CamperOnLine
  • Camper
    • Camper usati
    • Camper nuovi
    • Produttori
    • Listino
    • Cataloghi
    • Concessionari e rete vendita
    • Noleggio
    • Van
    • Caravan
    • Fiere
    • Rimessaggi
    • Le prove di CamperOnLine
    • Provati da voi
    • Primo acquisto
    • Area professionisti
  • Accessori
    • Accessori e Prodotti
    • Camping Sport Magenta accessori
    • Produttori
    • Antenne TV
    • Ammortizzatori
    • GPS
    • Pneumatici
    • Rimorchi
    • Provati da Voi
    • Fai da te
  • Viaggi
    • Diari di viaggi in camper
    • Eventi
    • Foto
    • Check list
    • Traghetti
    • Trasporti
  • Sosta
    • Cerca Strutture
    • Sosta
    • Aree sosta camper
    • Campeggi
    • Agriturismi con sosta camper
    • App Camperonline App
    • 10 Consigli utili per la sosta
    • Area strutture
  • Forum
    • Tutti i Forum
    • Sosta
    • Gruppi
    • Compagni
    • Italia
    • Estero
    • Marchi
    • Meccanica
    • Cellula
    • Accessori
    • Eventi
    • Leggi
    • Comportamenti
    • Disabili
    • In camper per
    • Altro Camper
    • Altro
    • Extra
    • FAQ
    • Regolamento
    • Attivi
    • Preferiti
    • Cerca
  • Community
    • COL
    • CamperOnFest
    • Convenzioni Convenzioni
    • Amici
    • Furti
    • Informativa Privacy
    • Lavoro
  • COL
    • News
    • Newsletter
    • Pubblicità
    • Contatto
    • Ora
    • RSS RSS
    • Video
    • Facebook
    • Instagram
  • Magazine
  • Italiano
    • Bienvenue
    • Welcome
    • Willkommen
  • Accedi
CamperOnLine
Camping Sport Magenta
  1. Forum
  2. Tecnica
  3. Cellula abitativa
Galleria

Domandona! Omologazione cellula + pick up

Nuovo
Cerca
SostaGruppiCompagniItaliaEsteroMarchiMeccanicaCellulaAccessoriEventiLeggiComportamentiDisabiliIn camper perAltro CamperAltroExtra
2 20 65
17
francarmen
francarmen
09/02/2008 2556
Inserito il 03/12/2013 alle: 09:32:18
Fai attenzione Alex, glielo dissi anche a Flavioo: Il portabici dietro la cellula in Italia non può andare in quanto il carico sul pickup non può sporgere più del 30% dal cassone della distanza tra i due centri degli assi (passo)...di solito le cellule scarrabili sono quasi tutte in questi limiti di ingombro max. Per quanto attiene il gancio Tommaso è stato abbastanza esustivo...Per un fresco di patente mi preoccuperei più della potenza del veicolo. Comunque in fin dei conti cerca di trovare un giusto compromesso. Il pickup con cellula richiede una guida molto attenta figuriamoci se ci aggiungi un carrello al seguito...le manovre specie in retromarcia risultano essere piuttosto difficoltose...ne ho viste di tutti i colori!!|
18
ge300
ge300
28/08/2007 2110
Inserito il 03/12/2013 alle: 09:49:31
quote:Risposta al messaggio di Simon 722 inserito in data 02/12/2013  22:10:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Potrei prendere un abbaglio , ma gli articoli che citi e le limitazioni indicate riguardano im mezzi ad "uso conto terzi" , quindi a veicoli utilizzati per uso "commerciale". Per quanto riguarda i pick up , a meno che non siano cambiate le norme nelgi ultim tempi , non mi risulta che possano essere venduti solo ad intestatari di partita iva , tra i miei amici molti hanno pick up intestati come privati . Diverso è il discorso se lo intesti ad una ditta : diventa mezzo strumentale , con tutte le agevolazioni fiscali del caso , a quel punto hai limitazioni di utilizzo . Se il mezzo è intestato ad un privato non hai agevolazioni fiscali ( se non il bollo ridotto) , quindi non hai benefici . La realtà , almeno era così fino a qualche anno fa, è che c'è un buco di interpretazione legislativa sulla destinazione di uso degli autocarri . Le norma dice una cosa del tipo che sull'autocarro posono viaggiare solo le persone che utilizzano gli oggetti trasportati o qualcosa del genere , ma se il mezzo è privato è ovvio che questa limitazione non ha senso . Forse alcuni rivenditori hanno remore a vendere autocarri a privati perchè purtroppo è successo che alcuni privati si sono visti multare per uso improprio di autocarri ( utilizzandoli da privati senza partita iva) , e magari qualcuno si è in****ato con chi gli ha venduto il mezzo . Ripeto è il solito discorso ,che la norma è poco chiara in merito all'utilizzo degli autocarri da parte dei privati . Mauro
12
alex18
alex18
04/10/2013 96
Inserito il 03/12/2013 alle: 10:36:04
quote:Risposta al messaggio di francarmen inserito in data 03/12/2013  09:32:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Lasciando stare il portabici, io essendo neo patentato fino a che potenza posso arrivare con gli autocarri?
19
IZ4DJI
IZ4DJI
rating

12/11/2006 58118
Inserito il 03/12/2013 alle: 10:43:49
quote:Risposta al messaggio di alex18 inserito in data 03/12/2013  10:36:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> so che le vetture sono classificate in base alla potenza, mentre gli autocarri unicamente in base al peso quindi immagino , ma non lo so come certo, che anche per la patente, in un autocarro la potenza non influisca. Ma sentiamo se c'è qualcuno che sa qualcosa di sicuro __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Lapponia in camper
Lapponia in camper
Viaggio in Romania in camper
Viaggio in Romania in camper
Germania del nord in camper 2017
Germania del nord in camper 2017
Cornovaglia in Camper - II episodio
Cornovaglia in Camper - II episodio
Belgio e Paesi Bassi in camper
Belgio e Paesi Bassi in camper
Previous Next
12
alex18
alex18
04/10/2013 96
Inserito il 03/12/2013 alle: 11:02:42
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 03/12/2013  10:43:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie per la risposta. Ora guardando sul forum di quattroruote dicono che non puoi usare un'autocarro ad uso privato per andare in vacanza o per portare magari gli amici in vacanza con te. è vero?
19
chorus
chorus
05/10/2006 12492
Inserito il 03/12/2013 alle: 11:10:08
quote:Risposta al messaggio di ge300 inserito in data 03/12/2013  09:49:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Personalmente la vedo in questi termini: il primo comma dell'art. 82 del cds recita "Per destinazione del veicolo s’intende la sua utilizzazione in base alle caratteristiche tecniche". E' indubbio che le caratteristiche tecniche di un pick up siano quelle di un autocarro, tant'è che viene omologato nella categoria N1, ovvero un veicolo destinato al trasporto di merci avente una massa non superiore a 35 quintali. Altra cosa è l'uso, che il comma 2 del medesimo articolo definisce come la destinazione economica di un veicolo. Il successivo comma 9 del medesimo art. 82 del cds così recita: "Chiunque, senza l’autorizzazione di cui al comma 6, utilizza per il trasporto di persone un veicolo destinato al trasporto di cose è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €398,00 a €1.596,00". Il comma 6 citato parla di un'autorizzazione eccezionale e temporanea per il trasporto di persone. Ne deduco che secondo il tenore letterale delle norme citate, il pick up è immatricolato come veicolo da trasporto merci sul quale possono essere trasportate soltanto le persone addette al trasporto delle cose stesse. Non leggo da nessuna parte (almeno per quanto a mia conoscenza) che un veicolo immatricolato trasporto merci è tale soltanto se viene utilizzato per questo specifico scopo.
12
alex18
alex18
04/10/2013 96
Inserito il 03/12/2013 alle: 11:38:59
quote:Risposta al messaggio di chorus inserito in data 03/12/2013  11:10:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> quindi in poche parole non posso usarlo per andare in vacanza o per portare mia madre a fare la spesa?
18
ge300
ge300
28/08/2007 2110
Inserito il 03/12/2013 alle: 11:57:05
quote:Risposta al messaggio di chorus inserito in data 03/12/2013  11:10:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io ho trovato questa Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 6.12.2006 è stata disciplinata la possibilità di effettuare il trasporti di persone per fini privati con autocarri aventi un peso complessivo fino a 3,5 tonnellate, alle seguenti condizioni: a) il veicolo deve essere immatricolato o reimmatricolato nella categoria internazionale N1 ; b) la carta di circolazione deve riportare il codice di carrozzeria F0 (furgone con cabina integrata nella carrozzeria); c) la carta di circolazione deve riportare un numero corrispondente a 4 o più posti ; d) il rapporto tra la potenza del motore (Pt), espressa in Kw, e la portata (P) del veicolo, ottenuta quale rapporto tra la massa complessiva (Mc) e la tara (T), espressa in tonnellate, uguale o superiore a 180 ( indice di riferimento ) Questo è il link http://www.asaps.it/nuovo/downloads/files/art_pag_38_cent_159.pdf seconda pagina . Per come la interpreto io un pick up doppiacabina intestato a privato può caricare chi gli pare . Mauro
12
alex18
alex18
04/10/2013 96
Inserito il 03/12/2013 alle: 12:11:01
quote:Risposta al messaggio di ge300 inserito in data 03/12/2013  11:57:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> FANTASTICO! ma aspetta... i veicoli di carrozzeria di tipo f0 sono i furgoni.
17
francarmen
francarmen
09/02/2008 2556
Inserito il 03/12/2013 alle: 12:12:25
LA NORMATIVA Le cellule abitative agganciabili non richiedono nessun tipo di omologazione (vd. Circolare Ministero dei Trasporti Prot. 2229/4335 del 15/07/86 e Prot. 2142/4332 del 08/09/87), in quanto trattasi di attrezzatura sistemata sul veicolo nel suo complesso rimovibile e della cui sistemazione è responsabile il conducente. E’ preclusa la possibilità di trasportare persone sulla cellula abitativa e, inoltre, non è possibile avere un passaggio comunicante tra il pick-up e la cellula, in quanto quest’ultima, è considerata solo un carico. Sagoma Limite, art. 61 ed Estratto dell’Art. 164 del C.d.S.: Larghezza non eccedente i 2,55 mt. Nel computo di tale larghezza non sono comprese le sporgenze dovute ai retrovisori, purché mobili; L’altezza non superiore ai mt. 4; Fermo restando i limiti massimi di sagoma di cui all’Art. 61, comma 1, possono essere trasportate cose che sporgano lateralmente fuori dalla sagoma del veicolo, purché la sporgenza da ciascuna parte non superi 30 cm. di distanza dalle luci di posizione anteriori e posteriori. Estratto dell’Art. 164 del C.d.S. il carico non deve superare i limiti di sagoma di cui all’Art. 61 e non può sporgere longitudinalmente dalla parte anteriore del veicolo; può sporgere longitudinalmente dalla parte posteriore del da veicolo, se costituito cose indivisibili, fino ai 3/10 della lunghezza del veicolo stesso, purché nei limiti stabiliti dall’Art. 61. Rimane inteso che la massa complessiva dell'automezzo deve rientrare nei limiti massimi presritti sulla carta di circolazione del veicolo ANCHE QUALORA LE FORZE DELL'ORDINE INTERPRETASSERO ERRONEAMENTE LA NORMATIVA, NEL CASO DEL TRASPORTO DI CELLULE ABITATIVE SU PICK UP IMMATRICOLATI AUTOCARRO, VENGONO COMUNQUE RISPETTATE TUTTE LE CONDIZIONI PER IL TRASPORTO SIA DI PERSONE CHE DI BAMBINI, PROPRIO PERCHE’ LA NATURA DELLE "COSE TRASPORTATE" E’ COERENTE CON IL SUO UTILIZZO DA PARTE DI PERSONE E BAMBINI FINO AL NUMERO MASSIMO DI PERSONE TRASPORTABILI (E CHE PUO’ OSPITARE LA CELLULA ABITATIVA). PRECISAZIONI SULL’UTILIZZO DEGLI AUTOCARRI LEGGERI SECONDO IL CODICE DELLA STRADA Premessa L’utilizzo di autocarri “leggeri” (con massa totale sino a 35 quintali, guidabili con patente B) ha posto da qualche tempo il problema della liceità della presenza a bordo di passeggeri. Su tale liceità, anche per una nebulosa definizione che ne da il Codice della Strada, si è fatta parecchia confusione e da alcuni enti o rappresentanti delle forze dell’ordine, si è arrivati addirittura ad affermare che a bordo possono viaggiare solo persone con una precisa attinenza a quanto trasportato (quindi addetti al carico e scarico, dipendenti, ecc), oltre tutto senza fare un distinguo tra gli usi professionali e quelli personali e per il tempo libero. Sollecitata dai propri lettori, in tempi passati “vittime” di verbali e consistenti multe da parte soprattutto di alcuni rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri e dei Vigili Urbani, la redazione della rivista Tuttofuoristrada ha approfondito i vari aspetti del problema connessi alle definizioni date del Codice della Strada. In tal modo, approfonditi gli argomenti e presentati ricorsi motivati e documentati, i lettori hanno ottenuto l'annullamento dei verbali da parte dei Prefetti competenti. Vediamo quindi, in una sorta di “botta e risposta”, di risolvere quelli che sono i dubbi più ricorrenti sull’argomento partendo, ovviamente, da una corretta definizione di che cos’è un autocarro. Che cos’è un autocarro? E’ un veicolo per il trasporto di cose e di persone addette all’uso e al trasporto delle cose stesse (lo dice il CdS art. 54 lettera D). Non si parla quindi di merci (termine che fa riferimento a specifica attività commerciale) ne tantomeno si fa riferimento al fatto che le “cose” debbano essere gestite (caricate e scaricate) da specifici incaricati o dipendenti del proprietario del veicolo. Il termine “cose”, inoltre, identifica qualsiasi oggetto, anche il paio di sci, anche la carrozzina del bambino (con il bimbo ovviamente... “addetto” all'uso della carrozzina stessa). Tenendo presente che il veicolo può anche viaggiare vuoto. Quante persone possono viaggiare sull’autocarro? Tutte quelle, senza limitazioni, indicate sulla carta di circolazione (da 2 a 5 e più secondo i casi), ovviamente prendendo posto in cabina sugli appositi sedili. E’ vero che per trasportare passeggeri su un autocarro occorre un’autorizzazione specifica della Motorizzazione Civile secondo quanto indicato dall’art. 82 del CdS? L’autorizzazione cui si fa riferimento deve essere richiesta solo se, in particolari situazioni d’emergenza o di lavoro, si intende trasportare le persone sul cassone o nel vano del veicolo normalmente adibiti al carico di cose. L’autorizzazione, quindi, non è richiesta se le persone occupano i posti in cabina, sugli appositi sedili e nel numero indicato dalla carta di circolazione. Va chiarito che tale norma rappresenta un retaggio del vecchio CdS ed è stata a suo tempo prevista e mantenuta valida ancor oggi, ad esempio, quando occorre trasportare operai in zone di lavoro disagiate, effettuare interventi in occasione di calamità naturali, ecc. Tipica situazione è quella che prevede il trasporto delle mondine nelle risaie. E’ vero che i bambini non possono viaggiare sugli autocarri? Tale affermazione appare quanto meno scorretta e tendenziosa. Proprio il CdS, pensando doverosamente alla sicurezza dei bambini, all’art 172 comma 4 dice testualmente “i passeggeri sino a 12 anni possono occupare i posti anteriori dei veicoli delle categorie M1 ed N1 solo se trattenuti da idonei sistemi di ritenuta” (che sarebbero poi le cinture). Per sapere quali veicoli sono quelli delle categorie M1 ed N1 basta consultare il CdS, art. 47 dove si dice che “N1 veicoli destinati al trasporto di cose aventi massa non superiore a 3,5 ton” (il che tradotto in parole povere significa autocarri leggeri sino a 35 quintali guidabili con patente B). Se il CdS prevede che i bambini sugli autocarri indossino obbligatoriamente le cinture chi può affermare che non possono salirci? E’ vero che tutti gli autocarri non possono circolare la domenica? E’ assolutamente falso. Le limitazioni al traffico nei giorni festivi degli autocarri o di altre tipologie di veicoli rappresentano un’eccezione legata a situazioni contingenti (particolari festività, periodo delle ferie, ecc) e non la regola. Il CdS all’art. 5 comma 1 dice: “Il Ministro dei Lavori Pubblici può impartire ai Prefetti e agli enti proprietari delle strade l’applicazione di limitazioni al traffico di determinate categorie di veicoli... I Prefetti, nei giorni festivi o in particolari altri giorni fissati con apposito calendario da emanarsi con decreto del Ministro dei Lavori Pubblici, possono vietare la circolazione dei veicoli adibiti al trasporto di cose”. Giova ricordare che tali limitazioni riguardano normalmente gli autocarri, autotreni e autoarticolati con massa totale superiore a 7,5 tonnellate. Quindi gli autocarri leggeri, sia quelli sino a 35 quintali, sia quelli sino a 60 quintali, possono circolare regolarmente. Va altresì chiarito che le limitazioni alla circolazione debbono comunque essere stabilite con un preciso decreto (da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale) che compete al Ministro dei Lavori Pubblici, per la validità sull’intero territorio nazionale, e in delega ai Prefetti per le singole zone di competenza. Un privato può utilizzare il proprio autocarro per andare in vacanza con la famiglia (ad esempio a sciare)? Nessuna norma lo proibisce in quanto il privato effettua un trasporto di ”cose proprie” per le quali, secondo gli art. 82 e 83 del CdS, non è richiesta (per gli autocarri con massa inferiore a 60 quintali) alcuna licenza o autorizzazione al trasporto. Ovviamente non occorre alcuna autorizzazione ancor più se il veicolo viaggia “vuoto”. Quali sono gli aspetti importanti dell’art. 82 del CdS che possono ingenerare dubbi? L’art 82 del CdS, al comma 6, dice che “previa autorizzazione della Direzione Generale M.C.T.C. gli autocarri possono essere utilizzati, in via eccezionale e temporanea, per il trasporto di persone; l’autorizzazione è rilasciata in base al nulla osta del Prefetto”. Come già sottolineato tale autorizzazione è richiesta se si intende trasportare dei passeggeri sul cassone (piano di carico) del veicolo e non può fare riferimento alle persone presenti in cabina. Infatti lo stesso art. 82 del CdS al successivo comma 8 dice che “chiunque utilizza un veicolo per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione è soggetto ad una sanzione amministrativa...., ecc, ecc”. Ma poiché sulla carta di circolazione è chiaramente indicato il numero dei passeggeri ospitabili in cabina, evidentemente non può esserci violazione se tali passeggeri sono nel numero indicato dalla carta di circolazione e occupano i sedili a tale scopo previsti. Quali sono gli aspetti importanti dell’art. 83 CdS con particolare riferimento al precedente art. 82? L’art. 83 del CdS al comma 2 dice che “la carta di circolazione dei veicoli soggetti alla disciplina di trasporto di cose in conto proprio è rilasciata sulla base della apposita licenza d’esercizio. Sulla carta di circolazione debbono essere riportati gli estremi di tale licenza. Ma le disposizioni di tale legge non si applicano ai veicoli aventi massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 tonnellate” Da ciò si deduce che per gli autocarri leggeri (sino a 35 quintali, ovvero 3,5 tonnellate) non è richiesta alcuna licenza o autorizzazione al trasporto di cose proprie. Ed ecco, a completamento, alcune significative decisioni di Prefetti e Pretori che avallano quanto detto: - 12/01/1994 - il Prefetto di Bologna annulla il verbale della Compagnia Carabinieri di Bologna per autocarro con passeggero a bordo (ospitato in cabina - ndr) con la seguente motivazione: “l’infrazione è insussistente in quanto ai sensi dell’art 83/2 del CdS le disposizioni della legge 6/6/74 non si applicano ai veicoli non superiori a 6 tonnellate”. - 10/02/1994 - Il Prefetto di Parma annulla il verbale della Compagnia Carabinieri di Borgovalditaro perché la violazione dell’art 82 CdS contestata a un proprietario di autocarro che circolava con passeggero a bordo, “è insussistente visto il D.L. 30/4/1992 (Nuovo CdS) art. 285, art 284” anche in riferimento a quanto disposto dall’art. 83 CdS parte finale del comma 2. - 14/01/1998 - Il Prefetto di Torino annulla il verbale emesso dai Vigili Urbani di Torino per passeggero a bordo di autocarro con la seguente motivazione: “considerato che a norma dell’art 83/2 CdS i veicoli aventi portata inferiore a 6 tonnellate sono sottratti all’applicazione della legge 6/6/74 n. 298 (ovvero il CdS - ndr) e possono, quindi, trasportare un numero di passeggeri non superiore a quello risultante dalla carta di circolazione, che conseguentemente la restrizione prevista all’art. 82 trova applicazione solo per i mezzi il cui peso complessivo, a pieno carico, risulta superiore a 6 tonnellate - in conseguenza di ciò, per le motivazioni suddette il ricorso è accolto e per l’effetto ordina l'archiviazione degli atti”. - 07/12/1995 - Il Pretore di Verbania emette una sentenza dando ragione ad un automobilista che viaggiava su autocarro con passeggero a bordo e al quale erano state contestate le violazioni degli art. 54 e 82 del CdS. Questa la motivazione: “la sanzione contro l'automobilista si basa su una errata interpretazione del CdS e in particolare dell’art. 82, comma 6 e 9, e dell’art 54 lettera d. Per trasporto di persone in violazione di detti articoli si deve intendere solo quando nel vano cabina dell’autocarro trovino posto più persone di quelle previste dalla carta di circolazione oppure una o più persone siano alloggiate nel vano di carico”. In conseguenza di tale interpretazione, poiché il passeggero era ospitato sul sedile apposito, il Pretore ha sentenziato non sussistere la violazione ed ha prosciolto l’automobilista e annullato il verbale. Giova infine ricordare che una specifica nota di precisazione del Ministero degli Interni (datata 12/03/1991) stabilisce testualmente che “l’unica norma che non consente di ospitare su autocarri persone non addette al carico e scarico è quella relativa all’art 366 del regolamento di applicazione del Codice della Strada che fa esclusivo riferimento al trasporto di merci pericolose. In assenza di merci pericolose, l’unico limite al trasporto di persone su autocarro è dato dal numero di posti consentito in cabina”. Considerazione conclusiva: Il Nuovo Codice della Strada, che dovrebbe vedere la luce riveduto e corretto entro la prima metà del 2002, dovrebbe fare finalmente chiarezza anche sul problema autocarri introducendo una dizione che li identificherà come “veicoli adatti al trasporto prevalente di cose”. Il che dovrebbe finalmente fugare ogni dubbio per quanto riguarda i passeggeri. NOTA: dal punto di vista legale si ritiene che l’eventuale ritiro della carta di circolazione da parte dei verbalizzanti potrebbe ipotizzare “abuso in atti d’ufficio” in quanto gli stessi violerebbero la nota del Ministero degli Interno emessa in data 12/3/1991 sopra ricordata e tutt’ora valida. Ripreso dal sito vacanzeinfuoristrada
12
alex18
alex18
04/10/2013 96
Inserito il 03/12/2013 alle: 12:18:43
quote:Risposta al messaggio di francarmen inserito in data 03/12/2013  12:12:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ma quindi posso o no caricare la cellula sul pick up e andare in vacanza con gli amici? perchè ho una confusione in testa pazzesca [xx(]
18
ge300
ge300
28/08/2007 2110
Inserito il 03/12/2013 alle: 12:23:07
Francarmen mi hai fregato sul tempo , stavo per linkare lo stesso articolo ! Alex , il pick up con la cellula , non deve essere immatricolato come camper , è un autocarro leggero che trasporta un manufatto. E se proprio vogliamo fare i furbetti a bordo porti chi poi sarà addetto all'utilizzo del carico trasportato ! Mauro
12
alex18
alex18
04/10/2013 96
Inserito il 03/12/2013 alle: 12:26:17
va bhe grazie per le risposte ma per non rischiare mi prenderò un camper usato che terrò nel fienile. grazie per le risposte
18
ge300
ge300
28/08/2007 2110
Inserito il 03/12/2013 alle: 13:54:19
quote:Risposta al messaggio di alex18 inserito in data 03/12/2013  12:26:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ? Magari prima di decidere dai un'occhiata anche qui http://www.vacanzeinfuoristrada.it/vacanzeinfuoristrada_normativa.html Mauro
13
Phaserit
Phaserit
21/10/2012 821
Inserito il 03/12/2013 alle: 14:20:10
Stai attento ai limiti per i neopatentati, puoi verificare con la tua targa qui:

https://www.ilportaledellautomo...

http://voas.ilportaledellautomo...

:7777/cittadino/public/LimitiGuidaNeopatentatiHome.page i limiti sono: il mezzo non deve avere una potenza massima di 70 kW, pari a 95 cavalli, e non può superare il rapporto peso/potenza di 55 kW per tonnellata (55 kW equivangolo a 75 cavalli) Ciao Davide

Modificato da Phaserit il 03/12/2013 alle 14:21:14
14
giampy68
giampy68
13/09/2011 796
Inserito il 03/12/2013 alle: 15:13:34
quote:Risposta al messaggio di ge300 inserito in data 03/12/2013  13:54:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Secondo mè nell'articolo c'è un incongruenza ,agli organi di controllo non interessano i posti letto della cellula scarrabile ,ma controlleranno i posti scritti sul libretto del mezzo ,che sarà sempre svincolato da ciò che trasporta .Vai tranquillo comprati un pikup (non serve sia 4x4) e buttaci sù la cellula importante che rientri nelle masse e nelle misure ,prima si parlava di portabici applicabile alla cellula ,secondo mè non è fattibile perhè il cds dice che puoi superare i limiti di sagoma posteriormente solo con merce "indivisibile"il portabici è divisibile dalla cellula. giampy68
18
ge300
ge300
28/08/2007 2110
Inserito il 03/12/2013 alle: 16:07:40
quote:Risposta al messaggio di giampy68 inserito in data 03/12/2013  15:13:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se ti riferisci a questa frase LA NATURA DELLE "COSE TRASPORTATE" E’ COERENTE CON IL SUO UTILIZZO DA PARTE DI PERSONE E BAMBINI FINO AL NUMERO MASSIMO DI PERSONE TRASPORTABILI (E CHE PUO’ OSPITARE LA CELLULA ABITATIVA). Penso che voglia dire che comunque le persone presenti a bordo si possono qualificare come utilizzatori della cellula trasportata , l'unica incongruenza che eventualmente potrebbero sollevare potrebbe riferirsi al fatto che magari a bordo siamo in 5 e la cellula ha solo tre posti , quindi la presenza di 2 persone non sarebbe giustificabile . Mauro
19
chorus
chorus
05/10/2006 12492
Inserito il 03/12/2013 alle: 16:58:27
Ho ripescato questa discussione avvenuta un paio d'anni fa

https://forum.camperonline.it/t...

Leggete in particolare l'allegato al messaggio di ippocampo del 22/4/2011, ore 19,04 Ciao!
12
alex18
alex18
04/10/2013 96
Inserito il 03/12/2013 alle: 17:22:40
quote:Risposta al messaggio di ge300 inserito in data 03/12/2013  16:07:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quindi alla fine prendo il mio pick up ci metto la cellula ci faccio salire gli amici per quanto scritto sulla carta di circolazione e posso partire per le vacanze.[:D] Al massimo se mi ferma la polizia gli posso dire che ho l'assicurazione pagata per tutto l'anno e l'assicurazione tutela i passeggeri sul veicolo. Secondo voui funziona?
12
alex18
alex18
04/10/2013 96
Inserito il 03/12/2013 alle: 17:24:44
quote:Risposta al messaggio di Phaserit inserito in data 03/12/2013  14:20:10 (

Visualizza messaggio in nuova finestra

)
>
> Pensavo che per i 18 il limite era solo i 55kw/t sugli autocarri mentre sulle auto oltre al peso/potenza c'era quello dei 70 kw di potenza. Guarda qui:

http://www.scuolaguida.it/Limit...


Modificato da alex18 il 03/12/2013 alle 17:25:50
SostaGruppiCompagniItaliaEsteroMarchiMeccanicaCellulaAccessoriEventiLeggiComportamentiDisabiliIn camper perAltro CamperAltroExtra
Fiat-Professional
Come-scegliere-il-camper
2
164k Facebook
342k Instagram
42,6k TikTok
72,6k Youtube
CamperOnLine - Copyright © 1998-2026 - P.Iva 06953990014
Informativa privacy
Loading...

Accedi

Recupera Password
Nuovo utente

Vuoi eliminare il messaggio?

Sottoscrizione

Anteprima

PREFERENZA

Il messaggio è in fase di inserimento.

loading

CamperOnLine

Buongiorno gentile utente,

da oltre 20 anni Camperonline offre gratuitamente tutti i suoi servizi
grazie agli inserzionisti che ci hanno dato la loro fiducia, permettici di continuare il nostro lavoro disattivando il blocco delle pubblicità.

Grazie della collaborazione.

Azione eseguita con successo

Azione Fallita

Condividi

Condividi questa pagina con:

O copia il link