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Emme48
Emme48
rating

13/01/2006 24154
Rispondi Abuso
Inserito il 28/01/2025 alle: 09:52:44
In risposta al messaggio di Tore99 del 28/01/2025 alle 09:30:55

Ancora!? Quello che nella sostanza non è cambiato è il 186. L'articolo 187 è cambiato proprio nelle basi ed è un gran casino. In qualche modo hanno voluto avvicinare il 187 al 186 togliendo il concetto di alterazione
e questo è sbagliato su tutti i fronti. Basta fare una considerazione di base. È dimostrato che il livello di alcool nel sangue, strumentalmente rilevato, influenza direttamente le capacità cognitive, di reazione, ecc...I test danno un valore quantitativo che si può parametrare direttamente allo stato di alterazione. Per le molecole cannabinoidi semplicemente non è così. Il test positivo non implica che sia in uno stato di alterazione, anzi direi quasi mai. Le stesse prescrizioni di molti farmaci consigliano di astenersi da alcune attività per 24/48 ore dall'ultima assunzione, ma possono attivare i test per settimane. Comunque ancora nessuno ha spiegato quale siano le procedure previste dalla nuova norma per non rischiare in caso di cura con prescrizione medica. ​​​​​​
...
In caso di prescrizione medica si viene condannati.
Nella legge, le deroghe e le eccezioni non ci sono, si applicano le leggi, non gli articoli pubblicati sulla Gazzetta dello Sport, purtroppo questa non è una battuta... cercate in rete.
Marco

http://www.m48.it


Modificato da Emme48 il 28/01/2025 alle 09:57:14
20
Tore99
Tore99
10/04/2005 10625
Rispondi Abuso
Inserito il 28/01/2025 alle: 09:59:22
In risposta al messaggio di Emme48 del 28/01/2025 alle 09:52:44

In caso di prescrizione medica si viene condannati. Nella legge, le deroghe e le eccezioni non ci sono, si applicano le leggi, non gli articoli pubblicati sulla Gazzetta dello Sport, purtroppo questa non è una battuta... cercate in rete.
Fin troppo chiaro. Ma se invece che la Gazzetta Ufficiale vai a vedere salvini su facebook qualche confusione te la crea.
15
cinquantuno
cinquantuno
rating

06/02/2010 4100
Rispondi Abuso
Inserito il 28/01/2025 alle: 10:12:12
In risposta al messaggio di Emme48 del 28/01/2025 alle 09:52:44

In caso di prescrizione medica si viene condannati. Nella legge, le deroghe e le eccezioni non ci sono, si applicano le leggi, non gli articoli pubblicati sulla Gazzetta dello Sport, purtroppo questa non è una battuta... cercate in rete.
Nella legge, le deroghe e le eccezioni non ci sono....

Esatto, io ho dato un rapido sguardo ai bugiardini delle medicine che prendo e che dovrò assumere per tutta la mia vita residua, ebbene, dovrei gettare alle ortiche la patente ( semprechè non modifichino qualcosa alla nuova legge ). Solo per puntualizzare non prendo psicofarmaci ma medicine per la pressione e per la tiroide! Incredibile ma tutte ( compreso anche gli antibiotici ) hanno ripercussioni sulla guida!
Ciao
19
chorus
chorus
05/10/2006 12457
Rispondi Abuso
Inserito il 28/01/2025 alle: 10:22:21
Buongiorno a tutti,
prima di proseguire la discussione sulle modifiche dell'art. 187 del codice della strada, consiglio la lettura della circolare del Ministero dell'Interno del 20 dicembre 2024, prot. 38625, che si può trovare con una semplice ricerca in rete.
In particolare, copio/incollo il paragrafo 2 a commento del citato art. 187.
Per facilitare la lettura, mi sono permesso di sottolineare un capoverso a mio giudizio importante.
Bisognerà capire come verrà applicata questa norma e per comprenderlo sino in fondo passerà del tempo.
Fortunatamente non assumo stupefacenti nè, allo stato, medicinali che possono alterare le mie capacità di guida. Se le mie condizioni di salute domani richiederanno l'assunzione di questi particolari farmaci me ne farò una ragione e farò il passeggero.
Da una prima lettura, l'inasprimento procedurale non mi sembra così terroristico come viene descritto in questo thread da un paio di giorni a questa parte.
Piuttosto mi sembra un passo avanti nella direzione della sicurezza stradale. Sicurezza che interessa tutti noi!


2. MODALITÀ DI ACCERTAMENTO
Le modalità di accertamento del reato sono disciplinate dai nuovi commi 2, 2-bis, 3, 4 e 5 e consistono, sostanzialmente, in accertamenti analitici di secondo livello su liquidi biologici, da eseguire presso determinate strutture indicate dalla norma.
L’esecuzione degli accertamenti analitici di secondo livello, che sono considerati accertamenti urgenti sulla persona ai sensi dell’art. 354 cpp, presuppone la sussistenza di almeno uno dei seguenti requisiti indicati dalla norma:
- la positività agli accertamenti preliminari di tipo qualitativo, da eseguire attraverso prove non invasive anche mediante l’uso di strumenti di screening portatili;
- il ragionevole motivo di ritenere che il conducente si trovi sotto l’effetto della sostanza;
- il coinvolgimento del conducente in un incidente stradale le cui conseguenze richiedano la prestazione di cure mediche ospedaliere.
Pertanto, come avveniva anche sotto la vigenza della precedente norma, il conducente può essere sottoposto al prelievo di liquidi biologici solo laddove sussista uno o più dei predetti presupposti.
Tra le modalità di accertamento è scomparsa quella prevista dal comma 2-bis della precedente formulazione dell’

art. 187

, cioè quella, mai applicata, che prevedeva l’uso di strumenti di analisi di campioni di mucosa o di fluido del cavo orale nella disponibilità degli organi di polizia stradale(96).
L’accertamento di tipo analitico, per espressa previsione dei commi 2-bis e 3, può essere eseguito su:
- campioni di fluido del cavo orale prelevati su strada, anche in caso di incidente, dagli organi di polizia stradale di cui all’

art. 12

, commi 1 e 2, cds;
- campioni di liquidi biologici prelevati in strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai predetti organi di polizia stradale o presso strutture sanitarie pubbliche o private accreditate.
In merito alla prima modalità di raccolta dei campioni di fluido del cavo orale, il comma 2-bis prevede l’adozione di una direttiva interministeriale(97) per la definizione delle modalità di prelievo.
Pertanto, fino a quando non verranno adottate tali disposizioni tecniche, rimangono valide le consuete modalità di raccolta che presuppongono l’intervento di personale sanitario di strutture fisse o mobili afferenti agli organi di polizia stradale o di strutture pubbliche o private accreditate, ai sensi del comma 3.
In caso di incidente stradale, rimane in ogni caso ferma la consueta procedura che consente agli organi di polizia stradale di richiedere, alle strutture sanitarie dove vengono trasportati i conducenti coinvolti che necessitano di cure mediche, l’effettuazione degli accertamenti analitici di secondo livello ed ottenere la relativa certificazione, ai sensi dei commi 4 e 5.
Come già precisato in premessa, non è più necessario accertare l’effettivo stato di alterazione del conducente che potrà, quindi, essere denunciato per il reato di guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope sulla base dell’esito positivo degli accertamenti analitici di secondo livello.

 
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mapalib
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04/08/2003 16483
Rispondi Abuso
Inserito il 07/05/2025 alle: 18:24:22
Contrordine compagni! 
La nuova circolare firmata dai ministeri di interno e salute, stabilisce che le sanzioni scattino solo in caso di comprovata alterazione psicofisica in atto, e non già in caso di presenza di tracce di assunzione di stupefacenti. Non è che gli agenti dovranno valutare a occhio se uno parla dritto o storto, loro dovranno limitarsi a prendere un campione di saliva, poi questa valutazione verrà certificata dalle analisi di laboratorio che diranno se il metabolita eventualmente presente nel campione salivare prelevato è ancora attivo o no. 
Riassumendo, non più tracce ma solo sostanze ancora attive. Gli amanti della cannetta del giorno prima che tanto si erano agitati possono tornare a fare sogni tranquilli. 
Anche gli allergici come me e gli psicotropizzati stiano tranquilli: la circolare chiarisce anche che in caso di sostanze attive giustificate da regolare prescrizione medica di farmaci, non ci sarà nessuna sanzione, aldifuori dei casi in cui detta prescrizione non pregiudichi di suo la capacità di guidare come è sempre stato.
 
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