Inserito il 03/11/2016 alle: 18:31:37
Io ho appena stipulato (la scorsa settimana sono ritornato camperista dopo 8 anni di sofferto digiuno) con Rcamper agenzia fiorentina specializzata in camper (assicurazione Vittoria) massimale 10.000.000 € e Costo anno 267,50€ di cui 26,50 sono per questo:
Condizioni Complementari New
(EX PACCHETTO 5.0)
valido solo se espressamente richiamato in polizza e corrisposto il rispettivo premio
R.C. dei trasportati
I rischi della responsabilità civile personale autonoma dei trasportati verso terzi per i fatti
connessi con la circolazione dell’autocaravan identificato in polizza e non compresi nelle
previsioni dell’assicurazione obbligatoria.
L’assicurazione è prestata nei limiti dei massimali previsti in polizza per la garanzia di
Responsabilità Civile.
Responsabilità Bicicletta
Vittoria si obbliga a tenere indenne l’Assicurato ed i suoi familiari conviventi, nei limiti di un
massimale di Euro 250.000 di quanto questi sia tenuto a pagare quali civilmente responsabili
ai sensi di Legge a titolo di risarcimento – capitali, interessi e spese – per i danni cagionati a
terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose e animali in conseguenza all’uso di
biciclette di proprietà dell’assicurato o a noleggio.
L’assicurazione opera esclusivamente durante la pratica del campeggio, in Italia e all’Estero,
sia nei luoghi dove è consentito che in aree non adibite o riservate a tale pratica, salvo l’eventuale
facoltà di rivalsa su titolari dei campeggi o altre aree.
L’assicurazione non comprende i danni derivanti da:
• Atti dolosi;
• utilizzo del bene per uso professionale, commerciale e altra attività comunque retribuita;
• partecipazione del bene a corse gare, competizioni sportive, alle relative prove e alle verifiche
preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, o comunque a qualsiasi gara
a carattere competitivo.
In caso di sinistro, Vittoria corrisponderà all’Assicurato la somma liquidabile sotto deduzione
di una franchigia di Euro 150 per sinistro.
Spese viaggio
Il rimborso all’Assicurato, previa presentazione di valido documento fiscale, delle spese
sostenute per il trasporto dei passeggeri fino al punto di assistenza più vicino in caso di guasto
(ivi compresi lo scoppio del pneumatico o la foratura dello stesso) dell’autocaravan assicurato,
tale da renderne impossibile l’utilizzo a condizioni normali, la garanzia viene prestata, in Italia
e all’Estero, fino alla concorrenza di Euro 200 per sinistro e per anno assicurativo, a
condizione che l’Assicurato sia Titolare della Carta Servizi Vittoria Assistance e riceva
assistenza d’intervento, comprovata da idonea documentazione, dalla Centrale Operativa
preposta.
Spese per dissequestro
Il pagamento delle spese relative alla procedura di dissequestro, sino al limite di Euro 200
purché instaurata e seguita da legali di fiducia di Vittoria, in caso di forzata sosta
dell’autocaravan identificato in polizza a seguito di sequestro penale conseguente ad un sinistro
dal quale siano derivate la morte o lesioni personali. L’assicurazione vale esclusivamente per
il territorio della Repubblica Italiana.
Conseguimento idoneità alla guida
L’assicurazione di Responsabilità Civile è anche quando alla guida dell’autocaravan assicurato
si trovi persona che abbia superato con esito favorevole l’esame teorico e pratico di idoneità
alla guida presso l’Ispettorato della Motorizzazione e che risulti in attesa del materiale rilascio
della patente di guida che consenta di condurre dell’autocaravan assicurato.
Resta comunque inteso che il Conducente è tenuto a fornire la documentazione relativa al
superamento degli esami; qualora la patente non venisse rilasciata, Vittoria, indipendentemente
dalle ragioni del mancato rilascio, eserciterà il diritto di rivalsa per il recupero integrale delle
somme pagate a titolo di risarcimento.
Danni da inquinamento
Il risarcimento dei danni prodotti a terzi da fuoriuscita, per rottura accidentale dell’autocaravan
assicurato, dei fluidi necessari al suo funzionamento. Tale garanzia è prestata esclusivamente
quando l’autocaravan non è in circolazione (stazionante su area privata), con il limite di Euro
30.000 per sinistro e per anno assicurativo.
Spese per ottenere la revoca del ritiro della patente
Il rimborso all’Assicurato, sino alla concorrenza di Euro 200 per evento, Conducente
dell’autocaravan descritto in polizza, delle spese giudiziali e stragiudiziali relative alla procedura
per ottenere la revoca del provvedimento di ritiro della patente di guida, ai sensi di Legge, in
conseguenza diretta ed esclusiva di incidenti di circolazione che siano avvenuti durante il
periodo di validità dell’assicurazione e abbiano provocato la morte o lesioni personali gravissime
o gravi ed in ogni altro caso di investimento di persona, sempre che l’Assicurato venga
prosciolto od assolto da eventuale imputazione del reato di fuga o di omissione di soccorso.
Ricorso terzi da incendio
Il rimborso delle somme che l’Assicurato sia tenuto a pagare in quanto civilmente responsabile
per danni provocati a terzi dall’incendio, scoppio, esplosione dell’autocaravan compreso il
carburante contenuto nel serbatoio dello stesso e destinato al suo funzionamento.
La garanzia opera per i danni non derivanti dalla circolazione dell’autocaravan assicurato, con
il limite di Euro 200,000 per evento. L’assicurazione non comprende i danni:
• alle cose in uso, custodia, possesso dell’Assicurato, ad eccezione del locale da lui condotto
in locazione ed adibito ad autorimessa dell’autocaravan assicurato;
• a cose di persone non considerate “terzi” ai sensi della Legge;
• da inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo, salvo quanto previsto al precedente punto
“Danni da inquinamento”. Garanzia “rimessaggio”
Vittoria, per la sola garanzia incendio, rinuncia all’azione di rivalsa che può competerle, in base
al disposto dell’art. 1916 del C.C., nei confronti della ditta/società che custodisce l’autocaravan
in apposito locale o parcheggio, chiuso e recintato, abilitato al rimessaggio ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge, quando l’autocaravan assicurato si trova all’interno dello stesso.
Rinuncia alla rivalsa se il conducente è in possesso di patente idonea ma
scaduta
A parziale deroga dell’art. 2, Vittoria rinuncia all’azione di rivalsa nel caso di sinistro causato
da Conducente in possesso di patente scaduta da non oltre un anno, purché successivamente
rinnovata alle stesse condizioni di validità e prescrizioni precedentemente esistenti, e
comunque idonea a condurre veicoli della medesima categoria di quello coinvolto nel sinistro.
Fa eccezione il caso in cui il mancato rinnovo sia imputabile alle conseguenze subite dal
Conducente nel sinistro.
Rinuncia alla rivalsa per guida in stato di ebbrezza
Vittoria, a parziale deroga dell’art. 2, rinuncia al diritto di rivalsa che le compete nel caso diguida
da parte di persona in stato di ebbrezza.
Rinuncia alla rivalsa per cinture di sicurezza non allacciate
Vittoria, a parziale deroga dell’art. 2 delle C.G.A, rinuncia al diritto di rivalsa per i danni subiti
dalle persone trasportate nel caso in cui non abbiano le cinture di sicurezza allacciate, ferma
la facoltà di Vittoria di risarcire il danno in proporzione.
Rinuncia alla rivalsa per cinture di sicurezza non sufficienti
Vittoria rinuncia sia all’azione di rivalsa, sia ad eccepire il concorso di colpa di cui all’art. 1227
del Codice Civile, per i danni subiti dalle persone trasportate nella cella abitativa
dell’autocaravan, nel caso in cui la persona trasportata non abbia potuto utilizzare la cintura
di sicurezza in quanto il veicolo, nonostante gli obblighi di legge, non è dotato in numero
sufficiente dall’origine.
La garanzia vale a condizione che il numero delle persone trasportate non superi quello indicato
dalla carta di circolazione, non regolarmente seduto nelle poltrone idonee allo stazionamento.
La garanzia non vale in ogni caso per i bambini indicati dall’articolo 172 del Codice della Strada,
che dovranno essere sempre trasportati secondo le modalità previste dal citato articolo del
codice della strada.
Rinuncia alla rivalsa per numero di persone trasportate non conforme
Vittoria rinuncia sia all’azione di rivalsa, sia ad eccepire il concorso di colpa di cui all’art. 1227
del Codice Civile, per i danni subiti dalle persone trasportate nella cella abitativa
dell’autocaravan, anche nel caso in cui il numero delle persone trasportate superi quello indicato
dalla carta di circolazione, ma sia pari o inferiore al numero dei posti letto indicati dalla casa
madre / allestitore ufficiale, per il modello di camper assicurato.
Si intendono esclusi dalla presente garanzia ogni modifica del numero dei posti letto effettuata
successivamente all’immatricolazione dell’autocaravan.
Estensione periodo di mora a 30 giorni
Relativamente alla sola garanzia RCA il contratto si considera in vigore fino alle ore 24.00 del
trentesimo giorno successivo alla data di scadenza indicata in polizza o fino alla stipula di
eventuale contratto con altra Compagnia di Assicurazione .