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Chiarimenti "fiscali" su detrazione 55%

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Chiara0212
Chiara0212
15/07/2011 2725
Inserito il 12/11/2012 alle: 15:04:29
Ciao a tutti, cerco di contestualizzare: Dunque io e la mia compagnia stiamo ristrutturando una villetta dove i proprietari sono al 50% mia zia ed al 50% mia madre. Mia zia e la mia compagna hanno fatto un compromesso "privato" dove la mia compagna è parte promissaria acquirente ed ha tutte le deleghe per fare richiesta in comune per la SCIA (già fatto ormai da tempo, Luglio) ecc ecc... Avendo cambiato tutti i serramenti adesso dovremmo fare la pratica ENEA per la detrazione fiscale del 55% per il recupero energetico. Considerate che tutto, ordine, fattura e pagamento con bonifico è stato fatto a nome della mia compagna. Bene, ora il fornitore dei serramenti ci dice che non è possibile fare la pratica per la detrazione perchè la mia compagna non è nè proprietaria, nè detentrice, nè cointestataria dell'immobile, secondo lui l'unica soluzione sarebbe quella di fare il rogito entro il 31/12, altrimenti perdiamo tutto... A me sembra strano, abbiamo tutte le deleghe del mondo, tanto che la SCIA in comune è presentata a nome della mia compagna che a sua volta ha delegato un geometra per la presentazione. A voi risulta qualcosa del genere, c'è qualcuno competente in materia che possa dissipare la nebbia che ho davanti agli occhi visto che, dato che si parla di circa 5000 Euro di recupero fiscale, non mi fa dormire la notte? Grazie mille e mi scuso se non sono stato magari chiarissimo ma posso dare tutte le delucidazioni del caso a chi vorrà provare ad aiutarmi. Grazie ancora. Saluti. Carmelo. "Diobò che bello", grazie SIC
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diderot
diderot
29/06/2011 1130
Inserito il 12/11/2012 alle: 15:53:05
quote:Risposta al messaggio di Chiara0212 inserito in data 12/11/2012  15:04:29 (

Visualizza messaggio in nuova finestra

)
>
> Ciao a pag. 7 di questo documento:

http://www.agenziaentrate.gov.i...

dovresti trovare la risposta ai tuoi dubbi. Ciao Diderot

Modificato da diderot il 12/11/2012 alle 15:54:45
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ippocampo2009
ippocampo2009
22/02/2009 7455
Inserito il 12/11/2012 alle: 16:11:47
Se la qualità di "promissaria acquirente" non è solo una mera ipotesi futura ma il compromesso è stato fatto e registrato, mi sa che il fornitore ti ha detto una sciocchezza grande quanto la casa...[:D][:D] La legge 27-12-2006 n. 296 è quella che tratta delle agevolazioni fiscali per quanto di tuo interesse. Il comma 344 dell'art. 1 di detta legge, infatti, è proprio quello rubricato
quote:Articolo 1, comma 344 - Detrazione spese sostenute per riqualificazione energetica degli edifici.>
> ora, se passi al comma 348 dello stesso articolo, ovvero quello rubricato
quote:Articolo 1, comma 348 - Modalità di concessione delle detrazioni di cui ai commi 344, 345, 346 e 347.>
> vedi che lo stesso prevede che
quote:La detrazione fiscale di cui ai commi 344id="size4">, 345, 346 e 347 è concessa con le modalità di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioniid="size4">, e alle relative norme di attuazione previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41, e successive modificazioni, sempreché siano rispettate le seguenti ulteriori condizioni:>
> passando quindi al dettato dell'art. 1 della L. n. 449/1997, vedi come le modalità prevedono che
quote:Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, una quota delle spese sostenute sino ad un importo massimo delle stesse di lire 150 milioni ed effettivamente rimaste a carico, per la realizzazione degli interventi di cui...alle lettere b), c) e d) dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 , effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, possedute o detenuteid="size4"> e sulle loro pertinenze.>
> vedi, quindi, che il semplice possesso dell'immobile è titolo sufficiente a poter godere delle detrazioni in questioni. A questo punto, leggendo la circolare del Ministero delle Finanze dell'11-5-1998, n. 121/E, ovvero proprio quella che fornisce chiarimenti in merito agli artt. 1 (commi 1, 2, 3, 6 e 7) e 13 (comma 3) della legge 27/12/1997 n. 449, si vede che la stessa prevede esplicitamente come
quote:2.2. - Futuro acquirente La detrazione compete, nel rispetto di tutte le altre condizioni previste, anche al promissario acquirente dell’immobile, immesso nel possesso dell’immobile stesso, qualora detto soggetto esegua, a proprio carico, le spese per gli interventi agevolabili.id="size4"> In tale ipotesi, per avere diritto alla detrazione, è necessario che: a) sia stato regolarmente effettuato un compromesso di vendita dell’unità immobiliare; b) che per detto compromesso sia effettuata la registrazione presso l’Ufficio del registro competente; c) gli estremi di registrazione siano indicati nell’apposito spazio del modulo di comunicazione dell’inizio dei lavori che il promissario acquirente deve presentare al centro di servizio competente. Non è richiesta l’autorizzazione ad eseguire i lavori da parte del promittente venditore e ciò in quanto l’autorizzazione stessa può ritenersi implicitamentre accordata in conseguenza dell’anticipata immissione nel possesso del futuro acquirente. È appena il caso di precisare che la detrazione compete soltanto per le spese relative agli interventi di recupero e di ristrutturazione effettuati sull’unità immobiliare e che, pertanto, tali spese devono essere contabilizzate distintamente da quelle relative all’acquisto dell’unità immobiliare.>
> è evidente, pertanto che con il contratto preliminare di compravendita regolarmente registrato e l'immissione nel possesso dell'immobile, il promissario acquirente ha titolo idoneo per poter essere considerato detentore dell'immobile e, di conseguenza, può beneficiare della detrazione Irpef sui lavori che vengono effettuati. spero di averti chiarito le idee...

Modificato da ippocampo2009 il 12/11/2012 alle 16:14:43
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kaitaro
kaitaro
30/09/2008 1611
Inserito il 12/11/2012 alle: 17:39:11
Non ho letto tutto perch+ non ho pazienza: ma nel 2008 ho usufruito sia del 55% sia del 36% senza essere intestatario della casa nè aver fatto compromesso ecc ecc: semplicemente io e mia moglie eravamo in comodato gratuito nella casa di mia mamma. Tieni conto che nel 2010 abbiamo subito un accertamento dell'Agenzia delle Entrate e non abbiamo ricevuto rilievi.
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chiara p
chiara p
08/05/2012 105
Inserito il 12/11/2012 alle: 18:48:18
io vendo serramenti e ho fatto parecchie pratiche per il recupero fiscale del 55% per i miei clienti (noi forniamo questo servizio compreso nel prezzo dei serramenti senza alcun costo aggiuntivo) il 55% non è legato alla proprietà della casa ma alla semplice riqualificazione energetica dell'edificio insomma non è un'agevolazione legata alla prima casa come può essere l'iva agevolata o il 36% (50% ad oggi) ma all'enea interessa che l'edificio produca del risparmio energetico detto questo se per esempio tua mamma volesse farvi un regalo e vi cambiasse i serramenti su una casa intestata a voi e pagasse lei recupererebbe lei che ha pagato quando inserisci la pratica hai la possibilità di segnare proprietario / comproprietario detentore o co-detentore (locatario, comodato d'uso) familiare o convivente con il possessore condominio quindi direi che potrebbe andar bene o la voce detentore o la voce familiare se non ve la fa chi vi ha venduto i serramenti fatevi dare i certificati delle trasmittanze dei serramenti, un certificato di collaudo della posa in opera (dove è riportato la data del fine lavori), le fatture le avete e allegatevi ad ogni fattura la copia del bonifico effettuato con l'apposita dicitura che faccia riferimento alla legge 296/2006 e iscrivetevi al sito dell'enea

http://finanziaria2012.enea.it/...

e inseritevi voi tutta la pratica l'unico conto che vi dovete fare sono i metri quadri di ogni serramento (certe aziende produttrici forniscono i certificati specificando ogni m2 con la relativa trasmittanza che generalmente su un normale serramento in pvc è 1.3) ve la stampate e la portate al caf o al commercialista che vi fa 730/740 e dall'anno prossimo la mandate in recupero per 10 anni se avete bisogno contattatemi pure! spero di esservi stata di aiuto!
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chorus
chorus
05/10/2006 12492
Inserito il 12/11/2012 alle: 18:58:34
Ad ulteriore supporto di quanto è stato finora detto, copio/incollo le istruzioni al modello unico persone fisiche: "I soggetti che possono fruire della detrazione sono coloro che possiedono o detengono sulla base di un titolo idoneo (ad esempio proprietà, altro diritto reale, concessione demaniale, locazione o comodato) l’immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi per conseguire il risparmio energetico e i condomini nel caso di interventi effettuati sulle parti comuni condominiali. Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento purché abbia sostenuto le spese e le fatture e i bonifici siano a lui intestati"
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TuaregSR
TuaregSR
05/12/2004 9437
Inserito il 12/11/2012 alle: 21:24:08
Cammmmelo...vai tranquillo... [;)] Del Paradiso adoro il clima...dell'Inferno...LA COMPAGNIA !! Inutile discutere con un *****, prima ti porta al suo livello e poi ti batte con la maggior esperienza. 14 Luglio 1789
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lori c.
lori c.
07/04/2005 4038
Inserito il 13/11/2012 alle: 09:41:22
quote:Risposta al messaggio di chiara p inserito in data 12/11/2012  18:48:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> "il 55% non è legato alla proprietà della casa ma alla semplice riqualificazione energetica dell'edificio ... detto questo se per esempio tua mamma volesse farvi un regalo e vi cambiasse i serramenti su una casa intestata a voi e pagasse lei recupererebbe lei che ha pagato" Quanto affermato è errato. All'ENEA POTREBBE non interessare la proprietà dell'immobile, ma all'agenzia delle entrate interessa eccome! Sarebbe come se pagassi le spese mediche per una persona al di fuori della mia famiglia! Tornando agli immobili: io utente ne posso essere - proprietario, sia lì residente che non - usufruttuario, magari i proprietari sono i miei genitori, io ci vivo e basta - detentore, ci vivo in affitto oppure sono convivente del proprietario In tutti e tre questi casi posso usufruire delle detrazioni intestando a me la fattura. Nell'esempio sopra riportato, quello della mamma che paga gli infissi al figlio: ciò è consentito solo se la mamma è proprietaria dell'immobile oppure ci vive. In caso contrario, cioé se la mamma vive da un'altra parte e non è proprietaria, può sicuramente fare il regalo al figlio, ma non ha diritto alle detrazioni. Esiste anche la possibilità di un atto notarile che dà la possibilità di risolvere questo caso, ma in questo momento non mi ricordo come è definito, scusate. saluti lc
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lori c.
lori c.
07/04/2005 4038
Inserito il 13/11/2012 alle: 10:04:05
Per rispondere a Carmelo, con consulenza in diretta dell'Agenzia delle Entrate: Per poter usufruire delle detrazioni bisogna registrare il compromesso di vendita all'agenzia delle entrate oppure effettuare dal notaio un atto denominato "comodato d'uso gratuito". saluti lc
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kaitaro
kaitaro
30/09/2008 1611
Inserito il 13/11/2012 alle: 10:15:49
quote:Risposta al messaggio di lori c. inserito in data 13/11/2012  10:04:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> a parziale integrazione, se non è cambiato qualcosa negli ultimi tempi non serve andare dal notaio per il comodato d'uso (va solo depositato in qualche ufficio pubblico adesso non ricordo quale), la mia esperienza risale al 2008
17
vagabondo romano
vagabondo ro...
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22/10/2008 13495
Inserito il 13/11/2012 alle: 13:19:42
quote:Risposta al messaggio di kaitaro inserito in data 13/11/2012  10:15:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si può depositare, con un costo minimo dovuto ai bolli, all'Agenzia delle Entrate come un qualsiasi contratto d'affitto. io sono ciò che sono, per merito di ciò che siamo tutti
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little dix bay
little dix bay
06/03/2007 525
Inserito il 13/11/2012 alle: 13:53:38
quote:Risposta al messaggio di vagabondo romano inserito in data 13/11/2012  13:19:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> + 168 Euro di imposta di registro! [V]
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