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dove installare frigo trivalente

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kumo
kumo
03/06/2010 9
Inserito il 25/07/2010 alle: 13:54:04
salve.sto cercando di ripristinare la camperizzazione di un vecchio renault traffic allestito socar,del 1985. dato che per il mio utilizzo non avrò quasi mai modo di connettermi alla 220v,ho sostituito il frigo in dotazione(solo 12v)con un elettrolux trivalente,che userò quindi quasi esclusivamente a gas. premesso che farei cmq convogliare all'esterno il tubo della caldaia del frigo, e che ho intenzione di installare delle ventole sul retro del frigo per aiutarlo a dissipare il calore,vorrei sapere : 1)il retro del frigo(dove ci sono le alette di dissipazione del calore) va OBBLIGATORIAMENTE rivolto verso l'esterno del camper(pareti laterali) o se si può orientarlo diversamente,dato che come ingombro mi risulterebbe + comodo installarlo diversamente,e che nel mio camper non era prevista la griglia esterna per il retro del frigo,e risulterebbe quindi cmq "tappato". 2)sul circuito del mio frigo ci sono 2 serpentine dissipanti(una alta ed una bassa + piccola).le eventuali ventole vanno installate solo sulla serpentina in alto o aiuterebbero altre ventole in basso? 3)oltre le ventole ci sono altri accorgimenti che mi possono aiutare a mantenere efficiente il frigo nonostante l'assenza di griglia di sfogo(vorrei evitare di tagliare la carrozzeria e possibilmente orienterei diversamente il frigo) grazie dario
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eta beta
eta beta
20/09/2003 3567
Inserito il 25/07/2010 alle: 14:35:34
Ho letto il tuo quesito,e premesso che non sono un allestitore,faccio un ragionamento:Se non metti il frigo con il retro contro la parete esterna,metti il retro con dietro un probabile pannello di legno cieco.Ricorda che hai una fiamma libera e del gas in aria.Le correnti d'aria sono importanti per il buon funzionamento a gas dell'apparato,e visto che tutti i produttori lo posizionano con il retro vetro l'esterno...Valuta bene i rischi del caso,se non sei sicuro interpella un allestitore,o il produttore del frigo stesso.Il rischio incendio non è da sottovalutare. Ripeto:solo mia opinione. Ciao Eta Beta
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cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 25/07/2010 alle: 15:03:10
se proprio non vuoi forare lateralmente( a mio giudizio è meglio per la manutenzione) poi sempre fare uno scarico a tetto ma la presa d'aria inferiore in ogni caso la devi sempre fare, in questo caso a pavimento.saluti luca
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giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 25/07/2010 alle: 15:30:03
Oltre che andare incontro al sequestro del mezzo, se non ottemperi: alle regole dettate dal costruttore, l'omologazione per il frigo a GPL su di un mezzo stradale, forse anche dei fornelli, la stufa. Le griglie di ventilazione naturale per il frigo devono rispettare il posizionamento preciso e le altezze dettate dal costruttore, nel numero di 2,a lato, pavimento lato, lato soffitto, quindi la parete dove alloggia il retro con le griglie, deve risultare completamente siggilato con l'ambiente interno. Poi ci sono le norme d'installazione per l'impianto GPL a cui Ti allego le note, così ne trai le dovute considerazioni. Si prevede che in un prossimo futuro, anche coloro che usano il gpl su mezzi stradali, debbono essere verificati per controllare se rispondenti alle norme varie.(leggila fino alla fine) Avis juridique important | 32004L0078R(01) Rettifica della direttiva 2004/78/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, che modifica la direttiva 2001/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riscaldamento dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e la direttiva 70/156/CEE del Consiglio a fini di adeguamento al progresso tecnico (GU L 153 del 30.4.2004) Gazzetta ufficiale n. L 231 del 30/06/2004 pag. 69 - 74 Rettifica della direttiva 2004/78/CE della Commissione, del 29 aprile 2004 , che modifica la direttiva 2001/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riscaldamento dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e la direttiva 70/156/CEE del Consiglio a fini di adeguamento al progresso tecnico (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 153 del 30 aprile 2004 ) La direttiva 2004/78/CE va letta come segue: Direttiva 2004/78/CE della commissione del 29 aprile 2004 che modifica la direttiva 2001/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riscaldamento dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e la direttiva 70/156/CEE del Consiglio a fini di adeguamento al progresso tecnico (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970 , concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi(1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, vista la direttiva 2001/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001 , relativa al riscaldamento dei veicoli a motore e dei loro rimorchi(2), in particolare l'articolo 5, considerando quanto segue: (1) La direttiva 2001/56/CE è una delle direttive particolari della procedura di omologazione CE stabilita dalla direttiva 70/156/CEE. La direttiva 2001/56/CEE introduce prescrizioni per l'omologazione dei veicoli dotati di dispositivi di riscaldamento a combustione e per tali dispositivi in quanto componenti. (2) A norma dell'articolo 5 della direttiva 2001/56/CE, la Commissione deve esaminare le ulteriori prescrizioni in materia di sicurezza dei sistemi di riscaldamento dei veicoli a motore alimentati a gas di petrolio liquefatti (GPL). (3) Finora gli Stati membri hanno applicato le proprie prescrizioni nazionali ai veicoli dotati di sistemi di riscaldamento a GPL. Per arrivare a un approccio armonizzato in materia di prescrizioni tecniche per i dispositivi e i sistemi di riscaldamento a GPL, sono ora disponibili due norme europee, che dovrebbero essere applicate nel quadro del sistema di omologazione per i veicoli a motore e i loro rimorchi. Alla luce del progresso tecnico pertanto si ritiene necessario introdurre le due norme EN e numerosi elementi del regolamento UN/ECE n. 67 nella direttiva 2001/56/CE. (4) La direttiva 2001/56/CE dovrebbe essere modificata di conseguenza, e in particolare, a fini di chiarezza, l'allegato VIII dovrebbe essere sostituito. (5) Le eccezioni riguardanti i sistemi di riscaldamento per i veicoli ad uso speciale, in particolare gli autocaravan e i caravan, molto spesso dotati di sistemi di riscaldamento a GPL, non sono più necessarie, essendo state introdotte prescrizioni relative ai sistemi di riscaldamento a GPL. Pertanto, le disposizioni di sicurezza armonizzate contenute nella direttiva 2001/56/CE devono applicarsi a tutti i veicoli, compresi quelli ad uso speciale, come da allegato XI della direttiva 70/156/CEE. (6) Occorre pertanto modificare in conformità la direttiva 70/156/CEE. (7) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico istituito dall'articolo 13 della direttiva 70/156/CEE, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 Modifica della direttiva 2001/56/CE La direttiva 2001/56/CE è modificata come segue: 1) Gli allegati I e II sono modificati in conformità della parte A dell'allegato I della presente direttiva. 2) L'allegato VIII è sostituito dal testo di cui alla parte B dell'allegato I della presente direttiva. Articolo 2 Modifica della direttiva 70/156/CEE La direttiva 70/156/CEE è modificata in conformità dell'allegato II della presente direttiva. Articolo 3 Disposizioni transitorie 1. A partire dal 1° ottobre 2004 , per quanto riguarda un nuovo tipo di veicolo provvisto di un sistema di riscaldamento alimentato a GPL che rispetta le prescrizioni di cui agli allegati I, II e da IV a VIII della direttiva 2001/56/CE modificata dalla presente direttiva, gli Stati membri non possono, per motivi riguardanti i sistemi di riscaldamento: a) rifiutare il rilascio dell'omologazione CE o dell'omologazione nazionale; oppure b) rifiutarne l'immatricolazione, vietarne la vendita o la messa in circolazione. 2. A partire dal 1° ottobre 2004 , per quanto riguarda un nuovo tipo di dispositivo di riscaldamento a combustione alimentato a GPL in qualità di componente che rispetta le prescrizioni di cui agli allegati I, II e da IV a VIII della direttiva 2001/56/CE modificata dalla presente direttiva, gli Stati membri non possono: a) rifiutare il rilascio dell'omologazione CE o dell'omologazione nazionale; oppure b) vietarne la vendita o la messa in circolazione. 3. A partire dal 1° gennaio 2006 , per quanto riguarda un tipo di veicolo provvisto di un sistema di riscaldamento alimentato a GPL o di un tipo di dispositivo di riscaldamento a combustione alimentato a GPL in qualità di componente che non rispetta le prescrizioni di cui agli allegati I, II e da IV a VIII della direttiva 2001/56/CE modificata dalla presente direttiva, gli Stati membri rifiutano il rilascio dell'omologazione CE e possono rifiutare il rilascio dell'omologazione nazionale. 4. A partire dal 1° gennaio 2007 , per quanto riguarda i veicoli provvisti di sistemi di riscaldamento alimentati a GPL che non rispettano le prescrizioni di cui agli allegati I, II e da IV a VIII della direttiva 2001/56/CE modificata dalla presente direttiva, gli Stati membri, per motivi riguardanti i sistemi di riscaldamento: a) non considerano più validi i certificati di conformità che accompagnano i veicoli nuovi in conformità delle prescrizioni della direttiva 70/156/CEE ai fini dell'articolo 7, paragrafo 1, della medesima direttiva; b) possono rifiutare l'immatricolazione, la vendita e la messa in circolazione di veicoli nuovi che non siano accompagnati da un certificato di conformità come stabilito dalla direttiva 70/156/CEE. 5. A partire dal 1° gennaio 2007 si applicano le prescrizioni degli allegati I, II e da IV a VIII della direttiva 2001/56/CE modificata dalla presente direttiva, in relazione ai dispositivi di riscaldamento a combustione alimentati a GPL in qualità di componenti, ai fini dell'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 70/156/CEE. Articolo 4 Recepimento 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 settembre 2004 . Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste devono contenere un riferimento alla presente direttiva od essere corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva. Articolo 5 Entrata in vigore La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Articolo 6 Destinatari Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2004 . Per la Commissione Erkki Liikanen Membro della Commissione (1) GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 49 del 19.2.2004, pag. 36). (2) GU L 292 del 9.11.2001, pag. 21. Direttiva modificata dall'atto di adesione del 2003. ALLEGATO I MODIFICHE DELLA DIRETTIVA 2001/56/CE PARTE A 1.L'allegato i è modificato come segue: a) All'appendice 1 sono inseriti i nuovi punti 9.10.5.3 e 9.10.5.3.1: «9.10.5.3.Una breve descrizione del tipo di veicolo per quanto riguarda il sistema di riscaldamento a combustione e il controllo automatico:.... 9.10.5.3.1.Disegno del dispositivo di riscaldamento a combustione, del sistema per l'ingresso dell'aria, del sistema di scarico, del serbatoio di combustibile, del sistema di alimentazione del carburante (comprese le valvole) e delle connessioni elettriche in modo da indicarne le posizioni nel veicolo.» L'ex punto 9.10.5.3 è rinumerato e diventa punto 9.10.5.4. b) Nell'addendum all'appendice 2 sono inseriti i nuovi punti 1.2.1 e 1.2.2, così formulati: «1.2.1.Marca e tipo:.... 1.2.2.Componente e numero di omologazione, se del caso:...» c) All'appendice 3, il punto 1.2 è sostituito da: «1.2.Descrizione dettagliata, disegni e descrizione del montaggio del dispositivo di riscaldamento a combustione e di tutti i suoi componenti:» d) Al punto 1.1.2 dell'appendice 5 dell'allegato I «direttiva 78/548/CEE» è sostituito da «direttiva 2001/56/CE» . 2.Il punto 3.2.1 dell'allegato II è modificato come segue: a) Nella tabella, alla riga «Dispositivo di riscaldamento a combustibile gassoso» la dicitura «Vedi note 2 e 3» è sostituita da «Vedi nota 3» . b) La nota 2 è soppressa. PARTE B L'allegato VIII è sostituito dal testo seguente: «ALLEGATO VIII PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA PER DISPOSITIVI DI RISCALDAMENTO A COMBUSTIONE DI GPL E SISTEMI DI RISCALDAMENTO A GPL 1. SISTEMI DI RISCALDAMENTO A GPL PER USO STRADALE 1.1.Se un sistema di riscaldamento a GPL in un veicolo a motore può essere utilizzato anche quando il veicolo è in movimento, il dispositivo di riscaldamento a combustione di GPL e il suo sistema di alimentazione devono essere conformi alle seguenti prescrizioni: 1.1.1.Il dispositivo di riscaldamento a combustione di GPL dev'essere conforme ai requisiti dello standard armonizzato sulle prescrizioni per apparecchi funzionanti esclusivamente a GPL - Apparecchi di riscaldamento, a circuito stagno, funzionanti a GPL per veicoli e natanti (EN 624:2000)(1). 1.1.2.Nel caso di un contenitore di GPL installato in modo permanente, tutti i componenti del sistema in contatto col GPL nella fase liquida (tutti i componenti dall'unità di riempimento al vaporizzatore/regolatore di pressione) e l'installazione di fase liquida associata devono essere conformi alle prescrizioni tecniche del regolamento UN/ECE n. 67, parte I e II e allegati 3-10, 13 e 15/17(2). 1.1.3.L'installazione per la fase gassosa del sistema di riscaldamento a GPL di un veicolo dev'essere conforme ai requisiti dello standard armonizzato sulle prescrizioni per l'installazione di sistemi a GPL per impiego domestico in veicoli abitabili da diporto ed in altri veicoli stradali (EN 1949:2002)(3). 1.1.4.Il sistema di alimentazione di GPL dev'essere concepito in modo che l'alimentazione avvenga alla pressione necessaria e nella fase giusta per il dispositivo di riscaldamento a combustione di GPL installato. È consentito ritirare il GPL dal contenitore installato in modo permanente sia nella fase gassosa sia in quella liquida. 1.1.5.L'uscita di liquido del contenitore di GPL installato in modo permanente per alimentare il dispositivo di riscaldamento deve essere munita di una valvola di servizio comandata a distanza con valvola regolatrice di flusso, come previsto al punto 17.6.1.1 del regolamento UN/ECE n. 67. La valvola di servizio comandata a distanza con valvola regolatrice di flusso dev'essere controllata in modo da essere chiusa automaticamente entro cinque secondi dal momento in cui il motore del veicolo si ferma, indipendentemente dalla posizione dell'interruttore di accensione. Se l'interruttore di accensione del dispositivo di riscaldamento o del sistema di alimentazione del GPL è attivato entro questi cinque secondi, il sistema di riscaldamento può rimanere in funzione. Il riscaldamento può sempre essere fatto ripartire. 1.1.6.Se l'alimentazione avviene nella fase gassosa del GPL a partire dal contenitore di GPL installato in modo permanente o da uno o più cilindri di GPL portatili separati, occorre adottare le misure adeguate affinché: 1.1.6.1.il GPL liquido non entri nel regolatore di pressione o nel dispositivo di riscaldamento a combustione. Può essere usato un separatore; 1.1.6.2.non vi sia un rilascio incontrollato dovuto a un incidente. Occorre prevedere rimedi per fermare il flusso di GPL installando un dispositivo direttamente dopo un regolatore montato sul cilindro o contenitore o, se il regolatore è montato lontano dal cilindro o contenitore, un dispositivo dev'essere installato direttamente prima del tubo dal cilindro o contenitore e un ulteriore dispositivo dev'essere installato dopo il regolatore. 1.1.7.Se l'alimentazione del GPL avviene nella fase liquida, il vaporizzatore e il regolatore di pressione devono essere riscaldati appropriatamente da una fonte di calore adeguata. 1.1.8.Nei veicoli a motore che usano GPL nel loro sistema di propulsione, il dispositivo di riscaldamento a combustione di GPL dev'essere collegato con lo stesso contenitore di GPL installato in modo permanente che convoglia il GPL al motore, purché le prescrizioni di sicurezza del sistema di propulsione siano rispettate. Se si usa un contenitore di GPL separato per il riscaldamento, detto contenitore dev'essere dotato di una propria unità di riempimento. 2. SISTEMI DI RISCALDAMENTO A GPL PER IL SOLO USO STAZIONARIO 2.1.Il dispositivo di riscaldamento a combustione di GPL e il suo sistema di alimentazione di un sistema di riscaldamento a GPL che può essere utilizzato soltanto quando il veicolo non è in movimento devono essere conformi alle seguenti prescrizioni: 2.1.1.Sul compartimento in cui si trovano i cilindri portatili di GPL e in stretta prossimità del dispositivo di controllo del sistema di riscaldamento devono essere apposte etichette permanenti per avvisare che il dispositivo di riscaldamento a GPL non dev'essere in funzione e che la valvola del cilindro portatile dev'essere chiusa quando il veicolo è in movimento. 2.1.2.Il dispositivo di riscaldamento a combustione di GPL dev'essere conforme alle prescrizioni della sezione 1.1.1. 2.1.3.L'installazione per la fase gassosa del sistema di riscaldamento a GPL dev'essere conforme alle prescrizioni della sezione 1.1.3. (1) Comunicazione della Commissione nel quadro dell'applicazione della direttiva 90/396/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1990 , concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di apparecchi a gas (GU C 202 del 18.7.2001, pag. 5). (2) Regolamento UN/ECE n. 67: Disposizioni uniformi relative a: I. Approvazione di apparecchi specifici dei veicoli a motore che usano GPL nel loro sistema di propulsione. II. Approvazione di un veicolo dotato di apparecchi specifici per l'uso di GPL nel suo sistema di propulsione per quanto riguarda l'installazione di tali apparecchi. >SPAZIO PER TABELLA> (3) La norma EN 1949:2002 è stata preparata dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN). La norma EN 624:2000 fa riferimento alla EN 1949:2002 (cfr. punto 1.1.1).» ALLEGATO II La direttiva 70/156/CEE è modificata come segue: 1.All'allegato I sono aggiunte i seguenti punti: «9.10.5.3.Una breve descrizione del tipo di veicolo per quanto riguarda il sistema di riscaldamento a combustione e il controllo automatico:.... 9.10.5.3.1.Disegno del dispositivo di riscaldamento a combustione, del sistema per l'ingresso dell'aria, del sistema di scarico, del serbatoio di combustibile, del sistema di alimentazione del carburante (comprese le valvole) e delle connessioni elettriche in modo da indicarne le posizioni nel veicolo.» L'ex punto 9.10.5.3 è rinumerato e diventa punto 9.10.5.4. 2.L'allegato XI è modificato come segue: a) All'appendice 1, la voce 36 è sostituita dal testo seguente: >SPAZIO PER TABELLA> b) All'appendice 2, la voce 36 è sostituita dal testo seguente: >SPAZIO PER TABELLA> c) All'appendice 3, la seguente voce 36 è aggiunta: >SPAZIO PER TABELLA> d) All'appendice 4, la seguente voce 36 è aggiunta: >SPAZIO PER TABELLA> e) Ai significati delle lettere sono cancellate le lettere seguenti: «I. Applicazione limitata ai sistemi di riscaldamento non specificamente destinati a fini abitativi.» «P Applicazione limitata ai sistemi di riscaldamento non specificamente destinati a fini abitativi. Il veicolo deve essere munito di un sistema adeguato nella parte anteriore.

Modificato da giuliano49 il 25/07/2010 alle 16:17:01
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maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 25/07/2010 alle: 16:29:56
Ma si deve proprio leggere tutto?!?! Scherzo ovviamente e come sempre apprezzo la estrema competenza e professionalità delle tue risposte. Cordiali saluti. Max.
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massi68
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02/02/2009 5865
Inserito il 25/07/2010 alle: 19:18:23
ciao, il mio laika ev2 monta il frigo da 135L con retro sulla doccia. Prende aria fresca da sotto (pianale forato) e scarica in alto a tetto. Unico neo, fare foro di ispezione in docca. saluti, massi
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giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 27/07/2010 alle: 00:53:14
Beh! ho detto di leggere tutto, perchè come avrai letto le regole ci sono, aiutando nei comportamenti. Quindi la sigillatura della parte posteriore e lo spazio che si riserva alla ventilazione, è una cosa che impedisce un pò a sottovalutare certe posizioni. Per esempio la manutenzione, ma è possibile anche estrarlo, da una cassa ermetica e precisa siggilata con adeguate guarnizioni, isolandolo anche da temperature che possono interferire con temperature invernali. Per la ventilazione;l'aspirazione puoi forare il piano di carico (zona più fresca) e farlo poi defluire al soffitto, oppure da sotto e farlo defluire a lato,(come già detto) ci sono molte varianti che forse potrai scegliere, importante è prevedere eventualmente una possibile ventilazione sufficente per affrontare certe temperature. La migliore cosa è estrarre l'aria, quindi le ventole sotto a una cappa per incanalare l'aria sopra la serpentina, (con le alette per il raffredamento), e conseguente invito per l'esterno.

Modificato da giuliano49 il 27/07/2010 alle 00:56:28
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kumo
kumo
03/06/2010 9
Inserito il 27/07/2010 alle: 15:24:08
grazie per delucidazioni, esaurientissime come sempre! altro dubbio: il circuito del mio frigo ha 2 file di alette dissipatrici(una in alto,prima che il circuito entri nella cella frigorifera,ed una in basso dopo che il circuito è passato nella cella ed appena prima di tornare alla "caldaia"). vanno ventilate-raffreddate(anche tramite ventole) entrambe o solo la prima fila in alto va raffreddata? aiutare a raffreddare anche quella in basso aiuterebbe l'efficenza?
20
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 28/07/2010 alle: 15:31:38
Le alette a S continuo in basso servono anch'esse per portare la temperatura a livelli inferiori, ma non dobbiamo esagerare in questo. Se prevedevano più raffredamento attuavano altri tipi di dissipatori del calore. Quelle alette sono per disperdere il calore in aria. Invece di parlare di alette, perchè non parliamo d'isolamento termico? Ho fatto una profonda riflessione, che nessuno forse ha affrontato ancora.(l'ho fatto all'inizio del viaggio "frigo") Oggi, dopo una serie di riletture, ho tratto delle conclusioni. Materiale, che assemblato secondo canoni di studio e progettazione funziona, installato su vari camper con diverse sistemazioni non funziona. La colpa presumo, che sia dell'installazione e non la marca del frigorifero, ne la tipicità "assorbimento". La ditta costrutrice, da dei parametri, si vede che in parte sono osservati ma per un'altro verso poco o nulla. Un parametro che in questi giorni è stato assai dibattuto è la sottrazione di calore della serpentina; ma nessuno ha ancora affermato che con temperature di oltre 30°C l'isolamento se non ben strutturato porta alla completa inneficenza del sistema. Una parete esterna di lamiera, con un'isolamento all'acqua di rose,e plastica, mette a dura prova le caratteristiche nel raffredamento. Vorrei prendere lo stesso frigo e triplicare lo spessore d'isolamento, vorrei vedere se si tratta della serpentina o l'isolamento. Un cubo ha sei facce, poniamo che una faccia per ovvie deduzioni sia ventilata o rafreddata, ma le altre 5? La temperatura esterna, interessa per l'86% le pareti esterne, considerato che i frigoriferi sono pressapoco uguali,(a parte la capacità)l'aria che si trova esternamente abbassa notevolmente le prestazioni. Quindi, per farli funzionare al meglio, bisogna chiudere tutti gli spazi esterni a contatto del retro e tutt'intorno, per ultimo la porta, rivedere la guarnizione. ES: capotto nelle case, l'isolamento nelle tubazioni, nelle caldaie, nei muri, nei vetri ecc. con questo voglio dire che a seconda la casa che gli ha installati, lo spazio circostante può essere sufficentemente isolato o meno. E questo Topastri Ti potrebbe far pensare ancora.[:D][:D]
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camalca
camalca
15/05/2009 333
Inserito il 28/07/2010 alle: 16:41:27
Anch'io devo installare un frigo nuovo. A quali regole bisogna attenersi.
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