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Versione stampabileI contratti del consumatore
PROPOSTA ACQUISTO DI AUTOVEICOLO: LA REVOCA DEL CONSUMATORE PRIMA DELL’ACCETTAZIONE IMPEDISCE IL PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO (1069)
Alessandro Cimatti, consulente legale, Foro di Ravenna
contrattoNel maggio 2004 un consumatore residente a Bologna, intenzionato ad acquistare un’automobile, si rivolgeva ad una concessionaria e, scelta la vettura da acquistare, per il prezzo di circa € 20.000, sottoscriveva un modulo prestampato denominato “proposta d’acquisto”, che prevedeva espressamente la proposta di acquisto dell’autoveicolo che la venditrice si riservava di accettare con dichiarazione scritta e/o con la fornitura, con data prevista di consegna in 10 giorni.
All’atto della proposta d’acquisto il consumatore versava alla concessionaria la somma di €. 2.250 a titolo di “deposito cauzionale” (così recitava il documento).
Le parti concordavano inoltre che, in caso di conclusione del contratto, il prezzo dell’autovettura sarebbe stato pagato attraverso 35 rate mensili, ciascuna di importo pari ad €. 373, oltre a una maxirata finale da euro 10.312,00.
Dopo quasi due mesi di attesa, e nonostante i numerosi solleciti, nel luglio 2004 la concessionaria non aveva ancora accettato, né aveva consegnato il veicolo, sicché il consumatore inviava tramite fax la revoca della proposta d’acquisto, chiedendo la restituzione dei soldi versati.
Solo successivamente al ricevimento della revoca, la concessionaria comunicava l’accettazione della proposta, e senza menzionare la dilazione concordata, richiedeva il saldo totale del prezzo ed il ritiro del veicolo entro 15 giorni.
Il consumatore, a fronte dell’accettazione tardiva e comunque non conforme alla precedente proposta, insisteva per la restituzione della somma, che gli veniva negata. Sempre in via stragiudiziale, il consumatore, assistito dall’Unione Nazionale Consumatori, convocava la concessionaria per un tentativo di conciliazione davanti alla Camera di Commercio di Bologna, ma la stessa, in spregio ai più elementari principi di lealtà commerciale, non si presentava neppure, con il conseguente esito negativo del tentativo di conciliazione.
Dunque, al consumatore non restava che l’ardua scelta: rinunciare ai 2.250 euro o avviare la causa contro la concessionaria.
Decideva di avviare la causa. Assistito dall'Avv. Alessandro Drei del Foro di Ravenna, consulente dell'Unione Nazionale Consumatori, domandava al Tribunale di Bologna di condannare la concessionaria alla restituzione della somma versata al momento della sottoscrizione della proposta di acquisto, non essendosi il contratto mai perfezionato avendo revocato la proposta prima dell’accettazione da parte della concessionaria.
La concessionaria costituitasi in giudizio chiedeva, invece, il rigetto della domanda del consumatore sostenendo che il contratto d’acquisto si era perfezionato con l’accettazione della proposta, atteso che la revoca della stessa, ad opera del consumatore, era stata trasmessa via fax e doveva ritenersi irrituale, e quindi “tamquam non esset”.
Il nodo giuridico della questione, di cui è stato investito il Tribunale di Bologna è il seguente: La revoca della proposta inviata via fax prima dell’altrui accettazione è ammissibile ed efficace nel nostro ordinamento? E conseguentemente: il contratto tra le parti si perfeziona oppure no?
Il giudice del Tribunale di Bologna, Dott.ssa A.M. Rossi, con Sentenza del 14 maggio 2010, accoglieva pienamente la domanda del consumatore, assistito dall'Avv. Alessandro Drei del Foro di Ravenna, e condannava la concessionaria alla restituzione dei 2250 Euro oltre interessi e alle spese di causa. Il giudice osserva che la volontà del consumatore, manifestata via fax, di revocare la proposta, era chiara e denotava l’intenzione inequivocabile dello stesso di caducare gli effetti obbligatori del contratto, non occorrendo a norma di legge formule sacramentali o forme di trasmissione predeterminate.
In altre parole ciò che deve prevalere è la reale intenzione dei contraenti, alla luce del principio generale di buona fede, ricordando sempre che un’ accettazione non conforme alla proposta, come nel caso di specie, non varrebbe comunque a perfezionare il contratto ma equivarrebbe a nuova proposta.id="blue">id="size2">id="size3">
ciao ! eliomdiroma
Modificato da elefantin il 23/09/2012 alle 12:17:40