quote:Risposta al messaggio di Maxi67 inserito in data 29/10/2013 11:53:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>Nel forum si continua a discutere sulla questione art.167-169 creando confusione e falsi miti. L'Art. che viene applicato a noi è il 169 e non prevede nessuna tolleranza,salvo la tolleranza prevista per l'apparecchio di pesatura usato.Saluti. Gianni
quote:Risposta al messaggio di nebris inserito in data 29/10/2013 12:02:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Secondo le mie conoscenze giuridiche la vedo in questo modo. Abbiamo due norme: • Una di carattere generale, costituita dal primo comma dell’art. 167 del cds che prevede che: “I veicoli a motore ed i rimorchi non possono superare la massa complessiva indicata sulla carta di circilazione”; • Una seconda di carattere speciale, costituita dal settimo comma dell’art. 169 del cds che prevede che: “Chiunque guida veicoli destinati a trasporto di persone, escluse le autovetture, che hanno un numero di persone e un carico complessivo superiore ai valori massimi indicati nella carta di circolazione, ovvero trasporta un numero di persone superiore a quello indicato nella carta di circolazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €159,00 a €639,00 Ne consegue che, per il principio di specialità previsto dall'articolo 9 comma 1 legge 689/81 (Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale), nel nostro caso si applica l’art. 169 comma 7. Se però leggiamo attentamente quest’ultima disposizione, notiamo che la sanzione è applicata ai veicoli destinati al trasporto di persone, escluse le autovetture (dunque entrano a pieno titolo i camper) se si avverano entrambe le condizioni previste: • Numero di persone superiore al valore massimo consentito • Carico complessivo superiore al valore massimo consentito Non c’è o, meglio, io non riesco a leggere, una sanzione all’interno dell’art. 169 del cds che colpisce il solo carico complessivo dei camper. Ritengo il comma 3 dell’art. 169 una ripetizione del primo comma dell’art. 167.
quote:Risposta al messaggio di chorus inserito in data 29/10/2013 12:53:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>Fino a poco tempo fa con il mio gruppo di amici faceva le uscite in camper un Agente della Polizia Stradale e mi ha confermato che l'Art. che ci riguarda è il 169 poi vedete voi. Saluti. Gianni
quote:Risposta al messaggio di Maxi67 inserito in data 29/10/2013 12:58:36 (> Concordo....anche se la stradale non ha ancora risposto a una domanda specifica in merito[:(] Mauro,Deborah, Jurij e ZoeVisualizza messaggio in nuova finestra
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quote:Risposta al messaggio di fipotei inserito in data 15/11/2013 00:40:36 (> Nei listini è comunque prevista una tolleranza del 5%...Inoltre sei sicuro di non aver installato alcun accessorio? Tedalino....seconda batteria....condizonatore cabina (non compreso sul peso di immatricolazione....) ecc Mauro,Deborah, Jurij e ZoeVisualizza messaggio in nuova finestra
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quote:Risposta al messaggio di topanga inserito in data 15/11/2013 09:03:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Come ho già avuto modo di dire in più occasioni, la tolleranza del 5% è prevista dalla direttiva 95/48/CEE del 20 settembre 1995 in materia di omologazione dei veicoli a motore. Se è vera l'interpretazione per cui ai camper si applica il solo art. 169 del cds, siamo di fronte ad un conflitto di leggi. E' un paradosso: in sede di omologazione è prevista la tolleranza del 5% che invece non è prevista nel momento in cui il veicolo comincia a circolare.
quote:Risposta al messaggio di fipotei inserito in data 15/11/2013 15:57:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ciao fipotei Molti colleghi sono convinti che il peso base dichiarato dal costruttore per il loro veicolo non sia veritiero. In realta' e' assolutamente preciso, basta capire come viene calcolato. Incominciamo col dire che, secondo la direttiva 92/21/CE, il peso in ordine di marcia di un camper, comprende, oltre la meccanica, un conducente di 75 chili, i serbatoi acqua, carburante e gas al 90 % della loro capienza e un cavo elettrico. Conducente: 75 chili; nulla da rilevare. Serbatoio acqua: la norma non specifica la capacita'. Molti allestitori montano un normale serbatoio da 100 litri e poi mettono una valvola limitatrice in maniera tale che il serbatoio stesso non possa contenere, ad esempio, piu' di 20 litri: quindi 90% di 20 = 18 litri/chili. Ovviamente basta chiudere la valvola per caricare 100 litri di acqua. Bombola del gas: anche in questo caso la norma non specifica la capacita' e quindi va bene anche quella da tre chili (credo la piu' piccola disponibile)e quindi 90% di 3 = 2,7 chili. Serbatoio carburante: il Ducato 250, se non ricordo male, puo' montare serbatoi da 60, 90 e 120 litri.Nella omologazione ovviamente si fa riferimento a quello piu' piccolo e quindi 90% di 60 = 54 litri/chili. Cavo elettrico; lungo quanto? sezione conduttori 1mm? Incidenza: pochi grammi[:0] Alcuni costruttori poi offrono uno o piu' pacchetti, magari obbligatori, comprendenti dotazioni alle quali nessuno rinuncerebbe, tipo climatizzatore. Trattandosi di accessori, non vengono ovviamente considerati ai fini del peso in ordine di marcia. Ricordarsi sempre che la batteria di servizio e' considerata un accessorio (sic!) e quindi non viene mai inserita nel peso base. Tenendo presente quanto precede e' possibile calcolare con precisione, fin dal momento dell' ordine, il peso del veicolo che ci verra' consegnato.
quote:Risposta al messaggio di Gasoline inserito in data 17/11/2013 15:32:07 (> Concordo... Mauro,Deborah, Jurij e ZoeVisualizza messaggio in nuova finestra
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