Il "presunto" regolarmento interno che vorrebbe escludere in toto la responsabilità del gestore NON VALE UNA CIPPA.
se il cliente ha correttamente chiuso ogni accesso alla camera/camper la responsabilità del gestore è sempre totale.
sono esclusi dal risarcimento solo i casi di forza maggiore tipo rapine a mano armata o gravi eventi atmosferici
Il risarcimento degli oggetti non consegnati alla custodia alla direzione è determinato in base al costo giornaliero del soggiorno e deve essere stabilito da un giudice.
Riporto un articolo che si richiama ad una recente sentenza di Cassazione. Il caso trattato riguarda un furto all'interno di un albergo ma è applicabile anche ad un campeggio-villaggio.
09 agosto 2014
La III Sezione della Corte di Cassazione (sentenza n. 5030/14) ha dato ragione ad una cliente che era stata derubata dei suoi beni all’interno della struttura alberghiera dove soggiornava. I beni erano conservati in camera e non erano stati affidati in custodia all’albergatore, il che sembrerebbe porre in difetto la consumatrice, ma in realtà non è così.
La Cassazione, infatti, ha precisato che il cliente non ha l’obbligo di affidare i propri oggetti di valore all’albergatore. Certo è che se il cliente non si avvale di tale facoltà, sarà difficile poi per lui ottenere il risarcimento integrale del valore della merce rubata, a meno che non dimostri il coinvolgimento dell’albergatore o di altri soggetti a quest’ultimo legati. Il risarcimento integrale non ci sarà, ma ce ne sarà uno parziale determinato dal giudice.
La Corte sottolinea anche che non essendoci un obbligo di legge di consegna degli oggetti di valore all’albergatore, questi comunque ne è responsabile per il semplice fatto che i beni vengono introdotti in albergo. Egli, infatti, ha comunque l’obbligo accessorio di garantire alla clientela la sicurezza di quanto portato nella struttura.
Numquam est tam male Siculis, qui aliquis facete et commode dicant .M.T. Cicerone - Roma A.D. 70 a C.)




