quote:Originally posted by KURT> hai perfettamente ragione, infatti l'articolo 61 dell'attuale CdS parla solo di sagoma limite ed e' scomparso il riferimento allo sbalzo (probabilmente i miei neuroni iniziano ad avere problemi [;)]). Unica menzione a tale caratteristica la troviamo in ambito CE: i veicoli vengono collaudati in Europa secondo la vigente direttiva 98/14/CE che adegua al progresso tecnico la 70/156/CEE e seguenti, dove al punto 2.4.1.5 "sbalzo posteriore" rimanda al "progetto di raccomandazione ISO N.586 termine N.19". Ma non e' una normativa che riguarda noi consumatori, ma solo i costruttori. Evidentemente riportare queste informazioni sul nostro CdS e' stato ritenuto ridondante e forviante. Cordiali saluti Giordano ps: tutto questo discorso non riguarda ovviamente l'applicazione di eventuali portabiciclette dove e' applicata la direttiva 95/48/CE anche alle autocaravan e grazie anche alla "esaudiente" circolare del Ministero dei Trasporti (Prot. n. 2522/4332 - D.C. IV n. B103) "Strutture portabiciclette e portasci applicate posteriormente a sbalzo sulle autovetture ed autocaravan" che recita in breve:... Le strutture portabici, ancorchè non omologabili, sono, tuttavia, accessori leggeri ed amovibili, che non modificano in modo significativo la massa a vuoto del veicolo, e la cui applicazione, al pari del portasci, è da ritenersi ammissibile sic et simpliciter senza l'obbligo di aggiornamento della carta di circolazione (omissis)
Sul passo il cds non dice prorio NULLA da circa 5 anni E' il costruttore della mecc. che deve dare malleva sullo sbalzo. prima il CDS diceva che lo sbalzo consentito era del 65% della distanza tra asse e asse.... slt >