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amilcare00
amilcare00
02/04/2013 2
Inserito il 16/03/2015 alle: 10:46:18
Buongiorno a tutti, Sono a asegnalarvi una spiacevole situazione che si è ripresentata ultimamente per il rifornimento del bombolone gpl fisso. Durante le vacanze invernali, mentre mi recavo in Austria, decido di fare il pieno gpl in Alto Adige, sperando in una percentuale piu alta di propano. E qui iniziano le sorprese: il distributore sull'Autostrada Verso il Brennero, ha il gpl esaurito, di conseguenza mi dirigo a VIPITENO, dove è presente un distributore gpl subito fuori l'autostrada: e qui la beffa! Il distributore mi nega il rifornimento, mi mostra sulla vetrina un messaggio che riporta che non puo fare gpl a veicoli ricreazionali. Non contento l'indomani vado alla GDF di Vipiteno, che gentilissima, si attiva subito. Risultato: Mi dicono che se penso di aver subito un torto posso fare denuncia, ma che loro non posso obbligare il gestore ad effettuare il rifornimento. Mi suggeriscono anche che a poche decine di km in Austria, posso fare rifornimento senza problemi. Per non rovinarmi la vacanza, faccio come da loro indicato. Infatti mi rifornisco in Austria, senza il minimo problema. So che Cucciolotto ha già portato avanti una battaglia legale, ma da quello che ho capito intervistando i gestori, dal primo Gennaio c'è stata una presa di posizione forte delle compagnie verso i gestori per impedire il rifornimento. Non so che dire. A presto Enrico Enrico
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himmer80
himmer80
24/01/2015 2876
Inserito il 16/03/2015 alle: 11:03:35
ciao,non vorrei sbagliarmi ma mi sembra di avere capito leggendo altre discussioni che in tutto il trentino alto adige essendo una regione a statuto autonomo la regione stessa si sia presa l'autorizzazione autonomamente (non si sa per quali motivi visto che le accise sul gpl al distributore sono le più alte di tutta la filiera) ... e abbiano vietato il rifornimento ai mezzi ricreazionali... ps ..questo problema sorge quando ci sono troppi galli nel pollaio ,e in italia i galli proliferano come funghi[:D][:D] carpe diem ... Luca

Modificato da himmer80 il 16/03/2015 alle 11:11:52
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Giovanni
Giovanni
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28/08/2003 13166
Inserito il 16/03/2015 alle: 11:08:11
Ma li andate a cercare col lanternino? Sto ovviamente scherzandoci su. Il lato positivo della questione è che la GdF, che tutti mostrate come il Mangiafuoco della situazione, che ci multerebbe, assieme al gestore, se ci vedesse fare il pieno di gpl anche con impianto in regola, non solo non ha opposto motivazioni ma ha anche suggerito sul come comportarsi. Proporre una denuncia, secondo me, lascerebbe il tempo che trova: uno può rifiutare il rifornimento per tanti motivi, non ultimo perché uno gli è antipatico. Qualcuno, qua, balenò l'interruzione di servizio pubblico ma non credo possa essere invocato in quanto si può continuare a vivere anche senza quel gpl. A tal proposito, per similitudine, so di un camperista che, sempre in Alto Adige, tornando dall'Austria, chiese ad un campeggio di poter fare camper service: niente da fare, neanche a pagamento. Tornato a casa, ha scritto a Cristo e Santa Maria, Regione, Provincia, Comune, Enti Turismo e non so quanti altri: risposta univoca: essendo un privato, può opporre il rifiuto! Vacci a bere! Giovanni
22
Giovanni
Giovanni
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28/08/2003 13166
Inserito il 16/03/2015 alle: 11:12:15
quote:Risposta al messaggio di himmer80 inserito in data 16/03/2015  11:03:35 ps ..questo problema sorge quando ci sono troppi galli nel pollaio ,e in italia i galli proliferano come funghi>
>Purtroppo, oltre ai galli, ci sono anche tanti capponi... Giovanni
ik6Amo
ik6Amo
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Inserito il 16/03/2015 alle: 12:43:21
quote:Risposta al messaggio di Giovanni inserito in data 16/03/2015  11:08:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> uno può rifiutare il rifornimento per tanti motivi, non ultimo perché uno gli è antipaticoid="red"> Forse perchè gli è antipatico può non essere un buon giustificativo per rifiutare un rifornimento; una eventuale causa si vincerebbe facilmente. Ci sono però tanti altri buoni motivi per rifiutarlo; può esser valido per es. anche il sospetto di impianto non a regola d'arte o comunque modificato successivamente all'installazione. Che problema c'è? Se uno rifiuta il rifornimento si va al distributore successivo. ___________________________________/ L'esperienza?? E' la somma delle fregature!!!
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Emme48
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13/01/2006 24195
Inserito il 16/03/2015 alle: 13:10:37
quote:Risposta al messaggio di amilcare00 inserito in data 16/03/2015  10:46:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Te sei un cliente. Il gestore ci rimette dei soldi a non farti rifornimento il che significa che la normativa è talmente confusa da far decidere al gestore che è meglio essere sicuri di perdere dei soldi piuttosto che avere la probabilità di sanzioni esagerate perché in quel momento passa di lì qualcuno che crede di vedere un illecito. Danno per te e danno per il distributore. Secondo me siete vittime entrambi della normativa confusa. Marco.

Modificato da Emme48 il 16/03/2015 alle 13:11:17
vany02
vany02
-
Inserito il 16/03/2015 alle: 14:43:43
In Italia, da sempre o quasi ma sicuramente negli ultimi tempi, le leggi e i regolamenti sono fatti in maniera che si "possa" fare tutto e il contrario di tutto. Non c'è nessuna legge e/o regolamento che dice che una cosa bianca è bianca e una nera è sicuramente nera ma quella legge e/o quel regolamento lascia intendere che ci possono essere almeno centomila sfumature di grigio ....con cinquanta le cose sarebbero troppo facili per giudici e avvocati e a nessuna di queste due categorie conviene ....ai giudici perchè qualsiasi sentenza sembra giusta e agli avvocati perchè aumenta la "carne arrabbiata".
18
marcucciolo
marcucciolo
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18/12/2007 9053
Inserito il 16/03/2015 alle: 16:43:50
quote:Risposta al messaggio di amilcare00 inserito in data 16/03/2015  10:46:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao , mi spiace per la tua esperienza negativa Tutte le volte che sono intervenuto a proposito di Gpl e di serbatoi mobili ( ne ho uno ) , ho parlato del Trentino e del fatto che neghino il rifornimento a tutti coloro che utilizzano il gas per scopi diversi dall'autotrazione ..questo è l'unico motivo che ho appurato , accise , serbatoi non a norma e altre motivazioni , a me non sono risultate , dalla mia indagine Quindi , per tutti gli utenti che volessero rifornirsi .. ..IN TRENTINO NON SE POTE [B)] Mar..cucciolo[:)][:)]
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Ruvido
Ruvido
06/12/2014 457
Inserito il 16/03/2015 alle: 16:53:18
Se passi dalla Romagna i bomboloni li trovi già pieni[;)] il primo giro lo offro io[8D] Ciao
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giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 16/03/2015 alle: 18:40:13
E' dal 2004, la LEGGE lo stabilisce, lo scrivo dal 2005 a destra e a manca id="size6">id="blue">con una serie di indicazioni ad oggi, ma i soliti o le solite prime donne confondono le idee, preferiscono ancora usare valvole manomesse e serbatoi ricollaudati, tutte cose che non stanno ne in cielo ne in terra, discussioni, salmoni a detti di altri che nulla sanno, contestazioni di bombole fatte passare per serbatoi, bombole che non hanno nessuna assicurazione perché non con certificazione idonea o mancanza di contratto fra ditta imbottigliatrice e privato. Oggi Vi metto l'ulteriore chiccaid="size4">id="blue"> uscita e adottata in tutta europa, per farVi capire come stanno le cose. SE SIETE IN REGOLA CON LA DOCUMENTAZIONE DEL SERBATOIO (serbatoio per servizi camper e non per trazione, timbro e firma installatore oltre che targa in fattura) E L'INSTALLAZIONE CHIAMATE LA POLIZIA, FINANZA, E CHI è UN PUBBLICO UFFICIALE AL RIGUARDO LA STRADA E PUBBLICI SERVIZI, FATEGLI LEGGERE LA LEGGE E DENUNCIATE PER MANCATA EROGAZIONE DI UN PUBBLICO SERVIZIO. (Sono lì per erogare un pubblico servizio) Apparecchi di riscaldamento a GPL per veicoli e natanti id="size5">id="size3">id="blue"> Stampa Venerdì, 30 Settembre 2011 id="size5">id="blue"> E’ entrata a far parte del corpo normativo nazionale una particolare norma europea, la UNI EN 624 “Prescrizioni per apparecchi funzionanti esclusivamente a gas di petrolio liquefatto (GPL) – Apparecchi di riscaldamento a circuito stagno funzionanti a GPL per veicoli e natanti”. Rettifica della direttiva 2004/78/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, che modifica la direttiva 2001/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riscaldamento dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e la direttiva 70/156/CEE del Consiglio a fini di adeguamento al progresso tecnico ( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 153 del 30 aprile 2004 ) La direttiva 2004/78/CE va letta come segue: DIRETTIVA 2004/78/CE DELLA COMMISSIONE del 29 aprile 2004 che modifica la direttiva 2001/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riscaldamento dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e la direttiva 70/156/CEE del Consiglio a fini di adeguamento al progresso tecnico (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 2, vista la direttiva 2001/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, relativa al riscaldamento dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (2), in particolare l’articolo 5, considerando quanto segue: (1) La direttiva 2001/56/CE è una delle direttive particolari della procedura di omologazione CE stabilita dalla direttiva 70/156/CEE. La direttiva 2001/56/CEE introduce prescrizioni per l’omologazione dei veicoli dotati di dispositivi di riscaldamento a combustione e per tali dispositivi in quanto componenti. (2) A norma dell’articolo 5 della direttiva 2001/56/CE, la Commissione deve esaminare le ulteriori prescrizioni in materia di sicurezza dei sistemi di riscaldamento dei veicoli a motore alimentati a gas di petrolio liquefatti (GPL). (3) Finora gli Stati membri hanno applicato le proprie prescrizioni nazionali ai veicoli dotati di sistemi di riscaldamento a GPL. Per arrivare a un approccio armonizzato in materia di prescrizioni tecniche per i dispositivi e i sistemi di riscaldamento a GPL, sono ora disponibili due norme europee, che dovrebbero essere applicate nel quadro del sistema di omologazione per i veicoli a motore e i loro rimorchi. Alla luce del progresso tecnico pertanto si ritiene necessario introdurre le due norme EN e numerosi elementi del regolamento UN/ECE n. 67 nella direttiva 2001/56/CE. (4) La direttiva 2001/56/CE dovrebbe essere modificata di conseguenza, e in particolare, a fini di chiarezza, l’allegato VIII dovrebbe essere sostituito. (5) Le eccezioni riguardanti i sistemi di riscaldamento per i veicoli ad uso speciale, in particolare gli autocaravan e i caravan, molto spesso dotati di sistemi di riscaldamento a GPL, non sono più necessarie, essendo state introdotte prescrizioni relative ai sistemi di riscaldamento a GPL. Pertanto, le disposizioni di sicurezza armonizzate contenute nella direttiva 2001/56/CE devono applicarsi a tutti i veicoli, compresi quelli ad uso speciale, come da allegato XI della direttiva 70/156/CEE. (6) Occorre pertanto modificare in conformità la direttiva 70/156/CEE. (7) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l’adeguamento al progresso tecnico istituito dall’articolo 13 della direttiva 70/156/CEE, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 Modifica della direttiva 2001/56/CE La direttiva 2001/56/CE è modificata come segue: 1) Gli allegati I e II sono modificati in conformità della parte A dell’allegato I della presente direttiva. 2) L'allegato VIII è sostituito dal testo di cui alla parte B dell’allegato I della presente direttiva. Articolo 2 Modifica della direttiva 70/156/CEE La direttiva 70/156/CEE è modificata in conformità dell’allegato II della presente direttiva. Articolo 3 Disposizioni transitorie 1. A partire dal 1o ottobre 2004, per quanto riguarda un nuovo tipo di veicolo provvisto di un sistema di riscaldamento alimentato a GPL che rispetta le prescrizioni di cui agli allegati I, II e da IV a VIII della direttiva 2001/56/CE modificata dalla presente direttiva, gli Stati membri non possono, per motivi riguardanti i sistemi di riscaldamento: a) rifiutare il rilascio dell’omologazione CE o dell’omologazione nazionale; oppure b) rifiutarne l’immatricolazione, vietarne la vendita o la messa in circolazione. 2. A partire dal 1o ottobre 2004, per quanto riguarda un nuovo tipo di dispositivo di riscaldamento a combustione alimentato a GPL in qualità di componente che rispetta le prescrizioni di cui agli allegati I, II e da IV a VIII della direttiva 2001/56/CE modificata dalla presente direttiva, gli Stati membri non possono: a) rifiutare il rilascio dell’omologazione CE o dell’omologazione nazionale; oppure b) vietarne la vendita o la messa in circolazione. 3. A partire dal 1o gennaio 2006, per quanto riguarda un tipo di veicolo provvisto di un sistema di riscaldamento alimentato a GPL o di un tipo di dispositivo di riscaldamento a combustione alimentato a GPL in qualità di componente che non rispetta le prescrizioni di cui agli allegati I, II e da IV a VIII della direttiva 2001/56/CE modificata dalla presente direttiva, gli Stati membri rifiutano il rilascio dell’omologazione CE e possono rifiutare il rilascio dell’omologazione nazionale. 4. A partire dal 1o gennaio 2007, per quanto riguarda i veicoli provvisti di sistemi di riscaldamento alimentati a GPL che non rispettano le prescrizioni di cui agli allegati I, II e da IV a VIII della direttiva 2001/56/CE modificata dalla presente direttiva, gli Stati membri, per motivi riguardanti i sistemi di riscaldamento: a) non considerano più validi i certificati di conformità che accompagnano i veicoli nuovi in conformità delle prescrizioni della direttiva 70/156/CEE ai fini dell’articolo 7, paragrafo 1, della medesima direttiva; b) possono rifiutare l’immatricolazione, la vendita e la messa in circolazione di veicoli nuovi che non siano accompagnati da un certificato di conformità come stabilito dalla direttiva 70/156/CEE. 5. A partire dal 1° gennaio 2007 si applicano le prescrizioni degli allegati I, II e da IV a VIII della direttiva 2001/56/CE modificata dalla presente direttiva, in relazione ai dispositivi di riscaldamento a combustione alimentati a GPL in qualità di componenti, ai fini dell’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 70/156/CEE. Articolo 4 Recepimento 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 settembre 2004. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste devono contenere un riferimento alla presente direttiva od essere corredate di siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva. Articolo 5 Entrata in vigore La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Articolo 6 Destinatari Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2004. Per la Commissione Erkki LIIKANEN Membro della Commissione ALLEGATO I MODIFICHE DELLA DIRETTIVA 2001/56/CE PARTE A 1. L’allegato i è modificato come segue: a) All’appendice 1 sono inseriti i nuovi punti 9.10.5.3 e 9.10.5.3.1: 9.10.5.3. Una breve descrizione del tipo di veicolo per quanto riguarda il sistema di riscaldamento a combustione e il controllo automatico:……………………………… 9.10.5.3.1. Disegno del dispositivo di riscaldamento a combustione, del sistema per l’ingresso dell’aria, del sistema di scarico, del serbatoio di combustibile, del sistema di alimentazione del carburante (comprese le valvole) e delle connessioni elettriche in modo da indicarne le posizioni nel veicolo.» L’ex punto 9.10.5.3 è rinumerato e diventa punto 9.10.5.4. b) Nell’addendum all’appendice 2 sono inseriti i nuovi punti 1.2.1 e 1.2.2, così formulati: 1.2.1. Marca e tipo:…………………………………………………. 1.2.2. Componente e numero di omologazione, se del caso:………………» c) All’appendice 3, il punto 1.2 è sostituito da: 1.2. Descrizione dettagliata, disegni e descrizione del montaggio del dispositivo di riscaldamento a combustione e di tutti i suoi componenti:» d) Al punto 1.1.2 dell’appendice 5 dell’allegato I «direttiva 78/548/CEE» è sostituito da «direttiva 2001/56/CE». 2. Il punto 3.2.1 dell’allegato II è modificato come segue: a) Nella tabella, alla riga «Dispositivo di riscaldamento a combustibile gassoso» la dicitura «Vedi note 2 e 3» è sostituita da «Vedi nota 3». b) La nota 2 è soppressa. PARTE B L’allegato VIII è sostituito dal testo seguente: «ALLEGATO VIII PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA PER DISPOSITIVI DI RISCALDAMENTO A COMBUSTIONE DI GPL E SISTEMI DI RISCALDAMENTO A GPL 1. SISTEMI DI RISCALDAMENTO A GPL PER USO STRADALE 1.1. Se un sistema di riscaldamento a GPL in un veicolo a motore può essere utilizzato anche quando il veicolo è in movimento, il dispositivo di riscaldamento a combustione di GPL e il suo sistema di alimentazione devono essere conformi alle seguenti prescrizioni: 1.1.1. Il dispositivo di riscaldamento a combustione di GPL dev’essere conforme ai requisiti dello standard armonizzato sulle prescrizioni per apparecchi funzionanti esclusivamente a GPL — Apparecchi di riscaldamento, a circuito stagno, funzionanti a GPL per veicoli e natanti (EN 624:2000) (3). 1.1.2. Nel caso di un contenitore di GPL installato in modo permanente, tutti i componenti del sistema in contatto col GPL nella fase liquida (tutti i componenti dall’unità di riempimento al vaporizzatore/regolatore di pressione) e l’installazione di fase liquida associata devono essere conformi alle prescrizioni tecniche del regolamento UN/ECE n. 67, parte I e II e allegati 3-10, 13 e 15/17 (4). 1.1.3. L'installazione per la fase gassosa del sistema di riscaldamento a GPL di un veicolo dev’essere conforme ai requisiti dello standard armonizzato sulle prescrizioni per l’installazione di sistemi a GPL per impiego domestico in veicoli abitabili da diporto ed in altri veicoli stradali (EN 1949:2002) (5). 1.1.4. Il sistema di alimentazione di GPL dev’essere concepito in modo che l’alimentazione avvenga alla pressione necessaria e nella fase giusta per il dispositivo di riscaldamento a combustione di GPL installato. È consentito ritirare il GPL dal contenitore installato in modo permanente sia nella fase gassosa sia in quella liquida. 1.1.5. L'uscita di liquido del contenitore di GPL installato in modo permanente per alimentare il dispositivo di riscaldamento deve essere munita di una valvola di servizio comandata a distanza con valvola regolatrice di flusso, come previsto al punto 17.6.1.1 del regolamento UN/ECE n. 67. La valvola di servizio comandata a distanza con valvola regolatrice di flusso dev’essere controllata in modo da essere chiusa automaticamente entro cinque secondi dal momento in cui il motore del veicolo si ferma, indipendentemente dalla posizione dell’interruttore di accensione. Se l’interruttore di accensione del dispositivo di riscaldamento o del sistema di alimentazione del GPL è attivato entro questi cinque secondi, il sistema di riscaldamento può rimanere in funzione. Il riscaldamento può sempre essere fatto ripartire. 1.1.6. Se l’alimentazione avviene nella fase gassosa del GPL a partire dal contenitore di GPL installato in modo permanente o da uno o più cilindri di GPL portatili separati, occorre adottare le misure adeguate affinché: 1.1.6.1. il GPL liquido non entri nel regolatore di pressione o nel dispositivo di riscaldamento a combustione. Può essere usato un separatore; 1.1.6.2. non vi sia un rilascio incontrollato dovuto a un incidente. Occorre prevedere rimedi per fermare il flusso di GPL installando un dispositivo direttamente dopo un regolatore montato sul cilindro o contenitore o, se il regolatore è montato lontano dal cilindro o contenitore, un dispositivo dev’essere installato direttamente prima del tubo dal cilindro o contenitore e un ulteriore dispositivo dev’essere installato dopo il regolatore. 1.1.7. Se l’alimentazione del GPL avviene nella fase liquida, il vaporizzatore e il regolatore di pressione devono essere riscaldati appropriatamente da una fonte di calore adeguata. 1.1.8. Nei veicoli a motore che usano GPL nel loro sistema di propulsione, il dispositivo di riscaldamento a combustione di GPL dev’essere collegato con lo stesso contenitore di GPL installato in modo permanente che convoglia il GPL al motore, purché le prescrizioni di sicurezza del sistema di propulsione siano rispettate. Se si usa un contenitore di GPL separato per il riscaldamento, detto contenitore dev’essere dotato di una propria unità di riempimento. 2. SISTEMI DI RISCALDAMENTO A GPL PER IL SOLO USO STAZIONARIO 2.1. Il dispositivo di riscaldamento a combustione di GPL e il suo sistema di alimentazione di un sistema di riscaldamento a GPL che può essere utilizzato soltanto quando il veicolo non è in movimento devono essere conformi alle seguenti prescrizioni: 2.1.1. Sul compartimento in cui si trovano i cilindri portatili di GPL e in stretta prossimità del dispositivo di controllo del sistema di riscaldamento devono essere apposte etichette permanenti per avvisare che il dispositivo di riscaldamento a GPL non dev’essere in funzione e che la valvola del cilindro portatile dev’essere chiusa quando il veicolo è in movimento. 2.1.2. Il dispositivo di riscaldamento a combustione di GPL dev’essere conforme alle prescrizioni della sezione 1.1.1. 2.1.3. L'installazione per la fase gassosa del sistema di riscaldamento a GPL dev’essere conforme alle prescrizioni della sezione 1.1.3. ALLEGATO II La direttiva 70/156/CEE è modificata come segue: 1. All’allegato I sono aggiunte i seguenti punti: 9.10.5.3. Una breve descrizione del tipo di veicolo per quanto riguarda il sistema di riscaldamento a combustione e il controllo automatico:……………………………… 9.10.5.3.1. Disegno del dispositivo di riscaldamento a combustione, del sistema per l’ingresso dell’aria, del sistema di scarico, del serbatoio di combustibile, del sistema di alimentazione del carburante (comprese le valvole) e delle connessioni elettriche in modo da indicarne le posizioni nel veicolo.» L’ex punto 9.10.5.3 è rinumerato e diventa punto 9.10.5.4. 2. L’allegato XI è modificato come segue: a) All’appendice 1, la voce 36 è sostituita dal testo seguente: Voce Oggetto Numero della direttiva M1 #8804; 2 500 kG (1) M1 > 2 500 kg (1) M2 M3 «36 Sistemi di riscaldamento 2001/56/CE X X X X» b) All’appendice 2, la voce 36 è sostituita dal testo seguente: Voce Oggetto Numero della direttiva M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4 «36 Sistemi di riscaldamento 2001/56/CE X X X X X X X X X X» c) All’appendice 3, la seguente voce 36 è aggiunta: Voce Oggetto Numero della direttiva M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4 «36 Sistemi di riscaldamento 2001/56/CE X X X X X X X X X X» d) All’appendice 4, la seguente voce 36 è aggiunta: Voce Oggetto Numero della direttiva Gru mobili della categoria N3 «36 Sistemi di riscaldamento 2001/56/CE X» e) Ai significati delle lettere sono cancellate le lettere seguenti: «I. Applicazione limitata ai sistemi di riscaldamento non specificamente destinati a fini abitativi.» «P Applicazione limitata ai sistemi di riscaldamento non specificamente destinati a fini abitativi. Il veicolo deve essere munito di un sistema adeguato nella parte anteriore.» (1) GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 49 del 19.2.2004, pag. 36). (2) GU L 292 del 9.11.2001, pag. 21. Direttiva modificata dall’atto di adesione del 2003. (3) Comunicazione della Commissione nel quadro dell’applicazione della direttiva 90/396/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1990, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di apparecchi a gas (GU C 202 del 18.7.2001, pag. 5). (4) Regolamento UN/ECE n. 67: Disposizioni uniformi relative a: I. Approvazione di apparecchi specifici dei veicoli a motore che usano GPL nel loro sistema di propulsione. II. Approvazione di un veicolo dotato di apparecchi specifici per l’uso di GPL nel suo sistema di propulsione per quanto riguarda l’installazione di tali apparecchi. E/ECE/324 Rev.1/Add.66/Rev.1 E/ECE/TRANS/505 E/ECE/324 Rev.1/Add.66/Rev.1/Amend.1 E/ECE/TRANS/505 E/ECE/324 Rev.1/Add.66/Rev.1/Corr.1 E/ECE/TRANS/505 E/ECE/324 Rev.1/Add.66/Rev.1/Corr.2 E/ECE/TRANS/505 E/ECE/324 Rev.1/Add.66/Rev.1/Amend.2 E/ECE/TRANS/505 (5) La norma EN 1949:2002 è stata preparata dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN). La norma EN 624:2000 fa riferimento alla EN 1949:2002 (cfr. punto 1.1.1).» Il peggior nemico del camperista è il camperista stesso, con i suoi discutibili comportamenti

Modificato da giuliano49 il 16/03/2015 alle 18:42:27
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himmer80
himmer80
24/01/2015 2876
Inserito il 16/03/2015 alle: 19:20:21
quote:Risposta al messaggio di giuliano49 inserito in data 16/03/2015  18:40:13 (

Visualizza messaggio in nuova finestra

)
>
> il tuo intervento lo trovo alquanto discutibile sia per i modi che per il contenuto e non mi risulta essere la prima volta ...

https://forum.camperonline.it/t...

carpe diem ... Luca

Modificato da himmer80 il 16/03/2015 alle 19:21:47
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Ruvido
Ruvido
06/12/2014 457
Inserito il 16/03/2015 alle: 20:41:40
quote:Risposta al messaggio di giuliano49 inserito in data 16/03/2015  18:40:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Seeh.. se comincio, e finisco, di leggere il tuo papiro ora che ho finito non mi rinnovano la patente per raggiunti limiti di età, e allora cosa me ne faccio del bombolone?
20
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 16/03/2015 alle: 23:50:53
Solite frasi che non dicono nulla in merito, accise che non contano nulla al riguardo, solite frasi scritte senza fondamento alcuno, e non danno nessuna certezza ne di contenuto ne di conoscenza, a chi trovandosi "perso" non da risoluzioni. Siamo nel 2015 e ancora ci stanno coloro che dopo 10 anni grazie ai meriti dei soliti nulla capiscono. Modi e contenuti permangono grazie a chi non riesce a dare risposte certe e concrete o a risolvere i problemi che su di un forum cercano. Il peggior nemico del camperista è il camperista stesso, con i suoi discutibili comportamenti
20
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 17/03/2015 alle: 00:08:03
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 16/03/2015  13:10:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Marco scusami se Ti correggo ma la normativa non è fumosa o incompleta, sono leggi ben scritte e che sono nella G.U. sia Europea, Italiana e di tutti gli stati della comunità europea. Il problema è che non sapendo le cose se le inventano, purtroppo dopo 10 anni ancora si tergiversa e ognuno mette di suo, va dai serbatoi che dopo 10 anni li ricollaudano, caricano bombole nascoste, prendono per bombole sicure bombole che le stesse ditte scrivono sul loro sito che devono essere seguite da un ente certificatore/imbottigliatore, di bombole fatte passare per serbatoi omologati che nulla hanno a che fare con le norme R67.01 ecc. Che cosa pretendiamo ad oggi, certamente le cose si vengono a sapere e si prendono gli opportuni provvedimenti, anche di non fare rifornimento, perché alla cieca ci può stare una bombola che funge da serbatoio illegalmente. Uno che ha lavorato su questo settore lo può sapere e quindi le cose le sa, ma lo sanno anche le ditte o distributori e quindi è un male che ricade per colpa di chi furbescamente ci prova, ecco da dove nasce la confusione dai soldi che se presi in fragranza di reato un distributore deve pagare fino a 500.000,00 euro di multa e non mi pare che sia poco, 10.000,00 euro al proprietario della bombola riempita dopo processo e sentenza penale. Il peggior nemico del camperista è il camperista stesso, con i suoi discutibili comportamenti

Modificato da giuliano49 il 17/03/2015 alle 00:41:44
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giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 17/03/2015 alle: 00:33:39
quote:Risposta al messaggio di himmer80 inserito in data 16/03/2015  19:20:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Parlare di modi e contenuti su argomenti del GPL e le norme che lo regolano ai fini della sicurezza SIA PRIVATA CHE PUBBLICA su di un forum, mi sembra che deve essere affrontato nella maniera forte e decisa a salvaguardia della pubblica incolumità. Questo senza alterare o travisare le norme di legge scritte. Dal momento che le cose le ho eseguite e perseguite per una vita, so a cosa mi riferisco nello specifico. Quindi dopo 10 anni sono ancora qui a consigliare e dare consigli elencando le norme di legge sia Italiane e Europee senza che NESSUNO abbia dimostrato il contrario di ciò che scrivo, se si vuole affrontare le conseguenze di legge basta dirlo e lo metto subito in pratica basta iniziare e fare. Se non sai il Tedesco o pensi che la traduzione dica il contrario basta che compri le alugas e poi correttamente mi chiami e fai rifornimento al distributore e poi vediamo cosa succede, questo per essere diretto, parleremo poi di accise cosa sono e chi le paga e perché, vedrai poi alla fine chi scrive baggianate. Modi? contenuti?, istigare a delinquere e questo il risultato che si ottiene, far fare agli altri o portare altri in buona fede a violare le leggi con proprie esperienze. Poi se Ti sono indigesto puoi passare oltre, nessuno Ti chiede nulla. Il peggior nemico del camperista è il camperista stesso, con i suoi discutibili comportamenti
21
Laikone
Laikone
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31/03/2004 19261
Inserito il 17/03/2015 alle: 08:40:22
quote:Risposta al messaggio di amilcare00 inserito in data 16/03/2015  10:46:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao amilcare00, senza entrare nel merito di chi ha ragione o torto... purtroppo la situazione è questa e ancora una volta abbiamo la tua tesimonianza che non è tutta rose e viole come si vuole far credere. Legale o meno, non penso valga nemmeno la pena intavolare una discussione con un gestore, piuttosto è meglio andare oltre come hai fatto tu. Di una denuncia per mancato rifornimento poi neanche a parlarne. Ho un amico con il bombolone in scadenza, si sta informando sulla sostituzione, da notare che il mezzo è uscito con il bombolone di serie, beh, lui sta valutando di ricavare un vano bombole da qualche parte per abbandonare il bombolone stesso. Ho assistito personalmente ad un mancato rifornimento in autostrada, e a suo dire sempre più spesso è così. Abbiamo ripiegato in un distributore su una statale, ma dopo aver insistito. Con questo non sto dicendo di smontare il bombolone, ma putroppo la situazione è questa e se i gestori non vogliono rifornire c'è poco da fare. Che all'estero non vi sia problema di rifornimento non lo vedo poi chissà quale vantaggio, nel senso che a meno di essere uno dei fortunati che può permettersi di fare 2 mesi di vacanza... prevalentemente si è in Italia, ed è qui che deve funzionare il giochino. Ormai siamo nel 2015 e quasi tutte le AA e camping fanno servizio bombole, per cui se ad esempio abbiamo molti problemi nel rifornimento del bombolone in Trentino di sicuro non è un problema trovare una bombola... Faccio notare che se la zona Trentino è off limits non è poco... è forse la zona montana più bella d'Italia.. Per il resto che dire... Speriamo che venga letto questo tuo post da chi è in procinto di fare una installazione o una sostituzione, in modo tale da BEN ponderare la scelta. www.susezzapasa.it
19
Emme48
Emme48
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13/01/2006 24195
Inserito il 17/03/2015 alle: 09:10:48
quote:Risposta al messaggio di giuliano49 inserito in data 17/03/2015  00:08:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Giuliano, quando un commerciante si rifiuta di vendere e quindi di guadagnare significa che la probabilità che in caso di vendita qualcuno in divisa interpreti la cosa come un illecito sono significativamente diverse da zero. Sono anche significativamente diverse da zero le esageratissime sanzioni che potrebbero essere applicate. Poi magari fai ricorso e con poche migliaia di euro di avvocati i tuoi nipoti riavranno indietro i soldi della sanzione. Insomma, in questi tempi di crisi per convincere un commerciante a non commerciare ce ne vuole... MArco.
10
himmer80
himmer80
24/01/2015 2876
Inserito il 17/03/2015 alle: 09:49:52
[quote][i]Risposta al messaggio di giuliano49 inserito in data 17/03/2015  00:08:03 ( buongiorno giuliano ,se ne vogliamo discutere in un sano ed educato scambio di opinioni ben venga ...essendo utilizzatore di una bombola alugas 11kg da 2 mesi dopo averne ampiamente discusso anche su questo fol https://forum.camperonline.it/topic/Nuova-Alugas-indicatore-a-led_203443?whichpage=4 ovvio che sia convinto del suo lecito utilizzo dopo essermi approfonditamente documentanto ...queste bombole vengono regolarmente vendute da molti rivenditori in italia basta cliccare su google per trovarne,se come affermi sarebbero fuori legge il primo ad essere in torto sarebbe il governo italiano autorizzandone la regolare vendita in italia... prendono per bombole sicure bombole che le stesse ditte scrivono sul loro sito che devono essere seguite da un ente certificatore/imbottigliatoreid="red"> quando affermi quello evidenziato sopra io credo che vogliano specificare che le loro bombole non possano essere ricaricate con il fai da te casareccio ma presso imbottigliatori autorizzati come distributori gpl autorizzati sparsi in tutta europa...per quanto riguarda le varie normative che regolano tali bombole in tutta europa ,io ne ho una copia sul mezzo da mostrare alle autorità compententi in caso di richiesta... http://datastorage02.maggioli.it/data/docs/moduli.maggioli.it/078.pdf essendo in formato pdf non si riescono a postarle sul forum ...in fondo alla pagina sulla dx ci sono tutte le certificazioni alugas stampabili e visionabili da chiunque sul loro utilizzo con relative direttive e certificazioni .. https://www.gasfachfrau.eu/de/produkt-details/product/id-228.html in ultimo in riferimento alla mia richista di maggiori informazioni sul suo utilizzo ,questa è la risposta che ho avuto di una alugas da 11kg da parte di un'officina convenzionata di un ente autonomo italiano riconosciuto ... Egregio Sig... scrivo la presente per confermarLe che la bombola oggetto del quesito è idonea per essere trasportata sul Suo camper, come le bombole circolanti in Italia. Si tratta infatti di una bombola costruita in alluminio saldato costruita secondo la Norma EN13210 del 2002, che risponde ai requisiti dell’ ADR (trasporto su strada di merci pericolose) e Direttiva 2010/35-UE. Le raccomando di seguire le istruzioni per l’uso, conservare il Certificato, sottoporla alle prescritte revisioni periodiche obbligatorie ogni 10 anni. Raccomando inoltre, qualora provveda al riempimento presso un distributore stradale, con l’accessorio in dotazione, di rispettare il limite di carico o la massa di carico in caso di riempimento a peso. ps ,essendo per mia natura un pignolo e preciso... dopo e solo dopo avere reperito tutte queste informazioni sul suo utilizzo mi sono deciso ad acquistare una alugas da 11kg e fatta installare da officina autorizzata con regolare fattura dell'installazione sul mezzo dove ho fatto inserire in fattura il numero di targa e tipo bombola installata . un mese dall'installazione già eseguiti tre pieni al distributore senza alcun problema... carpe diem ... Luca

Modificato da himmer80 il 17/03/2015 alle 11:54:55
giuliasara
giuliasara
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Inserito il 17/03/2015 alle: 12:13:19
quote:Risposta al messaggio di himmer80 inserito in data 17/03/2015  09:49:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Domanda da profana, ma in caso di riempimento presso centro specializzato, so che pesano la bombola, in atto di riempimento, ma presso un distributore stradale, come sai quando fermarti?? So di certo che i "bomboloni" automobilistici hanno un sistema di protezione che ne impedisce l'eccessivo riempimento , ma la bombola o l'apposito kit sono dotati di tale sistema di sicurezza? In caso dovessi montare l'apposito kit di riempimento stradale , l'operazione da eseguire per riempire la bombola smontata dal mezzo è di facile attuazione o necessita di una serie di appositi strumenti? grazie per le risposte Giulia
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Paolol
Paolol
24/07/2006 4681
Inserito il 17/03/2015 alle: 12:24:48
L'alugas di cui si parla è una bombola ricaricabile a tutti gli effetti,deve essere fissata al telaio del camper in maniera fissa e il bocchettone di riempimento alla pompa del gpl può essere come quello delle auto(fisso alla parete del camper)oppure o attaccato tramite adattatore alla bombola stessa. Il riempimento è all'80% del volume caricabile grazie ad un galleggiante che ne impedisce un carico superiore. Ciao Paolo.
giuliasara
giuliasara
-
Inserito il 17/03/2015 alle: 12:27:42
quote:Risposta al messaggio di Paolol inserito in data 17/03/2015  12:24:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quindi nell'ipotesi che non si riesca a fare rifornimento presso un distributore non è possibile farla riempire presso un centro di riempimento? Giulia
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