Aggiornamenti:
ci sono due aggiornamenti: uno da FIAT ed uno dal CDS, ma andiamo con ordine partendo dal nemico: FIAT.
Questa mattina sono stato contattato dal sostituto della Sig.ra Vicedomini (in ferie rientra lunedì 3 settembre se intressa farLe un salutino di Bentornata) per concordare la mia disponibilità a recarmi in quel di Balocco la settimana prossima per le prove, pare, delle tre centraline delle quali si è già parlato. Ho dato la mia disponibilità per martedì 4 o mercoledì 6 (con rimborso delle spese e ci mancherebbe). La telefonata ha avuto del curioso in quanto ho chiesto quanti mezzi verranno convocati a Balocco e mi è stato risposto che effettuando una prova al giorno fanno 5 mezzi a settimana (quindi prossima settimana 5 mezzi) ma dovrebbero convocarne anche la settimana successiva; dovrebbero ma sperano di risolvere la prossima settimana prima di Mondo Fregatura perchè mi è stato detto "sa dovremmo risolvere prima di Mondo Natura perchè altrimenti qualcuno di voi potrebbe venire a chiederci spiegazioni allo stand"??? gli ho risposto che probabilmente se andiamo allo stand glielo ribaltiamo ed il discorso è finito lì; quindi chi è stato contattato faccia il piacere di segnalarlo qui su COL in modo da coordinarci e non andare a dire stupidaggini.
La novità che viene dal Codice della Strada è più interessante e importante e potrebbe avere sviluppi notevoli atti ad incastrare FIAT legalmente.
Mai sentito o letto dell'Art. 78? cita testualmente:
Articolo 78: Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione
1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi devono essere sottoposti a visita e prova presso i competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C. quando siano apportate una o più modifiche alle caratteristiche costruttive o
funzionali, ovvero ai dispositivi d'equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72, oppure sia stato sostituito o modificato il telaio. Entro sessanta giorni dall'approvazione delle modifiche, gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C. ne danno comunicazione ai competenti uffici del P.R.A. solo ai fini dei conseguenti adeguamenti fiscali.
2. Nel regolamento sono stabiliti le caratteristiche costruttive e funzionali, nonché i dispositivi di equipaggiamento che possono essere modificati solo previa presentazione della documentazione prescritta dal regolamento medesimo. Sono stabilite, altresì, le modalità per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione.
3. Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le prescritte visita e prova, ovvero circola con un veicolo al quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte e che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte visita e prova, è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485.
Le violazioni suddette importano la
sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
la parte che interessa è dove cita le caratteristiche funzionali e soprattutto le sanzioni
e fin qui direte: e beh?
l'Art. 78 ha il suo bravo Regolamento di Attuazione:
Art. 78 . Regolamento di Attuazione
Art. 236. - Modifica delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione (art. 78 C.s.).
1.
Ogni modifica alle caratteristiche costruttive o funzionali, tra quelle indicate nell'appendice V al presente titolo ed individuate con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C., o che determini la trasformazione o la sostituzione del telaio,
comporta la visita e prova del veicolo interessato, presso l'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. competente in relazione alla sede della ditta che ha proceduto alla modifica. Quando quest'ultima è effettuata da più ditte, senza che per ogni stadio dei lavori eseguiti venga richiesto il rilascio di un certificato di approvazione, l'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. competente per la visita e prova è quello nel cui territorio di competenza ha sede la ditta che ha operato l'ultimo intervento in materia. In tale caso la certificazione dei lavori deve essere costituita dal complesso di tutte le certificazioni, ciascuna redatta dalla ditta di volta in volta interessata dai diversi stadi, con firma del legale rappresentante autenticata nei modi di legge.
2. Ogni modifica riguardante uno dei seguenti elementi: a) la massa complessiva massima; b) la massa massima rimorchiabile; c) le masse massime sugli assi; d) il numero di assi; e) gli interassi; f) le carreggiate; g) gli sbalzi; h) il telaio anche se realizzato con una struttura portante o equivalente; i) l'impianto frenante o i suoi elementi costitutivi; l) la potenza massima del motore; m) il collegamento del motore alla struttura del veicolo, è subordinata al rilascio, da parte della casa costruttrice del veicolo, di apposito nulla-osta, salvo diverse o ulteriori prescrizioni della casa stessa. Qualora tale rilascio non avvenga per motivi diversi da quelli di ordine tecnico concernenti la possibilità di esecuzione della modifica, il nulla-osta può essere sostituito da una relazione tecnica, firmata da persona a ciò abilitata, che attesti la possibilità d'esecuzione della modifica in questione. In tale caso deve essere eseguita una visita e prova presso l'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. competente in base alla sede della ditta esecutrice dei lavori, al fine di accertare quanto attestato dalla relazione predetta, prima che venga eseguita la modifica richiesta.
3. L'aggiornamento dei dati interessati dalla modifica viene eseguito dall'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. cui sia esibito il certificato d'approvazione definitivo della modifica eseguita, oppure dall'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. che ha proceduto all'ultima visita e prova con esito favorevole. Tale aggiornamento ha luogo mediante l'emissione di un duplicato della carta di circolazione, i cui dati vanno variati o integrati conseguentemente alla modifica approvata.
4. La Direzione generale della M.C.T.C. definisce le competenze dei propri uffici periferici, tenuto anche conto della necessità di distribuzione dei carichi di lavoro e delle possibilità operative degli uffici stessi, nonché delle particolari collocazioni territoriali delle ditte costruttrici o trasformatrici.
e qui già si intuisce dove si va a parare ma, se fate attenzione quanto evidenziato e che viene di seguito riportato nell'Appendice V:
Appendice V
Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (in Suppl. ord. alla Gazz. Uff., 28 dicembre 1992, n. 303), con le modifiche di cui al d.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.
APPENDICE AL TITOLO III
APPENDICE V
ART. 227
(CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E FUNZIONALI DEI VEICOLI A MOTORE E LORO RIMORCHI)
A - Masse, dimensioni ed allestimenti
a) Massa in ordine di marcia (tara).
b) Massa massima tecnicamente ammissibile.
c) Masse massime sugli assi.
d) Dimensioni massime di ingombro.
e) Numero assi ed interassi.
f) Carreggiate.
g) Sbalzi massimi.
h) Fascia di ingombro.
i) Dimensioni interne abitacolo e determinazione del numero di posti.
l) Tipo della struttura portante.
m) Carrozzeria.
n) Attrezzature particolari.
B - Prestazioni
a)
Determinazione velocità calcolata.
b)
Verifica della velocità massima.
c) Per il motore: numero cilindri, cilindrata, ciclo di funzionamento,
potenza e coppia massima e relativi numeri di giri, alimentazione, combustibile.
d)
Determinazione consumo combustibile.
e)
Prova di accelerazione in piano.
f)
Spunto in salita.
g)
Rapporto potenza/massa.
h) Massa rimorchiabile.
i) Tipo della trasmissione e rapporti.
Alla fine di quanto sopra e dopo telefonata alla Motorizzazione Civile si può riassumere che, paradossalmente, siamo fuori regola e se dovessimo subire un controllo ci multano e ritirano la carta di circolazione.
Sulla base di quanto sopra FIAT avrebbe, a seguito della 4877 ed anche a seguito della "scarse prestazioni", fornirci documentazione tecnica per visita presso Motorizzazione Civile e variazione dei dati sulla carta di circolazione (soprattutto Potenza Massima che si traduce in minor importo del bollo). Non l'ha fatto perchè inconsapevole oppure consapevole ed omertosa? Se avesse fatto una cosa del genere avrebbe dovuto restiturici quanto speso in eccesso per l'acquisto di un bene non conforme alle caratteristiche per i quali è stato pagato, diversamente azione legale penale per truffa
A questo punto e dopo la prova di Balocco, se non risolutiva, mi recherò presso la MCTC per verificare se i parametri della mia carta di circolazione corrispondo a quelli reali del mezzo; se no la carta di circolazione verrà revocata e chi ha effettuato l'intervento di modifica dovrà rilasciarmi la documentazione da presentare alla MCTC per la variazione dei dati sulla Carta di Circolazione e successivamente (se questo avvenisse) denuncia per truffa e rifusione dei danni.
Sveglia che è ora.
Ciao
Michele Betassa
Modificato da Beta il 29/08/2007 alle 16:37:02