quote:Risposta al messaggio di ange407 inserito in data 10/10/2011 14:58:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Se si applica l'art. 167 del cds sei sanzionabile quando, in marcia, il tuo camper pesa (3.100 + 5% arrotondato) oltre kg. 3.300 Se si applica l'art. 169 del cds sei sanzionabile quando, in marcia, il tuo camper pesa kg. 3.101. Beninteso secondo le mie conoscenze
quote:Risposta al messaggio di ange407 inserito in data 10/10/2011 15:21:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> NUlla 3100*5%=3255
quote:Risposta al messaggio di chorus inserito in data 10/10/2011 14:50:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ciao chorus ma per il sovrappeso si applica l'art. 167 oppure l'art. 169?id="red"> ART 167 Ciao
Simon quote:Risposta al messaggio di chorus inserito in data 10/10/2011 15:04:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>Si applica l'Art 169 /7° per la specifica categori d'uso dell'autocaravan
quote:Risposta al messaggio di chiodo64 inserito in data 10/10/2011 23:42:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Perchè? Si applica l'Art 169 /7° per la specifica categori d'uso dell'autocaravanid="red"> Articolo 169 - CdSid="blue"> Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore 7.id="blue"> Chiunque guida veicoli destinati a trasporto di persone, escluse le autovetture, che hanno un numero di persone e un carico complessivo superiore ai valori massimi indicati nella carta di circolazione, ovvero trasporta un numero di persone superiore a quello indicato nella carta di circolazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 159 a euro 639. mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm FORSE QUESTO ? id="red"> Art. 167. Trasporti di cose su veicoli a motore e sui rimorchi 1. I veicoli a motore ed i rimorchi non possono superare la massa complessiva indicata sulla carta di circolazione. 2. Chiunque circola con un veicolo la cui massa complessiva a pieno carico risulta essere superiore di oltre il cinque per cento a quella indicata nella carta di circolazione, quando detta massa è superiore a 10 t è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma: a) da euro 39 a euro 159, se l'eccedenza non supera 1 t; b) da euro 80 a euro 318, se l'eccedenza non supera le 2 t; c) da euro 159 a euro 639, se l'eccedenza non supera le 3 t; d) da euro 398 a euro 1.596, se l'eccedenza supera le 3 t. 3. Per i veicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 10 t, le sanzioni amministrative previste nel comma 2 sono applicabili allorchè la eccedenza, superiore al cinque per cento, non superi rispettivamente il dieci, venti, trenta per cento, oppure superi il trenta per cento della massa complessiva.id="red"> 4. Gli autoveicoli adibiti al trasporto di veicoli di cui all'art. 10, comma 3, lettera d), possono circolare con il loro carico soltanto sulle autostrade o sulle strade con carreggiata non inferiore a 6,50 m e con altezza libera delle opere di sottovia che garantisca un franco minimo rispetto all'intradosso delle opere d'arte non inferiore a 20 cm. I veicoli di cui all'art. 10, comma 3, lettera e) e g), possono circolare con il loro carico sulle strade che abbiano altezza libera delle opere di sottovia che garantisca un franco minimo rispetto all'intradosso delle opere d'arte non inferiore a 30 cm. 5. Chiunque circola con un autotreno o con un autoarticolato la cui massa complessiva a pieno carico risulti superiore di oltre il cinque per cento a quella indicata nella carta di circolazione è soggetto ad un'unica sanzione amministrativa uguale a quella prevista nel comma 2. 6. La sanzione di cui al comma precedente si applica anche nell'ipotesi di eccedenze di massa di uno solo dei veicoli, anche se non ci sia eccedenza di massa. 7. Chiunque circola in violazione delle disposizioni di cui al comma 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 159 a euro 639, ferma restando la responsabilità civile di cui all'art. 2054 del codice civile. 8. Agli effetti delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo le masse complessive a pieno carico indicate nelle carte di circolazione, nonchè i valori numerici ottenuti mediante l'applicazione di qualsiasi percentuale, si devono considerare arrotondati ai cento chilogrammi superiori.id="red"> 9. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo si applicano sia al conducente che al proprietario del veicolo, nonchè al committente, quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo. L'intestatario della carta di circolazione del veicolo è tenuto a corrispondere agli enti proprietari delle strade percorse l'indennizzo di cui all'art. 10, comma 10, commisurato all'eccedenza rispetto ai limiti di massa di cui all'art. 62. 10. Quando è accertata una eccedenza di massa superiore al dieci per cento della massa complessiva a pieno carico indicata nella carta di circolazione, la continuazione del viaggio è subordinata alla riduzione del carico entro i limiti consentiti.id="red"> 11. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono applicabili anche ai trasporti ed ai veicoli eccezionali, definiti all'art. 10, quando venga superata la massa complessiva massima indicata nell'autorizzazione, limitando in questo caso la franchigia del cinque per cento alle masse massime relative a quel veicolo, ai sensi dell'art. 62. La prosecuzione del viaggio è subordinata al rilascio di una nuova autorizzazione. 12. Costituiscono fonti di prova per il controllo del carico le risultanze degli strumenti di pesa in regola con le verifiche di legge e di quelli in dotazione agli organi di polizia, nonchè i documenti di accompagnamento previsti da disposizioni di legge. Le spese per l'accertamento sono a carico dei soggetti di cui al comma 9 in solido. 13. Ai veicoli immatricolati all'estero si applicano tutte le norme previste dal presente articolo. ciao
Simon quote:Risposta al messaggio di Simon722 inserito in data 11/10/2011 00:25:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Anch'io concordo in linea di principio con chiodo64: l'art. 167, che prevede la tolleranza, rubrica (ovvero ha come titolo) "Trasporto di cose", mentre l'art. 169 "Trasporto di persone, animali e oggetti". I veicoli adibiti al trasporto di persone e al trasporto di cose sono elencati nell'art. 54; per citarne alcuni, alla lett. a) indica le auvetture quali veicoli destinati al trasporto di persone, mentre alla lettera d) indica gli autocarri, quali veicoli destinati al trasporto di cose.
quote:Risposta al messaggio di chorus inserito in data 11/10/2011 09:03:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Guarda non voglio insistere o polemizzare con interpretazioni personali . Riporto risposta data dal sito Ufficiale della Polizia di Stato in merito Testo tratto da: www.assocamp.comid="red"> Circolazione con veicoli oltre il peso consentito Martedì 09 Settembre 2008 16:09 A seguire la risposta avuta dal sito ufficiale della Polizia di Stato in merito al problema della circolazione con veicoli oltre il peso consentito: Grazie per aver visitato il sito della Polizia di Stato. Ai sensi dell'art.167 c.d.s. il superamento della massa complessiva a pieno carico del veicolo è sanzionato - per i veicoli che abbiano una massa complessiva non superiore alle 10 t - in ragione della percentuale di superamento determinata dall'eccedenza. Alla massa massima viene applicata comunque una franchigia del 5% oltre la quale scattano le sanzioni. Esempio: autocaravan di massa massima a pieno carico di kg 3.500 che circola in realtà con una massa di kg 4.000. La sanzione viene applicata calcolando la differenza tra il peso riscontrato e la massa massima con l'aggiunta della franchigia: kg 4.000- (3.500+5%)= kg 325 = +9,3% della massa massima : pagamento della sanzione pecuniaria di Euro 36,00 con la decurtazione di un punto dalla patente (art.167, comma 3, c.d.s. ). Cordiali saluti.id="blue"> E QUI' LASCIO A VOI LE CONCLUSIONI Ciao
Simon quote:Risposta al messaggio di Simon722 inserito in data 11/10/2011 09:33:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Grazie per la precisazione, non conoscevo la risposta della Polizia di Stato.
quote:Risposta al messaggio di Simon722 inserito in data 11/10/2011 00:25:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> ciao simon, allora per ricapitolare: considerato che nel libretto del mio camper il peso a pieno carico omologato è 35.00 q, -io fino a 37.00 q rientro nella tolleranza del 5% arrotondato ai 100 kg, giusto? -fino a 40.00 q pago una sanzione che va dai 39 ai 159 euro ed 1 punto dalla patente, perchè non supero il 10% della portata complessiva, però mi confonde il fatto, se ho capito bene, che nel comma 2 dell'art 167 le fascie sono espresse in tonnellate,in cui la prima ipotesi, è quella di 1 tonn; che vuol dire che se il mio peso complessivo è 40 con un max fino a 45 quintali (l'eccedenza corrispondente ad 1 tonnellata), ho la stessa multa/penalità? oppure parla di tonnellate con riferimanto ad un peso iniziale di 10 t, ma in realtà si può intendere 10% (il 1 scaglione), 20% x il 2 scaglione etc etc. -nel caso in cui supero i 42 q non ho problemi a livello di patente visto che ho la b, ma devo riportare il peso entro il fatitico 10% (per cui max 40 q)? nella speranza che sia stato appena appena chiaro ti saluto e aspeeto tue delucidazioni
quote:Risposta al messaggio di nim inserito in data 11/10/2011 11:20:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Rileggi attentamente il comma 2 e il comma 3; noterai che il comma 2 è riferito ai veicoli con massa superiore a 10 tonnellate, mentre il comma 3 riguarda i veicoli inferiori a tale massa. In pratica per i veicoli fino a 10 t devi leggere il comma 2 sostituendo le tonnellate con 10, 20, 30 e oltre 30 per cento.
quote:Risposta al messaggio di chorus inserito in data 11/10/2011 11:34:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> che pir.la che sono... [:D][:D] allora con un peso max di 42q, rientrerei nel 20% con 2 punti e multa,ma niente di più? grazie
quote:Risposta al messaggio di nim inserito in data 11/10/2011 11:20:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ciao nim ma in realtà si può intendere 10% (il 1 scaglione), 20% x il 2 scaglione etc etc. -nel caso in cui supero i 42 q non ho problemi a livello di patente visto che ho la b, ma devo riportare il peso entro il fatitico 10% (per cui max 40 q)?id="red"> E GIUSTO COSI' 10% (il 1 scaglione), 20% x il 2 scaglione etc etc. -nel caso in cui supero i 42 q non ho problemi a livello di patente visto che ho la b, ma devo riportare il peso entro il fatitico 10% (per cui max 40 q)? Però sai che questi valori è meglio no raggiungerli per ovvi motivi ,se riscontrassi un peso di 42 q e ti fermano oltre la sanzione ti fanno scaricare il mezzo sino ad rientrare nel fatirico 10% PS Non trovarti mai in questa situazione ,a meno che tu non abbia un declassato con telaio idoneo alla portata ,in ogni caso eviterei di approffittare delle tolleranze Ciao
Simon quote:Risposta al messaggio di aquila66 inserito in data 11/10/2011 11:57:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> si ma il camper e figli li rischio io!! [:D][:D][:D]
quote:Risposta al messaggio di nim inserito in data 11/10/2011 12:00:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Quoto 100% nim Parla piano il nemico ti ascolta[:D][:D][:D] Io ho un amico con un EVM su Mercedes 316,mezzo "massiccio" dove ha installato di tutto e di più gruppo elettrogeno, condizionatore serbatoi doppi da paura ogni volta che lo vedo gli chiedo se pesa meno di 45 qli e lui non mi risponde . maaaaaaaaaaaaaaaa Facci sapere per curiosità la tua pesata Ciao
Simon quote:Risposta al messaggio di chorus inserito in data 11/10/2011 13:20:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ciao chorus Mentre il divieto di circolazione scatta se il veicolo pesa un kg in più rispetto al massimo previsto. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensano le compagnie assicurative su questo tema, oppure cosa succede se al momento della revisione sommando il peso dei passeggeri ospitabili a bordo in base alla carta di circolazione si supera di 1 kg il preso massimo previstoid="red">. 1° assicurarsi per il fuori peso senza rivalsa da parte della compagnia assicurativa sull'assicurato.MOLTO IMPORTANTE. 2° Bella domanda ,se in fase di revisione dovessero fare i calcoli che dici tu penso il 90% dei camper verrebbero scartati La famosa estensione della patente B dovrebbe sopperire a questa problematica ma chissa quando e se la faranno Per questo ,consapevoli della problematica non sono inflessibili . Sta a noi camperisti nel comportarci in maniera tale da non creare situazioni limite e pericolose per noi i nostri cari e gli altri automobilisti Ciao
Simon