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Risarcimento in caso di incidente con mezzi vecchi

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mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 28/11/2006 alle: 13:27:34
Molte volte si afferma che il risarcimento non puo' superare il valore del veicolo, ma non e' proprio cosi', specie per veicoli speciali come i camper. Basta fare un po' di casino e si puo' pretendere la riparazione del mezzo, anche se il costo supera il suo valore. Vi sottopongo a questo proposito questo documento: [url] http://www.legalisulweb.it/MenuDx/Risarcimento%20del%20danno.pdf di cui riporto il capitolo che ci interessa: particolare, però, il problema si è presentato spesso all’attenzione dei giudici nei casi in cui si debba riparare un auto usata, se il valore della riparazione supera il valore dell’auto. Molto spesso la giurisprudenza nega il risarcimento per equivalente con motivazioni diverse. A volte sostenendo che le spese per il risarcimento in forma specifica non possono superare quelle relative all’auto danneggiata (Trib. Asti, 1-1-1988): "In applicazione del principio di cui all’articolo 2058, secondo il quale il risarcimento per equivalente, così come la somma corrispondente alle spese sostenute dal danneggiato per la reintegrazione in forma specifica, non possono essere superiori al valore della cosa danneggiata allorché le spese sostenute dal danneggiato per la riparazione del veicolo sinistrato risultino superiori all’effettivo valore del medesimo, il danneggiato non ha diritto al rimborso delle spese". Altre volte è stato utilizzato un criterio piuttosto contorto, nel senso che la quantificazione del danno dovrebbe essere pari alla differenza tra il valore commerciale del veicolo prima dell’incidente e la somma ricavabile dalla sua vendita nelle condizioni in cui si è venuto a trovare dopo l’incidente stesso, con l’aggiunta delle spese di immatricolazione e accessori del veicolo danneggiato (Cass. 4034/1971, seguita da Pret. Torino, 2-2-1993, e Trib. Forlì, 9-3-1994). La dottrina talvolta plaude a questo tipo di motivazione, affermando che, concedendo al danneggiato la riparazione dell’auto, si finisce per far conseguire a costui un profitto ingiusto. Se il costo della riparazione – si trova spesso affermato – supera il costo totale dell’oggetto danneggiato, tale forma di risarcimento finisce per essere troppo onerosa per il debitore. Ma in tal modo si confonde il profitto del danneggiato (che non esiste) con l’onerosità per il debitore. Valgano al riguardo alcune considerazioni: - la legge non dice che il costo del risarcimento in forma specifica non deve superare il costo di quello per equivalente, ma dice solo che il costo del risarcimento in forma specifica non deve essere eccessivamente oneroso per il debitore; - non è vero che il danneggiato consegue un profitto. Se riparare la carrozzeria di un'auto che, al mercato dell’usato, è quotata due milioni, costa dieci milioni, il danneggiato non riceve alcun profitto, perché costui continuerà a circolare con un'auto che non acquista certo valore a causa delle riparazioni; - il danneggiato vittima di un fatto illecito deve essere risarcito; ora, se è vero che risarcimento significa ristoro, concedere al danneggiato una somma pari solo al valore dell’auto (due milioni) significa non risarcirlo di nulla. Infatti, se costui decide di far riparare l’auto dovrà spendere una cifra molto maggiore; d’altro canto, acquistare un'auto nuova potrebbe risultare eccessivo. Ne consegue che applicare il principio secondo cui il risarcimento per equivalente non può essere concesso quando supera il valore della cosa distrutta o danneggiata significa, in alcuni casi, lasciare privo di tutela il danneggiato e tutelare, invece, il danneggiante; - non è vero che la riparazione sarebbe eccessivamente onerosa per il debitore; l’eccessiva onerosità, infatti il discende da una serie di valutazioni complesse, ma discrezionali, effettuate dal giudice; e il limite non deve essere ravvisato nel valore della cosa, ma nelle effettive possibilità del debitore, rapportate al tipo di danno e alla sua entità, anche in relazione alla sua ripercussione sul patrimonio del debitore. Accogliendo questo tipo di motivazioni Trib. Perugia, 10-2-1987 ha affermato: "Il proprietario di un’autovettura di vecchia costruzione, e quindi di esiguo valore commerciale, rimasta danneggiata a seguito di sinistro stradale ascrivibile a responsabilità altrui, non è tenuto a rivenderla e ad acquistarne un’altra parimenti usata (pretendendo dal danneggiante, a titolo di risarcimento, la differenza di prezzo) ma può farla riparare e chiedere l’importo della riparazione”. E, ancora più chiaramente, Pret. Foligno, 2-2-1984: "Il danneggiato in un sinistro stradale ha diritto a conseguire il risarcimento in misura corrispondente alla spesa sostenuta per la riparazione dell’autoveicolo, anche se l’entità di tale spesa sia superiore al valore di mercato dell’autoveicolo stesso al momento del sinistro”. In conclusione, a noi sembra di poter accogliere l’opinione di quella parte della dottrina, recepita anche da alcune sentenze, per cui: - il prezzo del risarcimento in forma specifica può anche essere superiore a quello del risarcimento per equivalente, perché è essenziale, ai fini risarcitori, che il danneggiato risulti effettivamente ristorato del danno subito; - in tale ottica può negarsi il risarcimento in forma specifica solo ove, a mezzo delle riparazioni, il danneggiato consegua un lucro ingiusto (ad esempio quando, a seguito delle riparazioni, il valore dell’auto aumenti); - non senza qualche dubbio, potrebbe forse escludersi il risarcimento in forma specifica qualora il veicolo danneggiato sia di facile reperibilità, e quindi il costo per acquistare un veicolo usato con le stesse caratteristiche sia decisamente inferiore al costo delle riparazioni; diverso, invece, è il discorso nell’ipotesi in cui l’auto sia da collezione, o d’epoca, o comunque si tratti di un veicolo speciale con caratteristiche poco commerciali (cambio automatico, un colore fuori dal comune, accessori particolari ecc.).
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