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quote:Risposta al messaggio di giulyano71 inserito in data 12/09/2011 13:23:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> quoto il comportamento di un singolo non puo discriminare tutti
Anty quote:Risposta al messaggio di giulyano71 inserito in data 12/09/2011 13:23:26 (> Io non conosco Caorle e ho letto in diverse occasioni che e' anti-camperista (p.e. inVisualizza messaggio in nuova finestra
)>
https://forum.camperonline.it/#...
, inhttps://forum.camperonline.it/t...
, inhttp://www.movimentocamperisti....
, ...) Ivanoid="blue">quote:Risposta al messaggio di tonycrazyhorse inserito in data 13/09/2011 09:06:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra) fortunatamente ci sono altre località più accoglienti e benevole verso di camper>> Esatto, quindi andiamo li ' [;)] e non andiamo la' [}:)] Ed in entrambi i casi facciamolo ben presente ai commercianti locali ! Ivanoid="blue">
quote:Risposta al messaggio di obionekenoby inserito in data 13/09/2011 15:40:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Riguardo al comportamento incivile di qualche camperista, di seguito estratto dalla circ. nr 277 del 15/01/2008 del Ministero dell'Interno che indica chiaramente cosa puo' fare e cosa non puo' fare una amm. comunale : In altri casi viene vietata la sosta e la circolazione alle autocaravan sulla base di un’ordinanza motivata dalla necessità di salvaguardare l’immagine e, soprattutto, l’igiene e la sanità pubblica. Il Pubblico Amministratore giustifica il proprio provvedimento sostenendo che il suo obiettivo è solo quello di frenare “... abusi di carattere igienico-sanitario connessi allo scarico d'acque nere e bianche sulla pubblica via ...”, ovvero di “…. prevenire qualsivoglia pericolo di infezioni virali o di malattie infettive, la cui insorgenza può verificarsi per l’incontrollato e disordinato deposito di liquami e materie organiche oltre che dei rifiuti solidi ...”. Si osserva, tuttavia, che spesso le ordinanze contingibili e urgenti motivate sulla base dell’esigenza di tutela dell’igiene pubblica, stante la genericità delle espressioni usate e l’assenza di qualsivoglia altro elemento indicatore, limitano la circolazione delle autocaravan sulla base di motivi che non sono certo riconducibili alle affermate esigenze di prevenzione degli inquinamenti. D’altronde, le autocaravan, per il loro allestimento, che comprende serbatoi di raccolta delle acque inerenti cucina e bagno, sempre che siano debitamente ed idoneamente utilizzate, sono veicoli di per sé non idonei a mettere in pericolo l’igiene pubblica. Inoltre, da un punto di vista logico-giuridico la motivazione adottata circa “lo scarico di residui organici e acque chiare e luride”, non appare sufficiente a giustificare il provvedimento, in quanto l’eventuale violazione alle norme di tutela del manufatto stradale di cui all’art. 15, comma 1, lett. f) e g) del Codice della Strada (Atti vietati), deve essere sanzionata ai sensi del medesimo articolo, commi 2, 3 e 4. Tra l’altro tale motivazione non può trovare sostegno adottando un divieto preventivo sulla presunzione di violazione futura di una norma, in quanto è palese che la sanzione si applica quando si realizza una particolare situazione di illegittimità che la norma prevede in astratto. Anche il comma 6 dell’articolo 185 prevede la sanzione per la violazione di cui al comma 4 del medesimo articolo: “ è vietato lo scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico- sanitari”.. Da quanto sopra si evince che i comuni sono in possesso degli strumenti sanzionatori per garantire il rispetto dell’igiene pubblica, e quindi è ingiustificabile un provvedimento di limitazione in tal senso alle autocaravan.id="black"> Ivanoid="blue">