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mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 12/09/2008 alle: 09:36:08
quote:Originally posted by Yuma58 Non è legge... >
> A me sembra che sia legge, perche' l'articolo 167, comma 2, del CdS dice proprio: 2. Chiunque circola con un veicolo la cui massa complessiva a pieno carico risulta essere superiore di oltre il cinque per cento a quella indicata nella carta di circolazione, quando detta massa è superiore a 10 t è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma: ....... .......
19
bigt
bigt
18/04/2006 3709
Inserito il 12/09/2008 alle: 11:29:22
esatto Barbara, il tuo veicolo uscito dal concessionario pesava 26,5q.li. Con tutti gli accessori più tu e tuo marito può arrivare a 33q.li (Mauring ci rammenta che per legge, in Italia, fino al 5% in più non hai sanzioni). Nei 33Q.li ci devono stare anche portabici-portamoto, il peso rimorchiabile è un'altra cosa ancora, va applicato all'eventuale rimorchio (carrello tenda, roulotte, carrello portamoto-portagommone, ecc ecc). Se scegli di usare il rimorchio, dovrai aggiungere alla motrice il peso del gancio traino, che ovviamente deve essere omologato. Ciao!
maculani
maculani
-
Inserito il 12/09/2008 alle: 11:50:05
quote:Originally posted by mauring
quote:Originally posted by Yuma58 Non è legge... >
> A me sembra che sia legge, perche' l'articolo 167, comma 2, del CdS dice proprio: 2. Chiunque circola con un veicolo la cui massa complessiva a pieno carico risulta essere superiore di oltre il cinque per cento a quella indicata nella carta di circolazione, quando detta massa è superiore a 10 t è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma: ....... .......
>
> QUANDO DETTA MASSA E' SUPERIORE A 10T, meditate gente, meditate.[^][^][^][^] Siete tranquilli che la tolleranza è applicabile sui v.r..??? Tranquilli Voi, buoni kilometri.[:D][:D][:D][:D]
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bigt
bigt
18/04/2006 3709
Inserito il 12/09/2008 alle: 12:02:39
Decreto Legislativo N. 285 del 30/04/1992 Titolo/Oggetto Nuovo codice della strada articolo 167: Trasporti di cose su veicoli a motore e sui rimorchi 1. I veicoli a motore ed i rimorchi non possono superare la massa complessiva indicata sulla carta di circolazione. 2. Chiunque circola con un veicolo la cui massa complessiva a pieno carico risulta essere superiore di oltre il cinque per cento a quella indicata nella carta di circolazione, quando detta massa è superiore a 10 t è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma: a) da euro 36 a euro 148, se l'eccedenza non supera 1t; b) da euro 74 a euro 296, se l'eccedenza non supera le 2 t; c) da euro 148 a euro 594, se l'eccedenza non supera le 3 t; d) da euro 370 a euro 1.485, se l'eccedenza supera le 3 t. 3. Per i veicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 10 t, le sanzioni amministrative previste nel comma 2 sono applicabili allorché la eccedenza, superiore al cinque per cento, non superi rispettivamente il dieci, venti, trenta per cento, oppure superi il trenta per cento della massa complessiva.
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maculani
maculani
-
Inserito il 12/09/2008 alle: 12:11:46
quote:Originally posted by bigt
Decreto Legislativo N. 285 del 30/04/1992 Titolo/Oggetto Nuovo codice della strada articolo 167: Trasporti di cose su veicoli a motore e sui rimorchi 1. I veicoli a motore ed i rimorchi non possono superare la massa complessiva indicata sulla carta di circolazione. 2. Chiunque circola con un veicolo la cui massa complessiva a pieno carico risulta essere superiore di oltre il cinque per cento a quella indicata nella carta di circolazione, quando detta massa è superiore a 10 t è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma: a) da euro 36 a euro 148, se l'eccedenza non supera 1t; b) da euro 74 a euro 296, se l'eccedenza non supera le 2 t; c) da euro 148 a euro 594, se l'eccedenza non supera le 3 t; d) da euro 370 a euro 1.485, se l'eccedenza supera le 3 t. 3. Per i veicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 10 t, le sanzioni amministrative previste nel comma 2 sono applicabili allorché la eccedenza, superiore al cinque per cento, non superi rispettivamente il dieci, venti, trenta per cento, oppure superi il trenta per cento della massa complessiva. >
> E il codice di attuazione lo hai letto ? E un paio di circolari diramate dal Ministero dei Trasporti ? Comunque, ripeto, tranquilli Voi........ Io non sono tranquillo per nulla su tutta questa storia e quindi ho voltato pagina. A, dimenticavo, appena posso vi mando le foto delle nuove bisarche con le pedane di peso. Ora vi saluto parto per il salone.[:)][:)][:)][:)]
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pipopante
pipopante
28/04/2008 6218
Inserito il 13/09/2008 alle: 00:20:03
quote:Originally posted by bigt
esatto Barbara, il tuo veicolo uscito dal concessionario pesava 26,5q.li. Con tutti gli accessori più tu e tuo marito può arrivare a 33q.li (Mauring ci rammenta che per legge, in Italia, fino al 5% in più non hai sanzioni). Nei 33Q.li ci devono stare anche portabici-portamoto, il peso rimorchiabile è un'altra cosa ancora, va applicato all'eventuale rimorchio (carrello tenda, roulotte, carrello portamoto-portagommone, ecc ecc). Se scegli di usare il rimorchio, dovrai aggiungere alla motrice il peso del gancio traino, che ovviamente deve essere omologato. Ciao! >
> Uau grazie...allora sto iniziando a capire qualcosa[:I]
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