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963 20 40966
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nasofino
nasofino
20/06/2014 966
Inserito il 17/03/2016 alle: 22:28:07
Squalo capopiattoRagazzi vedete un pò l'altro giorno cosa mi è capitato di vedere sulla spiaggia di Marina di Grosseto, che peccato non aver potuto fare qualcosa per salvarlo. Ciao a tutti
Debi
19
kind of blue
kind of blue
06/12/2006 3480
Inserito il 17/03/2016 alle: 22:55:18

Roberto, in merito a quanto hai scritto, senti un po' cosa mi è capitato oggi:
stamattina verso le 10 e mezza stavo portando il camper in rimessaggio; all'uscita dell'autostrada a Vicenza trovo una di quelle postazioni della cosiddetta "revisione mobile". Incuriosito mi sono fermato ad osservare - stavano pesando/controllando un camion; in fila c'era un altro camion ed un furgone - e ad un certo punto ho chiesto al poliziotto: "potete pesare anche me?" e lui candidamente mi ha risposto: "non pesiamo i camper perchè rischiamo di mandarvi tutti in galera"; e poi mi ha anche detto: "attenzione però che con le nuove norme sull'Omicidio Stradale le cose potrebbero cambiare".
Sono stato là ancora un po' a parlare del più e del meno - al poliziotto piaceva molto il mio camper blush ha voluto vederlo anche dentro - e poi me ne sono andato.
Ho riflettuto molto su quello che mi aveva detto e tu stasera mi hai fatto ulteriormente riflettere.
Ciao notte
Pierluigi

Siediti al sole. Abdica e sii re di te stesso (Fernando Pessoa)

Modificato da kind of blue il 17/03/2016 alle 22:57:50
11
nasofino
nasofino
20/06/2014 966
Inserito il 17/03/2016 alle: 22:57:45

Ciao Max, bravo e in gamba per aver  sconfitto l'acerrimo nemico ed ora affrettati a vivere una nuova vita come desideri. Auguri
Debi
12
gino1963
gino1963
22/09/2013 1612
Inserito il 18/03/2016 alle: 10:49:35

Ho anche io una risposta ufficiale relativa al sovrappeso per i ns. mezzi: corretto applicare l'art.167 C.d.S. 
I miei tempi sono stati dettati dal rispetto verso l'Agente di P.S. che ha dato a Gianni un'informazione errata e che richiedeva i dovuti accertamenti; personalmente penso che  la legislazione italiana a volte sia  pò faraginosa e che magari gli operatori si possano trovare in difficoltà, Sono certo che il Dirigente responsabile di quell'Agente avrà dato le opportune indicazioni in materia ai suoi sottoposti.
Ciao 
Gino









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gino1963
gino1963
22/09/2013 1612
Inserito il 18/03/2016 alle: 12:13:20
@ Omicidio stradale. La legge non è ancora stata promulgata dal Presidente della Repubblica che in teoria potrebbe reinviarla alla camere; penso proprio che dovremo attendere la sua pubblicazione nella G.U. per fare commenti con cognizione di causa. A breve sarà sicuramente argomento di interessanti approfondimenti.
Ciao
Gino








 

Modificato da gino1963 il 18/03/2016 alle 12:17:50
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gino1963
gino1963
22/09/2013 1612
Inserito il 18/03/2016 alle: 12:40:28
Penso di aver individuato le più recenti notizie in merito a omicidio stradale e Lesioni personali stradali

Fonte: 

http://www.camera.it/leg17/522?...



Informazioni aggiornate a giovedì 21 gennaio 2016
Il Parlamento ha approvato definitivamente una proposta di legge volta a introdurre nel codice penale i delitti di omicidio stradale e di lesioni personali stradali, puniti entrambi a titolo di colpa. Il provvedimento è in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (n.d.r. questa e le successive sottolineature sono mie).

Le modifiche al codice penale: l'omicidio stradale
La legge approvata in ultima lettura dal Senato nella seduta del 2 marzo 2016 inserisce nel codice penale il delitto di  omicidio  stradale ( articolo  589-bis) attraverso il quale è punito, a titolo di colpa, con la reclusione (di diversa entità in ragione del grado della colpa stessa) il conducente di veicoli a motore la cui condotta imprudente costituisca causa dell'evento mortale.
In particolare:
  • è confermata la fattispecie generica di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale (la pena rimane la reclusione da 2 a 7 anni);
  • è punito con la  reclusione da 8 a 12  anni l'omicidio stradale colposo commesso da conducenti un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica grave (tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro) o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope; se si tratta di conducenti professionali, per l'applicazione della stessa pena è sufficiente essere in stato di ebbrezza alcolica media (tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 grammi per litro);
  • è invece punito con la pena della  reclusione da 5 a 10 anni l'omicidio stradale colposo commesso da conducenti di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica media, autori di specifici comportamenti connotati da imprudenza: superamento di limiti di velocità, attraversamento di incroci con semaforo rosso; circolazione contromano; inversione di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi; sorpassi azzardati.
La pena è  diminuita  fino alla metà quando l'omicidio stradale, pur cagionato dalle suddette condotte imprudenti,  non sia esclusiva conseguenza dell'azione (o omissione) del colpevole.
La  pena è invece  aumentata se l'autore del reato non ha conseguito la patente (o ha la patente sospesa o revocata) o non ha assicurato il proprio veicolo a motore.
E' poi previsto un aumento della pena nel  caso in cui il conducente provochi la morte di più persone ovvero la morte di una o più persone e le lesioni di una o più persone. Anche qui si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo; il limite massimo di pena viene però stabilito in 18 anni (il limite massimo attuale è di 15 anni).
E' stabilita, infine, una specifica circostanza  aggravante nel  caso in cui il conducente, responsabile di un omicidio stradale colposo,  si sia dato alla fuga. In tale ipotesi, la pena è  aumentata da 1/3 a 2/3 e non può, comunque, essere inferiore a 5 anni.

Le modifiche al codice penale: le lesioni personali stradali

La legge introduce poi nel codice penale  (art. 590-bis) il reato di  lesioni personali stradali, le cui diverse fattispecie appaiono quasi del tutto speculari a quelle dell'omicidio stradale di cui al nuovo art. 589-bis. In particolare:
  • è confermato il reato di lesione personale grave e gravissima con violazione delle norme sulla circolazione stradale, sanzionato come oggi ma con l'eliminazione della possibilità di applicare in via alternativa la multa;
  • sono sanzionate in misura maggiore le  lesioni personali stradali (le  gravi con la pena della reclusione da 3 a 5 anni; le  gravissime con la reclusione da 4 a 7 anni) provocate  per colpa dalle stesse categorie di conducenti le cui condotte (guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto effetto di stupefacenti) sono sanzionate in modo più severo per l'omicidio stradale;
  • la pena è la reclusione da un anno e 6 mesi a 3 anni ( lesioni gravi) e da 2 a 4 anni ( lesioni gravissime), quando le lesioni derivano dalle stesse violazioni del Codice della strada sanzionate, per l'omicidio stradale, con la reclusione da 5 a 10 anni.
L'art. 590-bis prevede  aggravi e riduzioni di pena che ricalcano sostanzialmente quelli previsti per l'omicidio stradale.
Le ulteriori modifiche al codice penale
E' inoltre modificato il codice penale:
  • con riguardo ai criteri generali di  computo delle circostanze: in deroga è infatti fatto divieto di equivalenza o prevalenza delle concorrenti circostanze attenuanti - con pochissime eccezioni - rispetto alle circostanze aggravanti relative all'omicidio stradale e alle lesioni personali stradali;
  • sono  raddoppiati i termini di prescrizione per l'omicidio stradale;
  • è aumentata la pena edittale minima per il reato di lesioni personali, che viene portata da 3 a 6 mesi di reclusione (il massimo è confermato in 3 anni di reclusione).
Le modifiche al codice di procedura penale
La legge modifica il  codice di procedura penale con riguardo ai seguenti aspetti :
  • in materia di  operazioni peritali e di prelievo coattivo di campioni biologici, in particolare, l'omicidio stradale e le lesioni personali stradali sono inseriti fra i reati per i quali il giudice, anche d'ufficio, può disporre con ordinanza motivata l'esecuzione coattiva del prelevamento di campioni biologici;
  • il prelievo coattivo può essere disposto dal PM, nei casi urgenti e in cui sussista il pericolo che dal ritardo possa derivare grave o irreparabile pregiudizio alle indagini (il PM deve comunque chiedere la convalida al GIP entro 48 ore; quest'ultimo provvede nelle successive 48 ore);
  • si prevede l' arresto obbligatorio in flagranza per il delitto di "omicidio colposo stradale" e l' arresto facoltativo in flagranza per il delitto di lesioni colpose stradali gravi o gravissime;
  • per i nuovi reati di omicidio stradale e lesioni stradali è possibile per il PM chiedere, per una sola volta, la  proroga del termine di durata delle  indagini preliminari;
  • è consentito, anche per l'omicidio stradale, che la  richiesta di rinvio a giudizio venga depositata entro 30 giorni dalla data di chiusura delle indagini e previsto che tra la data che in sede di udienza preliminare dispone il giudizio e quella fissata per il giudizio stesso non debba intercorrere un termine superiore a 60 giorni;
  • è disciplinata la  citazione diretta a giudizio davanti al tribunale in composizione monocratica.
Le modifiche al codice della strada
Ulteriori modifiche apportate dalla proposta di legge allo stesso Codice stabiliscono che:
  • alla  condanna (o al patteggiamento)  per i reati di omicidio stradale o lesioni personali stradali consegue la  revoca della patente di guida;
  • nel caso di revoca della patente per le ipotesi più gravi di omicidio stradale, l'interessato non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi 15 anni dalla revoca (10 anni se al fatto ha concorso la condotta colposa della vittima). In alcuni casi il termine è elevato a 20 anni, in altri è portato a 30 anni (nel caso in cui l'interessato si sia dato alla fuga o non abbia ottemperato agli obblighi di assistenza previsti); nel caso di revoca della patente per i reati di omicidio stradale (ipotesi meno grave) e di lesioni personali stradali gravi e gravissime, l'interessato non può conseguire una nuova patente di guida prima di 5 anni dalla revoca. Tale termine è raddoppiato in alcune ipotesi ed è ulteriormente aumentato sino a 12 ann i nel caso in cui l'interessato si sia dato alla fuga ovvero fosse alla guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope e abbia anche violato i limiti di velocità al momento della determinazione del sinistro;
  • sono inseriti anche l'omicidio stradale e le lesioni personali stradali fra i reati per i quali è previsto il  ritiro della patente di guida (cui è collegata, da parte del prefetto, la sospensione provvisoria della validità della patente stessa fino ad un massimo di 2 anni). Il prefetto può sospendere provvisoriamente la patente fino a 5 anni quando ravvisi fondati elementi di responsabilità del conducente; ad una sentenza di condanna non definitiva può conseguire la proroga della sospensione della patente fino a un massimo di 10 anni;
  • viene disciplinata l'ipotesi nella quale, per i reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali, sia condannato un  soggetto titolare di una patente di guida rilasciata da uno Stato estero. Nel caso di condanna definitiva o di applicazione della pena su richiesta, il prefetto del luogo della commessa violazione adotta un provvedimento di inibizione alla guida nel territorio nazionale per un periodo pari a quello per il quale, nel caso in cui la condanna fosse pronunciata contro il titolare della patente di guida nazionale, sarebbe revocata a quest'ultimo la patente di guida; si prevede che tale provvedimento sia annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida mediante un procedimento informatico integrato.Penso di aver individuato le più recenti notizie in merito a omicidio stradale e Lesioni personali stradali
Fonte: 

http://www.camera.it/leg17/522?...


Informazioni aggiornate a giovedì 21 gennaio 2016 Il Parlamento ha approvato definitivamente una proposta di legge volta a introdurre nel codice penale i delitti di omicidio stradale e di lesioni personali stradali, puniti entrambi a titolo di colpa. Il provvedimento è in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (n.d.r. questa e le successive sottolineature sono mie).
Le modifiche al codice penale: l'omicidio stradale
La legge approvata in ultima lettura dal Senato nella seduta del 2 marzo 2016 inserisce nel codice penale il delitto di  omicidio  stradale ( articolo  589-bis) attraverso il quale è punito, a titolo di colpa, con la reclusione (di diversa entità in ragione del grado della colpa stessa) il conducente di veicoli a motore la cui condotta imprudente costituisca causa dell'evento mortale.
In particolare:
  • è confermata la fattispecie generica di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale (la pena rimane la reclusione da 2 a 7 anni);
  • è punito con la  reclusione da 8 a 12  anni l'omicidio stradale colposo commesso da conducenti un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica grave (tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro) o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope; se si tratta di conducenti professionali, per l'applicazione della stessa pena è sufficiente essere in stato di ebbrezza alcolica media (tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 grammi per litro);
  • è invece punito con la pena della  reclusione da 5 a 10 anni l'omicidio stradale colposo commesso da conducenti di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica media, autori di specifici comportamenti connotati da imprudenza: superamento di limiti di velocità, attraversamento di incroci con semaforo rosso; circolazione contromano; inversione di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi; sorpassi azzardati.
La pena è  diminuita  fino alla metà quando l'omicidio stradale, pur cagionato dalle suddette condotte imprudenti,  non sia esclusiva conseguenza dell'azione (o omissione) del colpevole.
La  pena è invece  aumentata se l'autore del reato non ha conseguito la patente (o ha la patente sospesa o revocata) o non ha assicurato il proprio veicolo a motore.
E' poi previsto un aumento della pena nel  caso in cui il conducente provochi la morte di più persone ovvero la morte di una o più persone e le lesioni di una o più persone. Anche qui si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo; il limite massimo di pena viene però stabilito in 18 anni (il limite massimo attuale è di 15 anni).
E' stabilita, infine, una specifica circostanza  aggravante nel  caso in cui il conducente, responsabile di un omicidio stradale colposo,  si sia dato alla fuga. In tale ipotesi, la pena è  aumentata da 1/3 a 2/3 e non può, comunque, essere inferiore a 5 anni.
Le modifiche al codice penale: le lesioni personali stradali
La legge introduce poi nel codice penale  (art. 590-bis) il reato di  lesioni personali stradali, le cui diverse fattispecie appaiono quasi del tutto speculari a quelle dell'omicidio stradale di cui al nuovo art. 589-bis. In particolare:
  • è confermato il reato di lesione personale grave e gravissima con violazione delle norme sulla circolazione stradale, sanzionato come oggi ma con l'eliminazione della possibilità di applicare in via alternativa la multa;
  • sono sanzionate in misura maggiore le  lesioni personali stradali (le  gravi con la pena della reclusione da 3 a 5 anni; le  gravissime con la reclusione da 4 a 7 anni) provocate  per colpa dalle stesse categorie di conducenti le cui condotte (guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto effetto di stupefacenti) sono sanzionate in modo più severo per l'omicidio stradale;
  • la pena è la reclusione da un anno e 6 mesi a 3 anni ( lesioni gravi) e da 2 a 4 anni ( lesioni gravissime), quando le lesioni derivano dalle stesse violazioni del Codice della strada sanzionate, per l'omicidio stradale, con la reclusione da 5 a 10 anni.
L'art. 590-bis prevede  aggravi e riduzioni di pena che ricalcano sostanzialmente quelli previsti per l'omicidio stradale.
Le ulteriori modifiche al codice penale
E' inoltre modificato il codice penale:
  • con riguardo ai criteri generali di  computo delle circostanze: in deroga è infatti fatto divieto di equivalenza o prevalenza delle concorrenti circostanze attenuanti - con pochissime eccezioni - rispetto alle circostanze aggravanti relative all'omicidio stradale e alle lesioni personali stradali;
  • sono  raddoppiati i termini di prescrizione per l'omicidio stradale;
  • è aumentata la pena edittale minima per il reato di lesioni personali, che viene portata da 3 a 6 mesi di reclusione (il massimo è confermato in 3 anni di reclusione).
Le modifiche al codice di procedura penale
La legge modifica il  codice di procedura penale con riguardo ai seguenti aspetti :
  • in materia di  operazioni peritali e di prelievo coattivo di campioni biologici, in particolare, l'omicidio stradale e le lesioni personali stradali sono inseriti fra i reati per i quali il giudice, anche d'ufficio, può disporre con ordinanza motivata l'esecuzione coattiva del prelevamento di campioni biologici;
  • il prelievo coattivo può essere disposto dal PM, nei casi urgenti e in cui sussista il pericolo che dal ritardo possa derivare grave o irreparabile pregiudizio alle indagini (il PM deve comunque chiedere la convalida al GIP entro 48 ore; quest'ultimo provvede nelle successive 48 ore);
  • si prevede l' arresto obbligatorio in flagranza per il delitto di "omicidio colposo stradale" e l' arresto facoltativo in flagranza per il delitto di lesioni colpose stradali gravi o gravissime;
  • per i nuovi reati di omicidio stradale e lesioni stradali è possibile per il PM chiedere, per una sola volta, la  proroga del termine di durata delle  indagini preliminari;
  • è consentito, anche per l'omicidio stradale, che la  richiesta di rinvio a giudizio venga depositata entro 30 giorni dalla data di chiusura delle indagini e previsto che tra la data che in sede di udienza preliminare dispone il giudizio e quella fissata per il giudizio stesso non debba intercorrere un termine superiore a 60 giorni;
  • è disciplinata la  citazione diretta a giudizio davanti al tribunale in composizione monocratica.
Le modifiche al codice della strada
Ulteriori modifiche apportate dalla proposta di legge allo stesso Codice stabiliscono che:
  • alla  condanna (o al patteggiamento)  per i reati di omicidio stradale o lesioni personali stradali consegue la  revoca della patente di guida;
  • nel caso di revoca della patente per le ipotesi più gravi di omicidio stradale, l'interessato non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi 15 anni dalla revoca (10 anni se al fatto ha concorso la condotta colposa della vittima). In alcuni casi il termine è elevato a 20 anni, in altri è portato a 30 anni (nel caso in cui l'interessato si sia dato alla fuga o non abbia ottemperato agli obblighi di assistenza previsti); nel caso di revoca della patente per i reati di omicidio stradale (ipotesi meno grave) e di lesioni personali stradali gravi e gravissime, l'interessato non può conseguire una nuova patente di guida prima di 5 anni dalla revoca. Tale termine è raddoppiato in alcune ipotesi ed è ulteriormente aumentato sino a 12 ann i nel caso in cui l'interessato si sia dato alla fuga ovvero fosse alla guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope e abbia anche violato i limiti di velocità al momento della determinazione del sinistro;
  • sono inseriti anche l'omicidio stradale e le lesioni personali stradali fra i reati per i quali è previsto il  ritiro della patente di guida (cui è collegata, da parte del prefetto, la sospensione provvisoria della validità della patente stessa fino ad un massimo di 2 anni). Il prefetto può sospendere provvisoriamente la patente fino a 5 anni quando ravvisi fondati elementi di responsabilità del conducente; ad una sentenza di condanna non definitiva può conseguire la proroga della sospensione della patente fino a un massimo di 10 anni;
  • viene disciplinata l'ipotesi nella quale, per i reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali, sia condannato un  soggetto titolare di una patente di guida rilasciata da uno Stato estero. Nel caso di condanna definitiva o di applicazione della pena su richiesta, il prefetto del luogo della commessa violazione adotta un provvedimento di inibizione alla guida nel territorio nazionale per un periodo pari a quello per il quale, nel caso in cui la condanna fosse pronunciata contro il titolare della patente di guida nazionale, sarebbe revocata a quest'ultimo la patente di guida; si prevede che tale provvedimento sia annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida mediante un procedimento informatico integrato.Penso di aver individuato le più recenti notizie in merito a omicidio stradale e Lesioni personali stradali
Fonte: 

http://www.camera.it/leg17/522?...


Informazioni aggiornate a giovedì 21 gennaio 2016 Il Parlamento ha approvato definitivamente una proposta di legge volta a introdurre nel codice penale i delitti di omicidio stradale e di lesioni personali stradali, puniti entrambi a titolo di colpa. Il provvedimento è in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (n.d.r. questa e le successive sottolineature sono mie).
Le modifiche al codice penale: l'omicidio stradale
La legge approvata in ultima lettura dal Senato nella seduta del 2 marzo 2016 inserisce nel codice penale il delitto di  omicidio  stradale ( articolo  589-bis) attraverso il quale è punito, a titolo di colpa, con la reclusione (di diversa entità in ragione del grado della colpa stessa) il conducente di veicoli a motore la cui condotta imprudente costituisca causa dell'evento mortale.
In particolare:
  • è confermata la fattispecie generica di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale (la pena rimane la reclusione da 2 a 7 anni);
  • è punito con la  reclusione da 8 a 12  anni l'omicidio stradale colposo commesso da conducenti un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica grave (tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro) o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope; se si tratta di conducenti professionali, per l'applicazione della stessa pena è sufficiente essere in stato di ebbrezza alcolica media (tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 grammi per litro);
  • è invece punito con la pena della  reclusione da 5 a 10 anni l'omicidio stradale colposo commesso da conducenti di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica media, autori di specifici comportamenti connotati da imprudenza: superamento di limiti di velocità, attraversamento di incroci con semaforo rosso; circolazione contromano; inversione di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi; sorpassi azzardati.
La pena è  diminuita  fino alla metà quando l'omicidio stradale, pur cagionato dalle suddette condotte imprudenti,  non sia esclusiva conseguenza dell'azione (o omissione) del colpevole.
La  pena è invece  aumentata se l'autore del reato non ha conseguito la patente (o ha la patente sospesa o revocata) o non ha assicurato il proprio veicolo a motore.
E' poi previsto un aumento della pena nel  caso in cui il conducente provochi la morte di più persone ovvero la morte di una o più persone e le lesioni di una o più persone. Anche qui si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo; il limite massimo di pena viene però stabilito in 18 anni (il limite massimo attuale è di 15 anni).
E' stabilita, infine, una specifica circostanza  aggravante nel  caso in cui il conducente, responsabile di un omicidio stradale colposo,  si sia dato alla fuga. In tale ipotesi, la pena è  aumentata da 1/3 a 2/3 e non può, comunque, essere inferiore a 5 anni.
Le modifiche al codice penale: le lesioni personali stradali
La legge introduce poi nel codice penale  (art. 590-bis) il reato di  lesioni personali stradali, le cui diverse fattispecie appaiono quasi del tutto speculari a quelle dell'omicidio stradale di cui al nuovo art. 589-bis. In particolare:
  • è confermato il reato di lesione personale grave e gravissima con violazione delle norme sulla circolazione stradale, sanzionato come oggi ma con l'eliminazione della possibilità di applicare in via alternativa la multa;
  • sono sanzionate in misura maggiore le  lesioni personali stradali (le  gravi con la pena della reclusione da 3 a 5 anni; le  gravissime con la reclusione da 4 a 7 anni) provocate  per colpa dalle stesse categorie di conducenti le cui condotte (guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto effetto di stupefacenti) sono sanzionate in modo più severo per l'omicidio stradale;
  • la pena è la reclusione da un anno e 6 mesi a 3 anni ( lesioni gravi) e da 2 a 4 anni ( lesioni gravissime), quando le lesioni derivano dalle stesse violazioni del Codice della strada sanzionate, per l'omicidio stradale, con la reclusione da 5 a 10 anni.
L'art. 590-bis prevede  aggravi e riduzioni di pena che ricalcano sostanzialmente quelli previsti per l'omicidio stradale.
Le ulteriori modifiche al codice penale
E' inoltre modificato il codice penale:
  • con riguardo ai criteri generali di  computo delle circostanze: in deroga è infatti fatto divieto di equivalenza o prevalenza delle concorrenti circostanze attenuanti - con pochissime eccezioni - rispetto alle circostanze aggravanti relative all'omicidio stradale e alle lesioni personali stradali;
  • sono  raddoppiati i termini di prescrizione per l'omicidio stradale;
  • è aumentata la pena edittale minima per il reato di lesioni personali, che viene portata da 3 a 6 mesi di reclusione (il massimo è confermato in 3 anni di reclusione).
Le modifiche al codice di procedura penale
La legge modifica il  codice di procedura penale con riguardo ai seguenti aspetti :
  • in materia di  operazioni peritali e di prelievo coattivo di campioni biologici, in particolare, l'omicidio stradale e le lesioni personali stradali sono inseriti fra i reati per i quali il giudice, anche d'ufficio, può disporre con ordinanza motivata l'esecuzione coattiva del prelevamento di campioni biologici;
  • il prelievo coattivo può essere disposto dal PM, nei casi urgenti e in cui sussista il pericolo che dal ritardo possa derivare grave o irreparabile pregiudizio alle indagini (il PM deve comunque chiedere la convalida al GIP entro 48 ore; quest'ultimo provvede nelle successive 48 ore);
  • si prevede l' arresto obbligatorio in flagranza per il delitto di "omicidio colposo stradale" e l' arresto facoltativo in flagranza per il delitto di lesioni colpose stradali gravi o gravissime;
  • per i nuovi reati di omicidio stradale e lesioni stradali è possibile per il PM chiedere, per una sola volta, la  proroga del termine di durata delle  indagini preliminari;
  • è consentito, anche per l'omicidio stradale, che la  richiesta di rinvio a giudizio venga depositata entro 30 giorni dalla data di chiusura delle indagini e previsto che tra la data che in sede di udienza preliminare dispone il giudizio e quella fissata per il giudizio stesso non debba intercorrere un termine superiore a 60 giorni;
  • è disciplinata la  citazione diretta a giudizio davanti al tribunale in composizione monocratica.
Le modifiche al codice della strada
Ulteriori modifiche apportate dalla proposta di legge allo stesso Codice stabiliscono che:
  • alla  condanna (o al patteggiamento)  per i reati di omicidio stradale o lesioni personali stradali consegue la  revoca della patente di guida;
  • nel caso di revoca della patente per le ipotesi più gravi di omicidio stradale, l'interessato non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi 15 anni dalla revoca (10 anni se al fatto ha concorso la condotta colposa della vittima). In alcuni casi il termine è elevato a 20 anni, in altri è portato a 30 anni (nel caso in cui l'interessato si sia dato alla fuga o non abbia ottemperato agli obblighi di assistenza previsti); nel caso di revoca della patente per i reati di omicidio stradale (ipotesi meno grave) e di lesioni personali stradali gravi e gravissime, l'interessato non può conseguire una nuova patente di guida prima di 5 anni dalla revoca. Tale termine è raddoppiato in alcune ipotesi ed è ulteriormente aumentato sino a 12 ann i nel caso in cui l'interessato si sia dato alla fuga ovvero fosse alla guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope e abbia anche violato i limiti di velocità al momento della determinazione del sinistro;
  • sono inseriti anche l'omicidio stradale e le lesioni personali stradali fra i reati per i quali è previsto il  ritiro della patente di guida (cui è collegata, da parte del prefetto, la sospensione provvisoria della validità della patente stessa fino ad un massimo di 2 anni). Il prefetto può sospendere provvisoriamente la patente fino a 5 anni quando ravvisi fondati elementi di responsabilità del conducente; ad una sentenza di condanna non definitiva può conseguire la proroga della sospensione della patente fino a un massimo di 10 anni;
  • viene disciplinata l'ipotesi nella quale, per i reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali, sia condannato un  soggetto titolare di una patente di guida rilasciata da uno Stato estero. Nel caso di condanna definitiva o di applicazione della pena su richiesta, il prefetto del luogo della commessa violazione adotta un provvedimento di inibizione alla guida nel territorio nazionale per un periodo pari a quello per il quale, nel caso in cui la condanna fosse pronunciata contro il titolare della patente di guida nazionale, sarebbe revocata a quest'ultimo la patente di guida; si prevede che tale provvedimento sia annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida mediante un procedimento informatico integrato.Penso di aver individuato le più recenti notizie in merito a omicidio stradale e Lesioni personali stradali
Fonte: 

http://www.camera.it/leg17/522?...


Informazioni aggiornate a giovedì 21 gennaio 2016 Il Parlamento ha approvato definitivamente una proposta di legge volta a introdurre nel codice penale i delitti di omicidio stradale e di lesioni personali stradali, puniti entrambi a titolo di colpa. Il provvedimento è in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (n.d.r. questa e le successive sottolineature sono mie).
Le modifiche al codice penale: l'omicidio stradale
La legge approvata in ultima lettura dal Senato nella seduta del 2 marzo 2016 inserisce nel codice penale il delitto di  omicidio  stradale ( articolo  589-bis) attraverso il quale è punito, a titolo di colpa, con la reclusione (di diversa entità in ragione del grado della colpa stessa) il conducente di veicoli a motore la cui condotta imprudente costituisca causa dell'evento mortale.
In particolare:
  • è confermata la fattispecie generica di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale (la pena rimane la reclusione da 2 a 7 anni);
  • è punito con la  reclusione da 8 a 12  anni l'omicidio stradale colposo commesso da conducenti un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica grave (tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro) o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope; se si tratta di conducenti professionali, per l'applicazione della stessa pena è sufficiente essere in stato di ebbrezza alcolica media (tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 grammi per litro);
  • è invece punito con la pena della  reclusione da 5 a 10 anni l'omicidio stradale colposo commesso da conducenti di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica media, autori di specifici comportamenti connotati da imprudenza: superamento di limiti di velocità, attraversamento di incroci con semaforo rosso; circolazione contromano; inversione di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi; sorpassi azzardati.
La pena è  diminuita  fino alla metà quando l'omicidio stradale, pur cagionato dalle suddette condotte imprudenti,  non sia esclusiva conseguenza dell'azione (o omissione) del colpevole.
La  pena è invece  aumentata se l'autore del reato non ha conseguito la patente (o ha la patente sospesa o revocata) o non ha assicurato il proprio veicolo a motore.
E' poi previsto un aumento della pena nel  caso in cui il conducente provochi la morte di più persone ovvero la morte di una o più persone e le lesioni di una o più persone. Anche qui si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo; il limite massimo di pena viene però stabilito in 18 anni (il limite massimo attuale è di 15 anni).
E' stabilita, infine, una specifica circostanza  aggravante nel  caso in cui il conducente, responsabile di un omicidio stradale colposo,  si sia dato alla fuga. In tale ipotesi, la pena è  aumentata da 1/3 a 2/3 e non può, comunque, essere inferiore a 5 anni.
Le modifiche al codice penale: le lesioni personali stradali
La legge introduce poi nel codice penale  (art. 590-bis) il reato di  lesioni personali stradali, le cui diverse fattispecie appaiono quasi del tutto speculari a quelle dell'omicidio stradale di cui al nuovo art. 589-bis. In particolare:
  • è confermato il reato di lesione personale grave e gravissima con violazione delle norme sulla circolazione stradale, sanzionato come oggi ma con l'eliminazione della possibilità di applicare in via alternativa la multa;
  • sono sanzionate in misura maggiore le  lesioni personali stradali (le  gravi con la pena della reclusione da 3 a 5 anni; le  gravissime con la reclusione da 4 a 7 anni) provocate  per colpa dalle stesse categorie di conducenti le cui condotte (guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto effetto di stupefacenti) sono sanzionate in modo più severo per l'omicidio stradale;
  • la pena è la reclusione da un anno e 6 mesi a 3 anni ( lesioni gravi) e da 2 a 4 anni ( lesioni gravissime), quando le lesioni derivano dalle stesse violazioni del Codice della strada sanzionate, per l'omicidio stradale, con la reclusione da 5 a 10 anni.
L'art. 590-bis prevede  aggravi e riduzioni di pena che ricalcano sostanzialmente quelli previsti per l'omicidio stradale.
Le ulteriori modifiche al codice penale
E' inoltre modificato il codice penale:
  • con riguardo ai criteri generali di  computo delle circostanze: in deroga è infatti fatto divieto di equivalenza o prevalenza delle concorrenti circostanze attenuanti - con pochissime eccezioni - rispetto alle circostanze aggravanti relative all'omicidio stradale e alle lesioni personali stradali;
  • sono  raddoppiati i termini di prescrizione per l'omicidio stradale;
  • è aumentata la pena edittale minima per il reato di lesioni personali, che viene portata da 3 a 6 mesi di reclusione (il massimo è confermato in 3 anni di reclusione).
Le modifiche al codice di procedura penale
La legge modifica il  codice di procedura penale con riguardo ai seguenti aspetti :
  • in materia di  operazioni peritali e di prelievo coattivo di campioni biologici, in particolare, l'omicidio stradale e le lesioni personali stradali sono inseriti fra i reati per i quali il giudice, anche d'ufficio, può disporre con ordinanza motivata l'esecuzione coattiva del prelevamento di campioni biologici;
  • il prelievo coattivo può essere disposto dal PM, nei casi urgenti e in cui sussista il pericolo che dal ritardo possa derivare grave o irreparabile pregiudizio alle indagini (il PM deve comunque chiedere la convalida al GIP entro 48 ore; quest'ultimo provvede nelle successive 48 ore);
  • si prevede l' arresto obbligatorio in flagranza per il delitto di "omicidio colposo stradale" e l' arresto facoltativo in flagranza per il delitto di lesioni colpose stradali gravi o gravissime;
  • per i nuovi reati di omicidio stradale e lesioni stradali è possibile per il PM chiedere, per una sola volta, la  proroga del termine di durata delle  indagini preliminari;
  • è consentito, anche per l'omicidio stradale, che la  richiesta di rinvio a giudizio venga depositata entro 30 giorni dalla data di chiusura delle indagini e previsto che tra la data che in sede di udienza preliminare dispone il giudizio e quella fissata per il giudizio stesso non debba intercorrere un termine superiore a 60 giorni;
  • è disciplinata la  citazione diretta a giudizio davanti al tribunale in composizione monocratica.
Le modifiche al codice della strada
Ulteriori modifiche apportate dalla proposta di legge allo stesso Codice stabiliscono che:
  • alla  condanna (o al patteggiamento)  per i reati di omicidio stradale o lesioni personali stradali consegue la  revoca della patente di guida;
  • nel caso di revoca della patente per le ipotesi più gravi di omicidio stradale, l'interessato non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi 15 anni dalla revoca (10 anni se al fatto ha concorso la condotta colposa della vittima). In alcuni casi il termine è elevato a 20 anni, in altri è portato a 30 anni (nel caso in cui l'interessato si sia dato alla fuga o non abbia ottemperato agli obblighi di assistenza previsti); nel caso di revoca della patente per i reati di omicidio stradale (ipotesi meno grave) e di lesioni personali stradali gravi e gravissime, l'interessato non può conseguire una nuova patente di guida prima di 5 anni dalla revoca. Tale termine è raddoppiato in alcune ipotesi ed è ulteriormente aumentato sino a 12 ann i nel caso in cui l'interessato si sia dato alla fuga ovvero fosse alla guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope e abbia anche violato i limiti di velocità al momento della determinazione del sinistro;
  • sono inseriti anche l'omicidio stradale e le lesioni personali stradali fra i reati per i quali è previsto il  ritiro della patente di guida (cui è collegata, da parte del prefetto, la sospensione provvisoria della validità della patente stessa fino ad un massimo di 2 anni). Il prefetto può sospendere provvisoriamente la patente fino a 5 anni quando ravvisi fondati elementi di responsabilità del conducente; ad una sentenza di condanna non definitiva può conseguire la proroga della sospensione della patente fino a un massimo di 10 anni;
  • viene disciplinata l'ipotesi nella quale, per i reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali, sia condannato un  soggetto titolare di una patente di guida rilasciata da uno Stato estero. Nel caso di condanna definitiva o di applicazione della pena su richiesta, il prefetto del luogo della commessa violazione adotta un provvedimento di inibizione alla guida nel territorio nazionale per un periodo pari a quello per il quale, nel caso in cui la condanna fosse pronunciata contro il titolare della patente di guida nazionale, sarebbe revocata a quest'ultimo la patente di guida; si prevede che tale provvedimento sia annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida mediante un procedimento informatico integrato.Penso di aver individuato le più recenti notizie in merito a omicidio stradale e Lesioni personali stradali
Fonte: 

http://www.camera.it/leg17/522?...


Informazioni aggiornate a giovedì 21 gennaio 2016 Il Parlamento ha approvato definitivamente una proposta di legge volta a introdurre nel codice penale i delitti di omicidio stradale e di lesioni personali stradali, puniti entrambi a titolo di colpa. Il provvedimento è in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (n.d.r. questa e le successive sottolineature sono mie).
Le modifiche al codice penale: l'omicidio stradale
La legge approvata in ultima lettura dal Senato nella seduta del 2 marzo 2016 inserisce nel codice penale il delitto di  omicidio  stradale ( articolo  589-bis) attraverso il quale è punito, a titolo di colpa, con la reclusione (di diversa entità in ragione del grado della colpa stessa) il conducente di veicoli a motore la cui condotta imprudente costituisca causa dell'evento mortale.
In particolare:
  • è confermata la fattispecie generica di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale (la pena rimane la reclusione da 2 a 7 anni);
  • è punito con la  reclusione da 8 a 12  anni l'omicidio stradale colposo commesso da conducenti un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica grave (tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro) o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope; se si tratta di conducenti professionali, per l'applicazione della stessa pena è sufficiente essere in stato di ebbrezza alcolica media (tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 grammi per litro);
  • è invece punito con la pena della  reclusione da 5 a 10 anni l'omicidio stradale colposo commesso da conducenti di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica media, autori di specifici comportamenti connotati da imprudenza: superamento di limiti di velocità, attraversamento di incroci con semaforo rosso; circolazione contromano; inversione di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi; sorpassi azzardati.
La pena è  diminuita  fino alla metà quando l'omicidio stradale, pur cagionato dalle suddette condotte imprudenti,  non sia esclusiva conseguenza dell'azione (o omissione) del colpevole.
La  pena è invece  aumentata se l'autore del reato non ha conseguito la patente (o ha la patente sospesa o revocata) o non ha assicurato il proprio veicolo a motore.
E' poi previsto un aumento della pena nel  caso in cui il conducente provochi la morte di più persone ovvero la morte di una o più persone e le lesioni di una o più persone. Anche qui si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo; il limite massimo di pena viene però stabilito in 18 anni (il limite massimo attuale è di 15 anni).
E' stabilita, infine, una specifica circostanza  aggravante nel  caso in cui il conducente, responsabile di un omicidio stradale colposo,  si sia dato alla fuga. In tale ipotesi, la pena è  aumentata da 1/3 a 2/3 e non può, comunque, essere inferiore a 5 anni.
Le modifiche al codice penale: le lesioni personali stradali
La legge introduce poi nel codice penale  (art. 590-bis) il reato di  lesioni personali stradali, le cui diverse fattispecie appaiono quasi del tutto speculari a quelle dell'omicidio stradale di cui al nuovo art. 589-bis. In particolare:
  • è confermato il reato di lesione personale grave e gravissima con violazione delle norme sulla circolazione stradale, sanzionato come oggi ma con l'eliminazione della possibilità di applicare in via alternativa la multa;
  • sono sanzionate in misura maggiore le  lesioni personali stradali (le  gravi con la pena della reclusione da 3 a 5 anni; le  gravissime con la reclusione da 4 a 7 anni) provocate  per colpa dalle stesse categorie di conducenti le cui condotte (guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto effetto di stupefacenti) sono sanzionate in modo più severo per l'omicidio stradale;
  • la pena è la reclusione da un anno e 6 mesi a 3 anni ( lesioni gravi) e da 2 a 4 anni ( lesioni gravissime), quando le lesioni derivano dalle stesse violazioni del Codice della strada sanzionate, per l'omicidio stradale, con la reclusione da 5 a 10 anni.
L'art. 590-bis prevede  aggravi e riduzioni di pena che ricalcano sostanzialmente quelli previsti per l'omicidio stradale.
Le ulteriori modifiche al codice penale
E' inoltre modificato il codice penale:
  • con riguardo ai criteri generali di  computo delle circostanze: in deroga è infatti fatto divieto di equivalenza o prevalenza delle concorrenti circostanze attenuanti - con pochissime eccezioni - rispetto alle circostanze aggravanti relative all'omicidio stradale e alle lesioni personali stradali;
  • sono  raddoppiati i termini di prescrizione per l'omicidio stradale;
  • è aumentata la pena edittale minima per il reato di lesioni personali, che viene portata da 3 a 6 mesi di reclusione (il massimo è confermato in 3 anni di reclusione).
Le modifiche al codice di procedura penale
La legge modifica il  codice di procedura penale con riguardo ai seguenti aspetti :
  • in materia di  operazioni peritali e di prelievo coattivo di campioni biologici, in particolare, l'omicidio stradale e le lesioni personali stradali sono inseriti fra i reati per i quali il giudice, anche d'ufficio, può disporre con ordinanza motivata l'esecuzione coattiva del prelevamento di campioni biologici;
  • il prelievo coattivo può essere disposto dal PM, nei casi urgenti e in cui sussista il pericolo che dal ritardo possa derivare grave o irreparabile pregiudizio alle indagini (il PM deve comunque chiedere la convalida al GIP entro 48 ore; quest'ultimo provvede nelle successive 48 ore);
  • si prevede l' arresto obbligatorio in flagranza per il delitto di "omicidio colposo stradale" e l' arresto facoltativo in flagranza per il delitto di lesioni colpose stradali gravi o gravissime;
  • per i nuovi reati di omicidio stradale e lesioni stradali è possibile per il PM chiedere, per una sola volta, la  proroga del termine di durata delle  indagini preliminari;
  • è consentito, anche per l'omicidio stradale, che la  richiesta di rinvio a giudizio venga depositata entro 30 giorni dalla data di chiusura delle indagini e previsto che tra la data che in sede di udienza preliminare dispone il giudizio e quella fissata per il giudizio stesso non debba intercorrere un termine superiore a 60 giorni;
  • è disciplinata la  citazione diretta a giudizio davanti al tribunale in composizione monocratica.
Le modifiche al codice della strada
Ulteriori modifiche apportate dalla proposta di legge allo stesso Codice stabiliscono che:
  • alla  condanna (o al patteggiamento)  per i reati di omicidio stradale o lesioni personali stradali consegue la  revoca della patente di guida;
  • nel caso di revoca della patente per le ipotesi più gravi di omicidio stradale, l'interessato non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi 15 anni dalla revoca (10 anni se al fatto ha concorso la condotta colposa della vittima). In alcuni casi il termine è elevato a 20 anni, in altri è portato a 30 anni (nel caso in cui l'interessato si sia dato alla fuga o non abbia ottemperato agli obblighi di assistenza previsti); nel caso di revoca della patente per i reati di omicidio stradale (ipotesi meno grave) e di lesioni personali stradali gravi e gravissime, l'interessato non può conseguire una nuova patente di guida prima di 5 anni dalla revoca. Tale termine è raddoppiato in alcune ipotesi ed è ulteriormente aumentato sino a 12 ann i nel caso in cui l'interessato si sia dato alla fuga ovvero fosse alla guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope e abbia anche violato i limiti di velocità al momento della determinazione del sinistro;
  • sono inseriti anche l'omicidio stradale e le lesioni personali stradali fra i reati per i quali è previsto il  ritiro della patente di guida (cui è collegata, da parte del prefetto, la sospensione provvisoria della validità della patente stessa fino ad un massimo di 2 anni). Il prefetto può sospendere provvisoriamente la patente fino a 5 anni quando ravvisi fondati elementi di responsabilità del conducente; ad una sentenza di condanna non definitiva può conseguire la proroga della sospensione della patente fino a un massimo di 10 anni;
  • viene disciplinata l'ipotesi nella quale, per i reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali, sia condannato un  soggetto titolare di una patente di guida rilasciata da uno Stato estero. Nel caso di condanna definitiva o di applicazione della pena su richiesta, il prefetto del luogo della commessa violazione adotta un provvedimento di inibizione alla guida nel territorio nazionale per un periodo pari a quello per il quale, nel caso in cui la condanna fosse pronunciata contro il titolare della patente di guida nazionale, sarebbe revocata a quest'ultimo la patente di guida; si prevede che tale provvedimento sia annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida mediante un procedimento informatico integrato.Penso di aver individuato le più recenti notizie in merito a omicidio stradale e Lesioni personali stradali
Fonte: 

http://www.camera.it/leg17/522?...


Informazioni aggiornate a giovedì 21 gennaio 2016 Il Parlamento ha approvato definitivamente una proposta di legge volta a introdurre nel codice penale i delitti di omicidio stradale e di lesioni personali stradali, puniti entrambi a titolo di colpa. Il provvedimento è in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (n.d.r. questa e le successive sottolineature sono mie).
Le modifiche al codice penale: l'omicidio stradale
La legge approvata in ultima lettura dal Senato nella seduta del 2 marzo 2016 inserisce nel codice penale il delitto di  omicidio  stradale ( articolo  589-bis) attraverso il quale è punito, a titolo di colpa, con la reclusione (di diversa entità in ragione del grado della colpa stessa) il conducente di veicoli a motore la cui condotta imprudente costituisca causa dell'evento mortale.
In particolare:
  • è confermata la fattispecie generica di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale (la pena rimane la reclusione da 2 a 7 anni);
  • è punito con la  reclusione da 8 a 12  anni l'omicidio stradale colposo commesso da conducenti un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica grave (tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro) o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope; se si tratta di conducenti professionali, per l'applicazione della stessa pena è sufficiente essere in stato di ebbrezza alcolica media (tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 grammi per litro);
  • è invece punito con la pena della  reclusione da 5 a 10 anni l'omicidio stradale colposo commesso da conducenti di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica media, autori di specifici comportamenti connotati da imprudenza: superamento di limiti di velocità, attraversamento di incroci con semaforo rosso; circolazione contromano; inversione di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi; sorpassi azzardati.
La pena è  diminuita  fino alla metà quando l'omicidio stradale, pur cagionato dalle suddette condotte imprudenti,  non sia esclusiva conseguenza dell'azione (o omissione) del colpevole.
La  pena è invece  aumentata se l'autore del reato non ha conseguito la patente (o ha la patente sospesa o revocata) o non ha assicurato il proprio veicolo a motore.
E' poi previsto un aumento della pena nel  caso in cui il conducente provochi la morte di più persone ovvero la morte di una o più persone e le lesioni di una o più persone. Anche qui si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo; il limite massimo di pena viene però stabilito in 18 anni (il limite massimo attuale è di 15 anni).
E' stabilita, infine, una specifica circostanza  aggravante nel  caso in cui il conducente, responsabile di un omicidio stradale colposo,  si sia dato alla fuga. In tale ipotesi, la pena è  aumentata da 1/3 a 2/3 e non può, comunque, essere inferiore a 5 anni.
Le modifiche al codice penale: le lesioni personali stradali
La legge introduce poi nel codice penale  (art. 590-bis) il reato di  lesioni personali stradali, le cui diverse fattispecie appaiono quasi del tutto speculari a quelle dell'omicidio stradale di cui al nuovo art. 589-bis. In particolare:
  • è confermato il reato di lesione personale grave e gravissima con violazione delle norme sulla circolazione stradale, sanzionato come oggi ma con l'eliminazione della possibilità di applicare in via alternativa la multa;
  • sono sanzionate in misura maggiore le  lesioni personali stradali (le  gravi con la pena della reclusione da 3 a 5 anni; le  gravissime con la reclusione da 4 a 7 anni) provocate  per colpa dalle stesse categorie di conducenti le cui condotte (guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto effetto di stupefacenti) sono sanzionate in modo più severo per l'omicidio stradale;
  • la pena è la reclusione da un anno e 6 mesi a 3 anni ( lesioni gravi) e da 2 a 4 anni ( lesioni gravissime), quando le lesioni derivano dalle stesse violazioni del Codice della strada sanzionate, per l'omicidio stradale, con la reclusione da 5 a 10 anni.
L'art. 590-bis prevede  aggravi e riduzioni di pena che ricalcano sostanzialmente quelli previsti per l'omicidio stradale.
Le ulteriori modifiche al codice penale
E' inoltre modificato il codice penale:
  • con riguardo ai criteri generali di  computo delle circostanze: in deroga è infatti fatto divieto di equivalenza o prevalenza delle concorrenti circostanze attenuanti - con pochissime eccezioni - rispetto alle circostanze aggravanti relative all'omicidio stradale e alle lesioni personali stradali;
  • sono  raddoppiati i termini di prescrizione per l'omicidio stradale;
  • è aumentata la pena edittale minima per il reato di lesioni personali, che viene portata da 3 a 6 mesi di reclusione (il massimo è confermato in 3 anni di reclusione).
Le modifiche al codice di procedura penale
La legge modifica il  codice di procedura penale con riguardo ai seguenti aspetti :
  • in materia di  operazioni peritali e di prelievo coattivo di campioni biologici, in particolare, l'omicidio stradale e le lesioni personali stradali sono inseriti fra i reati per i quali il giudice, anche d'ufficio, può disporre con ordinanza motivata l'esecuzione coattiva del prelevamento di campioni biologici;
  • il prelievo coattivo può essere disposto dal PM, nei casi urgenti e in cui sussista il pericolo che dal ritardo possa derivare grave o irreparabile pregiudizio alle indagini (il PM deve comunque chiedere la convalida al GIP entro 48 ore; quest'ultimo provvede nelle successive 48 ore);
  • si prevede l' arresto obbligatorio in flagranza per il delitto di "omicidio colposo stradale" e l' arresto facoltativo in flagranza per il delitto di lesioni colpose stradali gravi o gravissime;
  • per i nuovi reati di omicidio stradale e lesioni stradali è possibile per il PM chiedere, per una sola volta, la  proroga del termine di durata delle  indagini preliminari;
  • è consentito, anche per l'omicidio stradale, che la  richiesta di rinvio a giudizio venga depositata entro 30 giorni dalla data di chiusura delle indagini e previsto che tra la data che in sede di udienza preliminare dispone il giudizio e quella fissata per il giudizio stesso non debba intercorrere un termine superiore a 60 giorni;
  • è disciplinata la  citazione diretta a giudizio davanti al tribunale in composizione monocratica.
Le modifiche al codice della strada
Ulteriori modifiche apportate dalla proposta di legge allo stesso Codice stabiliscono che:
  • alla  condanna (o al patteggiamento)  per i reati di omicidio stradale o lesioni personali stradali consegue l

Modificato da gino1963 il 18/03/2016 alle 12:42:36
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gino1963
gino1963
22/09/2013 1612
Inserito il 18/03/2016 alle: 12:47:48
Da quanto letto mi pare che, promulgata la legge de qua, la violazione delle norme sulla circolazione stradale che comportino decesso o lesioni personali, costituiranno fattispecie di reato punite con reclusione (no multa in caso di lesioni) e ritiro patente.
Ciao 
Gino









22
nebris
nebris
08/01/2004 8021
Inserito il 18/03/2016 alle: 14:32:37

Grazie Gino,certo che trovo preoccupante che da parte di  Agenti  diversi dello stesso corpo di  Polizia Stradale vengano date risposte discordanti. Certo è anche causa come dici tu di leggi farraginose e con possibilità diinterpretazioni errate . Saluti Gianni

Modificato da nebris il 18/03/2016 alle 14:36:40
13
Lotus76
Lotus76
16/09/2012 1634
Inserito il 18/03/2016 alle: 14:34:59
In risposta al messaggio di gino1963 del 18/03/2016 alle 12:47:48

Da quanto letto mi pare che, promulgata la legge de qua, la violazione delle norme sulla circolazione stradale che comportino decesso o lesioni personali, costituiranno fattispecie di reato punite con reclusione (no multa in caso di lesioni) e ritiro patente. Ciao  Gino

Un interessante approfondimento che mi sento di condividere e sottoscrivere con voi

http://marcomarzari.postilla.it...



 
Roberto
_______________
Tra vent’anni sarete più delusi per le cose che non avete fatto che per quelle che avete fatto. Quindi mollate le cime. Allontanatevi dal porto sicuro. Prendete con le vostre vele i venti. Esplorate. Sognate. Scoprite. Mark Twain

latrofa124
latrofa124
-
Inserito il 18/03/2016 alle: 16:00:11
In risposta al messaggio di kind of blue del 17/03/2016 alle 22:55:18

Roberto, in merito a quanto hai scritto, senti un po' cosa mi è capitato oggi: stamattina verso le 10 e mezza stavo portando il camper in rimessaggio; all'uscita dell'autostrada a Vicenza trovo una di quelle postazioni
della cosiddetta revisione mobile. Incuriosito mi sono fermato ad osservare - stavano pesando/controllando un camion; in fila c'era un altro camion ed un furgone - e ad un certo punto ho chiesto al poliziotto: potete pesare anche me? e lui candidamente mi ha risposto: non pesiamo i camper perchè rischiamo di mandarvi tutti in galera; e poi mi ha anche detto: attenzione però che con le nuove norme sull'Omicidio Stradale le cose potrebbero cambiare. Sono stato là ancora un po' a parlare del più e del meno - al poliziotto piaceva molto il mio camper  ha voluto vederlo anche dentro - e poi me ne sono andato. Ho riflettuto molto su quello che mi aveva detto e tu stasera mi hai fatto ulteriormente riflettere. Ciao notte Pierluigi Siediti al sole. Abdica e sii re di te stesso (Fernando Pessoa)
...

Pierluigi,
Ho riflettuto molto su quello che mi aveva detto e tu stasera mi hai fatto ulteriormente riflettere.
per le tue riflessioni, è bastato l'incontro con un poliziotto giustizialista e un po rosicone, 
voglio essere anche io un tantinello diabolico,
siamo sicuri che c'è "la rinuncia per la rivalsa",in casi di sovrappeso,
grat,grat,
se ci capitasse un incidente e come accertatore proprio quello stesso poliziotto,
non oso pensare,al conseguente verbale, 
la galera quella già l'ha promessa,poi di farti finire in miseria ,anche quello è quasi certo,
Roberto
 
19
kind of blue
kind of blue
06/12/2006 3480
Inserito il 18/03/2016 alle: 16:12:34
"la rinuncia per la rivalsa",in casi di sovrappeso,
Io a questa cosa non ci ho mai creduto e men che meno in caso di danni a persone sad
La tabella di Tommaso è la mia Bibbiawink
Pierluigi

Siediti al sole. Abdica e sii re di te stesso (Fernando Pessoa)
latrofa124
latrofa124
-
Inserito il 18/03/2016 alle: 16:24:32
In risposta al messaggio di kind of blue del 18/03/2016 alle 16:12:34

la rinuncia per la rivalsa,in casi di sovrappeso, Io a questa cosa non ci ho mai creduto e men che meno in caso di danni a persone La tabella di Tommaso è la mia Bibbia Pierluigi Siediti al sole. Abdica e sii re di te stesso (Fernando Pessoa)

chiamala come ti pare  " Bibbia o Vangelo ",
con i tempi che corrono,davanti al primo Giudice giustizialista in paranoia che ti capita,  mi sentirei tranquillo solo dopo aver avuto un tipo di OK,
,l'ispezione di peso senza sanzione di una dogana Svizzera,
Roberto
22
eros
eros
05/10/2003 1420
Inserito il 18/03/2016 alle: 17:30:41
@ latrofa124, mi sai dire onestamente ed anche in privato se vuoi come si sta comportando il tuo mezzo e come ti ci trovi? es. il bagno se è comodo, se il cruscotto fa rumore, e che motore monti con o senza cambio automatico.

Eros
_______

Trilly :-)
_______
11
Palinuro
Palinuro
05/04/2014 375
Inserito il 19/03/2016 alle: 23:26:09


Che c'è di meglio che una bella uscita con il camper.. Per digerire meglio le ultime due pagine, utili, ma fortemente sollecitanti imprecisate manovre nelle parti basse?
Nulla! .. Uscire con il camper appunto .. Sopratutto nella bella Umbria.. E con una giornata così bella ..
Rispetto alle grandi sfige evocate .. Meglio combattere con quelle piccole .. solite e quotidiane, piccole sfighe, come quella di oggi che mi ha fatto tribolare due ore per cercare di capire perché non arrivasse corrente dalla colonnina, per poi, già quasi arreso, capire che era il cavo... Cambiato con l'altro di riserva, (più corto), tutto è tornato a funzionare. Pertanto, pensierino della sera: meglio avere due cavi che uno!!!⚡️⚡️⚡️💥💥
Saluti
Angelo


 
21
alexf
alexf
rating

11/11/2004 9933
Inserito il 20/03/2016 alle: 08:31:37
meglio avere due cavi che uno!!

O anche.....saperlo riparare!! (sempre in ottica peso!)wink

Buongiorno e buona domenica a tutti sia per chi è rimasto a casa che per chi è in giro.
Certo che il lungo messaggio di Gino ha trasmesso non poca preoccupazione e, considerando la problematica che coinvolge quasi tutti i camper circolanti, sarebbe ora di qualche efficace novità. 

 
Alessandro

_____________________
La vita è un viaggio,
chi viaggia vive due volte.
18
et4beta
et4beta
28/02/2007 1190
Inserito il 20/03/2016 alle: 11:32:22
In risposta al messaggio di alexf del 20/03/2016 alle 08:31:37

meglio avere due cavi che uno!! O anche.....saperlo riparare!! (sempre in ottica peso!) Buongiorno e buona domenica a tutti sia per chi è rimasto a casa che per chi è in giro. Certo che il lungo messaggio di Gino ha trasmesso
non poca preoccupazione e, considerando la problematica che coinvolge quasi tutti i camper circolanti, sarebbe ora di qualche efficace novità.    Alessandro La vita è un viaggio, chi viaggia vive due volte.
...

Vedi Alex io solitamente mi preoccupo di cose alle quali posso porre rimedio, ma se il rimedio non c'è preoccuparsi non serve a nulla, meglio non pensarci .... si vive meglio.
Per il cavo aggiungerei, per vari e ovvi motivi, meglio due cavi di lunghezza media che uno molto lungo(stesso peso, maggiore sicurezza ed utilità), e naturalmente un tester non dovrebbe mancare in nessun camper.
Enzo i6qkl
13
paul747
paul747
06/05/2012 547
Inserito il 20/03/2016 alle: 14:53:41
Pur condividendo le preoccupazioni riguardanti le nuove disposizioni del codice della strada.....devo purtroppo pensare che le persone "normali" le considereranno con attenzione e adotteranno ulteriori accorgimenti alla guida quoditiana,.......chi come fino ad ora non si e' mai preoccupato di guidare o senza patente, o senza assicurazione, sotto effetto di droghe o completamente ubriaco.......continuera' a farlo con la solita incoscenza...angry   .........pertanto per il momento non resta che "con ulteriore attenzione"...goderci i nostri bewmwti mezzi....cheeky

........saluti da Fano........
paul747





21
alexf
alexf
rating

11/11/2004 9933
Inserito il 20/03/2016 alle: 18:28:36
Certamente non dobbiamo impressionarci più di tanto ma ritengo sia giusto darci la giusta importanza e continuare ad usare i nostri mezzi come lo abbiamo sempre fatto. Bisognerebbe però fare delle pressioni ai politici perchè trovino una soluzione a questi problemi poichè i costruttori continuano a sfornare mezzi che all'utilizzo finale saranno fuori regola ed a noi acquirenti costerebbe troppi sacrifici e non solo economici per metterci in regola!

Al riguardo dei cavi io ne ho uno di lunghissimo, credo 50 mt. e pure pesante perchè un 3x2,5 ma lo carico solo quando penso mi possa servire poi ne ho uno da 5 mt. ed uno da 10. Ora però mi sono dotato di un bellissimo avvolgitore e di contenute dimensioni (consigliatomi da un amico wink) con 25 mt. di cavo che sostituirà tutti gli altri.
Se li aggiungo tutti credo che potrei raggiungere la meta senza staccare la presa casalinga!!surprise
Alessandro

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La vita è un viaggio,
chi viaggia vive due volte.
17
Olivia2006
Olivia2006
20/01/2008 12974
Inserito il 20/03/2016 alle: 20:03:47
Buonasera a tutti,
Rientrato ieri sera da un paio di giorni a giro con il nuovo giocattolo. Visitate per l'ennesima volta Ferrara e Ravenna. Cittadine piccole e piacevoli da visitare.
Che dire, sono andato a cercarmi le buche per metterlo alla prova, che devo dire superata alla grande. Il cestino della frutta erano 8 anni che non lo potevamo tenere più sul tavolo mentre si viaggiava.... questa volta c'è rimasto eccome !  Nessun rumore di plasticaccia trinquellante...... o cigolii metallici del bascullante.
Ho benedetto tutti i santi ad ogni uscita che facevamo, e al rientro visto che c'erano sempre problemi ci riproponevamo sempre di cambiarlo, accidenti a quando non lo abbiamo fatto prima.
Per ora mia moglie è soddisfatta, pertanto prova superata !


 
Alex

Modificato da Olivia2006 il 20/03/2016 alle 20:11:13
17
Olivia2006
Olivia2006
20/01/2008 12974
Inserito il 20/03/2016 alle: 20:27:05
Passando alla tecnica e non solo, devo dire che il messaggio di Gino è interessante/preoccupante..... ma troppo lungo da leggere. Io cerco di stare alle regole il più possibile per quanto mi riguarda. I malandrini leggi o non leggi non le rispetteranno mai.

Per il cavo della corrente anche io ne ho due spezzoni con prese europee e anche adattatori per prese schuko/cee. Porto dietro quello più corto di 20 mt, l'altro di 30 lo lascio a casa. Questi due spezzoni risalgono a quando andavamo al mare con frequenza. Ora che non frequentiamo più certi luoghi e che nelle vacanze estive sono anni che non infiliamo nei campeggi potrei lasciare a casa anche quello che è nel gavone. Lo porto perché "non si sa mai"

 
Alex
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