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Mattonelle rotte al piano di sopra la colpa è mia

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2 20 29
ik6Amo
ik6Amo
-
Inserito il 06/02/2014 alle: 14:34:59
Esatto appunto quello che ha affermato Regoleo. Il pavimento sovrastante un solaio è sempre a carico di chi lo calpesta, a meno che la rottura non sia stata determinata da un cedimento del solaio. In questo caso è da vedere se il solaio fa parte integrante della struttura del fabbricato, le il solaio si è deformato od ha ceduto per un assestamento del fabbricato o se si tratta di un elemento isolato che non contribuisce alla struttura e non c'è stato alcun cedimento. Nel primo caso TUTTO il solaio, mattonelle comprese, è a carico condominiale: il solaio come facente parte della struttura o perchè è stato il cedimento a causarne il danno; le mattonelle perchè sono state danneggiate da una deformazione del fabbricato. In tutti gli altri casi vale la regola del 50%, con pavimento a carico del caplestante. !73 e 2/3 vale solo per i terrazzi di copertura e coinvolge tutti quelli che si trovano sulla proiezione, fino a terra.
19
Grinza
Grinza
rating

16/02/2006 63355
Inserito il 06/02/2014 alle: 14:39:41
quote:Risposta al messaggio di Regoleo inserito in data 06/02/2014  13:03:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Chiarissimo, grazie ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Il viaggio più bello è sempre il prossimo
19
chorus
chorus
05/10/2006 12492
Inserito il 06/02/2014 alle: 14:45:07
quote:Risposta al messaggio di ik6Amo inserito in data 06/02/2014  14:34:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Per mia semplice curiosità, l'esempio che hai fatto si tratta di una specificazione di quanto disposto dall'art. 1117 del codice civile, rubricante "parti comuni dell'edificio"? Grazie
19
Grinza
Grinza
rating

16/02/2006 63355
Inserito il 06/02/2014 alle: 19:02:43
L'amministratore, contattao da mio figlio, dichiara che lla signora ha detto che se era il solaio era a mezzo mentre le mattonelle devono essere pagate da lei. Adesso chi glielo dice alla signora visto che stanel mio stesso pianerottolo e che la casa di sotto e quella di mio figlio? Seondo voi smetterà di salutarci? (È praticamente così mio figlio sta sotto alla signora che sta nel mio stesso pianerottolo) Grazie a tutti,siete stati fantastici[;)] ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Il viaggio più bello è sempre il prossimo

Modificato da Grinza il 06/02/2014 alle 19:03:48
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ik6Amo
ik6Amo
-
Inserito il 07/02/2014 alle: 08:24:06
quote:Risposta al messaggio di chorus inserito in data 06/02/2014  14:45:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Articoli 1125 e 1126 del Codice Civile.
ik6Amo
ik6Amo
-
Inserito il 07/02/2014 alle: 08:28:55
quote:Risposta al messaggio di Grinza inserito in data 06/02/2014  19:02:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Penso che sia il caso di procurarsi un Codice Civile (costa pochi euro) e farlo vedere, con molta gentilezza e garbo, alla signora spiegando di chi è la competenza della spesa. In genere fra persone intelligenti e ragionevoli ci si capisce. Naturalmente ti consiglio di non presentarti subito con il Codice; verresti preso per chi vuole a tutti i costi servirsi della legge per sottrarsi a quello che, magari per lei, sembra un dovere. E' sufficiente iniziare una pacata discussione e poi, solo in caso venga dimostrata poca convinzione dall'altra parte, mostrare il Codice; magari nel corso di un successivo incontro. Vedrai che la signora terrà il broncio per qualche giorno poi, magari consultando qualcuno di sua fiducia, capirà e tutto tornerà come prima.
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jonni 51
jonni 51
01/08/2008 623
Inserito il 07/02/2014 alle: 10:07:41
quote:Risposta al messaggio di Grinza inserito in data 06/02/2014  19:02:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>io direi che non tocca ne a tè ne a tuo figlio darle la sentenza,l'amministratore deve solo spiegargli come stanno le cose ciao gianni
19
Ettorino
Ettorino
02/05/2006 5525
Inserito il 07/02/2014 alle: 14:33:29
...le spese per solaio si divide in parti uguali tra i confinanti, l'intonaco, la stuccatura, la pittura del soffitto e la mano d'opera va a carico di chi abita sotto salvo danni causati da chi abita sopra, il massetto, la colla, le maioliche e la mano d'opera sono a carico di chi abita sopra salvo danni causati da chi abita sotto (come descritto prima per spostamento di tramezzature o assestamenti causati da lavori in corso). Questo vale per le parti interne differente è per balconi terrazzi e tetti... id="blue"> su di me ne dicono tante...poche vere e molte false....

Modificato da Ettorino il 07/02/2014 alle 14:35:00
21
giado
giado
02/07/2004 541
Inserito il 07/02/2014 alle: 21:31:02
quote:Risposta al messaggio di maxim17 inserito in data 06/02/2014  01:01:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> quoto al 100% Gianni
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