quote:Risposta al messaggio di macap inserito in data 05/09/2012 19:48:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>ma gli altri soldi, dove sono[?]secondo me se lui è responsabile di solo 1000 € potresti lasciar cadere la denuncia nei suoi riguardi e chiedere cosa si puo' fare per il rimanente ,se è un povero cristo,dagli una possibilita'.Io penso che una mano potresti dagliela pero' devi valutare personalmente secondo le tue idee.[:)] naufragar m'è dolce in questo mare moreno
quote:Risposta al messaggio di macap inserito in data 05/09/2012 19:48:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ciao, in, invece, non ritirerei la denuncia e lo farei rispedire al suo Paese...chissà quanti ne ha fregati al tempo, così come aveva fatto con te.
Dario quote:Risposta al messaggio di macap inserito in data 05/09/2012 19:48:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> secondo me adesso scateni un putiferio....tra chi la pensa pro e chi contro. Comunque, è pur vero che sono passati tre anni e che non hai potuto disporre della tua somma di denaro qualque essa sia ma, se la tua fede te lo chiede e col principio di non fa del male a nessuno (sotto ogni forma e in qualunque modo), visto che ti viene restituita, con la speranza che il tizio si sia ravveduto...io la ritirerei. Chiudi e pace e bene!! Anche perchè andando avanti, credo che la cosa si dilunghi anche un po e per ricavare cosa? Ti sarà rimborsato tutto il dovuto e qualcosina in più e....la soddisfazione di una condanna? francesco.
quote:Risposta al messaggio di macap inserito in data 05/09/2012 19:48:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Innanzi tutto, devi sapere che tipo di denuncia hai fatto ai carabinieri all'epoca. Esistono solamente due tipi di denuncia e cioè: 1^) denunciare all'autorità giudiziaria o polizia giudiziaria la consumazione di un reato del codice penale ed a seguito di questa denuncia, procedere d'ufficio all'identificazione del responsabile/i con eventuale fase processuale; 2^) denuncia-querela che va presentata agli uffici di cui sopra entro il termine massimo di 90 giorni che si è venuti a conoscenza del fatto che ha costituito reato penale ovvero, per tutti quei reati che è previsto sporgere denuncia-querela. Tale denuncia-querela, comporta oltre all'identificazione delle persone che si sono resi responsabili dei reati l'instaurazione di un proc. penale nonchè tutto il suo iter processuale che si conclude con la loro punizione penale. Nel corso della fase investigativa o processuale tuttavia è possibile da parte del denunciante, rimettere la denuncia-querela che chiude in modo definitivo e senza alcuna condanna o ulteriori sviluppi il proc. penale. Bisogna tenere presente che se la denuncia-querela è stata presentata anche con un solo giorno di ritardo oltre il 90°, verrà ritenuta nulla e quindi, priva di ogni fondamento legale. Inoltre, taluni artt. del codice penale sono solo persequibili a querela di parte ed in assenza di questa vi è di sicuro archiviazione. Nel tuo caso presumo che essendo stato condattato dal difensore che assiste la persona che ti ha spillato 1000€. tu abbia presentato denuncia-querela. Per il resto, devi essere te a valutare cosa fare. Per conto mio, ti dico con assoluta franchezza che chi sbaglia, deve pagare.
quote:Risposta al messaggio di KryDanLory inserito in data 05/09/2012 20:10:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>
quote:Risposta al messaggio di FedRic inserito in data 05/09/2012 21:51:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> l'importante è riavere il maltolto Aridaje, non il maltolto, ma il maltolto + un'altra somma...sennò sarebbe troppo comodo. Rubo una somma, se mi va male la restituisco...se mi va bene me la tengo...ma state scherzando ?? Del Paradiso adoro il clima...dell'Inferno...LA COMPAGNIA ! Inutile discutere con un *****, prima ti porta al suo livello e poi ti batte con la maggior esperienza. 14 Luglio 1789
quote:Risposta al messaggio di lipizzi inserito in data 05/09/2012 21:43:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Attento che le spese del procedimento sono a carico del remittente, salvo che nell'atto di remissione non venga specificato diversamente (Art. 340 codice procedura penale) Non è più così dal 1999...a seguito di quanto disposto dall'art. dall'art. 13, L. 25 giugno 1999, n. 205, infatti, in caso di remissione di querela adesso le spese sono a carico del querelato...