[:D]Ho lanciato il sasso per primo ed ora anche io provo a dire la mia umilmente secondo quanto di mia conoscenza.
Partiamo dalle violazioni amministrative connesse al sovraccarico e in particolare vediamo l’art. 167 del cds
Art. 167 del Codice della strada
I veicoli a motore ed i rimorchi non possono superare la massa complessiva indicata sulla carta di circolazione.
2. Chiunque circola con un veicolo la cui massa complessiva a pieno carico risulta essere superiore di oltre il cinque per cento a quella indicata nella carta di circolazione, quando detta massa è superiore a 10 t è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma:
a) da euro 34,98 a euro 143,19, se l'eccedenza non supera 1t;
b) da euro 71,05 a euro 286,38, se l'eccedenza non supera le 2 t;
c) da euro 143,19 a euro 572,76, se l'eccedenza non supera le 3 t;
d) da euro 357,43 a euro 1.432,99, se l'eccedenza supera le 3 t.
3. Per i veicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 10 t, le sanzioni amministrative previste nel comma 2 sono applicabili allorché la eccedenza, superiore al cinque per cento, non superi rispettivamente il dieci, venti, trenta per cento, oppure superi il trenta per cento della massa complessiva.
4. Gli autoveicoli adibiti al trasporto di veicoli di cui all'art. 10, comma 3, lettera d), possono circolare con il loro carico soltanto sulle autostrade o sulle strade con carreggiata non inferiore a 6,50 m e con altezza libera delle opere di sottovia che garantisca un franco minimo rispetto all'intradosso delle opere d'arte non inferiore a 20 cm. I veicoli di cui all'art. 10, comma 3, lettere e) e g), possono circolare con il loro carico sulle strade che abbiano altezza libera delle opere di sottovia che garantisca un franco minimo rispetto all'intradosso delle opere d'arte non inferiore a 30 cm.
5. Chiunque circola con un autotreno o con un autoarticolato la cui massa complessiva a pieno carico risulti superiore di oltre il cinque per cento a quella indicata nella carta di circolazione è soggetto ad un'unica sanzione amministrativa uguale a quella prevista nel comma 2.
6. La sanzione di cui al comma 5 si applica anche nell'ipotesi di eccedenze di massa di uno solo dei veicoli, anche se non ci sia eccedenza di massa nel complesso.
7. Chiunque circola in violazione delle disposizioni di cui al comma 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143,19 a euro 572,76, ferma restando la responsabilità civile di cui all'art. 2054 del codice civile (che vedremo in seguito).
8. Agli effetti delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo le masse complessive a pieno carico indicate nelle carte di circolazione, nonché i valori numerici ottenuti mediante l'applicazione di qualsiasi percentuale, si devono considerare arrotondati ai cento chilogrammi superiori.
9. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo si applicano sia al conducente che al proprietario del veicolo, nonché al committente, quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo. L'intestatario della carta di circolazione del veicolo è tenuto a corrispondere agli enti proprietari delle strade percorse l'indennizzo di cui all'art. 10, comma 10, commisurato all'eccedenza rispetto ai limiti di massa di cui all'art. 62.
10. Quando è accertata una eccedenza di massa superiore al dieci per cento della massa complessiva a pieno carico indicata nella carta di circolazione, la continuazione del viaggio è subordinata alla riduzione del carico entro i limiti consentiti.
11. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono applicabili anche ai trasporti ed ai veicoli eccezionali, definiti all'art. 10, quando venga superata la massa complessiva massima indicata nell'autorizzazione, limitando in questo caso la franchigia del cinque per cento alle masse massime relative a quel veicolo, ai sensi dell'art. 62. La prosecuzione del viaggio è subordinata al rilascio di una nuova autorizzazione.
12. Costituiscono fonti di prova per il controllo del carico le risultanze degli strumenti di pesa in regola con le verifiche di legge e di quelli in dotazione agli organi di polizia, nonché i documenti di accompagnamento previsti da disposizioni di legge. Le spese per l'accertamento sono a carico dei soggetti di cui al comma 9 in solido.
13. Ai veicoli immatricolati all'estero si applicano tutte le norme previste dal presente articolo.
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Quanto evidenziato i rosso ci riguarda molto da vicino a noi camperisti.
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Alla violazione dell’art. 167 del cds potrebbe, e dico potrebbe seguire la violazione dell’art. 125 del cds
Art. 125 - Validità della patente di guida
1. Le patenti di guida delle categorie C e D sono valide, rispettivamente, anche per la guida dei veicoli per i quali è richiesta la patente della categoria B e per quella dei veicoli per i quali è richiesta la patente delle categorie B e C.
1 bis Le patenti di guida delle categorie A, A limitata alla guida di motocicli di cilindrata non superiore a 125 cc e di potenza massima non superiore a 11 Kw, B, C e D, comprese quelle speciali, sono valide per la guida dei veicoli per i quali è richiesto il certificato di idoneità alla guida di cui all'articolo 116.2. La patente speciale di guida delle categorie A, B, C e D rilasciata a mutilati o minorati fisici è valida soltanto per la guida dei veicoli aventi le caratteristiche in essa indicate e risultanti dalla carta di circolazione.
3. Chiunque, munito di patente di categoria A, A limitata alla guida di motocicli di cilindrata non superiore a 125 cc e di potenza massima non superiore a 11 Kw, B, C o D, guida un veicolo per il quale è richiesta una patente di categoria diversa da quella della patente di cui è in possesso, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20
4. Parimenti chiunque, munito di patente speciale delle categorie A, B, C o D, guida un veicolo diverso da quello indicato e specialmente adattato in relazione alla sua mutilazione o minorazione, ovvero, munito di patente speciale delle categorie A e B quale mutilato o minorato fisico, guida un autoveicolo o motoveicolo di tipo diverso o per la cui guida è prevista una patente di categoria diversa, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10.
5. Dalle violazioni di cui ai commi 3 e 4 consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a sei mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
(vediamo sempre ciò che è evidenziato in rosso come riferimento per le nostre violazioni in materia di sovraccarico.
Ora dopo aver visto questi due articoli del Codice della Strada commentiamoli.
L’art. 167 relativo alle masse dei veicoli è chiaro e secondo me ineccepibile e inattaccabile.
L’art. 125 (guida di un veicolo con patente diversa da quella richiesta) è soggetto a mio avviso ad valutazioni.
Vediamole…
Il mezzo che conduciamo è omologato per 35 q.li e superando tale limite (oltre il 5%) dobbiamo includerlo in veicolo per il quale è richiesta la patente C? Non credo.
Facciamo qualche esempio.
Furgone per il trasporto di persone sino a 9 persone compreso il conducente è richiesta la patente B, giusto?
Trasporto una persona in più e siamo in 10 nel furgone. Mi fermano e cosa mi contestano? Certamente il trasporto in soprannumero ma non la guida di un pulman
Altro esempio
Mio figlio Circola con un ciclomotore.
Il motore è modificato e a seguito di perizia viene stabilito che era 125 cc. Giustamente potrò essere sanzionato per guida senza patente se non ho la pat categoria A.
Se invece trasporta un'altra persona (un amico) sul ciclomotore viene sanzionato perché erano in due. Giammai verra sanzionato per guida senza patente A paragonando il ciclomotore ad un motociclo semplicemente perche andavano in due.
Comunque questo per dire che i verbali che ci vengono fatti non sono Legge e soggetti a ricorsi anche per la valutazione della loro legittimità. Resta indubbio che ad una applicazione di una sanzione accessoria ingiusta dove viene cagionato un ingiusto danno si può anche chiedere il risarcimento dei danni in sede civile.
Comunque per redimere ogni dubbio credo che se in tasca abbiamo la patente C quando siamo in sovraccarico su un mezzo di 35 q.li, può trovare applicazione l’art. 167 del cds ma non il 125.
Che ne dite?
Correggetemi se sbaglio o comunque discutiamone.
Meglio ancora possiamo trovare delle sentenze civili. Ti pare che nessuno è stato mai sanzionato e non ha fatto ricorso.
Non basiamoci solo sul fatto che " uno della polizia stradale mi ha detto..." oppure "Ho saputo da un amico che ha un amico camperista che a canecatti hanno tolto la patente ad un camperista e lo hanno messo a piedi sequestrandogli il mezzo e magari anche fucilato sul posto. Per me quello della P.S. potrebbe anche dire stupidaggini o preso da manie di conoscenze insindacabili
Rocco.
chiedo scusa ,come si legge nell'articolo 167 del CDS il 5% si calcola sulla massa complessiva riportata sula carta di circolazione.
Grazie
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Dimenticavo c'è pure questo e comunque nessu sequestro del veicolo o della carta di circolazioneid="size5">id="blue">
Art. 72 - Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi
1. I ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli devono essere equipaggiati con:
a) dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione;
b) dispositivi silenziatori e di scarico se hanno il motore termico;
c) dispositivi di segnalazione acustica;
d) dispositivi retrovisori;
e) pneumatici o sistemi equivalenti.
2. Gli autoveicoli e i motoveicoli di massa a vuoto superiore a 0,35 t devono essere muniti del dispositivo per la retromarcia. Gli autoveicoli devono altresì essere equipaggiati con:
a) dispositivi di ritenuta e dispositivi di protezione, se trattasi di veicoli predisposti fin dall'origine con gli specifici punti di attacco, aventi le caratteristiche indicate, per ciascuna categoria di veicoli, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
b) segnale mobile di pericolo di cui all'articolo 162;
c) contachilometri avente le caratteristiche stabilite nel regolamento.
2 bis. Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi adibiti al trasporto di cose nonché classificati per uso speciale o per trasporti specifici, immatricolati in Italia e con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, devono altresì essere equipaggiati con strisce posteriori e laterali retroriflettenti. Le caratteristiche tecniche di tali strisce sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento internazionale ECE/ONU n. 104.id="red">
[;)]Rocco
Modificato da arca america il 03/03/2008 alle 09:18:36