Tommaso e tutti gli altri hymeristi, guardate cosa ho trovato !
Ma chi avrà mai pensato una cosa simile...? ,il 35 portabile a 50 quintali di cui fino a 15 di arredi che non verrebbero conteggiati sui 35 !
Mi chiedo se mai potrebbe passare questa cosa !!
Immagino quanti emendamenti verranno fuori se non
viene bocciata subito questa modifica al CDS !
Forse a Parma se ne parlerà ...spero di esserci.
Ecco il testo:
Novità in arrivo per il Codice della Strada.
E’ all’esame della Commissione Trasporti della Camera dei Deputati - in sede referente - la proposta di
legge C 5361 che contiene alcune modifiche urgenti al Codice della Strada.
Il provvedimento, strutturato in pochi articoli, arriva esattamente a distanza di 2 anni dalla grande
riforma del codice della strada contenuta nella legge 120 del luglio 2010, una legge bipartisan che ha
dato ottimi risultati sia nella prevenzione che nella repressione degli illeciti legati alla sicurezza
stradale, ma che nell’applicazione aveva evidenziato alcune aree di miglioramento.
Tra le novità della proposta di legge spiccano alcune significative novità :
• Multe: è prevista una riduzione del 20% dell’importo delle sanzioni pecuniarie se il pagamento
avviene entro 5 giorni. E’ previsto il pagamento anche tramite (POS) e la possibilità del pagamento
brevi mani all’agente nel caso sia provvisto di idonea apparecchiatura. Prevista la notifica anche a
mezzo posta elettronica certificata (PEC). In questi casi il cittadino, a fronte della celerità del
ravvedimento, potrà contare su un risparmio di costi e di tempi legati all’espletamento delle procedure.
• Omicidio colposo e Revoca Obbligatoria della Patente: di notevole impatto l’inasprimento
dell’apparato sanzionatorio contenuto oggi nell’art. 589, commi secondo e terzo del codice penale (che
prevede una pena detentiva compresa tra 2 e 7 anni nel caso di omicidio colposo realizzato a seguito
di violazioni del codice della strada, pene che arrivano a 3 e 10 anni quando il reato sia stato commesso
sotto l’effetto di un tasso alcolemico superiore a 1,5 gr/l o sostanze stupefacenti/psicotrope). Tra le
sanzioni accessorie (previste dall’art. 222 sempre del codice della strada) è infatti introdotta la revoca
obbligatoria della patente (oggi la revoca scatta solo in presenza di tasso superiore a 1,5 gr/l o di
sostanze stupefacenti/psicotrope). In questo caso la patente potrà essere riacquisita solo trascorsi 5 anni
dalla data di accertamento dell’omicidio colposo (art. 589, comma secondo codice penale ) elevati a 15
anni in caso di commissione sotto l’effetto di un tasso alcolemico superiore a 1,5 gr/l o sostanze
stupefacenti/psicotrope (art. 589, comma terzo). Il provvedimento introduce una revoca molto lunga
che intende aggravare la posizione anche amministrativa di chi si macchia di un omicidio alla guida da
ubriaco o drogato.
• Autocaravan (guidabili con patente B): viene introdotto un nuovo calcolo della massa massima cioè
la “massa a pieno carico tecnicamente ammissibile†(3,5 t) che non tiene conto del peso delle
apparecchiature interne (es. mobilio, apparecchiature di cottura etc.), entro il limite di 1,5t.
Atti Parlamentari Camera dei Deputati — 5361
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI
ART. 2.
(Calcolo della massa limite degli autocaravan).
1. Dopo il comma 6 dell’articolo 62 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
« 6-bis Per gli autocaravan, ai fini del calcolo della massa massima, non è considerato il peso degli
accessori e delle attrezzature di bordo, quando questi non superino complessivamente il peso di 1,5 t ».
Con il sopra citato articolo si provvede ad una deroga di ben 1,5 tonnellate nella massa, rispetto al
preesistente obbligo di munirsi di patente C; la norma trova una sua giustificazione nell’esigenza di non
procurare “... all’industria del settore un danno non giustificabile da esigenze di tutela della
sicurezza...â€.
Ma reca anche quella giustizia che i conducenti di autocaravan da anni attendevano e che stante la
norma li esponeva, senza alcuna colpa, a potenziali azioni contravvenzionali dentro e fuori i patri
confini ( ove per alcune nazioni condurre un autocaravan che supera la massa complessiva totale è
considerato una violazione penale (reato) con confisca del mezzo). Per onestà intellettuale va
sottolineato che la franchigia di 1,5 tonnellate è sfruttabile solo per le “apparecchiature interneâ€. In
sintesi la proposta è finalizzata a considerare la massa massima autorizzata al netto degli allestimenti, sino a
un massimo di 1,5 tonnellate, per consentire la guida delle autocaravan con patente di categoria B, anche se
di massa massima autorizzata reale superiore a 3,5 tonnellate. In sostanza, si ammetterebbe la guida di
veicoli di massa massima autorizzata sino a 5 tonnellate con la patente di categoria B, in luogo della patente
di categoria C (o C1), non considerando il peso degli allestimenti nel limite di 1,5 tonnellate.
Attendo commenti... ciao a tutti da maurizio
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 06/09/2012Â 12:08:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
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maupensa