quote:Risposta al messaggio di Atawanka inserito in data 11/01/2012 14:47:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Fidarsi? Ma sei matto? Quelli ci provano , ma se abbocchi il pesce che rimane fritto sei tu![;)]
quote:Risposta al messaggio di Atawanka inserito in data 11/01/2012 14:47:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> in rete c'è tanta ma tanta gente che fa "affari" alle spalle degli onesti. Ci sono tanti modi per truffare... questo è uno dei tanti modi... cestina ma prima mandalo sulla "tazza" per una una settimana intera. ciao, Giorgio
quote:Risposta al messaggio di cchei inserito in data 12/01/2012 13:42:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Allora siamo in due[:D] Se non altro le richieste fasulle sono un segno di interesse...invece non ci cxxa nessuno!![:D][:D][:D]
quote:Risposta al messaggio di jerrymouse inserito in data 12/01/2012 20:10:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> ma manco uno pe di: ho sbagliato inserzione[:D][:D][:D][:D][:D]
quote:Risposta al messaggio di cchei inserito in data 12/01/2012 20:26:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> [:D][:D][:D][:D][:D][:D]
Il bello e il cattivo tempo, non dura tutto il tempo quote:Risposta al messaggio di Yuma-58 inserito in data 13/01/2012 14:56:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Yuma!! A quei tempi però, a parte il mitico Totò con la vendita della fontana di Trevi, di truffatori ce n'erano molti ma molti meno...!![;)] Inoltre, le cambiali erano denaro contante o quasi. Oggi come fai a fidarti con assegni falsi, contanti falsi , acquirenti falsi etc..etc.. Quasi quasi metto in vendita un camper fasullo, vediamo se riesco a venderlo[:D][:D][:D]
quote:Risposta al messaggio di jerrymouse inserito in data 14/01/2012 00:15:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Verissimo, non so cosa farei io al tuo posto, una volta esisteva il privilegio... Art. 2762 Privilegio del venditore di macchine Chi ha venduto macchine per un prezzo superiore a lire trentamila ha privilegio per il prezzo non pagato sulle macchine vendute e consegnate, anche se sono incorporate o congiunte all'immobile di proprietà del compratore o di un terzo. Il privilegio è subordinato alla trascrizione dei documenti, dai quali la vendita e il credito risultano, nel registro indicato dal secondo comma dell'art. 1524. La trascrizione è eseguita presso il tribunale nella giurisdizione del quale è collocata la macchina. Il privilegio dura per un triennio dalla data della vendita e ha effetto fino a quando la macchina si trova in possesso del compratore nel luogo dove è stata eseguita la trascrizione, salvo il caso di sottrazione fraudolenta. Il privilegio stabilito in questo articolo spetta anche alle banche autorizzate all'esercizio di prestiti con garanzia sul macchinario, le quali abbiano anticipato al compratore il prezzo per l'acquisto. Il privilegio sussiste a condizione che il documento rilasciato a prova della sovvenzione indichi lo scopo, l'ammontare e la scadenza del credito, contenga l'esatta designazione della macchina soggetta al privilegio e sia trascritto a norma del secondo comma di questo articolo. Se il privilegio della banca concorre con quello del venditore, è preferito il creditore che ha trascritto per primo.
Il bello e il cattivo tempo, non dura tutto il tempo