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15
Ceppini
Ceppini
04/01/2010 48
Inserito il 27/01/2010 alle: 17:54:07
Salve a tutti... E' da ben 1 anno e 1/2 che ho il camper CHALLENGER(comprato nuovo per non aver problemi)... E' da ben un annetto che non fa altro che stare dal meccanico (INUTILMENTE!)... Dopo pochi km percorsi si spenge...Sono andato subito dal rivenditore dove l'ho acquistato (*** CUT ***id="orange">... Ma se nè lavato completamente le mani... e mi ha buttato tra le mani di un meccanico della FIAT e li siamo rimasti...)Sono terribilmente deluso,rammaricato, Arrabbiato per non usare altri termini! A chi posso rivolgermi [:(][}:)] Ricordiamo l'Art. 7: Per favore, la firma Post che coinvolgono Aziende solo se firmati in chiaro.id="red"> Se entro poco tempo non verrà inserita la firma, verrà tolto il riferimento. Grazie IL Team di Moderazioneid="orange">
16
banacoa
banacoa
19/07/2009 4234
Inserito il 27/01/2010 alle: 18:04:19
Ciao, dovresti dirci che tipo di problema che ha il mezzo, facci sapere, Tony.
Sebastien
Sebastien
-
Inserito il 27/01/2010 alle: 18:06:41
quote:Risposta al messaggio di Ceppini inserito in data 27/01/2010  17:54:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ciao fatti rilosciare tuttu le ricevute ,e cambia officina assistenza,e pure tù però ,dopo un'anno e mezzo cosa aspetti che finisce la garanzia?saluti
15
Ceppini
Ceppini
04/01/2010 48
Inserito il 27/01/2010 alle: 18:07:21
...Si spenge all'improvviso, mentre cammino...
16
gatto70
gatto70
02/11/2009 1714
Inserito il 27/01/2010 alle: 18:07:29
quote:Risposta al messaggio di Ceppini inserito in data 27/01/2010  17:54:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io ti consiglierei semplicemente di cambiare meccanico! Magari prima che scada la garanzia e avvisando il call-center Fiat dell' accaduto! Almeno io mi comporterei così!id="blue"> P.S. Visto che hai fatto il nome del concessionario sarebbe utile inserire la firma prima che intervenga CoL [;)]id="red">
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Ceppini
Ceppini
04/01/2010 48
Inserito il 27/01/2010 alle: 18:10:32
Ciao Sebastien... Ho tutte le ricevute ho provato a cambiare anche meccanico... ma inutilmente.. dai loro test risulta che il mezzo è OK... MA a me continua a spegnersi...
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Ceppini
Ceppini
04/01/2010 48
Inserito il 27/01/2010 alle: 18:12:01
Scusa l'ignoranza... ma è poco che sono iscritto al forum .. chi è CoL??
16
gatto70
gatto70
02/11/2009 1714
Inserito il 27/01/2010 alle: 18:12:38
quote:Risposta al messaggio di Ceppini inserito in data 27/01/2010  18:10:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Hai su qualche antifurto?
16
gatto70
gatto70
02/11/2009 1714
Inserito il 27/01/2010 alle: 18:15:17
quote:Risposta al messaggio di Ceppini inserito in data 27/01/2010  18:12:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La moderazione di Camper On Line (CoL), quando si fanno nomi di concessionari bisognerebbe firmarsi con nome cognome e città.
21
Samuele
Samuele
15/11/2004 1085
Inserito il 27/01/2010 alle: 18:40:07
Effettivamente dove lo hai comprato non intervengono per problemi di motore, trova un'officina autorizzata seria ed arrabbiati di brutto, la garanzia è un diritto, un'anno è mezzo è veramente troppo per un problema così grave. Ciao.

Modificato da Samuele il 27/01/2010 alle 19:07:41
15
impiegatodelvolante
impiegatodel...
rating

14/01/2010 29561
Inserito il 27/01/2010 alle: 19:05:35
"per loro il mezzo non ha niente" , mi chiedo ma capita solo a te che si spegne o capita anche a loro? perche se capita anche a loro e mi dicono che il camper è a posto ,come mininmo gli ribalto l' officina. poi contatterei il servizio clienti minacciandoli di andare per vie legali. dopo un anno e mezzo che ho comprato il camper ancora non posso godermelo è assurdo
18
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 27/01/2010 alle: 19:11:13
vai con il camper in un centro assistenza fiat, carichi uno di quelli con il camicie bianco e lo porti in giro finche' non avviene il problema[;)] ciao[:)]
21
Samuele
Samuele
15/11/2004 1085
Inserito il 27/01/2010 alle: 19:11:14
Nei motori che "frequento" uno spegnimento anomalo viene memorizzato dalla centralina, come fanno a dire che è normale? Ciao
17
masivo
masivo
rating

24/08/2008 15239
Inserito il 27/01/2010 alle: 19:16:54
Roba da non credere....e poi uno lo compra nuovo per non avere problemi. Magari un buon elettrauto ne capisce di più. Ivo
16
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 27/01/2010 alle: 19:36:18
quote:Risposta al messaggio di masivo inserito in data 27/01/2010  19:16:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>hai provato a contattare fiat casa madre? a me tempo fa hanno risolto il problema Nando
18
pablito62
pablito62
19/08/2007 1397
Inserito il 27/01/2010 alle: 19:47:29
Il venditore non può lavarsene le mani e tu,hai fatto male a portare direttamente il camper in officina. Dovevi consegnarlo al concessionario ed obbligarlo alla risoluzione del problema. Senza dilungarmi eccessivamente (prenderei troppo spazio)copio-incollo qui i tratti salienti relativi alla legge che ti e ci deve garantire. Ciao,Paolo. Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 " Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 8 ottobre 2005 - Supplemento Ordinario n. 162 Art. 129. Conformità al contratto 1. Il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita. 2. Si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se, ove pertinenti, coesistono le seguenti circostanze: a) sono idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo; b) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello; c) presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull'etichettatura; d) sono altresì idonei all'uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti. 3. Non vi e' difetto di conformità se, al momento della conclusione del contratto, il consumatore era a conoscenza del difetto non poteva ignorarlo con l'ordinaria diligenza o se il difetto di conformità deriva da istruzioni o materiali forniti dal consumatore. 4. Il venditore non e' vincolato dalle dichiarazioni pubbliche di cui al comma 2, lettera c), quando, in via anche alternativa, dimostra che: a) non era a conoscenza della dichiarazione e non poteva conoscerla con l'ordinaria diligenza; b) la dichiarazione e' stata adeguatamente corretta entro il momento della conclusione del contratto in modo da essere conoscibile al consumatore; c) la decisione di acquistare il bene di consumo non e' stata influenzata dalla dichiarazione. 5. Il difetto di conformità che deriva dall'imperfetta installazione del bene di consumo e' equiparato al difetto di conformità del bene quando l'installazione e' compresa nel contratto di vendita ed e' stata effettuata dal venditore o sotto la sua responsabilità. Tale equiparazione si applica anche nel caso in cui il prodotto, concepito per essere installato dal consumatore, sia da questo installato in modo non corretto a causa di una carenza delle istruzioni di installazione. Art. 130. Diritti del consumatore 1. Il venditore e' responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene. 2. In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei commi 3, 4, 5 e 6, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, conformemente ai commi 7, 8 e 9. 3. Il consumatore può chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro. 4. Ai fini di cui al comma 3 e' da considerare eccessivamente oneroso uno dei due rimedi se impone al venditore spese irragionevoli in confronto all'altro, tenendo conto: a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformità; b) dell'entità del difetto di conformità; c) dell'eventualità che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore. 5. Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene. 6. Le spese di cui ai commi 2 e 3 si riferiscono ai costi indispensabili per rendere conformi i beni, in particolare modo con riferimento alle spese effettuate per la spedizione, per la mano d'opera e per i materiali. 7. Il consumatore può richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni: a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose; b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al comma 6; c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore. 8. Nel determinare l'importo della riduzione o la somma da restituire si tiene conto dell'uso del bene. 9. Dopo la denuncia del difetto di conformità, il venditore può offrire al consumatore qualsiasi altro rimedio disponibile, con i seguenti effetti: a) qualora il consumatore abbia già richiesto uno specifico rimedio, il venditore resta obbligato ad attuarlo, con le necessarie conseguenze in ordine alla decorrenza del termine congruo di cui al comma 6, salvo accettazione da parte del consumatore del rimedio alternativo proposto; b) qualora il consumatore non abbia già richiesto uno specifico rimedio, il consumatore deve accettare la proposta o respingerla scegliendo un altro rimedio ai sensi del presente articolo. 10. Un difetto di conformità di lieve entità per il quale non e' stato possibile o e' eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione, non dà diritto alla risoluzione del contratto. Art. 131. Diritto di regresso 1. Il venditore finale, quando e' responsabile nei confronti del consumatore a causa di un difetto di conformità imputabile ad un'azione o ad un'omissione del produttore, di un precedente venditore della medesima catena contrattuale distributiva o di qualsiasi altro intermediario, ha diritto di regresso, salvo patto contrario o rinuncia, nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili facenti parte della suddetta catena distributiva. 2. Il venditore finale che abbia ottemperato ai rimedi esperiti dal consumatore, può agire, entro un anno dall'esecuzione della prestazione, in regresso nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili per ottenere la reintegrazione di quanto prestato. Art. 132. Termini 1. Il venditore e' responsabile, a norma dell'articolo 130, quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene. 2. Il consumatore decade dai diritti previsti dall'articolo 130, comma 2, se non denuncia al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. La denuncia non e' necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del difetto o lo ha occultato. 3. Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità. 4. L'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore sì prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene; il consumatore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, può tuttavia far valere sempre i diritti di cui all'articolo 130, comma 2, purche' il difetto di conformità sia stato denunciato entro due mesi dalla scoperta e prima della scadenza del termine di cui al periodo precedente.
19
danielecot72
danielecot72
21/12/2006 93
Inserito il 27/01/2010 alle: 20:02:34
Ciao a tutti, Io posso consigliarti di rivolgrti a un bravo meccanico che ci capisce, è vergognoso che la Fiat non riesce a trovare il guasto, io posso dirti che secondo me il problema è la centralina o i cablaggi dellastessa che quando si riscalda ha dei problemi, e non riesce a memorizzare l'errore. Prova a farti cambiare la centralina vedrai che risolvi il problema. Buoni Km a tutti. [:D][:D][:D][:D]
21
Samuele
Samuele
15/11/2004 1085
Inserito il 27/01/2010 alle: 20:56:15
quote:Risposta al messaggio di danielecot72 inserito in data 27/01/2010  20:02:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...e chi la paga? Ciao
18
claudiocap
claudiocap
23/03/2007 64
Inserito il 27/01/2010 alle: 22:15:13
Io in ditta ho un ducato del 2007 e faceva lo stesso problema. Era un iniettore che si bloccava; come già detto,però, la centralina DEVE memorizzare il problema che deve essere ben visibile in diagnosi.LA Fiat mi disse che parecchi mezzi avevano lo stesso mio problema in quel periodo. Avevano provato a sostituire prima solo il connettore ma non era quello. Saluti, Claudio
22
luigi64
luigi64
26/08/2003 2189
Inserito il 27/01/2010 alle: 22:43:39
ha RIGOROSAMENTE ragione Pablito. Ne risponde sempre e comunque il venditore. Carta penna e calamaio : raccomandata al concessionario e per conoscenza alla casa madre e alla FIAT. Poche parola, chiare e sentite : o risolvono in 15 giorni oppure chiedi la rescissione del contratto con la restituzione completa di quanto pagato. E ti riservi di chiedergli i danni materiali e morali per il mancato godimento del mezzo. Citi la legge, alleghi tutta la documentazione e stop. Se non te la senti fatti aiutare da un avvocato. O da qualche amico del forum. Luigi PS : e poi firma e metti il nome du questo str...
19
elefantin
elefantin
rating

12/11/2006 10131
Inserito il 27/01/2010 alle: 22:51:42
Quando esiste un difetto cosi sporadico ,che il motore si arresta da solo e non ci sono difetti memorizzati in centralina , la causa dovrebbe stare a monte cioe' 1) interruttore d'avviamento , 2) relais con contatto x che alimenta centralina motore ,pompa elettrica gasolio ( dentro il serbatoio) di solito se si arresta all'improvviso in marcia e poi riparte subito girando la chiave d'accenzione , allora e' un difetto elettrico , un taglio netto di corrente . se invece si spegne e poi riparte con difficolta e traballando anche un po' , allora e' un mancanza di alimentazione , gasolio o benzina .. ciao elio.m Roma
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