Questo per dire che giuliano49 non dice cose sue,
e che non sono assertore di altra verità.
Chi induce a compiere atti illegali contro la sicurezza dettata da norme e leggi compie reato.
Copia incolla tratto da .......
Novità sugli impianti del gas a bordo dei veicoli ricreazionali. Normative in atto e di prossima attuazione, su nuovi regolatori e dispositivi di sicurezza per camper e caravan
Il tema del gas è basilare per la sicurezza e di interesse generale, ma non sempre conosciuto a fondo ed interpretato correttamente.
Anzi esistono pure convinzioni errate e comportamenti pericolosi per la propria e per l’altrui incolumità.
C’è chi in viaggio usa il frigo a gas, chi ha la stufa accesa, pur non essendo un modello previsto per questo utilizzo, chi impiega riduttori di pressione a taratura variabile, chi ha tubi di raccordo in gomma, obsoleti e non idonei, chi li fissa all’impianto di bordo con una semplice ed inadeguata fascetta stringitubi, ecc.
Insomma si vede proprio di tutto. Riteniamo che l’argomento sia inerente “la sicurezza in viaggio” e trattarlo è nostro dovere.
Ad evitare di essere fraintesi, magari sembrando noiosi, ci limitiamo a riportare (anche se per motivi di spazio non ci è possibile farlo in toto), quanto si legge nelle note della Truma.
Basi e riferimenti normativi
EN 1949: “Requisiti per l’installazione di sistemi a gas liquido in veicoli abitabili da diporto e per impiego domestico in altri veicoli stradali”.
EN 12864, allegato D : “Regolatori di pressione a taratura fissa, con press. massima non superiore a 200 mbar e portata fino a 4 Kg/h per butano, propano e loro miscele, nonché dispositivi di sicurezza”.
EN 13786: “Invertitori automatici con press. massima di uscita inferiore o uguale a 4 bar e portata fino a 100Kg/h per butano, propano e loro miscele, nonché relativi dispositivi di sicurezza.
CEE 85/374: Direttiva generale in materia di danni da prodotti difettosi.
CE 2001/95: Direttiva in materia di sicurezza dei prodotti.
In particolar modo gli “obblighi d’informazione e di osservazione dei prodotti”.
Ce 2004/78: Direttiva in materia di dispositivi di riscaldamento “Prescrizioni in materia di sicurezza per dispositivi di riscaldamento a combustione di gas liquido (GPL) e sistemi di riscaldamento a GPL”.
Aspetti interessanti
Direttiva EN 1949, allegato D
Punto 6.1: Regolatori di pressione.
Nell’impianto a gas liquido deve risultare installato un regolatore di pressione e deve essere montato prima della vendita del veicolo all’acquirente finale.id="blue">I dispositivi di regolazione della pressione nei veicoli stradali devono avere una pressione di uscita fissa a 30 mbar.
Al riguardo valgono i requisiti stabiliti dalla direttiva EN 12864:2001, allegato D. Il flusso del regolatore di pressione deve corrispondere almeno al consumo massimo di tutte le apparecchiature installate dal produttore degli impianti.
Punto 8.4: Diametro dei tubi. I tubi del gas devono essere dimensionati in modo che in caso di utilizzo contemporaneo di tutte le apparecchiature la perdita di pressione dei singoli allacciamenti non scenda al di sotto della pressione minima ( di norma 25 mbar).
Direttiva EN 12864, cap, 6: impianti funzionali.
Con una pressione di gas pari a 30mbar, occorre garantire una pressione in entrata di almeno 25 mbar per i dispositivi a gas.
Scadenze
Direttiva in materia di dispositivi di riscaldamento (2004/78/CE, Allegato VIII) “Prescrizioni in materia di sicurezza per i dispositivi di riscaldamento a combustione di gas liquido (GPL) e sistemi di riscaldamento a GPL”.
Questa nuova direttiva della Commissione Europea rende più severi i futuri requisiti di sicurezza per gli impianti a gas liquido (GPL), nel caso si faccia uso di tali dispositivi di riscaldamento all’interno di veicoli in movimento. è bene osservare il punto 1.1.6.2: se l’erogazione di GPL avviene a partire da un contenitore installato in modo permanente o da bombole portatili, occorre adottare le misure necessarie affinché non vi sia un rilascio involontario di GPL in caso di incidente.
Se il regolatore di pressione è montato direttamente sul contenitore o sulla bombola portatile, è necessario installare un dispositivo che blocchi il flusso di gas direttamente a monte del regolatore. Se invece il regolatore di pressione è installato lontano dal contenitore o dalla bombola è necessario installare un dispositivo di blocco direttamente prima del tubo conduttore che parte dal contenitore o dalla bombola.
Inoltre un secondo dispositivo deve essere posizionato dopo il regolatore di pressione.
DATE SPECIFICHE
Dal 1/10/2004 la norma può essere applicata.
Dal 1/1/2006 la norma deve essere applicata.
Dal 1/1/2007 la norma è obbligatoria per tutti.
La soluzione proposta dalla Truma, assieme alla GOK
Un nuovo regolatore sempre fissato a parete, con collegamento alla bombola tramite tubo ad alta pressione.
Tre livelli di portata: fino a 0,8 Kg/h per impianti piccoli, 1,2 Kg/h per quelli medi e a 1,5 Kg/h per quelli grandi.
Il tutto provvisto di bocchettone di controllo integrato, per verificare la tenuta dell’impianto; la conformità a tutti i requisiti di legge e l’adattabilità ad un sistema a due bombole.
Due le versioni previste: per camper, per caravan.
Versione per camper
Un regolatore con sistema integrato di controllo del flusso di gas (CFG), che in caso di rottura improvvisa, (es: un incidente) il CFG riconosca l’aumento di flusso e chiuda l’erogazione del gas all’interno del regolatore.
Sicurezza in caso di pressione elevata, grazie ad un dispositivo (fusibile) contro la rottura dei tubi (FRT).
Estratto dalla direttiva in materia dei dispositivi di riscaldamento (2004/78/78)
Se il dispositivo di riscaldamento a combustione di gas liquido può essere utilizzato solo a veicolo fermo, è necessario che nel vano portabombole ed in prossimità del dispositivo di controllo del sistema di riscaldamento siano poste delle targhette indicanti che a veicolo in movimento il riscaldamento non deve essere in funzione e il rubinetto della bombola sia chiuso.
Versione per caravan
Osservanza di tutte le norme rilevanti (25 mbar fino alle utenze).
Sarebbe vantaggiosa un’erogazione uniforme di gas a livello europeo, perciò è consigliabile che l’impianto del gas sia attrezzato come quello degli autocaravan.
Il regolatore ed i tubi ad alta pressione non necessitano di sicurezze supplementari.
I VANTAGGI PER GLI UTENTI
Possibilità di accendere il riscaldamento a gas liquido in viaggio.
Comodo utilizzo dell’impianto a gas in tutta Europa.
Sicurezza garantita sulla base degli standard tecnici più severi.
Da osservare in futuro
Oltre a quanto già in vigore a tutt’oggi.
I tubi del gas devono essere dimensionati in modo da erogare almeno 25 mbar a ciascuna apparecchiatura.
All’interno del camper deve essere garantita la quantità di blocco necessaria del CFG fino al dispositivo di riscaldamento.
Nota: la quantità di blocco del CFG supera del 20% circa la potenza massima del regolatore.
Con regolatore da 0,8Kg/h la quantità è di 0,96 Kg/h. Da 1,2 è di 1,44. Da 1,5 è di 1,80.
Dai primi test fatti risulta: con regolat. da 0,8 Kg/h tubi da 8mm. Con regolat. da 1,2 e 1,5 tubi da 10 mm fino al gruppo rubinetterie di distribuzione. Per veicoli con tubature lunghe è possibile che occorrano tubi da 10 mm fino al dispositivo di riscaldamento.
Inoltre lo spazio all’interno del portabombole deve essere dimensionato e sagomato per i nuovi regolatori.
Il Truma Monomatic
E' il nuovo modello integrativo che consente il prelievo automatico in un impianto che impiega due bombole di gas. (Vedi disegno).
L’installazione è modulare, adattabile a tutti i regolatori montati a parete.
Esiste in due varianti:
Standard, con indicazione circa la bombola in uso/ bombola di riserva.
Lusso, può essere fornita con indicatore a distanza.
Il Monomatic è valido in tutta Europa senza varianti per i singoli paesi. è installabile successivamente, senza necessità di modifiche sull’impianto a gas a tenuta stagna esistente.
Infine soddisfa i requisiti della direttiva EN 13786.
A questo punto sarà prudente e consigliabile visionare con attenzione l’impianto a bordo del nostro veicolo.
Scrivo io
c'è da dire ancora qualcosa al riguardo? osservare le norme di legge, di chiacchere se ne sono fatte ormai troppe. Ah.. proposito SIAMO NEL 2009 bisogna correre ai ripari, ci sono nuove norme.
Modificato da giuliano49 il 17/01/2009 alle 18:27:27