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morodirho
morodirho
-
Inserito il 24/03/2015 alle: 18:24:11
sono tornato velocemente dalla Calabria perchè è arrivata una cartella dall'agenzia delle entrate destinata a mia moglie con una ingiunzione di pagamento di circa 2000 euro.L'antefatto è questo: nel 2009 mia moglie prendeva una pensione di 2350 euro x anno,per poter sopravvivere aveva affittato una parte di appartamento al prezzo di 5034 euro annui.Sommando le due rendite non raggiungeva i 7500 euro annui necessari per fare la dichiarazione,per cui non è stato presentato il mod. 730.Ora questi sig. dicono che il reddito da fabbricato è tassato comunque.A questo punto mi sono informato e le cose non stanno esattamente cosi,infatti la legge dice che il reddito da fabbricat va tassato solo nel caso che non ci siano altri redditi di lavoro e/o di pensione,ma nel caso che sommando i due redditi non si raggiunga la quota stabilita(7500 euro) non serve fare la denuncia dei redditi,chiedo il parere di un esperto che gentilmente mi sappia dare informazioni piu' precise , e ringrazio anticipatamente. ps abbiamo sempre avuto la separazione dei beni,e ognuno compilava il proprio 730- aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt.
17
Segretario
Segretario
15/04/2008 946
Inserito il 26/03/2015 alle: 15:35:40
Questo è quello che riportano le istruzioni ministeriali sull'esonero della dichiarazione. Se ti riconosci in uno di questi casi hai ragione, altrimenti no. 2 - CHI NON È OBBLIGATO A PRESENTARE LA DICHIARAZIONE Non è obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi chi nell’anno 2009 ha posseduto: • un reddito complessivo, al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a euro 8.000,00 nel quale concorre un reddito di lavoro dipendente o assimilato con periodo di lavoro non inferiore a 365 giorni e il sostituto d’imposta non ha operato ritenute; • un reddito complessivo, al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a euro 7.500,00 nel quale concorre un assegno periodico corrisposto dal coniuge ad eccezione di quello relativo al mantenimento dei figli; • un reddito complessivo, al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a euro 7.500,00 nel quale concorre un reddito di pensione con periodo di pensione non inferiore a 365 giorni e il sostituto d’imposta non ha operato ritenute; • un reddito complessivo, al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a euro 7.750,00, nel quale concorre un reddito di pensione con periodo di pensione non inferiore a 365 giorni e il soggetto ha un’età pari o superiore a 75 anni e il sostituto d’imposta non ha operato ritenute; • un reddito complessivo, al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a euro 4.800,00 nel quale concorre uno dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali la detrazione prevista non è rapportata al periodo di lavoro (es. compensi percepiti per l’attività libero professionale intramuraria del personale dipendente dal Servizio sanitario nazionale, redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente, redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente) • solo redditi di lavoro dipendente (anche se corrisposti da più soggetti ma certificati dall’ultimo sostituto d’imposta che ha effettuato il conguaglio) e reddito dei fabbricati, derivante esclusivamente dal possesso dell’abitazione principale e di sue eventuali pertinenze (box, cantina, ecc.); • solo redditi da pensione per un ammontare complessivo non superiore a euro 7.500,00, goduti per l’intero anno, ed eventualmente anche redditi di terreni per un importo non superiore ad euro 185,92 e dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze; • solo redditi fondiari (terreni e/o fabbricati) per un ammontare complessivo non superiore a euro 500,00; • solo redditi di lavoro dipendente o di pensione corrisposti da un unico sostituto d’imposta obbligato ad effettuare le ritenute di acconto ed eventualmente redditi di fabbricati derivanti esclusivamente dal possesso dell’abitazione principale e di sue eventuali pertinenze; • solo redditi esenti (ad es. rendite erogate dall’Inail esclusivamente per invalidità permanente o per morte, talune borse di studio, pensioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva, pensioni, indennità, comprese le indennità di accompagnamento e assegni erogati dal Ministero dell’Interno ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili, sussidi a favore degli hanseniani, pensioni sociali e compensi per un importo complessivamente non superiore a euro 7.500,00 derivanti da attività sportive dilettantistiche); • solo redditi di lavoro dipendente corrisposti da più soggetti, se ha chiesto all’ultimo datore di lavoro di tener conto dei redditi erogati durante i precedenti rapporti e quest’ultimo ha effettuato conseguentemente le operazioni di conguaglio; • solo redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa compresi i lavori a progetto intrattenuti con uno o diversi sostituti d’imposta, se interamente conguagliati, ad eccezione delle collaborazioni di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche; • solo redditi dei fabbricati derivanti esclusivamente dal possesso dell’abitazione principale e di sue eventuali pertinenze (box, cantina, ecc.); • solo redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta (ad es. redditi derivanti da attività sportive dilettantistiche per un importo fino a euro 28.158,28; interessi sui conti correnti bancari o postali; redditi derivanti da lavori socialmente utili); • solo redditi soggetti ad imposta sostitutiva (ad es. interessi sui BOT o sugli altri titoli del debito pubblico).
morodirho
morodirho
-
Inserito il 26/03/2015 alle: 15:58:20
quote:Risposta al messaggio di Segretario inserito in data 26/03/2015  15:35:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>ringrazio vivamente per il chiarimento,nel frattempo ho informato (tramite caf) il centro di Pescara e rimango in attesa di un riscontro,grazie di nuovo. aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt. mia moglie si trovava nella situazione del terzo comma.

Modificato da morodirho il 26/03/2015 alle 16:33:12
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ippocampo2009
ippocampo2009
22/02/2009 7455
Inserito il 26/03/2015 alle: 18:38:09
Ma l'appartamento di cui una parte è stata locata, è l'abitazione principale o no?...
22
Marino2
Marino2
rating

22/06/2003 7208
Inserito il 26/03/2015 alle: 18:52:18
non vorrei darti brutte notizie, ma secondo me solo i redditi di lavoro o di pensione usufruiscono della non tassabilita' sino a 7500 euro, mentre il reddito da capitale, come è considerato la rendita relativa ad un affitto viene tassato quando supera i 500 euro. Ma potrei anche sbagliarmi[:D]
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-
Inserito il 26/03/2015 alle: 19:30:03
quote:Risposta al messaggio di ippocampo2009 inserito in data 26/03/2015  18:38:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>l'abitazione locata è l'abitazione principale. aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt.
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ippocampo2009
ippocampo2009
22/02/2009 7455
Inserito il 26/03/2015 alle: 19:53:52
quote:Risposta al messaggio di morodirho inserito in data 26/03/2015  19:30:03 (

Visualizza messaggio in nuova finestra

)
>
> allora, purtroppo, mi sa che devi rifare i calcoli perchè molto probabilmente in questo caso devi aggiungere ai redditi percepiti anche il reddito del fabbricato... per vedere in quale situazione ti trovi puoi leggere questo (pag 46 e 48)...

http://www.agenziaentrate.gov.i...

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