quote:Risposta al messaggio di diniz inserito in data 08/08/2011 21:47:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
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Di quanto scritto non è vero nulla nella maniera più assoluta, accalorato non lo sono, ne tantomeno altro per cui rispondo fra le righe:
per GIULIANO49 che mi sembra quello piu' accalorato fantasie solo tueid="navy">:se in casa fai un impianto del metano con tutte le carte in regola,l'ok al funzionamento ti bviene dato.se te dentro ai tubi per tuo diletto fai correre pero' un'altro tipo di gas e succede qualcosa,la colpa verra'imputata non all'impianto che presenta tutte la carte in regola,ma al fluido fatto correre dentro l'impianto stesso:ti scoppia la casa,l'assicurazione non paga.stessa cosa vale per il camper:solo Tue congetture senza senso e senza alcuna realtàid="blue">impianto ok,revisioni passete attualmente non serve revisione, basta serbatoio omologato e si stà assicurati per per 10 anni da danni prodotti dallo stesso id="blue">,ma gas sbagliato(per autotrazione)si deve fare rifornimento al distributtore stradale essendo il camper mezzo stradale,id="blue">si incendia il camper,devi dimostrare dove ti sei rifornito.certamente dove la legge indica al distributtore per autrazioneid="blue"> voglio solo dire che molto probabilmente le miscele di gas sono simili(non uguali e per percentualie per raffinatezza)Falso sono semplicemente uguali sia per rafinatezza e caratteristiche può variare la percentuale d'inverno e l'estateid="blue">ma per la legge italiana(forse stupidala legge è leggeid="blue"> forse no) non lo sono quindi non sei in regola...ma allora i distributtori perchè, se è fuori regola,vanno a rischiare la chiusura, l'ammenda, e la condanna da parte dell'autorità giudiziaria[?][?][?][?] id="blue">
Come vedi di fregnacce ne hai scritte assai.[;)]
Sono i travasi dal distributtore alle bombole di qualsiasi natura che sono proibiti, non i serbatoi omologati con impianto idoneo, per cui:
Si è concretizzata così, riferisce la Guardia di Finanza in una nota, la sussistenza della fattispecie di reato prevista dall’articolo 7, comma 1, del Decreto Legislativo 22 febbraio 2006, n. 128, sanzionata con l’arresto da sei mesi a tre anni oppure con l’ammenda da
20.000 a 50.000 euro.
Sono stati sottoposti a sequestro l’intero impianto stradale di erogazione del GPL per autotrazione, la bombola del cliente, già riempita per ben oltre la metà e, infine, anche l’adattatore utilizzato per il rifornimento abusivo.
Oltre alla denuncia penale che ha coinvolto il solo titolare del distributore stradale, i militari hanno contestato ai due anche le corrispondenti sanzioni amministrative contemplate dal citato articolo di legge, quantificate, per “F.L.”, in 3.333 euro e, per “M.E.”, in 1.333 euro.
Non credo che i distributtori rischiano questo[?][:D][:D][:D] e poi solo informato e non accalorato [:D][:D][:D] e qui come aggravante ci sono le accise per le bombole[;)]
Modificato da giuliano49 il 09/08/2011 alle 10:52:40