quote:Originally posted by Mudra> Nono, così non va! Sono troppo ansioso, se lo sapevo non comperavo neanche quel camper. In questi giorni vado dal conce, mi DEVE dare una soluzione...
Non lo so, ma noi l'avevamo chiuso ed è la prima cosa che ci hanno controllato!. >
quote:Originally posted by lexion> io ho PAT . C e' sufficiente o serve PAT E?
quote:Originally posted by bigt> Per conseguire la patente di categoria B bisogna avere compiuto il 18ºanno di età. La patente di guida della categoria B è valida anche per la guida dei veicoli per i quali è richiesta la patente della categoria A ad esclusione dei motocicli. Le patenti di guida rilasciate prima del 25/04/88 sono valide anche per la guida dei motocicli. Le patenti di guida rilasciate prima del 01/01/86 consentono di guidare motocicli anche fuori dall'Italia. Le patenti di guida rilasciate dal 01/01/86 al 25/04/88 consentono di guidare motocicli fuori dall'Italia solo dopo essersi sottoposti a un esperimento di guida pratica. Con la patente di categoria B si possono condurre: - Motoveicoli, esclusi i motocicli (si possono però guidare, solo in Italia, motocicli leggeri con o senza sidecar di cilindrata fino a 125 cc e di potenza fino a 11kW). - Autoveicoli di massa complessiva non superiore a 3,5 t e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a 8, anche se trainanti un rimorchio leggero (fino a kg 750) o un rimorchio che non ecceda la massa a vuoto del veicolo trainante e non comporti una massa complessiva totale a pieno carico per i due veicoli superiore a 3,5 t.id="red">- - Macchine agricole. - Macchine operatrici non eccezionali. messa così io capisco che posso agganciare si un carrello ma la massa totale dei due non deve essere superiore a 35 quintali.ù Ora se il camper già da solo pesa 35 o più addirittura, non credo si possa agganciare niente. Sono propenso a pensare di essere in regola se il campera pesa 27 quintali ed aggancio anhe 7,5 quintali di carrello ed arrivo ad ottenere 34,5 quintali, ma diversamente sono in multa. O sto sbagliando io a leggere il codice della strada???? ciao
xLexion: non mi risulta che occorra una patente diversa, il limite della "B" è 35+7=42Qli dove 7 è il peso massimo del rimorchio. Almeno credo! Ciao Alberto >
>
quote:Originally posted by arca america Aggiungo io.... Il libretto lo riprendi quando hai passato la revisione alla M.C.T.C. e non dall'amico che ha l'officina autorizzata alle revisioni!! Alla M.C.T.C. ti contano i peletti poi si che sono affari tuoi!id="red"> Secondo me solo questa è la risposta.... Ciao Rocco >> QUOTO: anch'io mi sono informato pochi mesi fa per una modifica ben inferiore, ma la risposta è stata NEGATIVA. Anche l'assicurazione mi ha confermato di esercitare il diritto di rivalsa su mezzi che sono in violazione all'ART. 78 citato da Rocco. P.S. aggiungo che informarsi bene sulle leggi e sulle coperture assicurative venga di gran lunga prima che informarsi dal venditore/produttore. Spesso commettiamo l'errore di fare l'inverso, ignorando che il conflitto di interessi è troppo forte e che chi vende non ci dirà mai la verità, tanto poi sono problemi nostri e non suoi. Vedi le decine di VR venduti candidamente al limite del peso e che con un fazzoletto a bordo sforano subito i 35q.li. Purtroppo la legge non ammette ignoranza né superficialità[8)]
quote:Originally posted by ziogas> scusa quoto anche ioid="red"> Io direi che bisogna dare un'occhiata anche all'art. 2054 del Codice Civile che commentato è cosi riassunto: (per chi non ha voglia di leggere tutto vds quanto riportato in rosso) La struttura dell'atto illecito è costituita da un elemento oggettivo, consistente in un fatto che cagiona un danno e da un elemento soggettivo, rappresentato dal dolo o dalla colpa. Il fatto dannoso può essere causato da un comportamento positivo (commissivo) o da un comportamento omissivo, quando colui che ne è autore aveva il dovere giuridico di agire e non lo ha fatto. Inoltre per il sorgere della responsabilità, si richiede che tra la condotta e l'evento intercorra un nesso di causalità. Pertanto una condotta umana può considerarsi causa di un evento quando ne costituisce una "condicio sine qua non", in quanto senza di essa l'evento non si sarebbe verificato; ovvero quando l'evento, al momento della condotta, era prevedibile come verosimile conseguenza di essa. Da ultimo, il fatto deve causare un danno ingiusto. Si ha danno ingiusto quando il fatto contrasta con un dovere giuridico e non sia altrimenti autorizzato (sine iure) e si risolve di fatto nella lesione di un diritto soggettivo (contra ius). id="red"> Mentre il dolo è la forma tipica della volontà colpevole, la colpa deriva dalla violazione dei doveri di diligenza, perizia, o prudenza ovvero dall'inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline id="red"> nell'esercizio di una attività. La colpa si sostanzia nella non volontarietà dell'evento, che è cagionato da un comportamento negligente, imprudente o imperito. In relazione al grado di diligenza richiesto si distingue tra colpa lievissima, lieve e grave. Il danno cagionato da un comportamento colposo è comunque fonte di responsabilitàid="red">. In tema di scontro tra veicoli , vige la presunzione di eguale concorso di colpa ex art. 2054 c.c. 2° comma: "nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli. La presunzione (artt. 2727-2729 c.c.) è la conseguenza che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire ad un fatto ignoto. Si distingue peraltro: - presunzione assoluta (iuris et de iure) che non ammette la prova contraria, - presunzione relativa(iuris tantum) che consente alla parte contro cui la presunzione è invocata di provare che la verità è diversa - presunzioni semplici che sono sostanzialmente deduzioni che il giudice trae per formare il proprio convincimento in ordine a fatti non provati. Peraltro, ex art. 2729 c.c., affinché siffatte presunzioni giustifichino una determinata decisione in ordine alla verità dei fatti è necessario che risultino gravi, precise e concordanti. La materia dei danni derivanti dalla circolazione di veicoli è soggetta alla disciplina di responsabilità extracontrattuale ed è regolata dall'art. 2054 c.c. Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a provocare il danno. La presunzione cui fa riferimento l'art. 2054 c.c. ha una funzione sussidiaria opera infatti, nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei conducenti ha cagionato l'evento dannoso. Tuttavia il semplice accertamento in concreto della colpa di uno dei conducenti, non comporta per sé solo il superamento della presunzione di colpa concorrente dell'altro: a tal fine è necessario fornire prova liberatoria e, dimostrazione di essersi uniformato alle norme sulla circolazione ed alle norme di comune prudenza. id="red"> Ai fini della responsabilità per danni cagionati dalla circolazione di veicoli, l'obbligo imposto ai conducenti di attuare misure di precauzione deve ritenersi correlato alla prevedibilità dell'evento da parte di una persona di media avvedutezza, senza potersi estendere anche alla considerazione ed attuazione di condotta di terzi del tutto irrazionali, e al di fuori di ogni logico prevedibilità. Questo per qunto riguarda il c.civile e se dal danno causato ne deriva una lesione personale (anche se nell'incidente abbiamo ragione) possiamo trovarci - nel caso di installazione accessori non omologati -di fronte all'art 590 cp lesione persona colposa reato di competenza del Giudice di pace che si materializza con la querela della persona offesa entro i tre mese dall'evento. (generalmente la querela la presentano allo scadere dei tre mesi cosi l'altro soggetto non è più legittimato a presentare querela per scadenza dei termini. Non aggiungo altro altrimenti sono troppo lungo e capico che già cosi annoio. id="red">id="size4"> Rocco [:D]
quote:Originally posted by arca america Aggiungo io.... Il libretto lo riprendi quando hai passato la revisione alla M.C.T.C. e non dall'amico che ha l'officina autorizzata alle revisioni!! Alla M.C.T.C. ti contano i peletti poi si che sono affari tuoi!id="red"> Secondo me solo questa è la risposta.... Ciao Rocco >> QUOTO: anch'io mi sono informato pochi mesi fa per una modifica ben inferiore, ma la risposta è stata NEGATIVA. Anche l'assicurazione mi ha confermato di esercitare il diritto di rivalsa su mezzi che sono in violazione all'ART. 78 citato da Rocco. P.S. aggiungo che informarsi bene sulle leggi e sulle coperture assicurative venga di gran lunga prima che informarsi dal venditore/produttore. Spesso commettiamo l'errore di fare l'inverso, ignorando che il conflitto di interessi è troppo forte e che chi vende non ci dirà mai la verità, tanto poi sono problemi nostri e non suoi. Vedi le decine di VR venduti candidamente al limite del peso e che con un fazzoletto a bordo sforano subito i 35q.li. Purtroppo la legge non ammette ignoranza né superficialità[8)]
>
quote:Originally posted by Elefantino> scusa se ti quoto: non ci ho capito niente. Spiegati meglio x favore. Rocco
scusate l'ignoranza la butto li in teoria si potrebbe se un ingegnere abilitato certifichi il progetto con i dati e tutto quanto serve alla motorizzazione dopodichè se accettano puoi immatricolarlo come esemplare unico. ma senza nessun calcolo, e nessun rispetto di quanto dato dalla casa costrutrice della motrice non si può montare nè il portamoto nè il gancio traino e neanche le sospensioni ad aria aggiuntive esempio ne è l'iveco usato su alcuni arca con garage (ho usato arca per fare un nome) dove veniva vietata la possibilità di montare il gancio traino per la mancanza dell'autorizzazione da parte di iveco sempre iveco non da il nulla osta per montare le sospensioni ada ria aggiuntive ma solo quelle prodotte da loro che non sono aggiuntive ma sostitutive della sospensione presente >
http://www.rimorchileggeri.it/M...
alla fine mi sa che è meglio il carrello portamoto.quote:Originally posted by tanazzo1> Non possono esistere "rettifche parziali" al Codice della Strada. Il costruttore ha il suo bel dire. Lui ti può fornire e montare un articolo "omologato" per il tuo mezzo. Deve però rilasciarti un attestato di "corretta e idonea installazione". Con questo certificato e tutte le carte necessarie tu DOVRAI a tua cura aggiornare le Carta di Circolazione. Non ci sono deroghe, mi spiace deluderti[|)] ciao [:)]
Sempre per sentito dire e anche qui sul forum, che le leggi riguardante l'omologazione del portamoto siano state un pò rettificate, per questo a quanto pare questa ditta monta portamoto su qualsiasi camper a norma. Sarà vero. >
quote:Originally posted by qwertyz> Io chiederei alla Motorizzazione ed alla tua assicurazione. Quanto asserito mi sembra semplicemente ASSURDO. Ripeto il "mi sembra"....ma io andrei MOOOOOLTO a fondo e vorrei vedere tutte le carte e tutti i "cavilli"[;)] P.S. non puoi inoltre NON tenere conto di quanto aumento di peso ti comporta il portamoto con quanto ci caricherai sopra.[xx(]
ragazzi oggi ho ricevuto questa email da una ditta da cui i servo "Egregi Signori, siamo lieti di comunicarvi che tutti i nostri modelli di portamoto sono dotati di una particolare omologazione, che ne consente l'applicazione su tutti i veicoli che ne possiedono le capacità tecniche come indicato nel nostro catalogo L'installazione di questi dispositivi, omologati come UNITA' TECNICHE INDIPENDENTI E UNIVERSALI per tutti i veicoli, è concessa anche in assenza dell'autorizzazione del costruttore e anche nel caso in cui non vi sia una omologazione corrispondente del veicolo comprensivo del portamoto. La libera circolazione è consentita a termini di legge, se il dispositivo viaggia unitamente alla documentazione relativa, senza la necessità di aggiornamento della carta di circolazione. Tale documentazione verrà fornita con il portamoto. cio' significa quindi che posso montarlo?????? >
http://www.coraitaly.com/pagine...