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Una brutta esperienza con un rivenditore

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13
giorgio1960
giorgio1960
25/07/2012 5
Inserito il 22/09/2012 alle: 10:44:12
E' mia intenzione dare un consiglio a tutti i camperisti che hanno a che fare con rivenditori,di non firmare mai niente,in modo particolare moduli prestampati,prima di aver fatto leggere ad un legale qualsiasi contratto e/o proposte di vario genere. Dico questo in quanto ho avuto con un rivenditore "********** " veramente una brutta esperienza,rimettendoci soldi,utilizzo del mio camper x 8 mesi e mancato acquisto di un camper nuovo. Tante promesse,non solo non mantenute ma anche negate,il messaggio è chiaro;non fidarsi MAI e farsi assistere da un legale (meglio spendere qualcosa prima che ritrovarsi nei guai dopo) Per colpa di qualcuno ci rimette tutta la categoria. Chiunque abbia avuto problemi col rivenditore menzionato è pregato di contattarmi Giorgio 345 2367817 In base all' art. 7 e' pregato di inserire nome cognome e città' per reinserire i dati dell'azienda. Grazie. Il Team di Moderazioneid="red">
13
nigama
nigama
01/05/2012 1668
Inserito il 22/09/2012 alle: 10:53:18
conviene che ti firmi in maniera più completa con i tutti i tuoi dati onde evitare l'intervento del T D M.... [;)] ... se paghi come dici tu lavoro come dico io.... se paghi come dico io lavoro come dici tu... Nicola.
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giorgio1960
giorgio1960
25/07/2012 5
Inserito il 22/09/2012 alle: 10:59:09
Il problema è proprio che ho pagato come mi ha chiesto il rivenditore,diversamente sarebbe stata un altra storia.
17
fuori rotta
fuori rotta
01/12/2008 5094
Inserito il 22/09/2012 alle: 13:48:37
Forse non hai capito il suggerimento di @nigama ... se non inserisci il Tuo nome, cognome e Città dove abiti ...(art. 7 ... vedi in alto a sinistra) il Team di Moderazione cancella il nome del Rivenditore ed allora il Tuo scritto diventa "inutile". ciao, mi dispiace dell'accaduto, Giorgio
13
giorgio1960
giorgio1960
25/07/2012 5
Inserito il 22/09/2012 alle: 16:37:33
quote:Risposta al messaggio di giorgio1960 inserito in data 22/09/2012  10:44:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Giorgio Porporato Bucine/Ar
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torpigna
torpigna
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20/10/2006 5351
Inserito il 22/09/2012 alle: 17:26:50
Anch'io ho dovuto dare il resto per mancato acquisto, l'acconto dato era di 3.200,00 € dopo sei mesi ho rifiutato, dopo aver trattato le ho dovuto dare altri 2.250,00 €, Lui ne voleva altri 5.200 per mancato acquisto. Quindi riconsolati non sei il solo....[:(]
13
giorgio1960
giorgio1960
25/07/2012 5
Inserito il 22/09/2012 alle: 17:38:45
Ma con lo stesso rivenditore che ho avuto problemi io ?
19
torpigna
torpigna
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20/10/2006 5351
Inserito il 22/09/2012 alle: 22:23:34
quote:Risposta al messaggio di giorgio1960 inserito in data 22/09/2012  17:38:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non credo il Mio sta sulla Pontina....
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salito
salito
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21/03/2009 28575
Inserito il 23/09/2012 alle: 05:39:51
. . azzzz... ci guadagnano di più non vendendo niente...e magari in nero...
18
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7155
Inserito il 23/09/2012 alle: 08:43:09
Visto che ha inserito i dati richiesti, si può reinserire il nome del rivenditore? A me interessa, visto che abito vicino a Giorgio -------------------------------------------- Francesco - Challenger Genesis 43 2011
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nigama
nigama
01/05/2012 1668
Inserito il 23/09/2012 alle: 10:43:55
scusate vorrei capir meglio l'accaduto! visto che più o meno sono del settore (non vendo camper)... - per quale motivo hai rinunciato all'acquisto?? - i termini di consegna del veicolo nuovo erano scaduti?? - nel contratto quanti giorni o mesi di ritardo erano prorogabili a favore del venditore?? - ti è stata richiesto il versamneto del doppio della caparra a titolo di rinuncia del contratto? - il tuo veicolo usato era intestato a tuo nome o avevi fatto il passaggio al conc.? E' vero che bisognerebbe sempre leggere tutte le righe dei contratti.. e che purtroppo spesso e volentieri andiamo per fiducia di chi ci sta difronte![:0] ... se paghi come dici tu lavoro come dico io.... se paghi come dico io lavoro come dici tu... Nicola.
19
torpigna
torpigna
rating

20/10/2006 5351
Inserito il 23/09/2012 alle: 11:38:11
quote:Risposta al messaggio di nigama inserito in data 23/09/2012  10:43:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Nicola avevo solo una ricevuta fatta, prima in fiera con 200€ poi perfezionata nella loro sede di Roma per l'ordine, con l'aggiunta sulla detta ricevuta di 3.000€, sulla ricev. era solo scritto proposta di acquisto caparra infruttifera e basta. ne retro ne avanti vi era scritto nulla, ma da l'ordine al rifiuto sono passati da fine fiera Settembre 20011 al 25 Aprile 2012.il camper ancora non era in loco quindi....
13
nigama
nigama
01/05/2012 1668
Inserito il 23/09/2012 alle: 12:04:13
quote:Risposta al messaggio di torpigna inserito in data 23/09/2012  11:38:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> nessun termine di consegna nel contratto??[:0] una proposta di acquisto DIVENTA contratto tra i 7 o 10gg salvo diversa comunicazione scritta da una delle due parti... se tu al momento della stipula non hai ricevuto nessun tipo di contratto con relativi art di legge inerenti soprattutto privacy termini di pagamento, consegna, annullamento ecc.., in questo caso devo ammettere che il venditore è stato un pò (tanto) furbetto... hai interpellato un avvocato prima di annullarlo? cosa poi molto importante inviare una mail o lettera al servizio clienti del marchio cui stavi acquistando facendo presente il comportamento scorretto del venditore... ... se paghi come dici tu lavoro come dico io.... se paghi come dico io lavoro come dici tu... Nicola.
19
elefantin
elefantin
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12/11/2006 10149
Inserito il 23/09/2012 alle: 12:16:11
ALBE' leggi con calma questo id="blue">id="size2"> Versione stampabileI contratti del consumatore PROPOSTA ACQUISTO DI AUTOVEICOLO: LA REVOCA DEL CONSUMATORE PRIMA DELL’ACCETTAZIONE IMPEDISCE IL PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO (1069) Alessandro Cimatti, consulente legale, Foro di Ravenna contrattoNel maggio 2004 un consumatore residente a Bologna, intenzionato ad acquistare un’automobile, si rivolgeva ad una concessionaria e, scelta la vettura da acquistare, per il prezzo di circa € 20.000, sottoscriveva un modulo prestampato denominato “proposta d’acquisto”, che prevedeva espressamente la proposta di acquisto dell’autoveicolo che la venditrice si riservava di accettare con dichiarazione scritta e/o con la fornitura, con data prevista di consegna in 10 giorni. All’atto della proposta d’acquisto il consumatore versava alla concessionaria la somma di €. 2.250 a titolo di “deposito cauzionale” (così recitava il documento). Le parti concordavano inoltre che, in caso di conclusione del contratto, il prezzo dell’autovettura sarebbe stato pagato attraverso 35 rate mensili, ciascuna di importo pari ad €. 373, oltre a una maxirata finale da euro 10.312,00. Dopo quasi due mesi di attesa, e nonostante i numerosi solleciti, nel luglio 2004 la concessionaria non aveva ancora accettato, né aveva consegnato il veicolo, sicché il consumatore inviava tramite fax la revoca della proposta d’acquisto, chiedendo la restituzione dei soldi versati. Solo successivamente al ricevimento della revoca, la concessionaria comunicava l’accettazione della proposta, e senza menzionare la dilazione concordata, richiedeva il saldo totale del prezzo ed il ritiro del veicolo entro 15 giorni. Il consumatore, a fronte dell’accettazione tardiva e comunque non conforme alla precedente proposta, insisteva per la restituzione della somma, che gli veniva negata. Sempre in via stragiudiziale, il consumatore, assistito dall’Unione Nazionale Consumatori, convocava la concessionaria per un tentativo di conciliazione davanti alla Camera di Commercio di Bologna, ma la stessa, in spregio ai più elementari principi di lealtà commerciale, non si presentava neppure, con il conseguente esito negativo del tentativo di conciliazione. Dunque, al consumatore non restava che l’ardua scelta: rinunciare ai 2.250 euro o avviare la causa contro la concessionaria. Decideva di avviare la causa. Assistito dall'Avv. Alessandro Drei del Foro di Ravenna, consulente dell'Unione Nazionale Consumatori, domandava al Tribunale di Bologna di condannare la concessionaria alla restituzione della somma versata al momento della sottoscrizione della proposta di acquisto, non essendosi il contratto mai perfezionato avendo revocato la proposta prima dell’accettazione da parte della concessionaria. La concessionaria costituitasi in giudizio chiedeva, invece, il rigetto della domanda del consumatore sostenendo che il contratto d’acquisto si era perfezionato con l’accettazione della proposta, atteso che la revoca della stessa, ad opera del consumatore, era stata trasmessa via fax e doveva ritenersi irrituale, e quindi “tamquam non esset”. Il nodo giuridico della questione, di cui è stato investito il Tribunale di Bologna è il seguente: La revoca della proposta inviata via fax prima dell’altrui accettazione è ammissibile ed efficace nel nostro ordinamento? E conseguentemente: il contratto tra le parti si perfeziona oppure no? Il giudice del Tribunale di Bologna, Dott.ssa A.M. Rossi, con Sentenza del 14 maggio 2010, accoglieva pienamente la domanda del consumatore, assistito dall'Avv. Alessandro Drei del Foro di Ravenna, e condannava la concessionaria alla restituzione dei 2250 Euro oltre interessi e alle spese di causa. Il giudice osserva che la volontà del consumatore, manifestata via fax, di revocare la proposta, era chiara e denotava l’intenzione inequivocabile dello stesso di caducare gli effetti obbligatori del contratto, non occorrendo a norma di legge formule sacramentali o forme di trasmissione predeterminate. In altre parole ciò che deve prevalere è la reale intenzione dei contraenti, alla luce del principio generale di buona fede, ricordando sempre che un’ accettazione non conforme alla proposta, come nel caso di specie, non varrebbe comunque a perfezionare il contratto ma equivarrebbe a nuova proposta.id="blue">id="size2">id="size3"> ciao ! eliomdiroma

Modificato da elefantin il 23/09/2012 alle 12:17:40
16
ippocampo2009
ippocampo2009
22/02/2009 7455
Inserito il 23/09/2012 alle: 12:30:24
quote:Risposta al messaggio di elefantin inserito in data 23/09/2012  12:16:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Questo è un caso particolare...quasi mai le proposte di acquisto prevedono (proprio per avvantaggiarlo) che il venditore debba accettare con dichiarazione scritta...in questo caso subentra l'art. 1327 c.c. il quale prevede che il contratto è concluso nel momento in cui se ne inizia l'esecuzione. Ne consegue che se la parte venditrice ha inoltrato alla fabbrica l'ordine di consegna del veicolo, l'esecuzione della propria parte di contratto ha avuto inizio e pertanto il contratto stesso è "concluso"...vi è da ricordare, inoltre, che l'art. 1328 c.c. prevede che se l'accettante ha dato inizio all'esecuzione del contratto, in buona fede, prima della sua accettazione lo stesso ha diritto al risarcimento delle spese e delle perdite...
13
nigama
nigama
01/05/2012 1668
Inserito il 23/09/2012 alle: 13:00:12
cosa importante comunque è capire che tipo di contratto è stato firmato e se sono stati scritti in chiao i tempi di consegna!! purtroppo in giro ci sono molti furbetti... e quando si acquista bisogna fare molat attenzione... soprattutto con cifre come quelle per una macchina o un camper... nuovo o usato che sia!! ... se paghi come dici tu lavoro come dico io.... se paghi come dico io lavoro come dici tu... Nicola.
19
torpigna
torpigna
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20/10/2006 5351
Inserito il 23/09/2012 alle: 17:05:41
quote:Risposta al messaggio di nigama inserito in data 23/09/2012  12:04:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ho solo inviato la racc. al venditore dopo il 25 Aprile, data che che dopo svariate Mie sollecitudini, mi aveva fatto leggere una lettera del costruttore che indicava tale data di arr. del mezzo. Dopo tale racc. che rinuciavo all'acquisto, sono stato contattato anch'io dalla casa costruttrice, che Mi avvertiva che il mezzo era in viaggio che entro due giorni era disponibile in loco.
13
nigama
nigama
01/05/2012 1668
Inserito il 23/09/2012 alle: 20:18:39
quote:Risposta al messaggio di torpigna inserito in data 23/09/2012  17:05:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> il problema è che se al momento della stipula non è stato indicato nessun tempo di consegna l'acquirente deve solo aspettare anche se ci volessero 2 anni (un esempio sono le Morgan dai 12 ai 18 mesi per la consegna)... se il venditore lo ha indicato solo a voce è impossibile rescindere il contratto senza rimetterci!! ... se paghi come dici tu lavoro come dico io.... se paghi come dico io lavoro come dici tu... Nicola.
22
sport15
sport15
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22/01/2004 13007
Inserito il 26/09/2012 alle: 07:55:59
Considerato che l'utente ha ottemperato al rispetto dell'art.7 , perchè il post non riacquista l'aspetto originale con il nome dell'azienda in questione? grazie per l'attenzione Gianluca
15
mirmin69
mirmin69
29/07/2010 200
Inserito il 26/09/2012 alle: 11:25:42
Il concessionario è debitore di una prestazione contrattuale: consegnare il mezzo ordinato. Il termine di consegna è generalmente stabilito nel contratto; questo termine di solito non è mai essenziale pertanto di per sè il ritardo non comporta il diritto ad ottenere la risoluzione del contratto. In mancanza di un termine, quello giusto è quello stabilito dagli usi. Se dopo molti mesi il camper non viene consegnato occorre fare una "diffida ad adempiere" per sciogliersi dal contratto. La diffida va fatta secondo certe forme previste dal codice civile e non può contenere di regola un termine inferiore a 15 gg. Se questo termine non viene rispettato il contratto si considera sciolto e il venditore è tenuto a restituire il doppio della caparra. Se si va in giudizio, il giudice può sempre accertare se il ritardo era giustificato o no in base agli usi, alla natura del contratto, ecc. Consiglio: in queste cose non fate il FAI DA TE, perchè basta una frase omessa e vi giocate tutto.
22
Roberto66
Roberto66
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19/10/2003 22570
Inserito il 26/09/2012 alle: 12:32:22
quote:Risposta al messaggio di giorgio1960 inserito in data 22/09/2012  16:37:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> per TDM direi che ora il nome del conce puo' essere rerinserito in chiaro... Ci sono solo due giorni all’anno in cui non puoi fare niente: uno si chiama ieri, l’altro si chiama domani, perciò oggi è il giorno giusto per amare, credere, fare e, principalmente, vivere. (Dalai Lama) Non tocca a noi reinserire i dati ma all'autore del post se ancora lo desidera. Il Team di Moderazione id="red">
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