quote:Risposta al messaggio di Highlander inserito in data 28/01/2010 15:29:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
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...mi hanno dato la notizia che il portamoto non è omologato ne molto probabilmente mai omologabiile a meno di chissà quale miracolo...>
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mi dispiace, e' una situazione trattata ampiamente nel forum "leggi e normative"; in pratica, la struttura aggiuntiva venduta con la dicitura "portamoto", e' ormai antieconomico farla trascrivere sulla carta di circolazione, ovviamente in Italia si fanno le leggi e poi si trova l'inganno (tanto per farci spendere soldi [}:)]), tant'e' che lo stesso oggetto venduto da alcuni come "portabagagli" puo' essere installato senza alcun problema legale e trasportare qualsiasi motociclo [;)]. Se la cosa ti puo' essere di aiuto, leggiti quanto segue...
Ciao
Giordano
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MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
DIREZIONE GENERALE M.C.I.C.
IV Direzione Centrale - Div. 43
Prot. n. 1906/4120 - D.C. IV n. B041
Roma, 6 maggio 1999
OGGETTO: Strutture portabici, portasci e portamotocicli applicate posteriormente a sbalzo. Chiarimenti e precisazioni.
A seguito ed a chiarimento di quanto disposto con la precedente circolare 27 novembre 1998, n. B103/MOT D.C. IV, si forniscono le seguenti precisazioni.
L'applicazione della suddetta circolare non ha dato luogo a particolari problemi per quanto concerne le strutture portabiciclette e portasci che, trattandosi di accessori leggeri ed amovibili, si conferma possono essere applicati sull'autovettura e sull'autocaravan senza incorrere nella violazione dell'articolo 78 del codice della strada, in quanto non e' necessario procedere alla loro annotazione sulla carta di circolazione del veicolo.
La presente circolare intende integrare le precedenti disposizioni, al fine di fornire alcuni chiarimenti su taluni aspetti relativi alle strutture destinate al trasporto di ciclomotori e motocicli applicate posteriormente a sbalzo sulle autocaravan.
La formulazione del penultimo capoverso della circolare n. B103/MOT del 1998 ha dato luogo ad interpretazioni eccessivamente restrittive, tali che alcuni uffici provinciali hanno rifiutato l'immatricolazione di autocaravan regolarmente omologate fin dall'origine con una struttura portamotocicli, o non hanno portato a compimento pratiche che erano state accettate in data anteriore a quella di emanazione della circolare.
E' di tutta evidenza che la garanzia di stabilita' e corretta installazione delle strutture in questione non puo' che essere assicurata in sede di omologazione direttamente dal costruttore dell'autocaravan.
E' pertanto consentita l'installazione, fin dall'origine da parte del costruttore in sede di omologazione, di struttura portamotocicli inamovibili e facenti parte integrante della carrozzeria del veicolo.
La installazione successiva all'immatricolazione viene consentita all'unica condizione che il veicolo venga reso uguale alla versione con portamoto omologata dal costruttore dell'autocaravan.
Alla domanda di aggiornamento della carta di circolazione dovra' essere allegata apposita dichiarazione in tal senso da parte del costruttore del veicolo, o di un'officina dal medesimo autorizzata.
La presenza di una struttura portamotocicli deve risultare nella carta di circolazione dell'autocaravan.
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI E PER I SISTEMI INFORMATICI E STATISTICI
Direzione generale della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre
Prot. n. 01/M368
Roma, 2 gennaio 2003
OGGETTO: Applicazione di strutture portamoto su autocaravan. Ulteriori precisazioni.
Sono pervenute richieste di chiarimenti in ordine all'applicazione di strutture portamoto su autocaravan gia' in circolazione.
In merito, fermo restando quanto gia' stabilito con la circolare n. 1906/4120 - MOT B041 del 6.5.1999, si ribadisce quanto segue.
L'installazione su autocaravan della struttura portamoto, fissa o amovibile, successivamente alla prima immatricolazione, e' consentita all'unica condizione che esista una corrispondente versione omologata dal costruttore dell'autocaravan che preveda tale tipo di struttura sin dall'origine.
La visita e prova effettuata dall'Ufficio provinciale del D.T.T., a norma dell'art. 78 del Codice della strada, e' finalizzata a verificare, tra l'altro, che la tara del veicolo, compreso il portamoto, non vari del ± 5% rispetto al valore della tara del veicolo omologato, significando che la verifica della condizione che il veicolo in ordine di marcia non superi la massa complessiva a pieno carico riportata sulla carta di circolazione e' a totale carico dell'utente del veicolo.
Nell'aggiornamento della carta di circolazione deve essere riportato lo stesso valore della tara del veicolo di riferimento gia' omologato con portamoto e la seguente annotazione: "Lunghezza massima con portamoto = mm ..."
IL CAPO DIPARTIMENTO
dott. ing. Amedeo Fumero
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI E IL TRASPORTO INTERMODALE
Direzione generale per la motorizzazione - Divisione 2
Prot. n. 69402/08/03
Roma, 2 settembre 2008
OGGETTO: Strutture portabagagli.
Come è noto, con le circolari n. 2522/4332-D.C.IV n. B103 del 27.11.1998, n. 1906/4120-B41 del 6.5.1999 e n. 01/M368 del 2.1.2003 sono state indicate, per gli autocaravan gia' in circolazione, le condizioni di ammissibilita' e le procedure per l'aggiornamento della carta di circolazione a seguito dell'installazione di strutture portamoto.
Nel confermare i contenuti delle richiamate disposizioni, con la presente nota si forniscono alcuni chiarimenti in merito a talune strutture portabagagli, omologate secondo la direttiva 74/483/CEE e successive modifiche ed integrazioni, montate posteriormente a sbalzo sugli autocaravan e commercializzate quali "portamoto".
Nel merito, si osserva, preliminarmente, che le citate direttive comunitarie prevedono, tra l'altro, la possibilita' di omologare i portabagagli quale entita' tecniche indipendenti.
I portabagagli omologati sono contraddistinti dalla prescritta marcatura (numero di omologazione CE, proceduto dalla sigla dello Stato che ha rilasciato l'omologazione) e sono accompagnati dalle istruzioni di montaggio.
L'installazione sui veicoli di siffatte strutture deve essere effettuata in conformita' a quanto previsto dalle predette istruzioni di montaggio, nel rispetto dei limiti di carico della struttura stessa e dei limiti di pesi massimi del veicolo.
Tutto cio' premesso, si evidenzia che l'installazione dei portabagagli sopra descritti non comporta l'aggiornamento della carta di circolazione, e, pertanto, le eventuali richieste da parte dell'utenza tese all'annotazione sulla carta di circolazione di strutture definite "portamoto" che risultino omologate in base alla direttiva 74/483/CEE e succ. mod. ed int., debbono essere definite negativamente.
Si pregano le Direzione Generali Territoriali di assicurare la diffusione della presente nota agli Uffici coordinati.
IL DIRETTORE GENERALE
dott. arch. Maurizio Vitelliid="size1">