Inserito il 20/03/2008 alle: 10:07:17
id="size6">Leggo dal quotidiano giuridico del 14/03/08 :
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Civile
Circolazione stradale
Euro 0, Euro 1, Euro 2 ... non serve cambiare l'auto: arrivano i "kit" antiparticolato per i mezzi già in circolazione
di News a cura della Redazione
da Il Quotidiano Giuridico - Quotidiano di informazione e approfondimento giuridico N 14/03/anno 2008
Il regolamento si applica ai sistemi idonei alla riduzione della massa di particolato prodotto dai motori ad accensione spontanea, omologati ai sensi della direttiva 88/77/CEE e successive modifiche ed integrazioni, ovvero degli equivalenti regolamenti UN-ECE, destinati ad essere installati sugli autoveicoli in circolazione.
(Decreto Ministero trasporti e infrastrutture 25/01/2008, n. 39, G.U. 13/03/2008, n. 62)
venerdì, 14 marzo 2008
Circolazione stradale
Euro 0, Euro 1, Euro 2 ... non serve cambiare l'auto: arrivano i "kit" antiparticolato per i mezzi già in circolazione
News a cura della Redazione
Il regolamento si applica ai sistemi idonei alla riduzione della massa di particolato prodotto dai motori ad accensione spontanea, omologati ai sensi della direttiva 88/77/CEE e successive modifiche ed integrazioni, ovvero degli equivalenti regolamenti UN-ECE, destinati ad essere installati sugli autoveicoli in circolazione.
I sistemi sono omologati in conformita' alle prescrizioni del regolamento e con riferimento alle procedure di prova previste dalla direttiva 88/77/CEE, e successive modifiche ed integrazioni, ovvero degli equivalenti regolamenti UN-ECE. Ai fini del regolamento si intendono per:
• a) «sistema» idoneo alla riduzione della massa di particolato, uno o piu' elementi funzionalmente interconnessi con il motore, ovvero con i suoi dispositivi di aspirazione o di scarico, ovvero con il suo sistema di alimentazione e controllo;
• b) «fasce di appartenenza dei tipi di motori», convenzionalmente definite in funzione della rispondenza ai limiti di emissione allo scarico adottati a livello comunitario, i seguenti raggruppamenti:
o aa) Euro 0 appartengono a tale fascia i motori non omologati ai fini dell'inquinamento, ovvero omologati antecedentemente alla entrata in vigore alla direttiva 91/542/CEE;
o bb) Euro 1 appartengono a tale fascia i motori omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE, riga A;
o cc) Euro 2 appartengono a tale fascia i motori omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE, ovvero 96/1/CEE, riga B;
o dd) Euro 3 appartengono a tale fascia i motori omologati ai sensi delle direttive da 1999/96/CE a 2001/27/CE, riga A;
o ee) Euro 4 appartengono a tale fascia i motori omologati ai sensi delle direttive da 1999/96/CE a 2006/51/CE, riga B1;
o ff) Euro 5 appartengono a tale fascia i motori omologati ai sensi delle direttive da 1999/96/CE a 2006/51/CE, riga B2. All'allegato A e' riportata la tabella con i valori limite delle emissioni da massa di particolato, adottati a livello comunitario, correlati con le fasce di appartenenza, di cui sopra;
• c) «famiglia di tipi di motori», un insieme di tipi di motori individuati in base ai parametri riportati al punto 1 dell'allegato C;
• d) «motore capostipite», un motore appartenente ad una determinata famiglia di tipi di motori, considerato rappresentativo della stessa in base ai parametri riportati al punto 2 dell'allegato C; e) «costruttore», il produttore di un sistema idoneo alla riduzione della massa di particolato emesso da un motore.
La domanda di omologazione di un sistema e' presentata dal costruttore, ovvero dal suo rappresentante, opportunamente accreditato, ad un Centro prove autoveicoli, secondo le modalita' previste dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, n. 277.
Ogni sistema e' omologato, con eventuali estensioni di omologazione, in relazione ad una o piu' famiglie di motori.
L'installazione di un sistema riconosciuto idoneo per un tipo di motore determina, ai soli fini dell'inquinamento da massa di particolato, l'inquadramento del medesimo tipo di motore nella fascia di appartenenza richiesta nella domanda di omologazione
E' richiesta la preventiva autorizzazione del costruttore dell'autoveicolo, ovvero del costruttore del motore se diverso da quello dell'autoveicolo, per sistemi funzionalmente connessi con uno o piu' dei seguenti elementi:
• a) dispositivi elettronici di gestione dell'alimentazione ed eventualmente di verifica della combustione e del controllo delle emissioni;
• b) linea dei componenti destinata all'alimentazione del motore (con l'esclusione del serbatoio e dei relativi condotti);
• c) motore di trazione; d) sistema EGR.
Gli Uffici motorizzazione civile, a richiesta dell'utenza, procedono alla visita sui singoli autoveicoli per verificare la conformita' del sistema installato al tipo omologato.
L'installatore fornisce una dichiarazione con la quale certifica l'osservanza delle disposizioni di installazione previste dal costruttore, ovvero dal costruttore dell'autoveicolo o del motore.
Successivamente all'effettuazione, con esito positivo, della visita, gli Uffici motorizzazione civile aggiornano la carta di circolazione dell'autoveicolo mediante l'apposizione sulla stessa di una dicitura recante la seguente annotazione: «Autoveicolo dotato di sistema per la riduzione della massa di particolato, con marchio di omolo-gazione .... Ai soli fini dell'inquinamento da massa di particolato, e' inquadrabile quale Euro ......».
Mi sembra una bella novità!!!!id="Verdana">id="size5">