Inserito il 14/06/2010 alle: 22:34:23
L'Europa è in subbuglio, l'Italia insabbia. Questo potrebbe essere il sottotitolo (o l'occhiello) per questo articolo. Il Bayern di Monaco (e dico, notare bene, il Bayern, non la Juventus o la Roma...) spera nella retrocessione dell'Inter, ritenendola la sola ed equa commistione di pena adeguata per la questione del tesseramento di Milito e di Thiago Motta, trattati l'estate scorsa da Massimo Moratti ed Enrico Preziosi, il quale, in quanto deferito, non poteva intervenire in alcun modo nelle questioni legate al calcio. Lo scrive il Morgenpost, che ha dedicato un lungo servizio alla vicenda. "L'Inter potrebbe perdere tutti e tre i trofei. Il motivo: Motta e Milito non sono autorizzate a giocare. Ora anche la minaccia di retrocessione e potrebbe rallegrare Il Bayern Monaco", si legge sulle pagine del quotidiano tedesco.
Facendo un excursus attraverso la stampa estera vediamo Spagna, Francia, Belgio, Germania (ovviamente...), Olanda, Inghilterra, Slovenia e perfino Turchia menzionare o occuparsi della vicenda. L'Italia, al contrario, tace; ma questa volta non basterà la sabbia.
Il Codice di Giustizia Sportiva è chiaro in proposito:
Art.10, comma 1.
Doveri e divieti in materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni e controlli societari
1. Ai dirigenti federali, nonché ai dirigenti, ai tesserati delle società, ai soci e non soci di cui all’art.
1, comma 5 è fatto divieto di svolgere attività comunque attinenti al trasferimento, alla cessione di
contratto o al tesseramento di calciatori e tecnici, salvo che avvengano nell’interesse della propria
società. È fatto altresì divieto, nello svolgimento di tali attività, di avvalersi di soggetti non
autorizzati e di avere comunque contatti con tesserati inibiti o squalificati. In questi casi gli atti,
anche se conclusi, sono privi di effetto.
Applicando il CGS, dunque, i trasferimenti di Motta e Milito sono da ritenersi PRIVI DI EFFETTO e cioe' NULLI, pertanto, avendoli schierati l'inter avrebbe di conseguenza violato il COMMA 6 dello stesso Art. 10 del CGS:
COMMA 6. La violazione delle norme federali in materia di tesseramenti compiuta mediante falsa
attestazione di cittadinanza costituisce illecito disciplinare. Le società, nonché i loro dirigenti,
tesserati, soci e non soci di cui all’art. 1, comma 5 che compiano direttamente o tentino di compiere,
ovvero consentano che altri compiano, atti volti ad ottenere attestazioni o documenti di cittadinanza
falsi o comunque alterati al fine di eludere le norme in materia di ingresso in Italia e di tesseramento
di calciatori extracomunitari, ne sono responsabili, applicandosi le sanzioni di cui ai successivi
commi 8 e 9. Alle stesse sanzioni soggiacciono le società, i dirigenti e i tesserati qualora alle
competizioni sportive partecipino calciatori sotto falso nome o che comunque non abbiano titolo per
prendervi parte.
Per cui si applica il COMMA 8:
COMMA 8. Nell’ipotesi di cui al comma 6, se viene accertata la responsabilità oggettiva della società ai sensi
dell’art. 4, il fatto è punito, a seconda della gravità, con le sanzioni previste dalle lettere c), g), h), i)
dell’art. 18,comma 1, mentre se viene accertata la responsabilità diretta della società ai sensi
dell’art. 4, il fatto è punito, a seconda della gravità, con le sanzioni previste dalle lettere g), h), i)
dell’art. 18, comma 1.
COMMA 9. I dirigenti, i tesserati delle società, i soci e non soci di cui all’art. 1, comma 5 riconosciuti
responsabili dei fatti di cui al precedente comma 6, sono puniti con la sanzione dell’inibizione o
della squalifica per un periodo non inferiore a due anni.
Ed eccoci al succo: Art.18
Sanzioni a carico delle società
1. Le società che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali e di ogni altra
disposizione loro applicabile sono punibili con una o più delle seguenti sanzioni, commisurate alla natura e
alla gravità dei fatti commessi:
a) ammonizione;
b) ammenda;
c) ammenda con diffida;
d) obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse;
e) obbligo di disputare una o più gare con uno o più settori privi di spettatori;
f) squalifica del campo per una o più giornate di gara o a tempo determinato, fino a due anni;
g) penalizzazione di uno o più punti in classifica; la penalizzazione sul punteggio, che si appalesi inefficace
nella stagione sportiva in corso, può essere fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente;
h) retrocessione all'ultimo posto in classifica del campionato di competenza o di qualsiasi altra competizione
agonistica obbligatoria; in base al principio della afflittività della sanzione, la retrocessione all’ultimo posto
comporta sempre il passaggio alla categoria inferiore;
i) esclusione dal campionato di competenza o da qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria, con
assegnazione da parte del Consiglio federale ad uno dei campionati di categoria inferiore;
l) non assegnazione o revoca dell'assegnazione del titolo di campione d'Italia o di vincente del campionato,
del girone di competenza o di competizione ufficiale;
m) non ammissione o esclusione dalla partecipazione a determinate manifestazioni;
n) divieto di tesseramento di calciatori fino a un massimo di due periodi di trasferimento.
2. Alle società può inoltre essere inflitta la punizione sportiva della perdita della gara nelle ipotesi previste
dall'art. 17 del presente Codice.
Alla fine della lettura di "solo" una parte inerente ai fatti del Codice di Giustizia Sportiva, una domanda la indirizziamo alla Procura Federale e a Stefano Palazzi in particolare: che cosa vogliamo fare, ora? Ora che i fatti sono così eclatanti da far "agitare" mezza Europa, ha più peso il "potere" di Moratti o l'immagine dell'Italia? La risposta dall'8 luglio in poi, giorno in cui, si spera, non si arriverà all'ennesima, insignificante "multina