Inserito il 29/10/2012 alle: 10:01:18
ciao,
ti riporto la massima della sentenza di cassazione in circostanze simili a quanto ti è successo:
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II CIVILE - SENTENZA 2 febbraio 2012, n.1480 - Pres. Oddo – est. Scalisi
Motivi della decisione
1. S. denuncia: a) con il primo motivo. la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c., 1337 c.c. 1375 c.c. e 1429 c.c. nonché, omessa. e contraddittoria e, comunque, insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.). Secondo il ricorrente la Corte bolognese non avrebbe correttamente applicato la normativa di cui all'art. 1439 cod. civ. perché era pacifico che il contachilometri dell'automezzo, oggetto di causa, fosse stato manomesso e il S. fu indotto all’acquisto in virtù di una percorrenza chilometrica indicata di circa 25.000 Km, mentre, in realtà, l’autovettura aveva percorso circa 64.000 Km. In particolare, il ricorrente riferisce che gli odierni resistenti lo avevano dolosamente tratto in inganno cedendogli un’autovettura la cui provenienza era difforme da quella riferita e con una percorrenza nettamente superiore a quella indicata dal contachilometri. E di più, gli attuali resistenti non potevano non sapere della provenienza del veicolo e della manomissione del contachilometri e pertanto, non avrebbero assolto, ai sensi dell’art. 1337 cod. civ., neppure il dovere di informare l’attuale ricorrente delle circostanze a lui disconosciute ma determinanti del suo consenso.
b) Con il secondo motivo, la violazione e la falsa applicazione degli artt. 112 e 116 c.p.c. e dell’art. 1439 c.c., nonché omessa, contraddittoria e comunque insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.). La Corte di Appello di Bologna, secondo il ricorrente, avrebbe stravolto le risultanze processuali che avevano indotto il Giudice di prime cure ad accogliere pienamente la domanda formulata dal S.. In particolare, ritiene il ricorrente, indipendentemente da ogni valutazione delle prove assunte, la Corte bolognese avrebbe omesso di esaminare la documentazione prodotta agli atti: A) non avrebbe tenuto conto che S. ha sempre lamentato l’inganno subito in ordine all’informazione sul precedente proprietario dell’auto, che anziché essere un privato era un autonoleggio. B) non avrebbe tratto tutte le conseguenze dello svolgimento dei fatti relativi alla manomissione del contachilometri. Specifica il ricorrente che se l’Autoservizi Maggiore acquistò l’autovettura, oggetto di causa, utilizzandola per circa un anno e accumulando una percorrenza di circa 60.000 Km, se successivamente in data 27 febbraio 1996 l’auto fu consegnata al M. che nello stesso giorno la affidò in conto deposito all’officina M., se il sig. Z. percorse ulteriori 4.000 Km, è chiaro che l’autovettura prima di essere venduta al S. fosse rimasta nella disponibilità di tre soggetti: Autoservizi M., sig. M. e sig. Z..
Chi, dunque di questi tre soggetti ha manomesso il contachilometri? Secondo il ricorrente va escluso che il contachilometri possa essere stato manomesso dall’Autoservizi M. perché, trattandosi di un’impresa di livello nazionale, non fa ricorso a mezzi truffaldini. Allora quella manomissione può essere stata effettuata o da M. o da Z. o da entrambi in concorso tra loro o, come sembra agevole pensare, gli unici che possono aver manomesso il contachilometri sarebbero il sig. Z. ed i responsabili della società fratelli M. C) Apodittica, altresì sarebbe, secondo il ricorrente, l’affermazione della Corte bolognese, secondo cui il prezzo praticato fosse grosso modo conforme alle quotazioni, all’epoca vigente, per quel modello. Piuttosto, la percorrenza chilometrica, oltre alla qualità del precedente proprietario, sono elementi essenziali nell’acquisto di un’autovettura usata.
1.1. = Entrambi i motivi vanno esaminati congiuntamente per l’innegabile connessione che esiste tra gli stessi, considerato che il secondo altro non è che una specificazione del primo, ed entrambi sono fondati e vanno accolti per quanto di ragione.
1.1. a) = A ben vedere, la Corte bolognese, pur avendo accertato che il contachilometri dell’automobile, oggetto di causa, fosse stato alterato e manomesso, ha escluso che nel caso in esame, quell’alterazione integrasse gli estremi di un raggiro, determinando un vizio della volontà contrattuale dell’acquirente perché a) quell’alterazione non era imputabile ai venditori; b) il prezzo praticato, indipendentemente dai chilometri percorsi dall’autovettura, era grosso modo conforme alle quotazioni all’epoca vigente per quel modello. Epperò, la Corte bolognese ha omesso e- avrebbe dovuto farlo- di verificare se il venditore, ammesso pure che non sia stato l’autore dell’alterazione, fosse, comunque, a conoscenza di quella manomissione, posto che il venditore, avendo acquistato l’automobile da un Autonoleggio, avrebbe dovuto ragionevolmente dubitare che una società di Autonoleggio quale la M. spa, potesse dismettere un’autovettura dopo un anno con soli 21.000 KM, e considerato pure che il venditore essendo un’autofficina, ragionevolmente era in grado di effettuare un attento controllo dello stato di manutenzione dell’autovettura stessa.
E di più, la Corte bolognese non chiarisce –e lo avrebbe dovuto fare- le ragioni che consentono di ritenere che due autovetture di cui l’una abbia percorso una quantità di chilometri doppia rispetto all’altra possono avere entrambe una stessa quotazione sia pure “grosso modo”.
1.1. b) = A sua volta, il “dolo” quale causa di annullamento del contratto (ai sensi dell’art. 1439 cod.civ.) può consistere tanto nell’ingannare con notizie false, con parole o con fatti la parte interessata (dolo commissivo) quanto nel nascondere alla conoscenza altri, col silenzio o con la reticenza, fatti o circostanze decisive (dolo omissivo). Pertanto, se il venditore fosse a conoscenza della manomissione del contachilometri dell’autovettura e non l’avesse reso noto all’acquirente, ha posto in essere un dolo omissivo, inducendo in errore l’acquirente.
In definitiva, il ricorso va accolto per quanto in motivazione, la sentenza impugnata cassata e il procedimento rinviato ad altra sezione della Corte di Appello di Bologna, la quale provvederà a determinare le spese giudiziali anche del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia il processo ad altra sezione della Corte di appello di Bologna anche per il regolamento delle spese del giudizio di cassazione.