In risposta al messaggio di SergioRM del 30/06/2021 alle 17:44:19Ma lo rileggo quello che scrivi? Su 90.000 contagiati la maggior parte sono non vaccinati ma la maggior parte dei morti sono vaccinati!
Ancora? Senza nemmeno indicare la fonte? I dati pubblicati dal PHE dicono il contrario: l'efficacia dei vaccini contro casi delta gravi che richiedono il ricovero in ospedale è dell'80% dopo la prima dose, del 96% dopo laseconda (questo documento, pag. 39). Per il resto, avevo già detto che non si può prescindere dal fatto che in UK sono moltissimi gli over 50 vaccinati, pochi quelli più giovani vaccinati, che quindi contraggono la variante delta soprattutto i giovani, che hanno un rischio di morte trascurabile, mentre quelli vaccinati con due dosi sono i più vecchi che hanno comunque un elevato rischio di morte. Se aggiungiamo che in UK dal 1° febbraio al 21 giungo ci sono stati 92.029 casi di contagio da delta e solo 117 morti in totale (0,1%), la conclusione purtroppo è una sola: sei de coccio Pensa che Sergio Abrignani (CTS), rischiando di essere frainteso (come è successo perché i giornalisti che ne hanno riportato le dichiarazioni non capiscono un tubo e travisano, soprattutto nei titoli), ha detto che con i vaccini la variante delta diventa simile alla normale influenza. Che ha appunto una letalità di circa lo 0.1%. Ma se sei de coccio... che perdo tempo a fa'?
In risposta al messaggio di navarre del 30/06/2021 alle 19:23:01Ma lo riesci a capire che sotto i 50 anni, prevalentemente non vaccinati, il rischio di morte è comunque bassissimo (solo 8 su 82.458)?
Ma lo rileggo quello che scrivi? Su 90.000 contagiati la maggior parte sono non vaccinati ma la maggior parte dei morti sono vaccinati! A meno che tu non voglia affermare che i morti vaccinati sono tutti vecchietti centenari con gravi patologie pregresse e invece i morti non vaccinati tutti giovani, sani ed ex olimpionici...ma forse nemmeno tu lo faresti (?).
qui
, pp. 13-14):
https://www.ansa.it/trentino/no...
https://www.ilpost.it/2021/06/2...
In risposta al messaggio di SergioRM del 01/07/2021 alle 15:11:29Se leggo bene gli ultra quarantenni sopravvissuti alla seconda ondata sono tutti atleti olimpionici.
A proposito dei vaccini che non funzionano, ecco un grafico del Guardian, riproposto su Twitter da Salvo Di Grazia:
In risposta al messaggio di Apollo 13 del 01/07/2021 alle 15:42:07Pare che sia così.
Se leggo bene gli ultra quarantenni sopravvissuti alla seconda ondata sono tutti atleti olimpionici. Quindi anche Di Grazia afferma che il vaccino non serve a tutti gli atleti olimpionici con più di quarant'anni.
https://www.repubblica.it/sport...
In risposta al messaggio di Ummagamma del 02/07/2021 alle 13:35:55..l'hai detto tu, perché è gratis. E se non hai risorse per acquistare roba di qualità ti devi accontentare della robaccia che gli altri ti passano in svendita.
Be’ intanto si è allentata la pressione delle terapie intensive, io non so dire se il merito è del caldo, che senza vaccini saremmo arrivati a questo risultato, ma mi fido della scienza anzitutto, ed anche perché NONmi fido di quelli che negano l’11 settembre, della conquista della luna e dei vaccini che stanno di fatto contenendo di fatto contagi è decessi La logica è di una semplicità disarmante… la ricerca, lo studio costa anni di fatica ed impiego di risorse, una fake non costa nulla… però chissà perché qualcuno ne rimane affascinato
In risposta al messaggio di Tore99 del 02/07/2021 alle 13:41:01Penso che molto sia dovuto alla mancanza di riflessione, alla pigrizia delle menti ormai stagnanti su social e personaggi alla ricerca del like facile.
..l'hai detto tu, perché è gratis. E se non hai risorse per acquistare roba di qualità ti devi accontentare della robaccia che gli altri ti passano in svendita.
https://www.brocardi.it/codice-...
In risposta al messaggio di dani1967 del 04/07/2021 alle 12:34:47Sono d'accordo
A proposito di fake news e vaccini, io mi chiedo quanto per chi diffonde vere falsità, possa essere il caso di applicare l'articolo 656 del codice penale. Pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose,atte a turbare l'ordine pubblico. Siamo in stato di emergenza da lungo tempo e chi mina attraverso falsità i piani per uscire dalla situazione scatenando con queste bugie odio e ribellione secondo me ha un profilo criminale.
https://www.google.com/search?q...
https://www.giurisprudenzapenal...
In risposta al messaggio di Ummagamma del 04/07/2021 alle 13:00:48Ti quoto sulla fiducia …..
Oltre l’ordine pubblico, come bene giuridico da tutelare, c’è anche la tutela della salute pubblica.. in tal senso si sta formando la giurisprudenza in merito al negazionismo sul Covid…azzi amari per chi ancora insiste..“La possibile rilevanza penale del cosiddetto negazionismo. Il negazionismo ha radici lontane e ragioni spesso elementari: quando la verità ha un tratto netto vi è una parte, quasi sempre quella sconfitta o colpevole o in minoranza, che prova a cambiare senso alle cose, prima rigettando le proprie responsabilità e poi tentando di riscrivere la storia.32 Il negazionismo è un termine che indica un atteggiamento storico-politico che, ai fini ideologico-politici, nega contro ogni evidenza fatti storici accertati. La più nota delle idee negazioniste è quella dell’olocausto. I negazionisti sono 32 F. Insenga, Coronavirus, il conto da pagare al negazionismo, in Fortune Italia, 2020. 16 GIURISPRUDENZA PENALE WEB, 2020, 10 in genere soggetti che non sono in grado di fare esperimenti o ricerche originali, la loro unica espressione è analizzare in modo critico la realtà e negarla.33 La stessa dinamica si sta riproducendo nell’interpretazione di un fatto epocale e globale, come la pandemia del coronavirus. Negazionisti, complottisti e revisionisti conquistano spazio, fiancheggiati da quelle forze politiche che sperano di trarre vantaggio nell’interpretare il malcontento legato alle prescrizioni, alle restrizioni e alle conseguenze economiche e sociali della crisi aperta dal virus. Niente mascherina, perché è un “bavaglio”, o ancora più suggestivo in tempi di emergenza sanitaria, “perché fa ammalare”: ci costringe a respirare la nostra stessa anidride carbonica, ci manda in ipossia (facendo diminuire l’ossigeno nel sangue), scatena l’acidosi (abbassando il PH del nostro sangue e ponendo le basi per lo sviluppo del cancro), raccoglie i batteri e li concentra davanti a naso e bocca (esponendoci a infezioni ben più pericolose del virus).34 La descrizione di catastrofi legate all’uso del dispositivo di protezione a oggi più raccomandato dalle autorità sanitarie del mondo per combattere la pandemia è contenuto nelle numerose interviste rilasciate dai promotori del movimento di opinione negazionista. Lo pseudo dato scientifico inizia a confondersi con la militanza: le tesi diventano “virali” e si traducono in innumerevoli consensi, tra cui quelli di noti virologi, sfociati nella costituzione di varie associazioni, promotrici di manifestazioni negazioniste, tra cui quella di Roma del 5 settembre 2020 e quelle analoghe degli Stati Uniti, Madrid, Londra e Berlino. La parola chiave è esasperazione: i morti del Covid-19 sono stati uccisi non dal virus, che “non è affatto aggressivo”, ma “dai medici che li intubavano invece che curarli con antinfiammatori o con l’eparina per le trombosi e che per coprire tutto non facevano le autopsie. Più che un errore sanitario, anzi una vera “strage di Stato”. Il pasticcio sui verbali desecretati di recente a distanza di mesi dal Comitato tecnico scientifico diventa la prova di “un complotto per la nuova dittatura sanitaria”. I negazionisti sono, quindi, convinti che screditando anche uno solo dei numerosi elementi della pandemia, la ricostruzione perde credibilità. Per questo ignorano le prove di quello che sta avvenendo in questo periodo e sostengono, invece, argomenti che secondo loro invalidano la verità. Tanto premesso, si ritiene che i promotori del movimento e gli organizzatori delle manifestazioni negazioniste possano essere indagati per il reato di istigazione a delinquere del delitto di pandemia colposa o dolosa. 33 E. Ricci, Il negazionismo e il covid-19, in IntornoTirano.it, 2020. 34 V. Daloiso, Covid. “Il virus? Non esiste”. I negazionisti scendono in piazza. Ecco chi sono, in Avvenire.it, 2020. 17 GIURISPRUDENZA PENALE WEB, 2020, 10 Come noto, secondo l’art. 414 c.p. “Chiunque istiga a commettere uno o più reati è punito, per il solo fatto dell’istigazione: 1) con la reclusione da uno a cinque anni, se trattasi di istigazione a commettere delitti; 2) con la reclusione fino a un anno, ovvero con la multa fino euro 206, se trattasi di istigazione a commettere contravvenzioni. Se si tratta di istigazione a commettere uno o più delitti e una o più contravvenzioni, si applica la pena stabilita nel numero 1. Alla pena stabilita nel numero 1 soggiace anche chi pubblicamente fa l’apologia di uno o più delitti. La pena prevista dal presente comma nonché dal primo e secondo comma è aumentata se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici e telematici. Fuori dei casi di cui all’art. 302, se l’istigazione o l’apologia di cui ai commi precedenti riguarda delitti di terrorismo o crimini contro l’umanità la pena è aumentata della metà. La pena è aumentata fino a due terzi se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici”. La norma è diretta a tutelare l’ordine pubblico, inteso come buon assetto e regolare andamento della vita sociale, in particolare punendo quelle condotte che, pur non determinando la commissione di un reato specifico, provocano nella collettività inquietudine ed allarme sociale. Tale articolo è una chiara deroga a quanto disposto dall’art. 115, secondo il quale non è punibile l’istigazione non seguita dalla commissione di un reato. Elemento distintivo è chiaramente la pubblicità dell’istigazione, in quanto viene diminuita nell’opinione pubblica la fiducia nella sicurezza sociale, come avviene nell’ipotesi del negazionismo. Per istigazione è da intendersi la determinazione o il rafforzamento in altri di un proposito criminoso, ovvero il far insorgere un proposito prima inesistente o rafforzare un proposito già presente. Inoltre, il reato può realizzarsi sia in forma commissiva che omissiva, qualora si tenga una condotta silenziosa violando i propri obblighi di garanzia, e l’istigazione può altresì avvenire tramite la commissione di altro reato, quando si dimostri la ferma volontà di istigare commettendo un reato ai fini dimostrativi, come avviene nelle manifestazioni organizzate dai promotori del negazionismo. Viene, anche, richiesta una contestualità cronologica tra istigazione e fatto istigato, venendo altrimenti meno il presupposto dell’idoneità dell’azione. La giurisprudenza maggioritaria qualifica il delitto come reato di pericolo concreto, in cui va accertata la concreta idoneità della condotta, per il suo contenuto, per i destinatari e per le circostanze di fatto, a provocare delitti. Per converso, non è necessario che si istighi alla commissione di un preciso reato, essendo sufficiente la determinazione dei suoi elementi di fatto. Per tale motivo è indifferente che intervenga una causa di estinzione del reato, che manchi una condizione di punibilità o che la persona istigata sia non imputabile o non punibile. Viene, inoltre, richiesto il dolo generico e, dunque, la volontà di istigare alla commissione di reati, con la consapevolezza di farlo pubblicamente. 18 GIURISPRUDENZA PENALE WEB, 2020, 10 La norma disciplina l’istigazione a commettere insieme delitti e contravvenzioni. Quando, tuttavia, con più fatti si istighi la commissione di più reati, si verifica un concorso materiale di reati, eventualmente uniti dal vincolo della continuazione (art. 81 c.p.). È importante sottolineare come l’istigatore, qualora venga commesso il fatto istigato, risponderà in concorso anche di questo, sempre se abbia apportato un contributo materiale o morale causalmente riconducibile all’istigazione. Non vi è dunque alcun ostacolo alla configurabilità di entrambi i reati, data anche la diversità dei beni giuridici tutelati (ordine pubblico nell’istigazione ed il bene giuridico di volta in volta individuato). Al terzo comma della norma viene punita l’apologia di delitti (e non delle contravvenzioni), figura autonoma di reato rispetto all’istigazione. L’apologia si concreta in una particolare forma di manifestazione del pensiero che, se diretta a far commettere delitti, rappresenta una modalità di istigazione indiretta. Difatti, a differenza della mera istigazione di cui al primo comma, l’apologia non è diretta alla persona, ma la spinta motivazionale deriva dall’approvazione, glorificazione, esaltazione di attività contrarie alle norme penali, idonea a turbare l’ordine pubblico. Anche qui è necessario il concreto accertamento dell’idoneità della condotta a mettere in pericolo l’ordine pubblico. Parte della dottrina ha qualificato l’elemento soggettivo come dolo istigatorio, una speciale forma di dolo specifico, costituito dalla rappresentazione del delitto istigato come modello da seguire. Tra le varie decisioni della Suprema Corte, giova ricordare quella del 2018 secondo cui “La condotta di chi esalta un fatto di reato al fine di spronare altri all’imitazione integra il delitto di istigazione a delinquere quando, per il suo contenuto intrinseco, per la condizione personale dell’autore e per le circostanze di fatto in cui si esplica, sia effettivamente idonea a determinare il rischio concreto della commissione di altri reati lesivi di interessi omologhi a quelli offesi dal crimine esaltato[...]”.35 Già in precedenza la stessa Corte aveva rilevato che “L’esaltazione di un fatto di reato, finalizzata a spronare altri all’imitazione integra il delitto di istigazione a delinquere quando, per le sue modalità, sia concretamente idonea a provocare la commissione di delitti, il cui accertamento, riservato al giudice di merito, è incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivato”,36 come potrebbe verificarsi nel caso dei negazionisti. Ritenuti sussistenti i presupposti per la configurazione del delitto di istigazione a delinquere nel caso in esame per le ragioni sopra indicate, in secondo luogo devono essere ipotizzate ulteriori fattispecie di possibile rilevanza penale. 35 Si veda Cassazione penale, sez. II, sent. dell’ 8 giugno 2018, n. 26315. 36 Si veda Cassazione penale, sez. I, sent. del 4 luglio 2012, n.25833. 19 GIURISPRUDENZA PENALE WEB, 2020, 10 Per ricostruire la causalità nelle fattispecie criminose di cui agli artt. 438 e 452 c.p. in presenza della diffusione di questo virus, come detto, è necessario fare riferimento alla scienza medico-epidemiologica. Per cui, si ritiene che il comportamento dei promotori, degli organizzatori e dei partecipanti alle manifestazioni, svolte in dispregio del rispetto del distanziamento e senza l’utilizzo della mascherina da parte dei manifestanti, possa integrare il reato di epidemia dolosa o colposa. Gli agenti, pertanto, risponderanno a titolo di dolo del delitto di cui all’art. 438 c.p. qualora, a seguito della diffusione, cagionino un’epidemia, circostanza, comunque, molto difficile da provare essendo estesa e ramificata la rete dei contatti. A tal proposito potrebbero avere rilievo le immagini riprese dai droni adoperati dalle Forze dell’Ordine per monitorare il rispetto delle misure di distanziamento sociale e l’uso delle mascherine, utilizzabili ai sensi dell’art. 234 c.p.p., laddove dovessero filmare una condotta foriera di possibile contagio in luogo pubblico. Nel caso di tali manifestazioni, i promotori e i manifestanti possono rispondere del reato anche a titolo di dolo eventuale, perché sono consapevoli che, con la loro condotta, possono cagionare un’epidemia mediante la diffusione dei germi e, nonostante ciò, accettano il rischio del verificarsi dell’evento. Anche nella fattispecie in esame, è ammesso il tentativo, configurabile se l’evento epidemico non si verifica, nonostante la diffusione dei germi. L’ulteriore evento “morte di più persone” di cui al capoverso dell’art. 438 c.p., nel caso di diffusione di germi SARS-CoV-2 non è certamente un’ipotesi imprevedibile, della quale i promotori e i manifestanti saranno chiamati a rispondere, anche con la pena dell’ergastolo. Deve però essere provata la concatenazione causale fra i decessi e lo specifico focolaio svoltosi nel corso della manifestazione, accertamento estremamente difficile. Infatti, il profilo più problematico è quello afferente alla prova del nesso eziologico tra la condotta di diffusione dei germi patogeni e l’evento epidemia oppure quello aggravante integrato dal decesso “di più persone”. Infatti, sono incerte e variabili, tra l’altro, la distanza di sicurezza fisica minima (da un metro a due metri) e persino le dinamiche del passaggio (se sia immediato o richieda un’esposizione più o meno prolungata).37 Ebbene, secondo taluni si potrebbe optare per una spiegazione causale non individualizzata, cioè rinunciare alla “prova particolaristica dei singoli contagi targati e contentandosi di un evento naturalistico plurale e collettivo spiegato da evidenze scientifiche valide (è certo che il virus passa attraverso contatti interumani stretti e non protetti, ed è certo che si diffonde in modo rapidissimo e agevole”. Anche l’applicazione “immuni”, ancora scarsamente utilizzata, 37 V. V. Valentini, Profili penali della veicolazione virale, cit., pp.2-3. 20 GIURISPRUDENZA PENALE WEB, 2020, 10 potrebbe ricostruire gli spostamenti e i contatti di un infetto, presente alle manifestazioni negazioniste. Al di là dell’ipotesi dolosa, è più probabile che si possano verificare fatti riconducibili al reato di epidemia colposa. Infatti le condotte in argomento violano i doveri di diligenza, prudenza e perizia o inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline, imposti proprio per evitare il verificarsi dell’epidemia. È necessario, però, ricostruire eziologicamente il nesso tra la condotta dei dimostranti e lo specifico focolaio epidemico, con il supporto della scienza medica e l’inosservanza delle regole cautelari certamente verificatesi nelle manifestazioni negazioniste, come appurato anche dalle riprese televisive. Come già evidenziato, la diffusione di germi patogeni a seguito di una condotta, commissiva od omissiva, di natura colposa, come nel caso dei manifestanti incuranti delle più elementari norme sanitarie, può non cagionare un episodio epidemico, ma non per questo essere penalmente irrilevante. Le regole cautelari dettate in materia presidiano il bene giuridico rappresentato dall’incolumità pubblica, così come quello della salute e della vita dei singoli. Pertanto, i c.d. negazionisti che, violando le disposizioni normative e regolamentari, gli ordini dell’autorità, le linee guida del settore sanitario o regole cautelari, provocano il contagio di una o più persone, senza causare comunque un focolaio epidemico in senso scientifico, possono anche rispondere di lesioni colpose ai sensi dell’art. 590 c.p. La condotta, infatti, sarebbe causa di una lesione personale, l’infezione, dalla quale deriva da una malattia nel corpo, con un decorso più o meno grave, che può portare anche alla morte del soggetto contagiato. Il decesso è, infatti, un evento assolutamente prevedibile dai manifestanti, sulla base delle regole sanitarie ormai note a tutti. Ciò comporta che i responsabili, anche in questo caso, possono essere chiamati a rispondere di omicidio colposo ai sensi dell’art. 589 c.p. In data 12 settembre 2020 è giunta alla Procura della Repubblica di Padova una denuncia della Digos concernente la manifestazione di circa 300 negazionisti tenutasi qualche giorno prima nella città veneta ed è prevedibile che tali segnalazioni aumenteranno e che saranno istruite alla luce dei principi sopra esposti. 5. Conclusioni. In Italia certamente la pandemia si inserisce in maniera ingombrante nel sistema Paese e della pubblica amministrazione, già atavicamente in una situazione di difficoltà strutturale e funzionale. Deve, però, rilevarsi che l’emergenza Coronavirus ha contribuito a rendere possibile un passaggio epocale, in quanto finalmente si sta cercando di attuare le disposizioni in un’ottica non solo formalistica, ma con riguardo ai servizi resi ai cittadini ed al risultato, garantendo, pur con il ricorso a forme 21 GIURISPRUDENZA PENALE WEB, 2020, 10 di lavoro agile, servizi pubblici essenziali, quali sanità, istruzione, protezione civile, sicurezza, infrastrutture, trasporti, interventi per la sicurezza del lavoro.38 Grazie al comportamento responsabile della stragrande maggioranza dei cittadini il nostro Paese si trova in una situazione più favorevole rispetto a quella degli Stati limitrofi come, ad esempio, Francia e Spagna, anche se il contagio in questi giorni sta avendo un nuovo impulso. In questa situazione fare una propaganda negazionista nel pieno di una crisi sanitaria mondiale che sta sconvolgendo la nostra società è inaccettabile e incomprensibile perché non ha alcuna giustificazione. Non si tratta di difendere le libertà dei cittadini, ma di un premeditato tentativo di mettere in discussione le misure preventive e le raccomandazioni con cui il mondo scientifico e le istituzioni stanno cercando di proteggere la salute pubblica e di impedire situazioni che metterebbero definitivamente in ginocchio il Paese. Chi tenta di far passare i provvedimenti del governo e del mondo scientifico una limitazione alla libertà personale e ai diritti inalienabili dei cittadini, indipendentemente dalla responsabilità penale che comunque si ritiene sussistente in alcuni comportamenti estremi, è un’irresponsabile che non ha a cuore la tutela della salute pubblica sancita solennemente dall’art. 32 della Costituzione come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività. Da quanto rappresentato emerge che l’art. 452 c.p. può, almeno in astratto, applicarsi alle condotte incaute dei negazionisti. Infatti, il sistema penale prevede già una fattispecie delittuosa che potrebbe fungere da deterrente nei confronti della cittadinanza. Però, le difficoltà dogmatiche e probatorie evidenziate rendono auspicabile l’introduzione di un reato ad hoc, di mera condotta e di pericolo, teso alla tutela della salute individuale, valevole per varie fattispecie, tra cui quella del comportamento dei negazionisti. La comunità nazionale ha il dovere nei confronti delle tante persone che hanno fronteggiato il Covid-19 e della memoria di quelle che, a causa della malattia, hanno perso la vita, di non minimizzare i rischi che l’Italia corre. Soprattutto chi rappresenta le istituzioni ha il dovere etico e giuridico di rispettare le regole comuni essenziali e non dare il cattivo esempio per lucrare qualche voto in più, chiedendo di disobbedire alle fondamentali norme di sicurezza.”
In risposta al messaggio di Grinza del 04/07/2021 alle 14:08:42In effetti sono tante tante cose, che però condivido del tutto. Io sottolineavo la parte di fake news, per chi pensa che sia possibile dire qualsiasi cosa a prescindere sempre senza conseguenze, anche se questa roba è pericolosa.
Ti quoto sulla fiducia …..
In risposta al messaggio di Ummagamma del 04/07/2021 alle 13:00:48Il problema è che sono troppi per essere effettivamente perseguiti, e che, se anche ne individuassero qualcuno a campione, un cavillo lo troveranno comunque.
Oltre l’ordine pubblico, come bene giuridico da tutelare, c’è anche la tutela della salute pubblica.. in tal senso si sta formando la giurisprudenza in merito al negazionismo sul Covid…azzi amari per chi ancora insiste..“La possibile rilevanza penale del cosiddetto negazionismo. Il negazionismo ha radici lontane e ragioni spesso elementari: quando la verità ha un tratto netto vi è una parte, quasi sempre quella sconfitta o colpevole o in minoranza, che prova a cambiare senso alle cose, prima rigettando le proprie responsabilità e poi tentando di riscrivere la storia.32 Il negazionismo è un termine che indica un atteggiamento storico-politico che, ai fini ideologico-politici, nega contro ogni evidenza fatti storici accertati. La più nota delle idee negazioniste è quella dell’olocausto. I negazionisti sono 32 F. Insenga, Coronavirus, il conto da pagare al negazionismo, in Fortune Italia, 2020. 16 GIURISPRUDENZA PENALE WEB, 2020, 10 in genere soggetti che non sono in grado di fare esperimenti o ricerche originali, la loro unica espressione è analizzare in modo critico la realtà e negarla.33 La stessa dinamica si sta riproducendo nell’interpretazione di un fatto epocale e globale, come la pandemia del coronavirus. Negazionisti, complottisti e revisionisti conquistano spazio, fiancheggiati da quelle forze politiche che sperano di trarre vantaggio nell’interpretare il malcontento legato alle prescrizioni, alle restrizioni e alle conseguenze economiche e sociali della crisi aperta dal virus. Niente mascherina, perché è un “bavaglio”, o ancora più suggestivo in tempi di emergenza sanitaria, “perché fa ammalare”: ci costringe a respirare la nostra stessa anidride carbonica, ci manda in ipossia (facendo diminuire l’ossigeno nel sangue), scatena l’acidosi (abbassando il PH del nostro sangue e ponendo le basi per lo sviluppo del cancro), raccoglie i batteri e li concentra davanti a naso e bocca (esponendoci a infezioni ben più pericolose del virus).34 La descrizione di catastrofi legate all’uso del dispositivo di protezione a oggi più raccomandato dalle autorità sanitarie del mondo per combattere la pandemia è contenuto nelle numerose interviste rilasciate dai promotori del movimento di opinione negazionista. Lo pseudo dato scientifico inizia a confondersi con la militanza: le tesi diventano “virali” e si traducono in innumerevoli consensi, tra cui quelli di noti virologi, sfociati nella costituzione di varie associazioni, promotrici di manifestazioni negazioniste, tra cui quella di Roma del 5 settembre 2020 e quelle analoghe degli Stati Uniti, Madrid, Londra e Berlino. La parola chiave è esasperazione: i morti del Covid-19 sono stati uccisi non dal virus, che “non è affatto aggressivo”, ma “dai medici che li intubavano invece che curarli con antinfiammatori o con l’eparina per le trombosi e che per coprire tutto non facevano le autopsie. Più che un errore sanitario, anzi una vera “strage di Stato”. Il pasticcio sui verbali desecretati di recente a distanza di mesi dal Comitato tecnico scientifico diventa la prova di “un complotto per la nuova dittatura sanitaria”. I negazionisti sono, quindi, convinti che screditando anche uno solo dei numerosi elementi della pandemia, la ricostruzione perde credibilità. Per questo ignorano le prove di quello che sta avvenendo in questo periodo e sostengono, invece, argomenti che secondo loro invalidano la verità. Tanto premesso, si ritiene che i promotori del movimento e gli organizzatori delle manifestazioni negazioniste possano essere indagati per il reato di istigazione a delinquere del delitto di pandemia colposa o dolosa. 33 E. Ricci, Il negazionismo e il covid-19, in IntornoTirano.it, 2020. 34 V. Daloiso, Covid. “Il virus? Non esiste”. I negazionisti scendono in piazza. Ecco chi sono, in Avvenire.it, 2020. 17 GIURISPRUDENZA PENALE WEB, 2020, 10 Come noto, secondo l’art. 414 c.p. “Chiunque istiga a commettere uno o più reati è punito, per il solo fatto dell’istigazione: 1) con la reclusione da uno a cinque anni, se trattasi di istigazione a commettere delitti; 2) con la reclusione fino a un anno, ovvero con la multa fino euro 206, se trattasi di istigazione a commettere contravvenzioni. Se si tratta di istigazione a commettere uno o più delitti e una o più contravvenzioni, si applica la pena stabilita nel numero 1. Alla pena stabilita nel numero 1 soggiace anche chi pubblicamente fa l’apologia di uno o più delitti. La pena prevista dal presente comma nonché dal primo e secondo comma è aumentata se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici e telematici. Fuori dei casi di cui all’art. 302, se l’istigazione o l’apologia di cui ai commi precedenti riguarda delitti di terrorismo o crimini contro l’umanità la pena è aumentata della metà. La pena è aumentata fino a due terzi se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici”. La norma è diretta a tutelare l’ordine pubblico, inteso come buon assetto e regolare andamento della vita sociale, in particolare punendo quelle condotte che, pur non determinando la commissione di un reato specifico, provocano nella collettività inquietudine ed allarme sociale. Tale articolo è una chiara deroga a quanto disposto dall’art. 115, secondo il quale non è punibile l’istigazione non seguita dalla commissione di un reato. Elemento distintivo è chiaramente la pubblicità dell’istigazione, in quanto viene diminuita nell’opinione pubblica la fiducia nella sicurezza sociale, come avviene nell’ipotesi del negazionismo. Per istigazione è da intendersi la determinazione o il rafforzamento in altri di un proposito criminoso, ovvero il far insorgere un proposito prima inesistente o rafforzare un proposito già presente. Inoltre, il reato può realizzarsi sia in forma commissiva che omissiva, qualora si tenga una condotta silenziosa violando i propri obblighi di garanzia, e l’istigazione può altresì avvenire tramite la commissione di altro reato, quando si dimostri la ferma volontà di istigare commettendo un reato ai fini dimostrativi, come avviene nelle manifestazioni organizzate dai promotori del negazionismo. Viene, anche, richiesta una contestualità cronologica tra istigazione e fatto istigato, venendo altrimenti meno il presupposto dell’idoneità dell’azione. La giurisprudenza maggioritaria qualifica il delitto come reato di pericolo concreto, in cui va accertata la concreta idoneità della condotta, per il suo contenuto, per i destinatari e per le circostanze di fatto, a provocare delitti. Per converso, non è necessario che si istighi alla commissione di un preciso reato, essendo sufficiente la determinazione dei suoi elementi di fatto. Per tale motivo è indifferente che intervenga una causa di estinzione del reato, che manchi una condizione di punibilità o che la persona istigata sia non imputabile o non punibile. Viene, inoltre, richiesto il dolo generico e, dunque, la volontà di istigare alla commissione di reati, con la consapevolezza di farlo pubblicamente. 18 GIURISPRUDENZA PENALE WEB, 2020, 10 La norma disciplina l’istigazione a commettere insieme delitti e contravvenzioni. Quando, tuttavia, con più fatti si istighi la commissione di più reati, si verifica un concorso materiale di reati, eventualmente uniti dal vincolo della continuazione (art. 81 c.p.). È importante sottolineare come l’istigatore, qualora venga commesso il fatto istigato, risponderà in concorso anche di questo, sempre se abbia apportato un contributo materiale o morale causalmente riconducibile all’istigazione. Non vi è dunque alcun ostacolo alla configurabilità di entrambi i reati, data anche la diversità dei beni giuridici tutelati (ordine pubblico nell’istigazione ed il bene giuridico di volta in volta individuato). Al terzo comma della norma viene punita l’apologia di delitti (e non delle contravvenzioni), figura autonoma di reato rispetto all’istigazione. L’apologia si concreta in una particolare forma di manifestazione del pensiero che, se diretta a far commettere delitti, rappresenta una modalità di istigazione indiretta. Difatti, a differenza della mera istigazione di cui al primo comma, l’apologia non è diretta alla persona, ma la spinta motivazionale deriva dall’approvazione, glorificazione, esaltazione di attività contrarie alle norme penali, idonea a turbare l’ordine pubblico. Anche qui è necessario il concreto accertamento dell’idoneità della condotta a mettere in pericolo l’ordine pubblico. Parte della dottrina ha qualificato l’elemento soggettivo come dolo istigatorio, una speciale forma di dolo specifico, costituito dalla rappresentazione del delitto istigato come modello da seguire. Tra le varie decisioni della Suprema Corte, giova ricordare quella del 2018 secondo cui “La condotta di chi esalta un fatto di reato al fine di spronare altri all’imitazione integra il delitto di istigazione a delinquere quando, per il suo contenuto intrinseco, per la condizione personale dell’autore e per le circostanze di fatto in cui si esplica, sia effettivamente idonea a determinare il rischio concreto della commissione di altri reati lesivi di interessi omologhi a quelli offesi dal crimine esaltato[...]”.35 Già in precedenza la stessa Corte aveva rilevato che “L’esaltazione di un fatto di reato, finalizzata a spronare altri all’imitazione integra il delitto di istigazione a delinquere quando, per le sue modalità, sia concretamente idonea a provocare la commissione di delitti, il cui accertamento, riservato al giudice di merito, è incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivato”,36 come potrebbe verificarsi nel caso dei negazionisti. Ritenuti sussistenti i presupposti per la configurazione del delitto di istigazione a delinquere nel caso in esame per le ragioni sopra indicate, in secondo luogo devono essere ipotizzate ulteriori fattispecie di possibile rilevanza penale. 35 Si veda Cassazione penale, sez. II, sent. dell’ 8 giugno 2018, n. 26315. 36 Si veda Cassazione penale, sez. I, sent. del 4 luglio 2012, n.25833. 19 GIURISPRUDENZA PENALE WEB, 2020, 10 Per ricostruire la causalità nelle fattispecie criminose di cui agli artt. 438 e 452 c.p. in presenza della diffusione di questo virus, come detto, è necessario fare riferimento alla scienza medico-epidemiologica. Per cui, si ritiene che il comportamento dei promotori, degli organizzatori e dei partecipanti alle manifestazioni, svolte in dispregio del rispetto del distanziamento e senza l’utilizzo della mascherina da parte dei manifestanti, possa integrare il reato di epidemia dolosa o colposa. Gli agenti, pertanto, risponderanno a titolo di dolo del delitto di cui all’art. 438 c.p. qualora, a seguito della diffusione, cagionino un’epidemia, circostanza, comunque, molto difficile da provare essendo estesa e ramificata la rete dei contatti. A tal proposito potrebbero avere rilievo le immagini riprese dai droni adoperati dalle Forze dell’Ordine per monitorare il rispetto delle misure di distanziamento sociale e l’uso delle mascherine, utilizzabili ai sensi dell’art. 234 c.p.p., laddove dovessero filmare una condotta foriera di possibile contagio in luogo pubblico. Nel caso di tali manifestazioni, i promotori e i manifestanti possono rispondere del reato anche a titolo di dolo eventuale, perché sono consapevoli che, con la loro condotta, possono cagionare un’epidemia mediante la diffusione dei germi e, nonostante ciò, accettano il rischio del verificarsi dell’evento. Anche nella fattispecie in esame, è ammesso il tentativo, configurabile se l’evento epidemico non si verifica, nonostante la diffusione dei germi. L’ulteriore evento “morte di più persone” di cui al capoverso dell’art. 438 c.p., nel caso di diffusione di germi SARS-CoV-2 non è certamente un’ipotesi imprevedibile, della quale i promotori e i manifestanti saranno chiamati a rispondere, anche con la pena dell’ergastolo. Deve però essere provata la concatenazione causale fra i decessi e lo specifico focolaio svoltosi nel corso della manifestazione, accertamento estremamente difficile. Infatti, il profilo più problematico è quello afferente alla prova del nesso eziologico tra la condotta di diffusione dei germi patogeni e l’evento epidemia oppure quello aggravante integrato dal decesso “di più persone”. Infatti, sono incerte e variabili, tra l’altro, la distanza di sicurezza fisica minima (da un metro a due metri) e persino le dinamiche del passaggio (se sia immediato o richieda un’esposizione più o meno prolungata).37 Ebbene, secondo taluni si potrebbe optare per una spiegazione causale non individualizzata, cioè rinunciare alla “prova particolaristica dei singoli contagi targati e contentandosi di un evento naturalistico plurale e collettivo spiegato da evidenze scientifiche valide (è certo che il virus passa attraverso contatti interumani stretti e non protetti, ed è certo che si diffonde in modo rapidissimo e agevole”. Anche l’applicazione “immuni”, ancora scarsamente utilizzata, 37 V. V. Valentini, Profili penali della veicolazione virale, cit., pp.2-3. 20 GIURISPRUDENZA PENALE WEB, 2020, 10 potrebbe ricostruire gli spostamenti e i contatti di un infetto, presente alle manifestazioni negazioniste. Al di là dell’ipotesi dolosa, è più probabile che si possano verificare fatti riconducibili al reato di epidemia colposa. Infatti le condotte in argomento violano i doveri di diligenza, prudenza e perizia o inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline, imposti proprio per evitare il verificarsi dell’epidemia. È necessario, però, ricostruire eziologicamente il nesso tra la condotta dei dimostranti e lo specifico focolaio epidemico, con il supporto della scienza medica e l’inosservanza delle regole cautelari certamente verificatesi nelle manifestazioni negazioniste, come appurato anche dalle riprese televisive. Come già evidenziato, la diffusione di germi patogeni a seguito di una condotta, commissiva od omissiva, di natura colposa, come nel caso dei manifestanti incuranti delle più elementari norme sanitarie, può non cagionare un episodio epidemico, ma non per questo essere penalmente irrilevante. Le regole cautelari dettate in materia presidiano il bene giuridico rappresentato dall’incolumità pubblica, così come quello della salute e della vita dei singoli. Pertanto, i c.d. negazionisti che, violando le disposizioni normative e regolamentari, gli ordini dell’autorità, le linee guida del settore sanitario o regole cautelari, provocano il contagio di una o più persone, senza causare comunque un focolaio epidemico in senso scientifico, possono anche rispondere di lesioni colpose ai sensi dell’art. 590 c.p. La condotta, infatti, sarebbe causa di una lesione personale, l’infezione, dalla quale deriva da una malattia nel corpo, con un decorso più o meno grave, che può portare anche alla morte del soggetto contagiato. Il decesso è, infatti, un evento assolutamente prevedibile dai manifestanti, sulla base delle regole sanitarie ormai note a tutti. Ciò comporta che i responsabili, anche in questo caso, possono essere chiamati a rispondere di omicidio colposo ai sensi dell’art. 589 c.p. In data 12 settembre 2020 è giunta alla Procura della Repubblica di Padova una denuncia della Digos concernente la manifestazione di circa 300 negazionisti tenutasi qualche giorno prima nella città veneta ed è prevedibile che tali segnalazioni aumenteranno e che saranno istruite alla luce dei principi sopra esposti. 5. Conclusioni. In Italia certamente la pandemia si inserisce in maniera ingombrante nel sistema Paese e della pubblica amministrazione, già atavicamente in una situazione di difficoltà strutturale e funzionale. Deve, però, rilevarsi che l’emergenza Coronavirus ha contribuito a rendere possibile un passaggio epocale, in quanto finalmente si sta cercando di attuare le disposizioni in un’ottica non solo formalistica, ma con riguardo ai servizi resi ai cittadini ed al risultato, garantendo, pur con il ricorso a forme 21 GIURISPRUDENZA PENALE WEB, 2020, 10 di lavoro agile, servizi pubblici essenziali, quali sanità, istruzione, protezione civile, sicurezza, infrastrutture, trasporti, interventi per la sicurezza del lavoro.38 Grazie al comportamento responsabile della stragrande maggioranza dei cittadini il nostro Paese si trova in una situazione più favorevole rispetto a quella degli Stati limitrofi come, ad esempio, Francia e Spagna, anche se il contagio in questi giorni sta avendo un nuovo impulso. In questa situazione fare una propaganda negazionista nel pieno di una crisi sanitaria mondiale che sta sconvolgendo la nostra società è inaccettabile e incomprensibile perché non ha alcuna giustificazione. Non si tratta di difendere le libertà dei cittadini, ma di un premeditato tentativo di mettere in discussione le misure preventive e le raccomandazioni con cui il mondo scientifico e le istituzioni stanno cercando di proteggere la salute pubblica e di impedire situazioni che metterebbero definitivamente in ginocchio il Paese. Chi tenta di far passare i provvedimenti del governo e del mondo scientifico una limitazione alla libertà personale e ai diritti inalienabili dei cittadini, indipendentemente dalla responsabilità penale che comunque si ritiene sussistente in alcuni comportamenti estremi, è un’irresponsabile che non ha a cuore la tutela della salute pubblica sancita solennemente dall’art. 32 della Costituzione come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività. Da quanto rappresentato emerge che l’art. 452 c.p. può, almeno in astratto, applicarsi alle condotte incaute dei negazionisti. Infatti, il sistema penale prevede già una fattispecie delittuosa che potrebbe fungere da deterrente nei confronti della cittadinanza. Però, le difficoltà dogmatiche e probatorie evidenziate rendono auspicabile l’introduzione di un reato ad hoc, di mera condotta e di pericolo, teso alla tutela della salute individuale, valevole per varie fattispecie, tra cui quella del comportamento dei negazionisti. La comunità nazionale ha il dovere nei confronti delle tante persone che hanno fronteggiato il Covid-19 e della memoria di quelle che, a causa della malattia, hanno perso la vita, di non minimizzare i rischi che l’Italia corre. Soprattutto chi rappresenta le istituzioni ha il dovere etico e giuridico di rispettare le regole comuni essenziali e non dare il cattivo esempio per lucrare qualche voto in più, chiedendo di disobbedire alle fondamentali norme di sicurezza.”
In risposta al messaggio di giorgioste del 04/07/2021 alle 14:49:49L’importante è fargli terra bruciata anche nei forum come questo e con le argomentazioni da scacco matto
Il problema è che sono troppi per essere effettivamente perseguiti, e che, se anche ne individuassero qualcuno a campione, un cavillo lo troveranno comunque.