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Pesi oltre i 35 q.li. Patente?

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le bau
le bau
-
Inserito il 02/03/2008 alle: 17:23:47
allora mi sembra di capire,correggetemi se sbaglio, io al mio camper ci posso attaccare un "carrello" fino ad un max. di 750kg. portando così la massa complessiva a 4,2ton. e non mi succede nulla in caso di controllo?.mmmmhhhh. strano allora i limiti imposti dalla omologazione del veicolo e dalla patente cat.B a che cosa servono? ah! che sciocco scusate siamo in italia....ciao
19
chorus
chorus
05/10/2006 12492
Inserito il 02/03/2008 alle: 21:46:26
quote:Originally posted by le bau
allora mi sembra di capire,correggetemi se sbaglio, io al mio camper ci posso attaccare un "carrello" fino ad un max. di 750kg. portando così la massa complessiva a 4,2ton. e non mi succede nulla in caso di controllo?.mmmmhhhh. strano allora i limiti imposti dalla omologazione del veicolo e dalla patente cat.B a che cosa servono? ah! che sciocco scusate siamo in italia....ciao >
> Ho trovato il topic nel quale se ne è parlato: sezione Meccanica, titolo "Gancio traino e pesi". Scusami ma non so come allegare il link
18
arca america
arca america
01/01/2008 396
Inserito il 03/03/2008 alle: 09:15:12
[:D]Ho lanciato il sasso per primo ed ora anche io provo a dire la mia umilmente secondo quanto di mia conoscenza. Partiamo dalle violazioni amministrative connesse al sovraccarico e in particolare vediamo l’art. 167 del cds Art. 167 del Codice della strada I veicoli a motore ed i rimorchi non possono superare la massa complessiva indicata sulla carta di circolazione. 2. Chiunque circola con un veicolo la cui massa complessiva a pieno carico risulta essere superiore di oltre il cinque per cento a quella indicata nella carta di circolazione, quando detta massa è superiore a 10 t è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma: a) da euro 34,98 a euro 143,19, se l'eccedenza non supera 1t; b) da euro 71,05 a euro 286,38, se l'eccedenza non supera le 2 t; c) da euro 143,19 a euro 572,76, se l'eccedenza non supera le 3 t; d) da euro 357,43 a euro 1.432,99, se l'eccedenza supera le 3 t. 3. Per i veicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 10 t, le sanzioni amministrative previste nel comma 2 sono applicabili allorché la eccedenza, superiore al cinque per cento, non superi rispettivamente il dieci, venti, trenta per cento, oppure superi il trenta per cento della massa complessiva. 4. Gli autoveicoli adibiti al trasporto di veicoli di cui all'art. 10, comma 3, lettera d), possono circolare con il loro carico soltanto sulle autostrade o sulle strade con carreggiata non inferiore a 6,50 m e con altezza libera delle opere di sottovia che garantisca un franco minimo rispetto all'intradosso delle opere d'arte non inferiore a 20 cm. I veicoli di cui all'art. 10, comma 3, lettere e) e g), possono circolare con il loro carico sulle strade che abbiano altezza libera delle opere di sottovia che garantisca un franco minimo rispetto all'intradosso delle opere d'arte non inferiore a 30 cm. 5. Chiunque circola con un autotreno o con un autoarticolato la cui massa complessiva a pieno carico risulti superiore di oltre il cinque per cento a quella indicata nella carta di circolazione è soggetto ad un'unica sanzione amministrativa uguale a quella prevista nel comma 2. 6. La sanzione di cui al comma 5 si applica anche nell'ipotesi di eccedenze di massa di uno solo dei veicoli, anche se non ci sia eccedenza di massa nel complesso. 7. Chiunque circola in violazione delle disposizioni di cui al comma 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143,19 a euro 572,76, ferma restando la responsabilità civile di cui all'art. 2054 del codice civile (che vedremo in seguito). 8. Agli effetti delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo le masse complessive a pieno carico indicate nelle carte di circolazione, nonché i valori numerici ottenuti mediante l'applicazione di qualsiasi percentuale, si devono considerare arrotondati ai cento chilogrammi superiori. 9. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo si applicano sia al conducente che al proprietario del veicolo, nonché al committente, quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo. L'intestatario della carta di circolazione del veicolo è tenuto a corrispondere agli enti proprietari delle strade percorse l'indennizzo di cui all'art. 10, comma 10, commisurato all'eccedenza rispetto ai limiti di massa di cui all'art. 62. 10. Quando è accertata una eccedenza di massa superiore al dieci per cento della massa complessiva a pieno carico indicata nella carta di circolazione, la continuazione del viaggio è subordinata alla riduzione del carico entro i limiti consentiti. 11. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono applicabili anche ai trasporti ed ai veicoli eccezionali, definiti all'art. 10, quando venga superata la massa complessiva massima indicata nell'autorizzazione, limitando in questo caso la franchigia del cinque per cento alle masse massime relative a quel veicolo, ai sensi dell'art. 62. La prosecuzione del viaggio è subordinata al rilascio di una nuova autorizzazione. 12. Costituiscono fonti di prova per il controllo del carico le risultanze degli strumenti di pesa in regola con le verifiche di legge e di quelli in dotazione agli organi di polizia, nonché i documenti di accompagnamento previsti da disposizioni di legge. Le spese per l'accertamento sono a carico dei soggetti di cui al comma 9 in solido. 13. Ai veicoli immatricolati all'estero si applicano tutte le norme previste dal presente articolo. __________________/// Quanto evidenziato i rosso ci riguarda molto da vicino a noi camperisti. _________________________________________________________ Alla violazione dell’art. 167 del cds potrebbe, e dico potrebbe seguire la violazione dell’art. 125 del cds Art. 125 - Validità della patente di guida 1. Le patenti di guida delle categorie C e D sono valide, rispettivamente, anche per la guida dei veicoli per i quali è richiesta la patente della categoria B e per quella dei veicoli per i quali è richiesta la patente delle categorie B e C. 1 bis Le patenti di guida delle categorie A, A limitata alla guida di motocicli di cilindrata non superiore a 125 cc e di potenza massima non superiore a 11 Kw, B, C e D, comprese quelle speciali, sono valide per la guida dei veicoli per i quali è richiesto il certificato di idoneità alla guida di cui all'articolo 116.2. La patente speciale di guida delle categorie A, B, C e D rilasciata a mutilati o minorati fisici è valida soltanto per la guida dei veicoli aventi le caratteristiche in essa indicate e risultanti dalla carta di circolazione. 3. Chiunque, munito di patente di categoria A, A limitata alla guida di motocicli di cilindrata non superiore a 125 cc e di potenza massima non superiore a 11 Kw, B, C o D, guida un veicolo per il quale è richiesta una patente di categoria diversa da quella della patente di cui è in possesso, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20 4. Parimenti chiunque, munito di patente speciale delle categorie A, B, C o D, guida un veicolo diverso da quello indicato e specialmente adattato in relazione alla sua mutilazione o minorazione, ovvero, munito di patente speciale delle categorie A e B quale mutilato o minorato fisico, guida un autoveicolo o motoveicolo di tipo diverso o per la cui guida è prevista una patente di categoria diversa, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10. 5. Dalle violazioni di cui ai commi 3 e 4 consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a sei mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. (vediamo sempre ciò che è evidenziato in rosso come riferimento per le nostre violazioni in materia di sovraccarico. Ora dopo aver visto questi due articoli del Codice della Strada commentiamoli. L’art. 167 relativo alle masse dei veicoli è chiaro e secondo me ineccepibile e inattaccabile. L’art. 125 (guida di un veicolo con patente diversa da quella richiesta) è soggetto a mio avviso ad valutazioni. Vediamole… Il mezzo che conduciamo è omologato per 35 q.li e superando tale limite (oltre il 5%) dobbiamo includerlo in veicolo per il quale è richiesta la patente C? Non credo. Facciamo qualche esempio. Furgone per il trasporto di persone sino a 9 persone compreso il conducente è richiesta la patente B, giusto? Trasporto una persona in più e siamo in 10 nel furgone. Mi fermano e cosa mi contestano? Certamente il trasporto in soprannumero ma non la guida di un pulman Altro esempio Mio figlio Circola con un ciclomotore. Il motore è modificato e a seguito di perizia viene stabilito che era 125 cc. Giustamente potrò essere sanzionato per guida senza patente se non ho la pat categoria A. Se invece trasporta un'altra persona (un amico) sul ciclomotore viene sanzionato perché erano in due. Giammai verra sanzionato per guida senza patente A paragonando il ciclomotore ad un motociclo semplicemente perche andavano in due. Comunque questo per dire che i verbali che ci vengono fatti non sono Legge e soggetti a ricorsi anche per la valutazione della loro legittimità. Resta indubbio che ad una applicazione di una sanzione accessoria ingiusta dove viene cagionato un ingiusto danno si può anche chiedere il risarcimento dei danni in sede civile. Comunque per redimere ogni dubbio credo che se in tasca abbiamo la patente C quando siamo in sovraccarico su un mezzo di 35 q.li, può trovare applicazione l’art. 167 del cds ma non il 125. Che ne dite? Correggetemi se sbaglio o comunque discutiamone. Meglio ancora possiamo trovare delle sentenze civili. Ti pare che nessuno è stato mai sanzionato e non ha fatto ricorso. Non basiamoci solo sul fatto che " uno della polizia stradale mi ha detto..." oppure "Ho saputo da un amico che ha un amico camperista che a canecatti hanno tolto la patente ad un camperista e lo hanno messo a piedi sequestrandogli il mezzo e magari anche fucilato sul posto. Per me quello della P.S. potrebbe anche dire stupidaggini o preso da manie di conoscenze insindacabili Rocco. chiedo scusa ,come si legge nell'articolo 167 del CDS il 5% si calcola sulla massa complessiva riportata sula carta di circolazione. Grazie [/quote] Dimenticavo c'è pure questo e comunque nessu sequestro del veicolo o della carta di circolazioneid="size5">id="blue"> Art. 72 - Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi 1. I ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli devono essere equipaggiati con: a) dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione; b) dispositivi silenziatori e di scarico se hanno il motore termico; c) dispositivi di segnalazione acustica; d) dispositivi retrovisori; e) pneumatici o sistemi equivalenti. 2. Gli autoveicoli e i motoveicoli di massa a vuoto superiore a 0,35 t devono essere muniti del dispositivo per la retromarcia. Gli autoveicoli devono altresì essere equipaggiati con: a) dispositivi di ritenuta e dispositivi di protezione, se trattasi di veicoli predisposti fin dall'origine con gli specifici punti di attacco, aventi le caratteristiche indicate, per ciascuna categoria di veicoli, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; b) segnale mobile di pericolo di cui all'articolo 162; c) contachilometri avente le caratteristiche stabilite nel regolamento. 2 bis. Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi adibiti al trasporto di cose nonché classificati per uso speciale o per trasporti specifici, immatricolati in Italia e con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, devono altresì essere equipaggiati con strisce posteriori e laterali retroriflettenti. Le caratteristiche tecniche di tali strisce sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento internazionale ECE/ONU n. 104.id="red"> [;)]Rocco

Modificato da arca america il 03/03/2008 alle 09:18:36
19
Albè
Albè
26/02/2006 2359
Inserito il 03/03/2008 alle: 09:20:21
quote:2 bis. Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi adibiti al trasporto di cose nonché classificati per uso speciale o per trasporti specifici, immatricolati in Italia e con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, devono altresì essere equipaggiati con strisce posteriori e laterali retroriflettenti. Le caratteristiche tecniche di tali strisce sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento internazionale ECE/ONU n. 104. id="red"> Rocco>
> ...? Scusa ma non colgo la pertinenza...[?] Ciao P.S.= Vedo che hai modificato il post aggiungendo una parte esplicativa. Ora vado a leggere... [:)]

Modificato da Albè il 03/03/2008 alle 09:22:36
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Albè
Albè
26/02/2006 2359
Inserito il 03/03/2008 alle: 09:31:44
quote:Art. 125 - Validità della patente di guida 1. Le patenti di guida delle categorie C e D sono valide, rispettivamente, anche per la guida dei veicoli per i quali è richiesta la patente della categoria B e per quella dei veicoli per i quali è richiesta la patente delle categorie B e C. >
> Non è esatto: dall'ottobre scorso l'Italia ha recepito la direttiva europea in base alla quale i titolari di patente di cat. D non sono abilitati alla guida di autocarri. "In soldoni", la pat. D non ingloba più la pat. C (per chi puo' essere interessato...) Riguardo poi l'art.72/2bis i nostri veicoli non sono né "adibiti al trasporto cose" né catalogati "per uso speciale" o "trasporti specifici" , per cui non vedo il nesso. Ciao
18
arca america
arca america
01/01/2008 396
Inserito il 03/03/2008 alle: 13:51:22
quote:Originally posted by Albé
[quote]2 bis. Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi adibiti al trasporto di cose nonché classificati per uso speciale o per trasporti specifici, immatricolati in Italia e con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, devono altresì essere equipaggiati con strisce posteriori e laterali retroriflettenti. Le caratteristiche tecniche di tali strisce sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento internazionale ECE/ONU n. 104. id="red"> Rocco>
> ...? Scusa ma non colgo la pertinenza...[?] Ciao P.S.= Vedo che hai modificato il post aggiungendo una parte esplicativa. Ora vado a leggere... [:)] [/quote In sostanza, spiegandomi meglio, i verbali che ti possono fare sono 2 di cui uno prevede la sottrazione di punti in relazione alla quantità di carico eccedente i 35 q.li. Entrambe le violazioni non prevedono il sequestro del veicolo o il ritiro della carta di circolazione. Quanto ho scritto è per cercare di capire da dove trova fondamento il fatto (come scritto da qualcuno) che se sei in sovraccarico (oltre anche il 5%) ti sequestrano il mezzo. Se qualcuno ha la risposta sarei felice di commentarla insieme. Roccoid="green">id="size3"> P.s. e non abbiamo ancora toccato l'aspetto penale! [:(] Ciao Ari - Rocco [:D]id="size5">id="blue">

Modificato da arca america il 03/03/2008 alle 14:00:58
18
arca america
arca america
01/01/2008 396
Inserito il 03/03/2008 alle: 14:13:19
quote:Originally posted by Albé
quote:Art. 125 - Validità della patente di guida 1. Le patenti di guida delle categorie C e D sono valide, rispettivamente, anche per la guida dei veicoli per i quali è richiesta la patente della categoria B e per quella dei veicoli per i quali è richiesta la patente delle categorie B e C. >
> Non è esatto: dall'ottobre scorso l'Italia ha recepito la direttiva europea in base alla quale i titolari di patente di cat. D non sono abilitati alla guida di autocarri. "In soldoni", la pat. D non ingloba più la pat. C (per chi puo' essere interessato...) Riguardo poi l'art.72/2bis i nostri veicoli non sono né "adibiti al trasporto cose" né catalogati "per uso speciale" o "trasporti specifici" , per cui non vedo il nesso. Ciao
>
> SCUSA ALBE' - A ME NON PUò CHE FAR PIACERE DISCUTERNE E TI RINGRAZIO ANTICIPATAMENTE PER LE PRECISAZIONI. Comunque vedila cosi: Il camper è classificato dal Codice della strada come «autocaravan» ed è incluso tra gli «autoveicoli».id="red"> Rocco[:D]id="size4">

Modificato da arca america il 03/03/2008 alle 14:14:31
18
arca america
arca america
01/01/2008 396
Inserito il 03/03/2008 alle: 19:32:41
quote:Originally posted by arca america
Parliamo di pesi. ALTid="size4"> - non scappiamo. Inutile non pesare il nostro mezzo per avere la scusa "non sapevo che ero sopra i 35 q.li". A cosa incorriamo? Come possiamo limitare i danni oltre che ad eliminare suocera e far "dimagrire quel cane di proprietario". Al via la discussione e vediamo se si arriva ad una conclusione. La parola ai più esperti passando da assicurazioni - patente e rimendi sujl V.R. [?][^] >
>
18
Falcon82
Falcon82
11/12/2007 369
Inserito il 03/03/2008 alle: 19:58:11
Ciao a tutti...! Tante assicurazione hanno per i camper un contratto diverso che anche in caso di superamento del 5% del peso (in caso di controllo post incidente) risarciscono cmq il danno, inoltre devo riscontrare un quesito (parlo in italia) la probabilità di essere pesato è circa 1/100.000. quindi con calma parliamo di pesi. ovviamente non possiamo pensare di smontare la mobilia. Ma parlare di ridurre i pesi non sapendo di quanto ridurli è duretta... In ogni caso ci sono 1000 modi ma soddisfacenti nessuno. Limitare gli attrezzi a bordo, eliminare la ruota di scorta o sostiturla con un ruotino, limitare il carico dell'acqua a 100l e non 200 partire con una sola bombola grande e per emergenza una piccola, eliminare tutto cio che non si usa tendalini sedie aggiuntive catene nel periodo estivo portabici, insomma tutto cio che non si usa o si pensa di non usare in questa o quella vacanza si toglie... Personalmente non lo faccio, dato il peso dato dalla casa più modifiche apportate ecc, dovrei essere nel peso ma non ho tanto margine, anche perchè è vero che uno dovrebbe sapere il peso del proprio mezzo ma è anche vero che non è cosi facile farlo pesare almeno non dalle mie parti... Cmq se volete un consiglio le paranoie sul peso servono solo andando in svizzera e germania, se qualcuno pero ha notizie su altri posti dove fanno controlli sui camper lo faccia presente...[;)][:D]
18
arca america
arca america
01/01/2008 396
Inserito il 07/03/2008 alle: 16:35:24
quote:Originally posted by vagabondo4
Ciao a tutti. Volevo chiedere a chi l'ha già fatto, se mi spiegate come si fà ad omologare il camper oltre i 35 q.li, in questo caso il mezzo sarebbe un ducato maxi. Grazie >
> Mi associo alla richiesta. Qualcuno sà come fare?
18
arca america
arca america
01/01/2008 396
Inserito il 07/03/2008 alle: 21:17:46
quote:Originally posted by arca america
quote:Originally posted by vagabondo4
Ciao a tutti. Volevo chiedere a chi l'ha già fatto, se mi spiegate come si fà ad omologare il camper oltre i 35 q.li, in questo caso il mezzo sarebbe un ducato maxi. Grazie >
> Mi associo alla richiesta. Qualcuno sà come fare?
>
> nessuno lo ha già fatto?id="red">id="size4">
18
valterone
valterone
05/12/2007 370
Inserito il 28/03/2008 alle: 17:43:21
x shamal sei un grande [^][^][^] patente C laika su iveco 3000 42ql [}:)] e sei a posto con i pesi puoi caricare di tutto [}:)] vaaaaaaaaaaiiiiiiii.....buoni km a tutti[:)][:)][:)]
skay
skay
-
Inserito il 28/03/2008 alle: 21:32:27
e adesso che l'hai immatricola con patente c quando vedi i divieti per gli autocarri li segui ho pensi ancora di avere i diritti di un mezzo fino a 35 ql sai in citta c'è ne sono parecchi,e in autostrada segui i divieti per i mezzi pesanti ho fai finta di niente? [:)][:)]id="size2">
quote:Originally posted by shamal
quote:Originally posted by Albé No...guarda che la patente C non ti mette in regola. Se il tuo mezzo è omologato per 3,5 t, non ti è consentito sforare. Patente o non patente [:(] Ciao >
> Infatti, ho fatto immatricolare il mezzo con la patente C ! Quando dovrò rivenderlo dovrò spendere dei soldi per declassarlo altrimenti non è vendibile, ma ora io sono nella piena legalità e sono uno dei pochi che si può, purtroppo, vantare di esserlo. Gli altri abbiano la decenza di stare almeno zitti !
>
>
18
transitt
transitt
23/10/2007 424
Inserito il 28/03/2008 alle: 21:48:45
IL MIO RIMOR SUPERBRIG 678 PESA SENZA EQUIPAGGIO MA PRONTO PER IL FINESETTIMANA 42 QUINTALI E LA COSA MI SPAVENTA MA NON SO COME FARE GIA DA APPENA RITIRATO ERA PARI A 35 CIAO
dn52
dn52
-
Inserito il 29/03/2008 alle: 10:54:56
Ecco il mio pensiero. Le leggi e le normative NON sono precetti divini. Sono norme nè giuste nè sbagliate che servono a tentare di regolare i comportamenti. Rispettarle e no è una scelta individuale, ed ognuno se ne accolla leconseguenze. In Italia la legge è uguale per tutti ma per gli amici si interpreta! Il proverbio lo conosciamo tutti e possiamo incavolarci come ci pare, così è a tutti i livelli. L'ANPC, assoc. naz. produttori camper sta facendo una pubblicità alla radio, per farci comprare i camper. Ma cosa fà per rispettare i pesi dei mezzi? Cosa fà per invitare i comuni, specie i furbazzi toscani e liguri, per invitarli a realizzare civili AA? Nulla! Ti dice che ti fa un mutuo di 1 secolo! per venderti un furgone bellissimo che devi guidare con la patente speciale XYZ e che se ti azzardi a fermarti devi pagare una multa salatissima. Smettiamola di massacrarci i neuroni! Massacriamo i neuroni a chi deve fare qualcosa oppure rivendiamo i nostri mezzi agli stranieri e buona notte al secchio. Basta! Ancora non ci fermano e non ci pesano perchè vi sono agenti che si rifiutano di tirare fuori bambini, vecchi, e persone perbene dai camper e in un giorno di festa, per pesare un mezzo che ti vendono già fuori legge e che peggiora se carichi un pò d'acqua o qualcosa da mangiare. Basta con le seghe mentali, tanto se qualcuno della casta scopre che conviene romperci le balle e portare a casa un pò si soldi, lo farà e noi pagheremo lamentandoci ancora! Scusate lo sfogo. Auguri a tutti. Domenico
19
chorus
chorus
05/10/2006 12492
Inserito il 29/03/2008 alle: 11:29:37
[quote]Originally posted by skay
e adesso che l'hai immatricola con patente c quando vedi i divieti per gli autocarri li segui ho pensi ancora di avere i diritti di un mezzo fino a 35 ql sai in citta c'è ne sono parecchi,e in autostrada segui i divieti per i mezzi pesanti ho fai finta di niente? [:)][:)]id="size2"> Se vai alcune pagine indietro noterai che il divieto di transito a cui immagino tu stia alludendo riguarda i soli mezzi che trasportano merci. Idem per il divieto di sorpasso per mezzi pesanti. Entrambi questi cartelli non valgono per i mezzi che trasportano persone (autobus) e autocarava, di qualsiasi peso essi siano.
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