Ci sono solo due giorni all’anno in cui non puoi fare niente: uno si chiama ieri, l’altro si chiama domani, perciò oggi è il giorno giusto per amare, credere, fare e, principalmente, vivere. (Dalai Lama)
quote:Risposta al messaggio di Roberto66 inserito in data 04/09/2013 14:15:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Basta legge l'art. 2 della L. n. 431/1998
quote:1. Le parti possono stipulare contratti di locazione di durata non inferiore a quattro anni, decorsi i quali i contratti sono rinnovati per un periodo di quattro anni, fatti salvi i casi in cui il locatore intenda adibire l'immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui all'articolo 3, ovvero vendere l'immobile alle condizioni e con le modalità di cui al medesimo articolo 3. Alla seconda scadenza del contratto, ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. La parte interpellata deve rispondere a mezzo lettera raccomandata entro sessanta giorni dalla data di ricezione della raccomandata di cui al secondo periodo. In mancanza di risposta o di accordo il contratto si intenderà scaduto alla data di cessazione della locazione. In mancanza della comunicazione di cui al secondo periodo il contratto è rinnovato tacitamente alle medesime condizioni.>> visto che il rinnovo tacito è alle stesse condizioni è ovvio che debba essere 4+4
quote:Risposta al messaggio di slowcamping inserito in data 05/09/2013 08:20:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Quale sarebbe la norma di riferimento in cui si afferma ciò?...
quote:Risposta al messaggio di slowcamping inserito in data 05/09/2013 16:37:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Veramnete la mia risposta, rispettando il dettato della Legge, non mi sembra precipitosa...cmq, per quanto riguarda le sentenza, qui dice l'opposto...
quote:Trib. Bari, Sent., 29-10-2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bari terza sezione civile, nella persona del magistrato dott. Michele Campanale, nella pubblica udienza del 17.10.2012 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n.6390/11 R.G. tra F.D., domiciliato in Bari presso gli avv.ti Marcella Iacovelli e Albero Zabatta dai quali è rappresentato e difeso attore e I.V., domiciliato in Bari presso l'avv. Carmela Grimaldi dalla quale è rappresentato e difeso convenuto All''udienza del 17.10.2012, sentiti i difensori, il tribunale decideva la causa sulle conclusioni delle parti di seguito riportate. Svolgimento del processo - Motivi della decisione Pacifico tra le parti (v. ricorso e memoria di costituzione) nonché dimostrato dalla copia del contratto prodotta dall'attore (v. fascicolo di parte) che il F. e lo I. hanno concluso contratto di locazione alle condizioni definite dallo accordo locale stipulato tra le associazioni di categoria, ai sensi dell'art.2 c.III L. 9 dicembre 1998, n. 431, si ritiene innanzitutto di chiarire che - al contrario di quanto dedotto dalla difesa del convenuto - in caso di mancata disdetta alla scadenza del biennio di proroga il contratto si rinnova alle "medesime condizioni", vale a dire per altri tre anni più due. L'art.2 c.V penultimo ed ultimo periodo L. n. 431 del 1998 stabilisce che alla scadenza del periodo biennale di proroga, qualora nessuno attivi la procedura di rinnovo o di rinuncia al rinnovo con raccomandata inviata sei mesi prima della scadenza di detta proroga, il contratto è rinnovato tacitamente alle "medesime condizioni", vale a dire per un altro periodo di cinque anni (tre anni più i due di proroga) e con la possibilità di disdettare alla nuova scadenza triennale solo se ricorrano le ipotesi di cui all''art. 3 L. n. 431 del 1998. L'espressione "medesime condizioni" induce cioè a ritenere che a seguito di rinnovazione tacita alla scadenza del biennio di proroga il contratto sia assoggettato alla stessa disciplina del quinquennio precedente, anche in ordine alla durata (tre anni più due) e alla possibilità di disdetta alla scadenza del triennio. E' la lettera della legge che - si sottolinea - prevede il rinnovo del contratto alle "medesime condizioni" senza nulla escludere in ordine alla durata (tre + due) della locazione e alla facoltà di disdetta alla scadenza del triennio come previste e disciplinate dal comma V dell'art.2 L. n. 431 del 1998. Se il legislatore avesse voluto intendere la rinnovazione per soli altri tre anni, lo avrebbe specificato o comunque non avrebbe utilizzato la espressione "medesime condizioni". Tale interpretazione appare altresì conforme allo intento del legislatore di garantire al conduttore una durata potenziale di cinque (tre + due) anni della locazione. Non è per le ragioni testé esposte condivisibile la tesi sostenuta da parte della dottrina secondo la quale per rinnovo alle "medesime condizioni" si alluderebbe al rinnovo del contratto per la durata di soli tre anni. la tesi interpretativa dello scrivente non contrasta con la tutela costituzionale del diritto di proprietà - come pure dedotto da qualche giudice di inerito -perché il legislatore ha realizzato in tal modo un equilibrato bilanciamento degli interessi delle parti consentendo loro alla scadenza del triennio di rinnovare il contratto anche a condizioni diverse e -in mancanza - prevedendo la proroga automatica di due anni al termine dei quali il locatore potrà recedere liberamente dal rapporto. I due anni di proroga costituiscono una forma di tutela della parte debole (il conduttore) dinanzi alla pretesa del locatore di non rinnovare il contratto alle stesse condizioni contrattuali. La Carta Costituzionale, pur riconoscendo e tutelando la proprietà privata, consente peraltro di imporre alla stessa dei limiti per assicurarne la funzione sociale (art.42 c.II Costituzione), in materia di locazione, per assicurare a chi non è proprietario di immobile una sistemazione abitativa stabile. In ogni caso alla scadenza del periodo di proroga biennale il locatore è "libero" di negare, senza motivazione e con la procedura prevista dalla legge, la possibilità del rinnovo. E se liberamente sceglie di non avvalersi di tale facoltà, altrettanto liberamente si assoggetta alle conseguenze della sua scelta, vale a dire al rinnovo del contratto per la potenziale durata di altri cinque anni (tre più due) . Applicando detti principi al caso in esame, se si ritenesse rinnovato alla scadenza del 31.01.2007, il contratto si dovrebbe comunque intendere rinnovato per altri potenziali cinque anni (tre più due) fino al 31.01.2012 e altresì cessato in tale data avendo lo I. - per sua stessa ammissione in comparsa di risposta (v. alla pag.2) - ricevuto disdetta nel giugno 2010. Si ritiene tuttavia che la cessazione del contratto risalga addirittura al 31.01.2007. Pacifico infatti tra le parti nonché provato dal contratto che il primo triennio è scaduto il 31.01.2005 e che in mancanza di disdetta il contratto si è prorogato di diritto per altri due anni fino al 31.01.2007, il F. ha inviato lettera datata 13.06.2006 e ricevuta dallo I. in data 16.06.2006 (copie della lettera e dell'avviso di ricevimento prodotte dall'attore) con la quale ha comunicato la volontà di disdettare il contratto per il 31.01.2007. Tale manifestazione di volontà, tempestiva perché ricevuta dal conduttore nel termine (sei mesi prima della scadenza) di cui all'art.2 c.V L. 9 dicembre 1998, n. 431, ha causato la cessazione del rapporto di locazione già per la data del 31.01.2007. A nulla rilevano eventuali accordi verbali successivi ed eventuali concessioni fatte dal locatore in ordine alla data di rilascio dell'immobile poiché scaduto il contratto in data 31.01.2007 ed in mancanza di altro contratto avente la forma scritta, richiesta a pena di nullità dall'art.l c.IV L. 9 dicembre 1998, n. 431, non si può dire che sussista altro contratto di locazione o che persistano gli effetti del precedente. Data la cessazione del contratto, il conduttore ha l'obbligo di restituire l'immobile al locatore. Posto che in generale l'erronea indicazione della data di scadenza contrattuale nell'intimazione di sfratto per finita locazione non esclude il potere del giudice di accertare anche d'ufficio la data effettiva di scadenza del contratto e che non viola il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art.112 c.p.c.) il tribunale che accerti la data di scadenza effettiva del contratto (cfr. in tal senso ex plurimis Cass.civ. sez.III 30.05.2008 n. 14486, Cass.civ. sez.III 11.09.1996 n.8223), nel caso in esame si chiarisce che rientra nel potere di questo tribunale accertare la data di scadenza reale della locazione. Considerato che il contratto è scaduto ormai da tempo per invio di regolare disdetta addirittura nel 2006, è giustificata la fissazione a breve dell'esecuzione del rilascio, per la data del 31.12.2012. Restano assorbite tutte le altre questioni. Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza con distrazione a favore dei difensori dell'attore dichiaratisi antistatari (v. intimazione di sfratto). Si precisa che a seguito dell'entrata in vigore il 23.08.2012 del D.M. 20 luglio 2012, n. 140 di fissazione dei parametri per la liquidazione dei compensi professionali da parte degli organi giurisdizionali, della sua applicazione alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore (art.41 D.M. 20 luglio 2012, n. 140) e del completamento dell'attività professionale dopo la sua entrata in vigore, i compensi vanno liquidati secondo detti parametri, in particolare quelli della Tabella A - Avvocati allegata al D.M. 20 luglio 2012, n. 140. Dato che la causa ha comportato la trattazione di questioni molto semplici, si ritiene altresì di liquidare i compensi nella misura media prevista dalla Tabella A - Avvocati ridotta del 50%. Stante il numero di processi chiamati per l'udienza odierna, ci si riserva di depositare la sentenza entro il termine di quindici giorni. P.Q.M. Il Tribunale di Bari terza sezione civile, pronunciando definitivamente sulla domanda proposta da F.D. nei confronti di I.V. con intimazione di sfratto per finita locazione e citazione per la convalida notificate il 21.03.2011, così provvede: 1) dichiara che il contratto di locazione concluso dalle parti con decorrenza dal 1.02.2002 ha cessato i suoi effetti in data 31.01.2007 e ordina al convenuto il rilascio all'attore dell'immobile sito in Ceglie del campo alla Via Trisorio Liuzzi n.63 descritto nell'intimazione, fissa per l'esecuzione del rilascio la data del 31.12.2012; 2) condanna il convenuto a pagare agli avv.ti Marcella Iacovelli e Alberto Zabatta - distrattari - le spese ed i compensi di lite liquidati in complessivi Euro 842, 46 di cui Euro 67, 46 per spese non imponibili ed 775, 00 per compensi CAP ed IVA come per legge sui compensi. Trenta giorni per il deposito della motivazione. Così deciso in Bari, il 17 ottobre 2012.>> e qui, addirittura, il Tribunale di Bologna "richiama" quello di Torino che ha emesso la sentenza da te indicata perchè la stessa contrasterebbe con l'ordinamento...
quote:Trib. Bologna Sez. II, 07-09-2009 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA - SEZIONE SECONDA nella persona del giudice unico Dott. Anna Maria ROSSI ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 431/1998 R.G. promossa da: (O m i s s i s) Svolgimento del processo - Motivi della decisione L'attore proponeva intimazione di sfratto per finita locazione nei confronti della sig.ra C. C., relativamente all'appartamento condotto da quest'ultima, ubicato in Bologna, via Toscana 41/2, concesso in locazione con contratto avente decorrenza dall' 8.9.2000 e rinnovatosi, alla scadenza del quinquennio, per un ulteriore triennio, sino alla data del 7.9.2008. Esponeva l'attore di aver inviato regolare disdetta alla conduttrice per l'indicata scadenza del 7.9.2008. In mancanza di rilascio dell'immobile, proponeva intimazione di sfratto per finita locazione. All'udienza di convalida si costituiva la conduttrice, spiegando opposizione ed assumendo che il contratto, in assenza di disdetta motivata, doveva ritenersi prorogato sino alla data dell'8.9.2010. Mutato il rito, la causa veniva discussa all'udienza dell'8.7.2009. L'art. 2, comma 5°, Legge n. 431 del 1998, prevede che in alternativa ai contratti cd "a canone libero", le parti possano stipulare contratti di locazione sulla base di accordi raggiunti nella concertazione svolta dalle associazioni di categoria dei proprietari edilizi e dei conduttori maggiormente rappresentativi in sede locale. Secondo la disciplina dettata dal medesimo comma, tali contratti cd "assistiti" non possono avere una durata inferiore a tre anni, eccetto quelli aventi natura transitoria. Alla prima scadenza si profilano tre diverse soluzioni: a) il locatore può esercitare il recesso, con disdetta motivata, se ricorrono le condizioni di cui all'art. 3 della medesima legge; b) le parti possono raggiungere un accordo sul rinnovo del contratto, la cui nuova durata (tre anni) e il canone rimangono tuttavia immodificabili ad opera della volontà delle parti; c) in assenza di rinnovo e sempre che non venga esercitata la disdetta, la durata del contratto è prorogata di diritto di due anni. La seconda parte del 5° comma prevede che alla scadenza della proroga, e quindi trascorso il quinquennio, le parti possano rinnovare a nuove condizioni il contratto o comunicare il recesso. Prevede anche che "In mancanza della comunicazione, il contratto è rinnovato tacitamente alle medesime condizioni." Si tratta, nell'incertezza del dato letterale, e vista la azione qui svolta, di comprendere se il contratto si rinnovi per un ulteriore triennio "secco", ovvero se si rinnovi per l'iniziale periodo di tre anni, prorogabile di ulteriori due anni: su tale questione è incentrata l'odierna controversia. Poiché il biennio non è che una proroga di diritto, prevista dal legislatore in ragione del "tipo contrattuale" prescelto, e quindi conosciuta ex ante dalle parti, pare preferibile ritenere che la rinnovazione copra un triennio, salvo il mantenimento del diritto per il conduttore di fruire della proroga di diritto biennale, se non è inviata dal locatore la disdetta motivata o non è raggiunto un accordo sul rinnovo. Tale tesi è avvalorata dalla previsione del 5° comma, secondo periodo, laddove la contrapposizione tra rinnovo - non a diverse condizioni - e proroga deve essere interpretato nel senso che il primo ha durata triennale, la seconda biennale: a fortiori, se sono pattuite nuove condizioni, decorso il quinquennio, la durata del rinnovo sarà triennale e ad esso accederà automaticamente ex lege l'ulteriore periodo di due anni, salvo l'invio della disdetta motivata. La proroga deve infatti intendersi come automatica prosecuzione del rapporto, già in esecuzione per un triennio, con la sola esclusione di tale automatismo nel caso le parti manifestino un espresso consenso al rinnovo. Secondo la prescelta ermeneusi del disposto di legge, questo disegna un modello flessibile, in cui la durata differente del rinnovo permette alle parti di assecondare al meglio la varietà delle loro esigenze, senza alcun pregiudizio per gli interessi del locatore: alla prima scadenza infatti le parti possono accordarsi per il rinnovo, triennale, o in difetto opera di diritto la proroga biennale, secondo uno schema tendenziale del tre più due, sensibilmente più breve rispetto al quattro più quattro di cui fruisce il conduttore nei contratti a canone libero. Alla seconda scadenza la sorte del contratto è pertanto rimessa alla volontà esclusiva della parte: dalla sua scelta di esercitare o meno la disdetta discende rispettivamente la rinnovazione del contratto, secondo la cadenza del tre più due (o del tre più tre) o l'effetto impeditivo alla prosecuzione dello stesso. L'interpretazione in senso contrario (a quanto consta sposata dal Tribunale di Torino, sent. n. 4655 del 26.6.2008, est. Nigra) fa leva sulla lettera della norma, che recita: "alla prima scadenza... il contratto è prorogato di diritto per due anni... ": deduce da questo che la durata contrattuale fondata sulla volontà delle parti deve intendersi limitata al triennio, a cui accede un secondo periodo ex lege. L'argomento testuale non è tuttavia dirimente. Al proposito, si osserva innanzitutto che alla scadenza della proroga non vi è una automatica cessazione degli effetti del contratto, e in difetto di attività il contratto si rinnova tacitamente, il che differenzia questa "proroga" dalle precedenti ipotesi di proroghe ex lege, e contrasta con la interpretazione che esclude la "proroga" biennale dalla durata complessiva del contratto. In secondo luogo, l'espressione "alla prima scadenza" non osta all'interpretazione qui proposta, potendo essere intesa nel senso di prima scadenza successiva al rinnovo del contratto a nuove condizioni, vale a dire decorsi tre anni dal nuovo accordo, in quanto il contratto rinnovato è da intendersi come un nuovo contratto. Orbene, nel caso invece di rinnovazione tacita, non vi sono ragioni per distinguere la disciplina della durata rispetto all'ipotesi di rinegoziazione espressa, pur dovendosi intendere la locuzione "medesime condizioni", come riferita essenzialmente alle pattuizioni di carattere economico. Invero, non si rinviene alcuna disorganica ed inspiegabile alternanza nel succedersi delle durate del contratto, se solo si considera che il contratto va riguardato come una sequenza unitaria, di complessivi anni cinque (tre più due), con facoltà per il locatore di esercitare motivatamente la disdetta dopo tre anni e liberamente dopo i cinque. Il ricorrente cita a supporto della propria tesi e per sottolineare in particolare il carattere eccezionale dell'istituto della proroga, alcune norme di legge quali l'art. 71 della Legge n. 392 del 1978 e l'art. 11, comma 2 bis della legge n. 359 del 1992, volte a scandire la disciplina intertemporale nel passaggio tra i vari regimi legali succedutisi, con correlati richiami giurisprudenziali (cfr. sent. della Corte Costituzionale n. 89 del 1984). La ratio della proroga biennale prevista dall'art. 11 comma 2 bis l. n. 359 del 1992 era volta a rendere graduale il passaggio dal regime dell'equo canone a quello della libera pattuizione, in modo da indurre il locatore a proporre un canone non troppo elevato e il conduttore ad accettarlo, a pena di cessazione degli effetti del contratto, scaduto il biennio di proroga legale (Corte Cost. n. 359 del 1192, Cass. civ., sent. n. 2477 del 1998). Tali richiami, che rendono ragione del carattere eccezionale della proroga e della sua applicabilità alla sola prima scadenza con riferimento all'art. 11 della summenzionata legge, appaiono tuttavia inconferenti rispetto alla questione interpretativa in esame: la proroga di cui all'art. 2 comma 5° della legge n. 431 del 1998 si inserisce invece in un testo legislativo volto a disciplinare in modo stabile ed organico le locazioni ad uso abitativo, con la previsione al suo interno svariate tipologie di contratto, di talché in tale prospettiva la proroga non può essere intesa come istituto eccezionale, quanto piuttosto come periodo di ulteriore durata del contratto successivo alla prima scadenza, secondo un automatismo che può essere impedito solo dall'invio della disdetta motivata da parte del locatore o da un nuovo accordo delle parti. Pertanto il contratto non può ritenersi cessato per la data dell'8.9.2008 e in questi termini va respinta la domanda dell'attore. Deve invece ritenersi, conformemente a quanto dedotto dall'attore, che la disdetta possa essere contenuta anche in un atto processuale che esprima la volontà di non rinnovare il rapporto, quale l'intimazione di licenza o sfratto per finita locazione, stante il principio di libertà delle forme. Inoltre, se tale disdetta non può valere per la data indicata, essa conserva la sua efficacia fino alla scadenza successiva (Cass. civ., sent. n. 14486 del 2008). Ne discende che gli effetti del contratto cesseranno alla data dell'8.9.2010, con obbligo della convenuta al rilascio del bene, libero da cose e persone, entro il 31.12.2010. Attesa la novità della questione giuridica trattata e le incertezze interpretative, le spese di lite vanno compensate. P.Q.M. Il Tribunale, decidendo definitivamente sulla domanda proposta da Luciano M. nella sua qualità di procuratore speciale di M.E. M., M.M. M., M. M., P. M. e A.R. T., nei confronti di C. C., ogni diversa domanda disattesa e respinta: - dichiara che gli effetti del contratto cesseranno in data 8.9.2010; - dichiara tenuta C. C. al rilascio dell'immobile posto in Bologna, via Toscana 41/2, libero da persone e cose non appartenenti alla proprietà, per tale data; - fissa, per la esecuzione coattiva del rilascio il 31.12.2010; - compensa le spese della lite; - fissa termine di gg.30 per il deposito delle motivazioni. Così deciso in Bologna, li" 8 luglio 2009>>
quote:Risposta al messaggio di ippocampo2009 inserito in data 05/09/2013 18:02:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Non me ne volere ma se scrivi cose tipo: "basta leggere l'articolo..." "ovvio che..." a me pare precipitoso Poi scopri che non è ovvio, che non basta leggere l'articolo, che la dottrina dice il contrario, che ci sono le sentenze contrastanti Comunque vedo che finalmente hai approfondito e questo sarà utile a roberto bye raga
quote:Risposta al messaggio di slowcamping inserito in data 05/09/2013 18:35:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>
quote:Non me ne volere ma se scrivi cose tipo: "basta leggere l'articolo..." "ovvio che..." a me pare precipitoso >> Scusa, una volta tanto che una norma è chiara cosa dovrei scrivere?
quote:Poi scopri che non è ovvio, che non basta leggere l'articolo, che la dottrina dice il contrario, che ci sono le sentenze contrastanti>> per me è e resta ovvio visto che di pareri contrari della dottrina non ne conosco e che quella da te indicata è l'unica sentenza che ho trovato di senso diverso da quello di numerose altre (e una che dica l'opposto ci sta anche, altrimenti non saremmo in Italia)
quote:Risposta al messaggio di morodirho inserito in data 05/09/2013 20:50:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> a non dare piu' in affitto la porzione di casa in cui abito. quoto
Ci sono solo due giorni all’anno in cui non puoi fare niente: uno si chiama ieri, l’altro si chiama domani, perciò oggi è il giorno giusto per amare, credere, fare e, principalmente, vivere. (Dalai Lama)
quote:Risposta al messaggio di ippocampo2009 inserito in data 05/09/2013 18:59:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Dunque, per quanto riguarda la dottrina mi pare che l'articolo del corriere dia ottimi spunti per approfondire, sempre che uno lo voglia fare. Un'altra sentenza.. genova 4/12/2009 ma anche una lunga serie anche sui contratti in deroga convertiti alla 431 a cui non hanno concesso 4+4 nemmeno al primo rinnovo per le motivazioni di cui sopra, certo fanno anche loro giurisprudenza. Però scusa, se hai fatto un intervento che va in un senso e ti secca essere smentito sul forum è meglio che chiudiamo qua perchè così non si aiuta chi chiede le informazioni. Tanto l'autore del post ormai materiale a disposizione ne ha tanto e può giocare la sua partita dall'una o dall'altra parte della barricata (lo so da che parte sta ma rispetto la privacy) ...zot
Ci sono solo due giorni all’anno in cui non puoi fare niente: uno si chiama ieri, l’altro si chiama domani, perciò oggi è il giorno giusto per amare, credere, fare e, principalmente, vivere. (Dalai Lama)
Ci sono solo due giorni all’anno in cui non puoi fare niente: uno si chiama ieri, l’altro si chiama domani, perciò oggi è il giorno giusto per amare, credere, fare e, principalmente, vivere. (Dalai Lama)