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Samuele
Samuele
15/11/2004 1085
Inserito il 08/07/2009 alle: 16:51:09
Dammi dei link dave possa io aggiornarmi e capire su come si possa intervenire su una centralina legalmente, altrimenti per me le tue opinioni saranno (come dici te) da visionario. Ciao.
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Luca19
Luca19
14/05/2007 4692
Inserito il 08/07/2009 alle: 16:53:31
Inoltre: a me pare che la documentazione che porto ad esempio venga direttamente da un' organo di stato e non da una scritta messa lì dal moderatore di un forum di appassionati per quanto esso possa essere autorevole...e meno male che poi ero io quello che usava fonti non attendibili!!!! Anche sul decreto di legalizzazione del tuning, quando lo dissi in giro la mattina che arrivo' la notizia venivo preso per pazzo da chi non mi conosceva, poi han comprato tutti prima i quotidiani, poi le riviste specializzate e quando e' uscita la gazzetta ufficiale!!!! Per un mese tutti i week end avevo le cene gratis[:D][:D][:D][:D]
21
Samuele
Samuele
15/11/2004 1085
Inserito il 08/07/2009 alle: 17:21:48
Dov'è questa documentazione? Che il tuning sia legale è una cosa (cambia solo che non serve il nulla osta del produttore, rimane l'omologazione...), che sia libero è un'altra.
16
ippocampo2009
ippocampo2009
22/02/2009 7455
Inserito il 08/07/2009 alle: 17:24:08
quote:Originally posted by Luca19
quote:Originally posted by Samuele
>
> Forse non ci stiamo capendo: Io non ti ho detto che la casa madre autorizza a intervenire nella mappatura, ho solo detto che la legge prevede che l'incremento di potenza e di cilindrata, entro un certo limite puo' essere fatto senza problemi. Se questo incremento lo ottengo per via elettronica o con altri mezzi o solo magari togliendo una strozzatura da una scatola filtro(vedi mercedes sprinter che solo togliendo questa vola) e' un'altro discorso. La suddetta cosa e' scritta chiaramente sulla nuova normativa in fatto di tuning diramata con circolare ministeriale e pubblicata sulla gazzetta ufficiale del 28/02/2009id="red">... Ribadisco: L'incremento di potenza superiore al 5% del dato dichiarato dalla casa costruttrice e' vietato dalla legge, la stessa legge dicendo cio' afferma pero' che entro quel limite posso fare cio' che voglio, compreso il montaggio di componenti "visibili" diversi da quelli originali, purche' omologati.
>
> Per quanto a mia conoscenza, l'unica "norma" inerente alla materia pubblicata in data 28.02.09 è la L. n. 14/09 di conversione del relativo Decreto Legge del 30 dicembre 2008 e che modifica l'art. 75 del CdS, ti riferisci forse a questa? se si, visto che io non leggo in essa alcunchè in riferimento al possibilità di aumento del 5% della potenza dei veicoli, per mia cultura, mi diresti il riferimento normativo di tale facoltà? saluti...
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Luca19
Luca19
14/05/2007 4692
Inserito il 08/07/2009 alle: 17:25:08
quote:Originally posted by Samuele
Dammi dei link dave possa io aggiornarmi e capire su come si possa intervenire su una centralina legalmente, altrimenti per me le tue opinioni saranno (come dici te) da visionario. Ciao. >
> E tu trovami allora l'ART. preciso che dice che sono illegali! Non hai capito allora! Stiamo parlando di due cose diverse!!!! Ricominciamo! Tu parli di legalita' nel riprogrammare una centralina, mentre io parlo di legalita' sull' incremento di potenza! Che la rimappatura della centralina e' vietata non lo troverai scritto in nessun documento ufficiale(con tanto di riferimento alla legge che dice"e' vietata la rimappatura elettronica) come non troverai che e' legale. Troverai scritto in qualche forum o articolo che (di rimando) e' vietata, ma perche' essa porta all'incremento di potenza di un motore. Se al contrario rimani in quei limiti non ci sono problemi. Quello che voglio dire e che provo a dire da 2 giorni e' che non e' sotto accusa la rimappatura della centralina, ma l'incremento di potenza(se superiore al fatidico 5%)!!!!!! In questo caso si puo' ottenere attraverso la rimappatura, ma anche con altri sistemi. Chiamali cavilli burocratici, chiamali come vuoi, ma e' purtroppo o per fortuna così. La rimappatura e' SOLO uno strumento. E' come una pistola: la puoi usare per tirare al poligono come per tirare al vicino di casa che ti sta sulle paxxe. Che e' vietato averla non lo troverai in nessuna legge, come non troverai che e' vietato usarla al poligono, ma troverai che e' vietato usarla per certe cose(sparare al vicino)[:D] Al contrario troverai una legge(non ricordo l'articolo, scusami, ma al 99% e' il 92 o 98, comunque ti puoi rifare all' art.78) che dice che non possono essere modificate le caratteristiche tecniche del veicolo che nella fattispecie sono quelle indicate sulla carta di circolazione e che in sostanza sono: - Lunghezza - Larghezza - Tipo motore e suo numero - Alimentazione - numero cilindri - Potenza max - impianto frenante - dimensione pneumatici. - ecc. Detta legge pero' al comma successivo(sempre se non ricordo male, purtroppo non ho il codice con me) da il consenso a poter montare altre componenti che siano omologati e che alla fine cambiano tali dati solo attraverso il rilascio del nulla osta della casa costruttrice o dichiarazione tecnica di un ing. della mctc che dice che detta modifica non crea problemi(detta in soldoni...) Legata a lei poi c'e' un altro comma che dichiara possibile senza aggiornamento della carta di circolazione un incremento dei valori dei dati in essa contenuta per un max del 5% ad esclusione della misura di gomme e cerchi. A questa e' poi stata affiancata la suddetta "circolare sul tuning" che trovi sulla gazzetta ufficiale del 28/2/09 e che di fatto esclude la richiesta di nulla osta della casa o dichiarazione dell' ing. della mctc, per semplici applicazioni purche' si utilizzino componenti omologate e rimandando alle semplici officine o ad ing. non dipendenti della mctc la dichiarazione di conformita' delle modifiche effettuate. Sinceramente l'unico sito in cui rimandarti per confermare tutto l'ambaradan e' quello del ministero dei trasporti, e per l'ultima circolare la trovi sulla gazzetta ufficiale. Io personalmente per queste cose non uso internet, ma mi servo direttamente della motorizzazione e di contatti che negli anni ho instaurato con persone degli uffici omologazione di alcune case automobilistiche che via via mi mandano mail o fax(ma a livello di amiciza) inerenti queste nuove normative. Ciao Luca
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Luca19
Luca19
14/05/2007 4692
Inserito il 08/07/2009 alle: 17:32:44
quote:Originally posted by ippocampo2009
quote:Originally posted by Luca19
quote:Originally posted by Samuele
>
> Forse non ci stiamo capendo: Io non ti ho detto che la casa madre autorizza a intervenire nella mappatura, ho solo detto che la legge prevede che l'incremento di potenza e di cilindrata, entro un certo limite puo' essere fatto senza problemi. Se questo incremento lo ottengo per via elettronica o con altri mezzi o solo magari togliendo una strozzatura da una scatola filtro(vedi mercedes sprinter che solo togliendo questa vola) e' un'altro discorso. La suddetta cosa e' scritta chiaramente sulla nuova normativa in fatto di tuning diramata con circolare ministeriale e pubblicata sulla gazzetta ufficiale del 28/02/2009id="red">... Ribadisco: L'incremento di potenza superiore al 5% del dato dichiarato dalla casa costruttrice e' vietato dalla legge, la stessa legge dicendo cio' afferma pero' che entro quel limite posso fare cio' che voglio, compreso il montaggio di componenti "visibili" diversi da quelli originali, purche' omologati.
>
> Per quanto a mia conoscenza, l'unica "norma" inerente alla materia pubblicata in data 28.02.09 è la L. n. 14/09 di conversione del relativo Decreto Legge del 30 dicembre 2008 e che modifica l'art. 75 del CdS, ti riferisci forse a questa? se si, visto che io non leggo in essa alcunchè in riferimento al possibilità di aumento del 5% della potenza dei veicoli, per mia cultura, mi diresti il riferimento normativo di tale facoltà? saluti...
>
> Scusa, hai ragione era riferita ad un'altra cosa, nello scrivere ho fatto un taglia e cuci e mi si e' incasinato... Lo trovi nell' Art 78 e suoi commi e di rimando ci sono collegamenti con Art. 92 e 98 del CDS. Perdonami l'imprecisione, non sono un legale e non e' che mi ricordo a memoria i numeri degli articoli. A casa li ho anche segnati da qualche parte. Comunque leggi sopra che e' spiegato meglio. Ciao Luca
21
Samuele
Samuele
15/11/2004 1085
Inserito il 08/07/2009 alle: 17:49:40
Nella maggior parte dei motori (quasi tutti di quelli cui io ho a che fare) i valori che riguardano l'alimentazione sono intoccabili, anche per i concessionari. L'unico modo per modificare l'iniezione è con componenti aggiuntivi illegali. In questi casi come potrei recuperare "legalmente" il 5%? Come faccio a dimostrare che il mio motore rendeva il 5% in meno? Come faccio a dimostrare che la mia mappatura è legale e che il motore ora rientra al massimo nel 105% delle sue prestazioni dopo le mie modifiche private? Mi dispiace, ma io sono ancora dell'idea che la realtà è ancora molto lontana.
16
ippocampo2009
ippocampo2009
22/02/2009 7455
Inserito il 08/07/2009 alle: 17:51:35
Mi dispiace, non riesco a trovare nulla, l'art. 78 CdS che posto di seguito: Art. 78. Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione 1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi devono essere sottoposti a visita e prova presso i competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri quando siano apportate una o più modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi d'equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72, oppure sia stato sostituito o modificato il telaio. Entro sessanta giorni dall'approvazione delle modifiche, gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri ne danno comunicazione ai competenti uffici del P.R.A. solo ai fini dei conseguenti adeguamenti fiscali. 2. Nel regolamento sono stabiliti le caratteristiche costruttive e funzionali, nonché i dispositivi di equipaggiamento che possono essere modificati solo previa presentazione della documentazione prescritta dal regolamento medesimo. Sono stabilite, altresì, le modalità per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione. 3. Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le prescritte visita e prova, ovvero circola con un veicolo al quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte e che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte visita e prova, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559. (2) 4. Le violazioni suddette importano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. fa riferimento solo agli art. 71 e 72 che nulla hanno a che vedere. anche il relativo articlo del Regolamento, il 236, nulla dice in merito: Art. 236. (Art. 78 Cod. Str.) Modifica delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione. 1. Ogni modifica alle caratteristiche costruttive o funzionali, tra quelle indicate nell'appendice V al presente titolo ed individuate con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C., o che determini la trasformazione o la sostituzione del telaio, comporta la visita e prova del veicolo interessato, presso l'ufficio [provinciale] della Direzione generale della M.C.T.C. competente in relazione alla sede della ditta che ha proceduto alla modifica. Quando quest'ultima è effettuata da più ditte, senza che per ogni stadio dei lavori eseguiti venga richiesto il rilascio di un certificato di approvazione, l'ufficio [provinciale] della Direzione generale della M.C.T.C. competente per la visita e prova è quello nel cui territorio di competenza ha sede la ditta che ha operato l'ultimo intervento in materia. In tale caso la certificazione dei lavori deve essere costituita dal complesso di tutte le certificazioni, ciascuna redatta dalla ditta di volta in volta interessata dai diversi stadi, con firma del legale rappresentante autenticata nei modi di legge. 2. Ogni modifica riguardante uno dei seguenti elementi: a) la massa complessiva massima; b) la massa massima rimorchiabile; c) le masse massime sugli assi; d) il numero di assi; e) gli interassi; f) le carreggiate; g) gli sbalzi; h) il telaio anche se realizzato con una struttura portante o equivalente; i) l'impianto frenante o i suoi elementi costitutivi; l) la potenza massima del motore; m) il collegamento del motore alla struttura del veicolo, è subordinata al rilascio, da parte della casa costruttrice del veicolo, di apposito nulla-osta, salvo diverse o ulteriori prescrizioni della casa stessa. Qualora tale rilascio non avvenga per motivi diversi da quelli di ordine tecnico concernenti la possibilità di esecuzione della modifica, il nulla-osta può essere sostituito da una relazione tecnica, firmata da persona a ciò abilitata, che attesti la possibilità d'esecuzione della modifica in questione. In tale caso deve essere eseguita una visita e prova presso l'ufficio [provinciale] della Direzione generale della M.C.T.C. competente in base alla sede della ditta esecutrice dei lavori, al fine di accertare quanto attestato dalla relazione predetta, prima che venga eseguita la modifica richiesta. 3. L'aggiornamento dei dati interessati dalla modifica viene eseguito dall'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. cui sia esibito il certificato d'approvazione definitivo della modifica eseguita, oppure dall'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. che ha proceduto all'ultima visita e prova con esito favorevole. Tale aggiornamento ha luogo mediante l'emissione di un duplicato della carta di circolazione, i cui dati vanno variati o integrati conseguentemente alla modifica approvata. 4. La Direzione generale della M.C.T.C. definisce le competenze dei propri uffici periferici, tenuto anche conto della necessità di distribuzione dei carichi di lavoro e delle possibilità operative degli uffici stessi, nonché delle particolari collocazioni territoriali delle ditte costruttrici o trasformatrici. anzi, a vedere tale articolo del Regolamento, qualsiasi aumento della potenza è vietato senza nulla-osta o relazione tecnica. Può darsi che vi sia stato un frainteso, le tue fonti forse intendevano dire che, qualora il valore della potenza massima era inferiore a quello dichiarato dalla casa costruttrice, era ammessa un'eventuale rimappatura della centralina per riportarlo a quello esatto.....

Modificato da ippocampo2009 il 08/07/2009 alle 17:52:46
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Luca19
Luca19
14/05/2007 4692
Inserito il 08/07/2009 alle: 18:11:43
quote:Originally posted by Samuele
Nella maggior parte dei motori (quasi tutti di quelli cui io ho a che fare) i valori che riguardano l'alimentazione sono intoccabili, anche per i concessionari. L'unico modo per modificare l'iniezione è con componenti aggiuntivi illegali. In questi casi come potrei recuperare "legalmente" il 5%? Come faccio a dimostrare che il mio motore rendeva il 5% in meno? Come faccio a dimostrare che la mia mappatura è legale e che il motore ora rientra al massimo nel 105% delle sue prestazioni dopo le mie modifiche private? Mi dispiace, ma io sono ancora dell'idea che la realtà è ancora molto lontana. >
> Sui motori stradali il 90% li fai tranquillamente, basta che ti premunisci di un' interfaccia obdII tipo galletto o kwp2000 e di un programma per rimappare(si trovano anche su internet, oppure registrandoti sui maggiori siti di chi fa questi programmi danno modo di scaricarti la demo). Non so su che tipo di motori lavori, se autovrtture, commerciali o al contrario mezzi industriali tipo ruspe ecc. Per verificare la potenza che hai devi mettere il motore su un Banco prova potenza, o piu' semplicemente come facevo io a 14 anni...mi ingarellavo con chi aveva il mio stesso scooter rigorosamente originale e vedevi chi stava avanti[:D][:D]. Non dai scherzo! Si sta comunque parlando di casi limite. Un esempio del genere ripeto puo' essere il caso degli amici poweristi a cui hanno fatto un aggirnamento della centralina ed improvvisamente i mezzi non andavano piu' e consumavano come petroliere. Va da se che chi si rivolge a tale operazione raramente si limita ad un 5% di incremento, questo e' palese. Ciao Luca

Modificato da Luca19 il 08/07/2009 alle 18:34:07
18
Luca19
Luca19
14/05/2007 4692
Inserito il 08/07/2009 alle: 18:28:55
Postato da ippocampo2009:"...A vedere tale articolo del Regolamento, qualsiasi aumento della potenza è vietato senza nulla-osta o relazione tecnica.Può darsi che vi sia stato un frainteso, le tue fonti forse intendevano dire che, qualora il valore della potenza massima era inferiore a quello dichiarato dalla casa costruttrice, era ammessa un'eventuale rimappatura della centralina per riportarlo a quello esatto....." Questo mi e' stato detto a voce chiaramente, ma ricordo mi fornirono anche documentazione scritta inerente proprio gli incrementi di potenza da me citati. Ripeto non sono un legale, quindi non posso ricordarmi tutti gli articoli a memoria (anche gli avvocati consultano il codice...). Devo controllare nella mia "banca dati personale" che ho a casa. Ormai e' diventata una questione di principio! Datemi solo un po' di tempo per riesumarlo dal mega-casino che ho tra le mie cose...[xx(][xx(][xx(]...Tra queste cose e quelle del nuovo lavoro da libero professionista, le iscrizioni agli albi ecc. ho un casino per casa e per l'ufficio che fa spavento! Se sapevo che per aprire per conto proprio c'era un casino di fogli i nquesta maniera lasciavo fare tutto!!! Tra commercialisti, uffici, registri, albi ecc. a momenti non ho ancora cominciato a lavorare che gia' mi hanno spillato un sacco di soldi e in tasca non e' entrato un tubo!!!! Si comincia bene! Comunque posto tutti i riferimenti appena posso. Ciao Luca
16
ippocampo2009
ippocampo2009
22/02/2009 7455
Inserito il 08/07/2009 alle: 18:36:45
X Luca19...innanzitutto in bocca al lupo per il nuovo lavoro e non disperare, questo è solo l'inizio...poi peggiora..[:D][:D][:D]..(nel senso che più clienti hai più rogne sono, ma anche più guadagno, quindi...[:)][:)][:)]) per le info non preoccuparti, non c'è urgenza visto che è proprio solo perchè non sono a conoscenza di tali norme.... ciao...
21
Samuele
Samuele
15/11/2004 1085
Inserito il 08/07/2009 alle: 20:19:24
Ti auguro buona fortuna per il tuo nuovo lavoro e spero che ti rimanga ancora del tempo per discutere assieme qui nel forum, in modo appassionato come sempre. Ovviamente che ti rimanga dello spazio anche per il camper. Ciao.
18
Luca19
Luca19
14/05/2007 4692
Inserito il 09/07/2009 alle: 09:29:42
Grazie a tutti x l'in bocca al lupo! Ne ho veramente bisogno! Me lo dicevano che all' inizio era dura...ora me ne accorgo seriamente. Meno male che sono appoggiato ad una struttura che comunque mi assiste e mi aiuta tantissimo, soprattutto dal lato burocratico, oltre al fatto che mi gira la gestione ed il recupero di un portafoglio clienti che all' inizio soprattutto e' indispensabile. Comunque alla fine analizzando la situazione devo dire che e' cambiato poco rispetto a prima: di tempo per me ne ho sempre poco[V][V], le mani sulla 500 ipertruccata le metto sempre la sera dopo cena[:p][:p], con la ragazza esco sempre nel fine settimana(in settimana da ambo le parti e' quasi impossibile x gli impegni)[B)] e il camper lo prendo appena posso, sempre se non serve ai miei, visto che e' il loro ed io ho solo l'usufrutto[:D][:D][:D] Ciao Luca
1dic2risp
1dic2risp
-
Inserito il 09/07/2009 alle: 17:17:11
quote:Originally posted by ippocampo2009 Mi dispiace, non riesco a trovare nulla, l'art. 78 CdS che posto di seguito[/i]: >
> E' il vecchio c.d.s. ... Ecco il link alla versione aggiornata (in grassetto le VARIAZIONI!!!).[;)] [url] http://www.aci.it/index.php?id=630 Credo vi stiate riferendo al comma 2 bis...
16
ippocampo2009
ippocampo2009
22/02/2009 7455
Inserito il 10/07/2009 alle: 02:26:43
quote:Originally posted by 1dic2risp
quote:Originally posted by ippocampo2009 Mi dispiace, non riesco a trovare nulla, l'art. 78 CdS che posto di seguito[/i]: >
> E' il vecchio c.d.s. ... Ecco il link alla versione aggiornata (in grassetto le VARIAZIONI!!!).[;)] [url] http://www.aci.it/index.php?id=630 Credo vi stiate riferendo al comma 2 bis...
>
> Sarà l'ora, sarà la stanchezza ma per la verità io non mi ritrovo.... il mio CdS è aggiornato al Decreto Legge 30.12.2008, n.207, convertito dalla Legge 27.2.2009, n.14, che, credo, sia l'ultima modifica approvata... a mio parere sul sito dell'aci è riportato l'art. 78 del CdS così come sarebbe stato se fossero giunte in porto le modifiche al CdS previste dal disegno di legge approvato dal Senato - 15° Legislatura (disegno di legge a sua volt scaturito dal progetto di legge approvato dalla Camera con nr. C.2480), approvazione mai avvenuta. Ti riporto un estratto di tale disegno di legge: Legislatura 15º - Disegno di legge N. 1677 SENATO DELLA REPUBBLICA ———– XV LEGISLATURA ———– N. 1677 DISEGNO DI LEGGE presentato dal Ministro dei trasporti (BIANCHI) e dal Ministro dell’interno (AMATO) di concerto col Ministro della giustizia (MASTELLA) e col Ministro delle infrastrutture (DI PIETRO) (V. Stampato Camera n. 2480) approvato dalla Camera dei deputati il 27 giugno 2007 Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 29 giugno 2007 ———– Disposizioni in materia di circolazione e di sicurezza stradale ———– DISEGNO DI LEGGE Art. 1. (Modifiche agli articoli 75, 78, 79, 80 e 97 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di accertamenti tecnici per la circolazione e di modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli a motore nonché di sanzioni per violazioni di norme sulla circolazione dei ciclomotori) 1. All’articolo 75 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto legislativo n. 285 del 1992», dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: «4-bis. I veicoli di tipo omologato da equipaggiare con impianti di alimentazione a GPL o a metano sono soggetti all’accertamento di cui ai commi 1 e 2. 4-ter. Con decreto del Ministro dei trasporti sono individuate le modifiche per i veicoli di massa complessiva fino a 3,5 t, esclusi i motoveicoli e i ciclomotori, che possono essere effettuate, senza nulla osta della casa costruttrice e senza l’accertamento di cui al comma 2, anche tramite la certificazione di enti o professionisti accreditati. Con lo stesso decreto sono stabiliti i requisiti per l’accreditamento, nonché le modalità e le condizioni per l’effettuazione delle modifiche». 2. All’articolo 78 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. Con decreto del Ministro dei trasporti sono individuate le modifiche per i veicoli di massa complessiva fino a 3,5 t, esclusi i motoveicoli e i ciclomotori, che possono essere effettuate, in deroga alle disposizioni in materia, senza nulla osta della casa costruttrice e senza visita e prova, anche tramite la certificazione di enti o professionisti accreditati. Con lo stesso decreto sono stabiliti i requisiti per l’accreditamento, nonché le modalità e le condizioni per l’effettuazione delle modifiche»; b) al comma 3, le parole da: «è soggetto alla sanzione» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «ovvero circola senza l’aggiornamento della carta di circolazione, quando prescritto, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485. Tale sanzione non si applica qualora il veicolo, per esigenze del competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti, sia accompagnato dalla prenotazione non scaduta delle prescritte visita e prova». id="red"> 3. Il comma 4 dell’articolo 79 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «4. Chiunque circola con un veicolo che presenti alterazioni nelle caratteristiche costruttive e funzionali prescritte, ovvero circola con i dispositivi di cui all’articolo 72 non funzionanti o non regolarmente installati, ovvero circola con i dispositivi di cui all’articolo 80, comma 1, del presente codice e all’articolo 238 del regolamento di esecuzione e di attuazione del presente codice, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, non funzionanti o non efficienti, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296. La misura della sanzione è pari a una somma da euro 1.036 a euro 10.360 se il veicolo è utilizzato nelle competizioni previste dagli articoli 9-bis e 9-ter». saluti...
21
Samuele
Samuele
15/11/2004 1085
Inserito il 10/07/2009 alle: 19:24:51
Non me ne intendo di di leggi e via dicendo, ma il mio pc dialoga quotidianamente con centraline motore, cambio, ecc. Per mia esperienza diretta so che non è possibile modificare nella centralina motore i valori di iniezione senza l'autorizzazione del produttore (legalmente), certe adirittura sono inviolabili e quindi si modificano solo con componeti aggiuntivi. In tutti questi anni non ho mai sentito nessuno che stacchi un motore e lo metta al banco per verificare una carenza di potenza del 5%. Ciao.
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dariorasta
dariorasta
29/03/2009 57
Inserito il 13/07/2009 alle: 13:49:39
A mio modesto avviso in Italia, con le leggi da MEDIOEVO che abbiamo, se vuoi fare modifiche al mezzo, le devi fare CONSAPEVOLE di dover poi circolare nell'illegalità. Se ti metti nell'iter della omologazione successiva a modifiche ANNEGHI nella burocrazia che abbonda nel bel paese. Parlo per esperienza nel voler montare cerchi di UN POLLICE + grandi su un auto da 190 cv (honda integra) che a libretto aveva SOLO i 15" in un'UNICA misura (e che quindi sarebbe stata una modifica che rendeva solo il mezzo + sicuro)! Niente da fare, in nessun modo (chiesti nulla osta alla casa madre, casini vari...), figurati a cambiare motore... [xx(] Quindi a mio avviso, se VUOI lo monti e giri in pace, se ti preoccupa l'essere legale, lascia stare le modifiche altrimenti non te la cavi più in sto paese di trogloditi [;)]
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