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meta
meta
-
Inserito il 28/10/2012 alle: 19:49:20
cosa faeste voi se scopriste che il contachilometri del vostro mezzo è stato ritoccato? Saluti.
16
enzo44
enzo44
rating

13/12/2009 4462
Inserito il 28/10/2012 alle: 20:20:36
Ciao, spiegati meglio...vuoi forse dire che è stato taroccato? Ossia sono stati abbassati i KM? Personalmente,avendo le prove, rinegozzierei il prezzo di acquisto, ovviamente al ribasso, minacciando il rivenditore con eventuali azioni legali, se i KM fossero per te inaccettabili ai fini dell'affidabilità del mezzo, annullerei il contratto, l'azione del venditore, oltre ad essere scorretta, è perseguibile a norma di legge. Fai valere le tue ragioni. Un saluto Enzo
meta
meta
-
Inserito il 28/10/2012 alle: 22:13:14
le prove le ho (tagliandi con chilometraggi superiori su libretto manutenzione) il problema è che sono passati 18 mesi dalla data di acquisto. Per quanto riguarda il mezzo, diciamo che fino ad ora non ho avuto alcun problema, ma resta un po' di amarezza pe la perdita di fiducia. Non si se è passato troppo tempo che dici?
capello71
capello71
-
Inserito il 28/10/2012 alle: 22:35:01
quote:Risposta al messaggio di meta inserito in data 28/10/2012  22:13:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non so se ci sono i termini per un'azione legale, Ma una chiacchierata con il concessionario la farei !
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enzo44
enzo44
rating

13/12/2009 4462
Inserito il 28/10/2012 alle: 23:33:45
Ciao, domani mi farò fare una consulenza da mio figlio, avvocato, speriamo passa darci una risposta affermativa per tempi di una rivalsa, un saluto Enzo
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Marxello
Marxello
19/10/2007 2019
Inserito il 28/10/2012 alle: 23:51:13
Ciao, credo che tu possa far valere le tue ragioni in onore del fatto che il mezzo lo hai avuto con la consapevolezza che avesse quel chilometraggio e pertanto lo hai pagato la cifra pattuita anche in ragione di questo. Eventuali danni occulti (ma non è questo il caso) o condizioni che ne pregiudichino il valore all'epoca dell'acquisto e di cui solo ora hai contezza (anche se dopo 18 mesi) possono essere "documentata" querela per truffa subita. Se a te sta bene ricevere un congruo risarcimento e la parte opposta accetta bene..adire le vie legali tra te ed il venditore la vedo lunga e buia.. Cosa dimostra che invece non sia stato tu ad aver alterato il chilometraggio? Per come vanno le cose in Italia...la tua parola contro la sua..e dopo 18 mesi dall'acquisto di cui finora sei stato soddisfatto.. Consultati al più presto con un legale...sicuramente prima di 24 mesi anche perchè ci sono termini di prescrizione dal momento che te ne accorgi del torto subito e sono stringenti. Una lettera in cui si invita a pattuire un'accordo di risarcimento danni mi sembra la via meno ardua. Ciao, Marcello

Modificato da Marxello il 28/10/2012 alle 23:54:41
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eldiablo
eldiablo
28/11/2008 192
Inserito il 29/10/2012 alle: 09:25:18
Ciao Marcello e buongiorno a tutti. Di solito nel contratto di acquisto , segnano il totale km che il mezzo ha al momento della scrittura. Verifica se ancora hai quel documento e se ci sono segnati i km del mezzo , da li potrai agire di conseguenza , aggiungendo tutto il materiale in tuo possesso che dimostri l'opposto dichiarato dal conce al contratto. Saluti
meta
meta
-
Inserito il 29/10/2012 alle: 09:44:11
oltre a testimoni, ho rinventuto tre tagliandi dove viene indicato il chilometraggio in aumento fino a km 32000 poi due anni in cui il chilometraggio non è indicato, ed un bollino blu dopo un altro anno che riporta il chilometragoio a 16.000 tutti fatti prima del mio acquisto. che dite puo' bastare? Saluti
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dado128
dado128
25/02/2010 14
Inserito il 29/10/2012 alle: 10:01:18
ciao, ti riporto la massima della sentenza di cassazione in circostanze simili a quanto ti è successo: CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II CIVILE - SENTENZA 2 febbraio 2012, n.1480 - Pres. Oddo – est. Scalisi Motivi della decisione 1. S. denuncia: a) con il primo motivo. la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c., 1337 c.c. 1375 c.c. e 1429 c.c. nonché, omessa. e contraddittoria e, comunque, insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.). Secondo il ricorrente la Corte bolognese non avrebbe correttamente applicato la normativa di cui all'art. 1439 cod. civ. perché era pacifico che il contachilometri dell'automezzo, oggetto di causa, fosse stato manomesso e il S. fu indotto all’acquisto in virtù di una percorrenza chilometrica indicata di circa 25.000 Km, mentre, in realtà, l’autovettura aveva percorso circa 64.000 Km. In particolare, il ricorrente riferisce che gli odierni resistenti lo avevano dolosamente tratto in inganno cedendogli un’autovettura la cui provenienza era difforme da quella riferita e con una percorrenza nettamente superiore a quella indicata dal contachilometri. E di più, gli attuali resistenti non potevano non sapere della provenienza del veicolo e della manomissione del contachilometri e pertanto, non avrebbero assolto, ai sensi dell’art. 1337 cod. civ., neppure il dovere di informare l’attuale ricorrente delle circostanze a lui disconosciute ma determinanti del suo consenso. b) Con il secondo motivo, la violazione e la falsa applicazione degli artt. 112 e 116 c.p.c. e dell’art. 1439 c.c., nonché omessa, contraddittoria e comunque insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.). La Corte di Appello di Bologna, secondo il ricorrente, avrebbe stravolto le risultanze processuali che avevano indotto il Giudice di prime cure ad accogliere pienamente la domanda formulata dal S.. In particolare, ritiene il ricorrente, indipendentemente da ogni valutazione delle prove assunte, la Corte bolognese avrebbe omesso di esaminare la documentazione prodotta agli atti: A) non avrebbe tenuto conto che S. ha sempre lamentato l’inganno subito in ordine all’informazione sul precedente proprietario dell’auto, che anziché essere un privato era un autonoleggio. B) non avrebbe tratto tutte le conseguenze dello svolgimento dei fatti relativi alla manomissione del contachilometri. Specifica il ricorrente che se l’Autoservizi Maggiore acquistò l’autovettura, oggetto di causa, utilizzandola per circa un anno e accumulando una percorrenza di circa 60.000 Km, se successivamente in data 27 febbraio 1996 l’auto fu consegnata al M. che nello stesso giorno la affidò in conto deposito all’officina M., se il sig. Z. percorse ulteriori 4.000 Km, è chiaro che l’autovettura prima di essere venduta al S. fosse rimasta nella disponibilità di tre soggetti: Autoservizi M., sig. M. e sig. Z.. Chi, dunque di questi tre soggetti ha manomesso il contachilometri? Secondo il ricorrente va escluso che il contachilometri possa essere stato manomesso dall’Autoservizi M. perché, trattandosi di un’impresa di livello nazionale, non fa ricorso a mezzi truffaldini. Allora quella manomissione può essere stata effettuata o da M. o da Z. o da entrambi in concorso tra loro o, come sembra agevole pensare, gli unici che possono aver manomesso il contachilometri sarebbero il sig. Z. ed i responsabili della società fratelli M. C) Apodittica, altresì sarebbe, secondo il ricorrente, l’affermazione della Corte bolognese, secondo cui il prezzo praticato fosse grosso modo conforme alle quotazioni, all’epoca vigente, per quel modello. Piuttosto, la percorrenza chilometrica, oltre alla qualità del precedente proprietario, sono elementi essenziali nell’acquisto di un’autovettura usata. 1.1. = Entrambi i motivi vanno esaminati congiuntamente per l’innegabile connessione che esiste tra gli stessi, considerato che il secondo altro non è che una specificazione del primo, ed entrambi sono fondati e vanno accolti per quanto di ragione. 1.1. a) = A ben vedere, la Corte bolognese, pur avendo accertato che il contachilometri dell’automobile, oggetto di causa, fosse stato alterato e manomesso, ha escluso che nel caso in esame, quell’alterazione integrasse gli estremi di un raggiro, determinando un vizio della volontà contrattuale dell’acquirente perché a) quell’alterazione non era imputabile ai venditori; b) il prezzo praticato, indipendentemente dai chilometri percorsi dall’autovettura, era grosso modo conforme alle quotazioni all’epoca vigente per quel modello. Epperò, la Corte bolognese ha omesso e- avrebbe dovuto farlo- di verificare se il venditore, ammesso pure che non sia stato l’autore dell’alterazione, fosse, comunque, a conoscenza di quella manomissione, posto che il venditore, avendo acquistato l’automobile da un Autonoleggio, avrebbe dovuto ragionevolmente dubitare che una società di Autonoleggio quale la M. spa, potesse dismettere un’autovettura dopo un anno con soli 21.000 KM, e considerato pure che il venditore essendo un’autofficina, ragionevolmente era in grado di effettuare un attento controllo dello stato di manutenzione dell’autovettura stessa. E di più, la Corte bolognese non chiarisce –e lo avrebbe dovuto fare- le ragioni che consentono di ritenere che due autovetture di cui l’una abbia percorso una quantità di chilometri doppia rispetto all’altra possono avere entrambe una stessa quotazione sia pure “grosso modo”. 1.1. b) = A sua volta, il “dolo” quale causa di annullamento del contratto (ai sensi dell’art. 1439 cod.civ.) può consistere tanto nell’ingannare con notizie false, con parole o con fatti la parte interessata (dolo commissivo) quanto nel nascondere alla conoscenza altri, col silenzio o con la reticenza, fatti o circostanze decisive (dolo omissivo). Pertanto, se il venditore fosse a conoscenza della manomissione del contachilometri dell’autovettura e non l’avesse reso noto all’acquirente, ha posto in essere un dolo omissivo, inducendo in errore l’acquirente. In definitiva, il ricorso va accolto per quanto in motivazione, la sentenza impugnata cassata e il procedimento rinviato ad altra sezione della Corte di Appello di Bologna, la quale provvederà a determinare le spese giudiziali anche del presente giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia il processo ad altra sezione della Corte di appello di Bologna anche per il regolamento delle spese del giudizio di cassazione.
18
sheitan56
sheitan56
10/06/2008 1779
Inserito il 30/10/2012 alle: 16:34:00
ciao meta, sembrerebbe un doppione, solita discussione in leggi : https://forum.camperonline.it/#=167450
16
enzo44
enzo44
rating

13/12/2009 4462
Inserito il 30/10/2012 alle: 21:06:28
quote:Risposta al messaggio di meta inserito in data 29/10/2012  09:44:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ciao, Meta i documenti che hai potrebbero bastare, meglio se sei in possesso della scheda di consegna con su riportati i KM, il consiglio di mio figlio è quello di contattare il concessionario tramite legale, vedrai che verrà a miti consigli, si puo minacciare anche azione penale, per i termini non ci sono problemi. Non scrivere in prima persona ma tramite avvocato per due motivi, il primo è che non ti da retta, il secondo è che potresti scrivere qualcosa di controproducente o che faccia scattare il conteggio dei termini. Un saluto Enzo

Modificato da enzo44 il 30/10/2012 alle 21:07:50
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