quote:Risposta al messaggio di morodirho inserito in data 27/10/2012 20:29:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> e perche' no ?? tu "devi " restare anche se possiedi solo la tessera degli autobus [;)][^]... ciao !! eliomdiroma
"Sì viaggiare, evitando le buche più dure.."
quote:Risposta al messaggio di nigol inserito in data 27/10/2012 23:49:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>la domanda era riferita ad una dichiarazione letta sul forum :''questo è un sito per camperisti e non per roulottisti''ciao a tutti.[;)][;)] naufragar m'è dolce in questo mare moreno
quote:Risposta al messaggio di morodirho inserito in data 28/10/2012 10:06:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> ..comunque sei più vecchio ed io...rispetto l'anzianità. Ciao Desiderio
quote:Risposta al messaggio di nigol inserito in data 28/10/2012 10:12:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>rispondo in ritardo ,stamattina il pc va a carbonella,lentissimo, come mai[?][?]grazie nigol per il rispetto dell'anzianita'[;)][;)] naufragar m'è dolce in questo mare moreno
quote:Risposta al messaggio di morodirho inserito in data 28/10/2012 10:05:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Leggendo qua e la',viene da chiedersi se corrisponde al vero "questo è un sito per camperisti" la cui definizione mi risulta vaga ed opinabile. C'e' sicuramente posto per tutti,visto gli scritti ed esternazioni. Personalmente non trovo grande differenza nell'uso dei due mezzi,considerandoli entrambi nati per la mobilita'in autonomia. Comunque,viva l'ironia,il sale della vita. Ciao a tutti. PS: Posso restare? Dall'Astrokamper Eta Beta H.Kommandant[:D][:D]
quote:Risposta al messaggio di morodirho inserito in data 27/10/2012 20:29:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Tieni presente che come possessore di Roulotte hai più diritti di un camperista. Questo in base al seguente ragionamento: l'art. 185 comma uno dice che l'autocaravan è un autoveicolo e questo è già detto nell'art. 54, Il comma uno non da alcuna novità. Perché quella regola vale per tutti i veicoli. Il comma due dice:
quote:2. La sosta delle auto-caravan, dove consentita, sulla sede stradale non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo.>> Indica quindi fino a che punto l'autocaravan resta un veicolo e da che punto costituisce (vuol dire forma) l'equivalente di un attendamento o di un campeggio per tale inteso il gesto di aver montato una tenda. (Campeggio e attendamento sono i sostantivi simili che signifcano l'insieme degli attrezzi installati in un luogo per consentire il soggiorno all'aria aperta, costituirono un accampamento e vi si insediarono, allestirono il campeggio e vi si insediarono). Questo è ciò che vuol dire l'art. 185 comma due. Vale a dire che la sosta dell'autocaravan (per sosta si intende l'interruzione della marcia protratta nel tempo) non significa che si stia installando un campeggio o un attendamento, ma semplicemente che c'è un veicolo che sta sostando. Ma non autorizza alcuna attività di soggiorno a bordo in quelle condizioni. Lo vediamo dopo. Per la caravan (questo è il termine del CDS per roulotte) si va all'art. 56. Per facilitare la lettura riporto le definizioni di Autocaravan e Caravan.
quote:Art. 54 m) autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente;id="red"> Art. 56 e) caravan: rimorchi ad un asse o a due assi posti a distanza non superiore ad un metro, aventi speciale carrozzeria ed attrezzati per essere adibiti ad alloggio esclusivamente a veicolo fermo; id="red">>> La destinazione è la stessa e ricordo che durante la marcia i passeggeri di autocaravan che volessero alloggiare nella parte abitativa dell'autocaravan (qualora qualcuno volesse sostenere che si può alloggiare in marcia) devono comunque osservare la norma dell'art. 172 sulle cinture di sicurezza:
quote:1. Il conducente ed i passeggeri dei veicoli della categoria L6e, dotati di carrozzeria chiusa, di cui all'art. 1, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, e delle categorie M1 N1, N2 ed N3, di cui all'articolo 47, comma 2, del presente codice, muniti di cintura di sicurezza, (2) hanno l'obbligo di utilizzarle in qualsiasi situazione di marcia.id="red">>> Quindi in marcia è prevalente la condizione di "veicolo marciante". Per la Caravan, in quanto rimorchio, merita ricordare l'art. 158:
quote:3. Nei centri abitati è vietata la sosta dei rimorchi quando siano staccati dal veicolo trainanteid="red">, salvo diversa segnalazione.>> Questo vuol dire che nei centri abitati sarebbe consentito con la caravan collegata al veicolo e fuori dai centri abitati anche senza. Quale migliore condizione per un caravanista che arriva in un parcheggio fuori da un centro abitato, vi lascia la caravan e poi se ne va in giro con l'autovettura? Bello vero? id="red"> In conclusione per la Caravan non sussiste un comma 2 dell'art. 185 e siccome questo comma è specifico per l'autocaravan non vige per la caravan in quanto il legislatore ha distinto. Quando la legge distingue non si può applicare (per un principio generale di diritto) una interpretazione estensiva. Quindi l'art. 185 comma due risulta per l'autocaravan una norma restrittiva. Quindi PER IL CODICE DELLA STRADA una caravan collocata su cunei non attiva la situazione di campeggio (come attendamento costituito) mentre l'autocaravan si. Se emette deflussi (es. stufa o frigo) non costituisce campeggio ma l'autocaravan si. Se ha un generatore di corrente a bordo o qualcosa che sporge oltre sagoma, non costituisce campeggio, mentre l'autocaravan si. A rigore normativo, a queste conclusioni si giunge, ove si leggesse solo il CDS. In realtà la questione è ben altra. Il CDS (art.1) si occupa solo di:
quote:2. La circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulle strade è regolata dalle norme del presente codiceid="red"> e dai provvedimenti emanati in applicazione di esse, nel rispetto delle normative internazionali e comunitarie in materia. Le norme e i provvedimenti attuativi si ispirano al principio della sicurezza stradale, perseguendo gli obiettivi: di ridurre i costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare; di migliorare il livello di qualità della vita dei cittadini anche attraverso una razionale utilizzazione del territorio; di migliorare la fluidità della circolazione.>> Mentre l'attività di soggiorno a bordo o dentro qualsiasi strumento (veicolo, tenda, sacco a pelo etc.) non è materia del CDS né materia del Ministero Infrastrutture e Trasporti che pure spesso si profonde quando sollecitato. E' materia di competenza esclusiva Regionale in base all'art. 117 della costituzione. Su questo versante il MIT è tecnicamente un Ministero incompetente. Le sue note vanno assolutamente lette con riferimento esclusivo alla sosta del veicolo come momento della circolazione dei veicoli. id="red"> Ciò che fanno poi a bordo le persone è soggetta a tante altre norme a seconda di quale sia l'attività (es. i medici e gli infermieri a bordo delle ambulanze, i gestori di paninoteche ambulanti, gli addetti al trasporto salme, la vendita ambulante su veicoli attrezzati, il trasporto merci pericolose et. etc.etc.etc.). Per chiudere questa parte circa il CDS, i veicoli in quanto veicoli, sono soggetti alle norme del CDS e per l'autocaravan e solo per questo, il CDS si è posto il problema di quando definire che è un veicolo o un campeggio. Ad esempio per l'autogru, l'autoperforatrice non l'ha fatto eppure il personale che usa questi veicoli viene assoggettato alle norme sul lavoro e all'assicurazione obbligatoria sugli infortuni e non alla RCA. Quando invece i veicoli (tutti, senza distinzione) sono utilizzati dalle persone fisiche per soggiornarvi a bordo non è il veicolo che esce dal CDSid="red"> ma il comportamento delle persone che non vi è mai entratoid="red">. Perché soggetto alle regole sul campeggio per il quale la Cassazione ha dato la definizione
quote:CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez. I, 22 luglio 1996, n. 6574 Il dettato normativo postula una puntuale definizione del concetto di «campeggio», il quale consiste - secondo quanto questa Suprema Corte ha avuto occasione di precisare (v. Cass. 1992 n. 2718, in motivazione) - nel vivere nel veicolo in sosta, ossia nell'adibire il veicolo stesso a proprio luogo di soggiorno e di riposo, con conseguente utilizzazione di ogni tipo di impianto e di attrezzatura in esso esistente.>> Questa definizione, pur essendo inserita in un contesto che qualcuno definisce "inconferente perché su suolo privato" ha invece una sua valenza precisa, che non può essere ignorata perché la Cassazione, indipendentemente dal caso specifico esaminato, ha dato una definizione e una "massima"id="red"> che qualunque PU, in presenza di un divieto di campeggio, può utilizzare contro chi soggiornasse a bordo di un veicolo e al quale intende irrogare una sanzione per infrazione al divieto di campeggio. In questo caso eleva contravvenzione alla persona fisica, disinteressandosi del veicolo al quale farà riferimento nel verbale esclusivamente per indicare con quale attrezzo è stata eseguita l'infrazione. Quindi a regola l'uso abitativo del veicolo o di qualunque altro attrezzo è fare campeggio e in presenza di divieto di campeggio al di fuori di strutture ricettive autorizzate in base alle regole della legge regionale significa fare campeggio "selvaggio o abusivo". Nessuno ha mai voluto dire (con la Fausti o con l'art. 185) chiaramente che le persone non fanno campeggio si è solo fatto riferimento al veicolo in una norma non competente per il campeggio, adottata in una commissione Trasporti non competente in tema di turismo. Detto questo io nella pratica mi comporto come la media di chi scriveid="red">. Ma penso di conoscere bene la differenza per quanto sopra detto. Detto questo pongo anche io una domanda: posso restare anche io anche se non ritengo di dovermi adeguare al pensiero prevalente di questo forum sul campeggio del comma due dell'art. 185?id="red"> E senza subire provocazioni? Il peggior nemico del camperista è il camperista che interpreta le norme in base alla sua convenienza.
quote:Risposta al messaggio di eta beta inserito in data 28/10/2012 11:24:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>ho postato la domanda dopo aver letto questa dichiarazione su un forum (non ricordo quale) ma se cerchi indietro di qualche giorno sicuramente lo trovi.Per correttezza, uso prevalentemente il camper visto che lo uso anche come macchina,pero' sono in possesso anche di una caravan eifelland di circa 6 mt che usa anche mia figlia. naufragar m'è dolce in questo mare moreno
quote:Risposta al messaggio di Marshall inserito in data 28/10/2012 12:41:31 (> Caro MARSHALL ho dato una un'occhiata veloce a tutto l'incartamento . e ti posso assicurare che potremmo andare avanti a gonfie vele in questo senso , chiaramente se tu sei d'accordo ?Visualizza messaggio in nuova finestra
)>
http://www.youtube.com/watch?v=...
ciao !! eliomdiromaquote:Risposta al messaggio di opa miro inserito in data 28/10/2012 12:57:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Questo lo avevo capito. Grazie. Il peggior nemico del camperista è il camperista che interpreta le norme in base alla sua convenienza.
quote:Risposta al messaggio di elefantin inserito in data 28/10/2012 13:02:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Con la differenza, tra la mia, e se ho capito bene, la tua posizione sull'argomento, che in veste di quell'avvocato io ci vedo quelli che diffondono la teoria (o leggenda metropolitana) della "legge fausti prima e il cds dopo"... ma a me viene ancora meglio in mente, sempre nella posizione della legge fausti prima e del cds dopo... l'avvocato Pignacorelli... Il peggior nemico del camperista è il camperista che interpreta le norme in base alla sua convenienza.
quote:Risposta al messaggio di Marshall inserito in data 28/10/2012 13:24:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Tranquillo...come ho scritto, per me potevi restare anche se non capivi[:D]
quote:Risposta al messaggio di opa miro inserito in data 28/10/2012 13:31:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> E infatti resto. [:p] [i]Il peggior nemico del camperista è il camperista che interpreta le norme in base alla sua convenienza.[/i]
quote:Risposta al messaggio di Marshall inserito in data 28/10/2012 13:37:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Pazienza[:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D]
quote:Risposta al messaggio di morodirho inserito in data 28/10/2012 10:05:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Quella risposta l'ho data io personalmente all'ideatore del TD in questione, datosi (per sua stessa affermazione) che il TD era a scopo provocatorio, mi sono permesso di dire che il forum era pertinente a discorsi sui camper e non sulle roulotte... ********************
Il bello e il cattivo tempo, non dura tutto il tempo quote:Risposta al messaggio di Yuma-58 inserito in data 28/10/2012 13:39:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)mi sono permesso di dire che il forum era pertinente a discorsi sui camper e non sulle roulotte...>> Ora dopo essere intervenuto anche sul processo mediaset stabilisce Yuma di cosa è pertinente parlare in questo forum. [i]Il peggior nemico del camperista è il camperista che interpreta le norme in base alla sua convenienza.[/i]