischia la rivalsa da parte delle assicurazioni. Una clausola non può andare contro il Codice Civile, che non può mai essere scavalcato(ad es. il regolamento di condominio integra, ma non può prevedere norme che vanno contro il Codice Civile-vedi animali in casa).Come sempre riporto notizie che conosco, e che cercando di ragionare con un po di buonsenso mi sembra abbiano un gran fondo di verità, se qualcuno è in grado di smentirmi ben venga. Buoni Km a tutti. Maurizio Maurizio
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