quote:Risposta al messaggio di lupo ezechiele inserito in data 08/10/2009 16:29:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ma davvero se il portamoto è iscritto sul libretto bisogna avercelo sempre[xx(][xx(][xx(] Io ho un'Adriatick con portamoto omologato e trascritto sul libretto ma..... se lo lascio su non esco nemmeno da casa per lo sbalzo che toccherebbe sulla rampa [B)][B)][B)] Quando c'era mio marito lo montavamo prima di partire per le ferie lunghe,ora che sono sola non uso lo scooter dunque l'ho fatto smontare. Potrei aver problemi???id="Comic Sans MS">id="size4">id="teal">
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Erano anche in fiera a Rimini. Li ho visti sono mlto belli. In alluminio con una bella fanaleria posteriore, leggeri e all'occorenza li smonti e li riponi in box.quote:Risposta al messaggio di ledipimma inserito in data 08/10/2009 17:01:54>No, non bisogna averlo dietro... se guardi sul libretto c'è scritto: lunghezza tot, con portamoto tot unpocodipiù. Quindi, se hai il portamoto montato, il tuo mezzo dovrà essere lungo max tot unpocodipiù, altrimenti massimo tot. Nel mio caso, per esempio, (senza 5.50 mt, con 6.00 mt) posso togliere completamente il portamoto e far rientrare a filo il fascione. Nessun problema a girare senza portamoto anche se trascritto sul libretto. Elio
Ma davvero se il portamoto è iscritto sul libretto bisogna avercelo sempre>
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""CIRCOLARE"" Il Direttore dell'Unità di Gestione (dr. Ing. Tullio D'Ulisse) - Dipartimento dei Trasportì Terrestri - U. di G. Motorizzazione e Sicurezza del Trasporto Terrestre MOT2 - Ministero dei Trasporti e della Navigazione - ha risposto con la circolare prot. n. 1906/4120-B41, datata Roma 6 maggio 1999. L'oggetto: Strutture portabici, portascì e portamotocicli applicate posteriormente a sbalzo. Chiarimenti e precisazioni. A seguito ed a chiarimento di quanto disposto con la precedente circolare D.C.IV. N. B 103 del 27 novembre 1998, si forniscono le seguenti precisazioni. L'applicazione della suddetta circolare non ha dato luogo a particolari problemi per quanto concerne le strutture portabiciclette e portascì che, trattandosi di accessori leggeri ed amovibili, si conferma possono essere applicati sulle autovetture ed autocaravan senza incorrere nella violazione dell'articolo 78 del Codice della Strada, in quanto non è necessario procedere alla loro annotazione sulla carta di circolazione del veicolo. La presente circolare intende integrare le precedenti disposizioni, al fine di fornire alcuni chiarimenti su taluni aspetti relativi alle strutture destinate al trasporto di ciclomotori e motocicli applicate posteriormente a sbalzo sulle autocaravan. La formulazione del penultimo capoverso della circolare B 103 ha dato luogo ad interpretazioni eccessivamente restrittive, tali che alcuni Uffici provinciali hanno rifiutato l'immatricolazione di autocaravan regolarmente omologate fin dall'origine con una struttura portamotocicli, o non hanno portato a compimento pratiche che erano state accettate in data anteriore a quella di emanazione della circolare. E' di tutta evidenza che la garanzia di stabilità e corretta installazione delle strutture in questione non può che essere assicurata in sede di omologazione direttamente dal Costruttore dell'autocaravan. E' pertanto consentita l'installazione, fin dall'origine da parte del costruttore in sede di omologazione, di strutture portamotocicli inamovibili e facenti parte integrante della carrozzeria del veicolo. versione con portamoto omologata dal Costruttore dell'autocaravan. Alla domanda di aggiornamento della carta di circolazione dovrà essere allegata apposita dichiarazione in tal senso da parte del costruttore del veicolo, o di un'officina dal medesimo autorizzata. LA PRESENZA DI UNA STRUTTURA PORTAMOTOCICLI DEVE RISULTARE NELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE DELL'AUTOCARAVAN. Direzione generale della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre Prot. n. 01/M368 Roma, 2 gennaio 2003 OGGETTO: Applicazione di strutture portamoto su autocaravan. Ulteriori precisazioni.Sono pervenute richieste di chiarimenti in ordine all'applicazione di strutture portamoto su autocaravan già in circolazione. In merito, fermo restando quanto già stabilito con la circolare n. 1906/4120 ‚ MOT B041 del 6.5.1999, si ribadisce quanto segue. L'installazione su autocaravan della struttura portamoto, fissa o amovibile, successivamente alla prima immatricolazione, è consentita all'unica condizione che esista una corrispondente versione omologata dal costruttore dell'autocaravan che prevedstdall'origine. La visita e prova effettuata dall'Ufficio provinciale del D.T.T., a norma dell'art. 78 del Codice della strada, è finalizzata a verificare, tra l'altro, che la tara del veicolo, compreso il portamoto, non vari del ± 5% rispetto al valore della tara del veicolo omologato, significando che la verifica della condizione che il veicolo in ordine di marcia non superi la massa complessiva a pieno carico riportata sulla carta di circolazione è a totale carico dell'utente del veicolo. Nell'aggiornamento della carta di circolazione deve essere riportato lo stesso valore della tara del veicolo di riferimento già omologato con portamoto e la seguente annotazione: "Lunghezza massima con portamoto Saluti Pedro66