quote:Originally posted by gaia1995> Confermo la garanzia di un anno dalla data di acquisto del mezzo usato, almeno questo è quanto prevede la Legge per la vendita di usato, salvo patto contrario. Quello che non mi convince è il "visto ed approvato", poichè sicuramente la trappola sta lì. Infatti i mezzi possono anche essere venduti facendo firmare un secondo "contratto" od una clausola nel contratto principale (in questo caso serve una seconda firma di conferma) nel quale si dichiara che il mezzo viene accettato ed è gradito così com'è, senza ulteriori obblighi di garanzie od assistenze. Di solito questo si fa con veicoli molto vecchi e quindi poco affidabili, il compratore però viene avvisato, prima dell'acquisto, che il mezzo non è garantito. Se il tuo amico ha sottoscritto una cosa del genere purtroppo non potrà pretendere nulla. In questo caso però è bene che ci dica quale è il venditore, in modo che chi acquista eviti fregature o addirittura eviti di comperare presso di lui.
Ciao Giocanta, il mio amico mi ha detto che ha firmato un foglio dove sottoscriveva le condizioni del mezzo, del tipo "visto e approvato". Non mi ha detto nulla sulla durata della garanzia che c'è sul contratto, ma se il concessionario gli ha detto che ormai erano passati 6 mesi e che quindi non poteva rispondere sul danno ai fini della garanzia, desumo che sul contratto non ci sia scritto nulla. Ma è proprio questo che vorrei sapere, a prescindere da ciò che ti fanno firmare, per legge la garanzia di un mezzo usato venduto da un concessionario è 1 anno? >
quote:Originally posted by Herbie> purtroppo presso i vari rivenditori esistono molti veicoli "anzianotti" che sono posti in vendita con "visto e piaciuto nello stato come si trova" che fa' bella mostra di se'; per tale motivo cito un riferimento al solo scopo divulgativo: Un'attenzione particolare deve essere rivolta alla cosiddetta clausola "visto e piaciuto" presente spesso nei contratti di acquisto di autovetture usate. Il problema inerente a tale tipo di clausola riguarda essenzialmente la possibilità di un'esclusione della garanzia in essa contenuta, a seconda che le si attribuisca natura di semplice clausola di stile o di elemento essenziale del regolamento negoziale. A tal proposito è interessante analizzare i motivi della decisione del Tribunale di Casale Monferrato del 2001 che ha affermato come, in caso di vendita di bene usato, la clausola visto e piaciuto, non avendo carattere di clausola di stile, determina una limitazione della garanzia per vizi della cosa. Precisamente il Tribunale dovette decidere in merito ad una richiesta di riduzione del prezzo per i vizi presentati dal bene usato oggetto di vendita (nel caso di specie un furgone autocabinato). Il ricorrente addusse a sostegno della sua posizione che la clausola "visto e piaciuto", inserita nel contratto, fosse catalogabile come clausola di stile e, come tale, priva di vera portata volitiva. Inoltre, dato il contenuto intrinsecamente incerto di tale clausola, sostenne come la vendita di un bene usato non si debba considerare una vendita "a rischio e pericolo" del compratore, e, quindi, l'esclusione della garanzia deve risultare in maniera "rigorosa". Il Tribunale, invece, respinse tali motivazioni, accogliendo la tesi della controparte, secondo la quale la vendita, essendo avvenuta con la clausola "visto e piaciuto", comportava un'esclusione della garanzia ai sensi dell'art. 1490 comma 2 c.c. In particolare i giudici posero a fondamento della loro statuizione il fatto che, nel caso in questione, le trattative fossero avvenute a livello "elementare" e composte da pochissime frasi: difficile sostenere la presenza di formule vuote di vero contenuto volitivo! Può parlarsi di clausola di stile, infatti, quando essa appaia in un contesto complesso, costituito, cioè, da una grande varietà di clausole e perdipiù si abbia a che fare con contratti ripetitivi del disponente. In conclusione, tirando le somme, i giudici hanno interpretato il contratto attribuendo alle clausole in esso contenuto, ex art. 1363 c.c., il senso più "chiaro" che risulta dal complesso dell'atto. E poiché la clausola è inserita in un contesto dove prima si dà atto che il mezzo ceduto è stato revisionato e ricondizionato, poi si dice tuttavia che è ceduto "come visto e piaciuto": palese quindi la preoccupazione del venditore di escludere ogni sua responsabilità pur in presenza di fatti che dovrebbero dare ampia assicurazione di assenza di vizi nel veicolo. Cordiali saluti a tutti
Questo è un punto delicato e parecchio dibattuto. Le clausole vessatorie, tali sono quelle che prevedono la limitazione di responsabilità, sono nulle e la doppia firma non può sancire la legittimità di ciò che è giuridicamente illegittimo. Tuttavia tali clausole possono essere valide se soggette a trattativa individuale il cui onere della prova è a carico del venditore. La predisposizione di formulari da parte del venditore non può configurate prova di trattativa individuale (sentenza n.13890 della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione), certo se la frase "visto e approvato" fosse stata apposta a mano.... Auguri Alberto >
quote:>>angus Posted - 18/06/2006 : 23:56:19 -------------------------------------------------------------------------------- Che ne dite se incominciamo un po' a tirar fuori sul sito i nomi di quei concessionari che vogliono fare i furbi? Senza diffamare nessuno, semplicemente citando i fatti! Tanto, la cosa che spaventa i venditori non sono le lettere della federconsumatori, ma il passa parola e la fuga dei potenziali clienti ...... la tentazione è forte...mooolto forte. Soprattutto quando si tratta di concessionari che a livello locale sono forti, mooolto forti, e credono di poter fare e disfare il mercato secondo le proprie regole. Ma il rischio di offrire il fianco a ritorsioni ed essere denunciati per diffamazione è pure elevato, mooolto elevato. Certo... privatamente, se qualcuno mi chiede un consiglio su dove non acquistare un camper... un consiglio a un amico non si nega mai... Privatamente. Dopo la sentenza, però, visto che la sentenza sarà pubblica, la diffusione dei particolari diventa non solo opportuna, ma addirittura doverosa, mooolto doverosa. Bisogna avere pazienza. Roberto
quote:Originally posted by betosan> Che dire.... aspetteremo con moooolta pazienza, ma ricordati di farci sapere! E comunque, secondo me a scrivere in un apposito forum il nome del concessionario e i fatti contestati non si diffama nessuno, semplicemente si informano gli altri su cosa aspettarsi in caso di bisogno di assistenza da quel concessionario!!!
quote:>>angus Posted - 18/06/2006 : 23:56:19 -------------------------------------------------------------------------------- la tentazione è forte...mooolto forte. Soprattutto quando si tratta di concessionari che a livello locale sono forti, mooolto forti, e credono di poter fare e disfare il mercato secondo le proprie regole. Ma il rischio di offrire il fianco a ritorsioni ed essere denunciati per diffamazione è pure elevato, mooolto elevato. Certo... privatamente, se qualcuno mi chiede un consiglio su dove non acquistare un camper... un consiglio a un amico non si nega mai... Privatamente. Dopo la sentenza, però, visto che la sentenza sarà pubblica, la diffusione dei particolari diventa non solo opportuna, ma addirittura doverosa, mooolto doverosa. Bisogna avere pazienza. Roberto
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