quote:Originally posted by folgore46> come faccio a trovare i prezzi degli articoli Goldscmitt Italia, ne hai idea? Grazie[:)]
Buonasera a tutti da meta' febbraio il montaggio di portamoto sui ns camper non hanno piu' l'obbligo della annotazione sulla Carta di Circolazione (direttiva n. 79/488/CEE)in QUANTO SONO DA COSIDERARSI ENTITA' TECNICHE INDIPENDENTI DESTINATI AI VEICOLI DELLA CATEGORIA "M1"(AUTOCARAVAN).L'unica soc. in ITALIA che usufruisce di questo autorizzazione e'la GOLDSCMITT ITALIAwww.goldschmittitalia.it
e-mail:info@goldschmittitalia >
www.goldschmittitalia.it
Per poterle comunicare i prezzi, dovrebbe individuare il modello più adatto alle sue esigenze ed in seguito le faremo pervenire l'offerta.Precisiamo che tutti i nostri modelli di portamoto sono omologati secondo una direttiva, la quale non prevede la registrazione nella carta di circolazione. Si viaggia comunque regolarmente perchè unitamente al portiamolo viene fornito la documentazione ad esso relativa e copia della direttiva di omologazione.quote:Originally posted by tanazzo1> Va bene, prendiamola pure per buona, ma io vorrei conoscere il numero, la data e la descrizione precisa del relativo decreto in abrogazione di una legge del CdS esistente. Ed inoltre in base a quale presupposto questa legge abroga la precedente ? Chiedo ancora scusa, ma questo "per sentito dire" senza documenti cartacei validi è aria fritta. La documentazione relativa e copia della direttiva dell'omologazione, comprova solo che il prodotto è idoneo a collaudo ed aggiornamento delle carta di circolazione e NON alla non necessarietà della stessa. Queste interpretazione sono del tutto arbitrarie e non garantiscono alcuna legalità. Leggendo bene sul sito in questione, alla voce ganci di traino, è peraltro ben chiaramente spiegata la questione e NON c'è scritto quanto asserito nel tuo post.[8)] Se quanto asserito corrispondesse al vero, non vi dovrebbero essere difficoltà di sorta nel produrre documenti legalmenti validi, esplicativi ed esaustivi. OMOLOGAZIONE non vuol dire nulla ! E' il codice della strada che stabilisce in basi a leggi ben precise cosa è consentito e cosa non lo è e l'unico documento valido che lo attesta è la carta di circolazione con le notifiche in esso apportate, come per esempio quella relativa al gancio di traino. Infatti TUTTI i ganci di traino sono "omologati", ma poi devono essere collaudati e riportati sul libretto del veicolo.[|)] per farla breve:id="red"> qual'è questa direttiva ? e' possibile e lecito conoscerla ?id="red">
Avendo contattato la GOLDSCHMITT ITALIA riguardante il montaggio di un portamoto omologandolo ai fini di legge mi hanno risposto quanto segue: Gen.le Sig., In merito alla sua richiesta, la informiamo che nel suo mezzo possono essere installati tutti i nostri modelli di portamoto con carico utile fino a 150 kg. Gli stessi, sono visibili sul nostro sitowww.goldschmittitalia.it
Per poterle comunicare i prezzi, dovrebbe individuare il modello più adatto alle sue esigenze ed in seguito le faremo pervenire l'offerta.Precisiamo che tutti i nostri modelli di portamoto sono omologati secondo una direttiva, la quale non prevede la registrazione nella carta di circolazione.id="red"> Si viaggia comunque regolarmente perchè unitamente al portiamolo viene fornito la documentazione ad esso relativa e copia della direttiva di omologazione. >
http://www.parea.com/shop/index...
ne sapete qualcosa?http://www.coraitaly.com/pagine...
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE DIREZIONE GENERALE M.C.T.C. V Direzione Centrale - Div. 43 Prot. n. 2522/4332 – D.C.IV n. B103 Roma, 27 novembre 1998 OGGETTO: Strutture portabiciclette e portasci applicate posteriormente a sbalzo sulle autovetture ed autocaravan. La presenza delle attrezzature in oggetto indicate, riscontrata già da tempo sui veicoli provenienti dai paesi della CE, si è ormai rapidamente diffusa anche tra gli analoghi veicoli immatricolati con targa nazionale. Considerata, sia la vastità del fenomeno che i numerosi quesiti pervenuti da parte di Uffici provinciali, Associazioni ed Organi di controllo della circolazione stradale, è necssario procedere alla emanazione di disposizioni in materia, al fine di aggiornare le procedure da seguire per la installazione delle strutture in esame. Si premette che i portasci e i portabagagli, accessori che la Direttiva n. 79/488/CEE (1) (sporgenze esterne) consente di omologare tali entità tecniche indipendenti destinati ai veicoli della categoria M1, possono essere applicate sugli autoveicoli, senza l’obbligo della annotazione sulla carta di circolazione. Le strutture portabici, ancorché non omologabili, sono, tuttavia, accessori leggeri ed amovibili, che non modificano in modo significativo la massa a vuoto del veicolo, e la cui applicazione, al pari del portasci, è da ritenersi ammissibile sic et simpliciter senza l’obbligo di aggiornamento della carta di circolazione. Ricade nella responsabilità del conducente del veicolo l’obbligo della corretta installazione delle suddette strutture, per quanto concerne la stabilità dei punti di ancoraggio, ovvero il rispetto del carico verticale ammesso sulla sfera, qualora venga utilizzato il gancio di traino come appoggio. Riguardo alla applicazione, in particolare, del portabici sulle autocaravan, si ricorda che non sussiste più l’obbligo, per lo sbalzo posteriore, del rispetto del limite del 65% dell’interesse, di cui alla circolare D.C. IV n. A083 del 16.9.1993 (2), in quanto anche per le autocaravan valgono le disposizioni della Direttiva n. 95/48/CE (3) relativa alle masse e alle dimensioni dei veicoli. Similmente, incombe sul conducente la corretta sistemazione del carico, ai sensi dell’art. 164 del Codice della strada (4). In particolare, si raccomanda l’esigenza di assicurare la completa visibilità dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva, e della targa. In ogni caso, la superficie esterna delle strutture non deve presentare parti orientate verso l’esterno suscettibili di agganciare pedoni, ciclisti o motociclisti. Si comunica, infine, che per ragioni di sicurezza, non è più consentita l’applicazione di strutture posteriormente a sbalzo su autovetture ed autocaravan per il trasporto di ciclomotori, motocicli e altri oggetti, per il trasporto dei quali devono essere utilizzati i carrelli appendice ed i rimorchi per attrezzature turistiche o sportive appositamente previsti dalla normativa. È abrogata la circolare D.G. n. 201/85(5) ed ogni altra disposizione in contrasto con la presente circolare, che è di immediata applicazione.id="red"> IL DIRETTORE CENTRALE Dr. Ing. Tullio D’Ulisse -------------------------------------------------- P.S. se non ti dovesse bastare è STRARIPETUTO QUI:id="red">http://www.giessecaravan.it/ind...
e a chiare lettereid="red">[8D] --------------------------------------------------- Chi sa leggere LEGGA! Chi sa intendere in TENDA ....e tutti gli altri in roulotte[:D][:D][:D]quote:Originally posted by andperf> mi sa che codesta direttiva CEE per i portamoto sia simile alla storia dei secumotion della truma...... secondo la direttiva CEE sei a posto e puoi tenere accesa la truma anche in viaggio con quell'accessorio, però stando a quallo che mi dice un poliziotto che conosco se ti beccano con la truma accesa in viaggio e trovi un poliziotto ferrato....ti fanno un culo come un portaombrelli....[V]
Ciao [:)] è verissimo quello che dici, rimane il fatto che vorrei tanto sapere esattamente quello che c'è scritto sulla direttiva in questione, che io ancora non ho trovato e che nessuno ancora ha postato. Noi parliamo di portamoto ma se quelli venduti da Goldschmitt sono omologati semplicemente come, che sò, portabagagli, e comunque indicati chiaramente nell'omologazione come entità tecniche indipendenti, si sarebbe in regola. Quello che dice il CDS è valido per le strutture che NON sono omologate secondo quella direttiva. Insomma, cosa dice questa benedetta 79/488CEE? Io ho un portamoto artigianale, al momento spostato, e siccome tra le altre cose ho mio suocero pratico di omologazioni per delle invenzioni sue (non parlo di brevetti ma proprio di omologazioni...) la cosa mi interessa parecchio. >
quote:Originally posted by StefanoSiena> Sta direttiva va vista e basta! se la trovate mettetela qui che credo interessi a molti
quote:Originally posted by andperf> mi sa che codesta direttiva CEE per i portamoto sia simile alla storia dei secumotion della truma...... secondo la direttiva CEE sei a posto e puoi tenere accesa la truma anche in viaggio con quell'accessorio, però stando a quallo che mi dice un poliziotto che conosco se ti beccano con la truma accesa in viaggio e trovi un poliziotto ferrato....ti fanno un culo come un portaombrelli....[V]
Ciao [:)] è verissimo quello che dici, rimane il fatto che vorrei tanto sapere esattamente quello che c'è scritto sulla direttiva in questione, che io ancora non ho trovato e che nessuno ancora ha postato. Noi parliamo di portamoto ma se quelli venduti da Goldschmitt sono omologati semplicemente come, che sò, portabagagli, e comunque indicati chiaramente nell'omologazione come entità tecniche indipendenti, si sarebbe in regola. Quello che dice il CDS è valido per le strutture che NON sono omologate secondo quella direttiva. Insomma, cosa dice questa benedetta 79/488CEE? Io ho un portamoto artigianale, al momento spostato, e siccome tra le altre cose ho mio suocero pratico di omologazioni per delle invenzioni sue (non parlo di brevetti ma proprio di omologazioni...) la cosa mi interessa parecchio. >
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quote:Originally posted by andperf>
quote:Originally posted by StefanoSiena> Sta direttiva va vista e basta! se la trovate mettetela qui che credo interessi a molti
quote:Originally posted by andperf> mi sa che codesta direttiva CEE per i portamoto sia simile alla storia dei secumotion della truma...... secondo la direttiva CEE sei a posto e puoi tenere accesa la truma anche in viaggio con quell'accessorio, però stando a quallo che mi dice un poliziotto che conosco se ti beccano con la truma accesa in viaggio e trovi un poliziotto ferrato....ti fanno un culo come un portaombrelli....[V]
Ciao [:)] è verissimo quello che dici, rimane il fatto che vorrei tanto sapere esattamente quello che c'è scritto sulla direttiva in questione, che io ancora non ho trovato e che nessuno ancora ha postato. Noi parliamo di portamoto ma se quelli venduti da Goldschmitt sono omologati semplicemente come, che sò, portabagagli, e comunque indicati chiaramente nell'omologazione come entità tecniche indipendenti, si sarebbe in regola. Quello che dice il CDS è valido per le strutture che NON sono omologate secondo quella direttiva. Insomma, cosa dice questa benedetta 79/488CEE? Io ho un portamoto artigianale, al momento spostato, e siccome tra le altre cose ho mio suocero pratico di omologazioni per delle invenzioni sue (non parlo di brevetti ma proprio di omologazioni...) la cosa mi interessa parecchio. >
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quote:Originally posted by doc ok> innanzitutto complimenti per la chiarezza e l'onesta nel dichiararsi di parte, così si fà. il mio camper non ha segnalato sul libretto la possibilità del portamoto, posso comunque installarne uno, purchè omologato? Ho capito bene?
Buongiorno sono un addetto ai lavori (ma anche un convinto anche se pur giovane camperista) e questo argomento mi tocca profondamente pooichè a Modena la motorizzazione civile di modena è particolarmente pignola per quel che riguarda l'omologazione dei portamoto. Per poter installare e omologare il portamoto e questo non è segnalato sul libretto di circolazione ci vuole il nulla osta della casa costruttrice oppure un'omologazione che rimandi a quella di riferimento del portamoto. Tutti i portamoto vanno omologati come i ganci traino e richiedono la verifica e prova in motorizzazione. Noi installiamo circa 10/15 portamo all'anno e ci riforniamo da un aditta svizzera molto seria. www.carcamper.it >
quote:Originally posted by Toto848> POTREBBE essere vero e...si....sarebbe bellissimo Ragazzi sono due giorni che cerco sta direttiva qualche altro riferimento oltre a quello citato all'inizio del post. Se qualcuno sa....anche quelli di mestiere, che ci tirassero fuori questa benedetta direttiva per l'omologazione (che io certo non dubito che esista, come si sarà capito), che qui siamo in tanti e sicuramente non tutti possono far da soli le pratiche necessarie quindi anche per i professionisti del settore, cosa vi costa tirare fuori queste benedette norme?
SE FOSSE VERO SAREBBE BELLISIMO. >
quote:Originally posted by andperf POTREBBE essere vero e...si....sarebbe bellissimo Ragazzi sono due giorni che cerco sta direttiva qualche altro riferimento oltre a quello citato all'inizio del post. Se qualcuno sa....anche quelli di mestiere, che ci tirassero fuori questa benedetta direttiva per l'omologazione (che io certo non dubito che esista, come si sarà capito), che qui siamo in tanti e sicuramente non tutti possono far da soli le pratiche necessarie quindi anche per i professionisti del settore, cosa vi costa tirare fuori queste benedette norme? >> Io la sto cercando da una settimana, ma per ora trovo solo appendici e contrordini che dicono esattamente il contrario. Quindi anch'io come già esortato auspico che chi ha notizie certe le dovrebbe postare senza indugiare oltre[|)]
www.carcamper.it
. Tendo a sottolineare che non vuol essere una pubblicità ma semplicemente un aiuto a chi come me camperista vorrebbe adottare questa soluzione. buona giornata a tutti. Marcello[:)]