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corsaro797
corsaro797
10/01/2011 293
Inserito il 11/01/2011 alle: 17:04:54
Buonasera a tutti, sto cercando informazioni sulle bombole Ragasco:la ricarica la si può fare ovunque? Grazie
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giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 11/01/2011 alle: 17:17:48
DeVi prendere accordi direttamente con una ditta imbottigliatrice, avere i certificati, aggiornare ogni anno con verifiche periodiche, che vengano annotate su tali documentazione, l'assicurazione a norma di legge e altro, altrimenti lasciale dove sono, sono bravi a vendere, ma trovare la giusta soluzione no, seguono la stessa procedura di quelle di alluminio. Se vuoi un consiglio, lascia perdere, ti potrebbe costare il camper, se va a fuoco sei già in mutande.

Modificato da giuliano49 il 11/01/2011 alle 17:21:21
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corsaro797
corsaro797
10/01/2011 293
Inserito il 11/01/2011 alle: 17:30:16
Porcaccia miseria!!!C'è da fare tutto quel casino?? Mi son sembrate interessanti perchè molto leggere ma ora capisco perchè poco /nulla diffuse!
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nebris
nebris
08/01/2004 8021
Inserito il 11/01/2011 alle: 18:09:58
Le utilizzo da due anni!La revisione è decennale! Sono omologate in tutta Europa (naturamente anche in Italia) Qualche ********pseudoesperto tempo fa mi ha attaccato( nel forum) dicendo addirittura che se le carichi a propano scoppiano,invece se le carichi a propano si caricano 10 Kg ,a butano( mix di isomeri) anche 12 Kg. Io carico max 10 Kg di propano e la bombola ha ancora 1/3 di volume libero!La revisione ha scadenza lunga non essendoci il rischio di ruggine e di conseguenza cedimento.La cosa positiva( a parte il peso di 5,6 kg) è che vedi esttamente quanto gas ti rimane. Il problema può nascere nel trovare chi le carica,io le porto da un ferramenta che me le carica come carica le Alugas per un noto negozio di accessori campeggio in zona. Ciao. Gianni p.s. dimenticavo di dire che le bombole sono Norvegesi ed è notorio che sia un popolo di imbecilli e che qualcuno di tanto in tanto salta in aria per avere usato bombole in "plastica"[:D][:D]

Modificato da nebris il 11/01/2011 alle 18:32:31
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ecostar
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11/01/2007 37102
Inserito il 11/01/2011 alle: 18:33:05
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- io le porto da un ferramenta che me le carica come carica le Alugas per un noto negozio di accessori campeggio in zonaid="red"> ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- complimenti a tè ma sopratutto a quella ferramenta (se di ferramenta si tratta) , continuate così e prima o poi capirete meglio ma sarà troppo tardi , a volte mi chiedo dove sia la moderazione di col ? , e mai possibile che si debba sempre affermare il contrario di quel che lòegge impone ! Mario
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nebris
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08/01/2004 8021
Inserito il 11/01/2011 alle: 19:43:21
Dovresti spiegarti cosa c'è da capire!! Ho l'impressione che sei uno dei santi saccenti che spesso si trovano in questo forum,spiega meglio anzichè fare affermazioni velate. L'unico rischio che si puo correre è nel riempire troppo la bombola,infatti nonostante la capienza sia nettamente superiore ne faccio caricare solo 10 Kg ( 1/3 di bombola resta ancora vuoto).Preciso che non le carico privatamente ma le consegno al negozio che poi me le rende caricate. Ovviamente alla scadenza della bombola( 10 anni) probabilmente non trovando chi mi fa la revisione sarò costretto a buttarla.Non vedo perchè tu debba mettere in dubbio "se di ferramenta si tratta"id="red">id="black">quello che scrivo. La legge scusa cosa impone? Visto che abbiamo trovato"uno che sa" forse è meglio che ci rendi edotti. Grazie. Gianni
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ecostar
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11/01/2007 37102
Inserito il 11/01/2011 alle: 19:56:57
scusami nebris ma prima di inserire hai letto bene quanto hai scritto nel primo e nel secondo intervento ! riflettici , magari cerca di rileggere e rivedere alcune normative in merito e poi potremmo continuare senza innescare polemiche che non servono a nulla Mario
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nebris
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08/01/2004 8021
Inserito il 11/01/2011 alle: 20:17:15
Scusa ma ti avevo invitato ad essere più chiaro!Non vedo quali normative mi tocchino! La bombola è omologata e la revisione non è scaduta. Viene lasciato spazio sufficente per la gasificazione (anzi io per sicurezza faccio mettere meno gas). Se ( e questo non mi riguarda) qualcuno trasgredisce qualche normativa (forse) è il negoziante che le carica,converrai con me che : -non ci sono rischi nell'utilizzo -non contravvengo nessuna normativa, se così non fosse,insisto,anzichè girare girare senza dire nulla, non fai altro che spiegare a tutti il motivo secondo il quale non si dovrebbero usare tali bombole.La polemica rischi di farla tu. Ciao. Gianni
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ecostar
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11/01/2007 37102
Inserito il 11/01/2011 alle: 20:30:17
non devi essere tu ad autorizzare la ricarica con - o + gas ma è il centro di imbottigliamento autorizzato e non una ferramenta che ne valuta la situazione e la richiesta , vista la tua interessante e importante professione dichiarata su col dovresti essere a conoscenza anche di tutto il contorno per il sottoscritto finisce quì perchè scrivere al vento non è da mè Mario

Modificato da ecostar il 11/01/2011 alle 20:35:32
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nebris
nebris
08/01/2004 8021
Inserito il 11/01/2011 alle: 20:46:17
Forse dovrei essere più chiaro,è logico che non sono io che stabilisco la % di riempimento della bombola.Volevo insistere sul fatto che cerco di essere rigido nel controllare che non venga riempita troppo.Non mi riguarda se il titolare del ferramenta commette una irregolarità,a me interessa non portare a casa un oggetto pericoloso( troppo carica).Sul fatto di scrivere al vento vedo che sei piuttosto ferrato: la mia professione di Ricercatore e Docente Universitario ( Chimica Farmaceutica e in modo particolare Ricerca nel settore dei Chemioterapici) non ha nulla a che fare con le bombole e le normative che le riguardano,semmai sei tu che continui a girare intorno all'argomento senza dire nulla. Io pensavo di avere a che fare con una persona preparata sull'argomento ma vedo che continui a fare polemica senza dare indicazioni precise sul cosa fare o non fare.Questo forum lo ritengo utilissimo quando si danno consigli e indicazioni,ma è logico che il tutto deve essere suffragato da dati oggettivi.Se ne avrai voglia(e spero le conoscenze) non farai altro che renderci edotti. Grazie Gianni p.s. TUTTE le professioni sono interessanti e importanti
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Team di Moderazione
Team di Mode...
10/01/2010 1913
Inserito il 11/01/2011 alle: 20:57:19
Invitiamo a non prolungare oltre la questione, intervenite sul tema lasciando da parte commenti e considerazioni di carattere personale che non sono di nessun interesse per il forum. Grazie della collaborazione. Il Team di Moderazioneid="red">
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nebris
nebris
08/01/2004 8021
Inserito il 11/01/2011 alle: 21:09:36
Sono pienamente d'accordo! Infatti ho invitato ecostar a chiarire con dati tecnici o normative che avvalorino la sua contrarietà all'utilizzo di tali bombole. Grazie. Gianni

Modificato da nebris il 11/01/2011 alle 21:10:41
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giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 11/01/2011 alle: 22:28:36
Nebris, con tutto il rispetto, forse non sai proprio nulla al riguardo. Dette bombole, si sono solo rispondenti alle norme di contenitori che contengono gas infiammabili, e la loro vita è di 10 anni, peccato che ci deve essere un'ente imbottigliatore che le assicuri obbligatoriamente per legge, che figuri le annotazioni su verifiche temporali, le controlli, che abbiano una cartella con annotate i controlli periodici ecc. Vorrei sapere, cosa hai in mano ad un controllo [?][?][?] cosa dimostri o esibisci sulla obbligatorietà dell'assicurazione[?] Hai parlato di un ferramenta o rivenditore, sai se le fa ricaricare o le ricarica Lui, perchè allora è chiaro. Carica anche quelle in alluminio[?][?] Questo è quello che la ditta Ti mette in EVVIDENZA sul loro sito: Su più società di commercio internazionale e privati sono ALxxx bottiglie per il mercato tedesco, in Svizzera entra. Queste bottiglie non sono ammessi in Svizzera (a meno che siano rilasciate da SVTI esplicitamente riconosciuto dal timbro d'ispezione federale)! Bottiglie senza un timbro d'ispezione federale non sono dotati di una valvola standard in Svizzera e la connessione non corrisponde apparecchi a gas svizzero! Questi punti sono un motivo di preoccupazione. fornitori di gas uscente sono consapevoli di questo problema, che è il motivo di rifiuto, this''wild'' Axxxxx riempire bottiglie di: In primo luogo, queste bottiglie non sono ammessi (che può essere colmato solo se il cliente è un non-svizzero, e con la sua bottiglia del paese lascia presto) e, dall'altro, il tentativo è fatto per proteggere i consumatori inconsapevoli dagli incidenti. Verificare se in Italia sono accettate e in quali termini.[?][?] Se badiamo alle norme sei fuori, se badiamo che qui si può di tutto e di più, è un'altro conto. Se permetti in questo campo sono assolutamente saputello[:D][:D][;)] Dlgs 22 febbraio 2006, n. 128 Legge 23 agosto 2004, n. 239 - Riordino della disciplina relativa all'installazione e all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di Gpl, nonché all'esercizio dell'attività di distribuzione e vendita di Gpl in recipienti Decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128 (Gu 29 marzo 2006 n. 74) Dopo aver assodato la linea soprariportata potrai domandare dell'altro, per non appesantire il problema.

Modificato da giuliano49 il 11/01/2011 alle 22:44:28
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giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 11/01/2011 alle: 22:56:12
Articolo 18 Sanzioni 1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 5, 8, 9, 13, 14 e 15 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro a cinquantamila euro. 2. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 7 è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni o con l'ammenda da ventimila euro a cinquantamila euro. 3. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 12 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a cinquantamila euro. 4. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 5 e 11 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a diecimila euro. 5. Chiunque riempie bombole utilizzando le apparecchiature installate presso gli impianti stradali di distribuzione di Gpl per uso autotrazione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a diecimila euro. In caso di recidiva la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata ed è disposta la chiusura di tutte le attrezzature eroganti Gpl da un minimo di cinque giorni fino ad un massimo di trenta giorni. Qualora la violazione venga nuovamente reiterata, la sanzione amministrativa pecuniaria è triplicata ed è disposta la chiusura di tutte le attrezzature eroganti Gpl da un minimo di trenta giorni fino ad un massimo di sei mesi. 6. L'utente che abbia autorizzato il riempimento di cui al comma 5 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a quattromila euro. È ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 7. Chiunque, senza autorizzazione del proprietario del serbatoio, travasa Gpl in serbatoi di terzi installati presso i consumatori ed a loro concessi in comodato o in locazione, secondo quanto stabilito dall'articolo 10 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a cinquantamila euro. 8. La sanzione di cui al comma 7, ridotta di un terzo si applica anche al comodatario o al locatario che abbia autorizzato il riempimento. È ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 9. L'azienda distributrice di Gpl che non stipula la polizza di assicurazione di cui all'articolo 16 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecentomila euro a un milione di euro. 10. L'azienda distributrice che non ottempera a quanto previsto all'articolo 10, comma 2, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecentomila euro a un milione di euro. 11. Nei casi di cui ai commi 1, 3, 4, 5 e 7 non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 12. Nel caso previsto dal comma 7 si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della autorizzazione di cui all'articolo 2, comma 1, o di quella di vendita, qualora prevista, per un periodo da due a sei mesi e, in caso di recidiva, la revoca definitiva. In ogni caso viene disposto il sequestro delle attrezzature e degli impianti e degli automezzi utilizzati dall'autore dell'illecito. 13. L'autorità competente ad applicare le sanzioni previste nel presente articolo è l'ente competente. 14. Nei casi di cui ai commi 5 e 12, l'applicazione della sanzione viene comunicata all'autorità competente ai fini dell'applicazione delle sanzioni accessorie ivi previste. A puro titolo informativo, provate a dire che sono leggende metropolitane[;)][:D][:D]

Modificato da giuliano49 il 11/01/2011 alle 22:57:41
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nebris
nebris
08/01/2004 8021
Inserito il 11/01/2011 alle: 22:56:36
Meno male qualcuno che scrive qualcosa con riferimenti a leggi e regolamenti.Intanto io proprio non so nulla in riguardo,non l'ho mai sostenuto. Allora sarebbe a dire che la documentazione in mio possesso( Collaudo e approvazioni secondo norme Europee)non conta nulla? Di che controlli si tratta? La bombola ha una validità di 10 anni,va controllata lo stesso anche prima dei dieci anni?Allora chi ha speso una follia per acquistare le Alugas,mi risulta non siano pochi,è nella stessa situazione? Vorrei capire.Tu parli di documentazione da possedere in caso di controlli,allora se io ho(come ho sempre avuto) le classiche bombole che si acquistano rendendo il vuoto che documetazione ho? Io non ho mai avuto nessun documento quando prendevo le bombole .Visto che mi pare sei un esperto ( e non saputello)sulla questione potresti dare delle indicazioni più precise? Non credo che nessuno (io per primo) intenda essere fuori regola o esporsi a riscchi inutili. Vorrei capire se ad essere fuori regola è chi le riempie o io che le utilizzo. Grazie . Ciao. Gianni
20
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 11/01/2011 alle: 23:00:37
Ciao Gianni, lo può affermare il TEAM di MODERAZIONE, io le cose le dimostro in questo modo da anni. Le bombole italiane sono seguite, manutentate, cauzione che attesta il comodato d'uso, la matricola della bombola quindi l'assicurazione, la denominazione della bombola, gli aggiornamenti riportati su moduli, ecc ecc. Non è per cattiveria, ma ho postato le leggi della Gazzetta Uff., li potrai leggere e trarne le dovute considerazioni. Immagina la pericolosità di un'estintore a polvere, ogni 6 mesi il controllo, sono controlli periodici che servono a impedire di fatto che il maneggio non sia lesivo per l'operatore e per altri, essendo un semplice contenitore contenente aria e polvere compressa.

Modificato da giuliano49 il 11/01/2011 alle 23:09:06
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nebris
nebris
08/01/2004 8021
Inserito il 11/01/2011 alle: 23:01:27
Mentre scrivevo probabilmente hai postato il messaggio sopra. Non è che sia la normativa relativa ai distributori di GPL per uso autotrazione? Grazie. Ciao. Gianni
21
nebris
nebris
08/01/2004 8021
Inserito il 11/01/2011 alle: 23:03:45
quote:Risposta al messaggio di giuliano49 inserito in data 11/01/2011  23:00:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Guarda che non intendo fare nessuna polemica,caso mai vorrei sfruttare le conoscenze che hai sull'argomento! Ho riletto un tuo intervento indietro,allora se a causa di una bombola ( le classiche prese piene) mi si brucia il camper esiste un assicurazione? Tutti i camperisti che hanno acquistato le Alugas si trovano nella stessa situazione? Grazie Ciao. Gianni

Modificato da nebris il 11/01/2011 alle 23:16:17
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giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 11/01/2011 alle: 23:18:45
Si, il distributore o chi maneggia GPL in prima persona, affiancato come hai letto chi usufruisce di detto servizio, ma Ti consiglio la lettura della legge, così Ti addentri fino a renderTi conto di persona. Si rifiutano i distributtori perchè anche loro con altre leggi se succede sono agli arresti, immagina se scoppia una bombola in un distributtore[?][?][?](le conseguenze che ne derivano) Si le bombole devono avere la cauzione per legge, la matricola per legge, il nome che si risale alla ditta per legge e molto altro ecc. ecc. Qui è troppo lunga per postarla, ma rende benissimo l'idea. Ciao e non Ti preocupare io vado dritto, chi non mi segue un domani forse si ricorderà, come gli irriducibili del serbatoio vecchio ancora in uso o ricollaudato.[:D][:D][:D]

Modificato da giuliano49 il 11/01/2011 alle 23:20:30
18
ecostar
ecostar
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11/01/2007 37102
Inserito il 12/01/2011 alle: 00:30:10
Giuliano mai e poi mai avrei dato quelle info a chi risponde chiedendo e pretendendo senza alcuna minima dose di rispetto ma solo sfacciataggine , fortunatamente tu sei meno sensibile e certe scorrettezze le sorvoli io purtroppo no , l'amico nebris si è infastidito solo perchè da mè ripreso , credo giustamente e doverosamente ripreso e le tue risposte ne sono una conferma ma non ha il diritto di offendere ne provarci ringrazio la moderazione del loro giusto intervento e spero solo venga considerato nel verso giusto punto e capitolo chiuso Ciao Mario
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Claudio65
Claudio65
16/02/2006 1059
Inserito il 12/01/2011 alle: 09:22:52
quote:Risposta al messaggio di nebris inserito in data 11/01/2011  22:56:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Credo potrebbe interessarti la lettura della seguente attuazione di alcune direttive comunitarie in merito agli apparecchi a pressione trasportabili, che puoi trovare in rete: DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2002, n. 23 - Attuazione della direttiva 1999/36/CE, 2001/2/CE e della decisione 2001/107/CE in materia di attrezzature a pressione trasportabili. (pubblicato nel Supplemento ordinario n. 40/L alla Gazzetta Ufficiale italiana n. 57 dell'8 marzo 2002). Vedere anche le modifiche apportate al DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2002, n. 23 dal DECRETO 12 agosto 2002 - Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Recepimento della direttiva 2002/50/CE della Commissione, del 6 giugno 2002, che adegua al progresso tecnico la direttiva 1999/36/CE del Consiglio in materia di attrezzature a pressione trasportabili. (Testo rilevante ai fini dello Spazio economico europeo). (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale italiana n. 207 del 4 settembre 2002)
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