Ciao io sono di Savona, scusami se ti rispondo adesso, ma mi sono appena iscritto, riguardo l'area di sosta camper nel parcheggio sulla via Aurelia tra Abisola e Savona lato mare, a noi camperisti è permesso solo sostare nel periodo invernale, mentre in estate solo per autovetture.
Tra l' altro quella sbarra non dovrebbe nemmeno esserci eccoti il testo :
ILLEGITTIME LE SBARRE ANTICAMPER – CIRCOLARE DEL MINISTERO
MINISTERO DEI TRASPORTI CIRCOLARE PROT.0059453 DEL 20
GIUGNO 2007
Oggetto: Esposto presentato ai sensi dell'art. 5 del Codice della strada e art.
6 del relativo Regolamento di esecuzione per la revoca delle ordinanze n.
167/1995, n. 3 e 220/1996, n. 43, 113, 340/1998, n. 142/1999 e n. 114/2001.
E’ qui pervenuta l’istanza in oggetto con la quale l’Associazione nazionale
************* ********** richiede la revoca delle Ordinanze limitative alla
circolazione stradale, inerenti l’installazione di sbarre ad altezza ridotta dal
suolo e l’attivazione in tutto il comune, in particolare anche lungo le strade, di
stalli di sosta riservati alle sole autovetture.
Dalla disamina delle motivazioni addotte nella documentazione ivi pervenuta
oltre che della lettera prot. 1805 datata 1 giugno 2007 del Comando Polizia
Municipale di codesto Comune, che conferma che non giustifica
tecnicamente l’installazione delle sbarre ad altezza ridotta dal suolo nei
parcheggi, nonché dall’assenza di motivazioni che comprovino la necessità
di riservare tutti gli stalli di sosta alle sole autovetture, anche in quelli ubicati
lungo le strade, si evince l’illegittimità delle relative ordinanze istitutive.
A tal riguardo si precisa che l’installazione di barre limitatrici non è prevista
da alcuna norma giuridica; in aggiunta, il segnale di cui all’art. 118 c. 1 lett. b)
del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della
Strada (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495) deve essere apposto solo se
l’altezza ammissibile lungo la strada è realmente inferiore all’altezza dei
veicoli definita dall’art. 61 del Codice.
Nel caso in esame, se non sussistono valide ragioni, connesse alla tutela del
patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico (come previsto dall’art.
6 c. 4 lett. a) e b), e dall’art. 7 c. 1 lett. a) del Codice), il divieto stesso è
illegittimo, e configura inosservanza di norme giuridiche; inoltre l’installazione
di barre limitatrici d’altezza, non prevista su strade pubbliche dalla vigente
normativa, costituisce pericolo per la circolazione.
Difatti, l’apposizione di tali sbarre compromette la sicurezza stradale in
quanto impedisce e/o limita la circolazione di veicoli preposti agli interventi di
emergenza quali ambulanze, veicoli dei Vigili del Fuoco, veicoli della
Protezione Civile ecc.
Circa le motivazioni delle ordinanze di regolamentazione della circolazione,
vale quanto riportato dai paragrafi 4 e 5 della Direttiva emanata dell’ex
Ministero dei Lavori Pubblici in data 24 ottobre 2000, ai sensi dell’art. 35 c. 1
del Codice (sulla “Corretta e uniforme applicazione delle norme del Codice
della Strada in materia di segnaletica e criteri per l’installazione e la
manutenzione”), e quanto disposto dal Ministero scrivente con nota Prot.
0031543/2007 del 2 aprile 2007 (che si allega in copia), significando che
eventuali regolamenti comunali non possono operare in contrasto con le
vigenti norme in materia di circolazione e segnaletica stradale.
Per quanto sopra, si invita il Comune in indirizzo a provvedere alla revoca
delle Ordinanze in oggetto ovvero alla rettifica delle medesime in conformità
alle disposizioni dettate dal Ministero con le note sopra citate.
Eventuali responsabilità, civili e penali, derivanti da una eventuale attività
omissiva ricadono sul Comune inadempiente, che potrebbe essere chiamato
a risponderne dall’autorità giudiziaria competente, nonché alla Corte dei
Conti qualora si dovesse configurare l’ipotesi di danno erariale.
Alla Prefettura che legge per conoscenza si trasmette copia delle note sopra
citate, al fine di poterle utilizzare come strumento istruttorio ovvero
giudicante, nel caso di presentazione di ricorsi ai sensi dell’art. 203 in materia
di circolazione e sosta dell’autocaravan.
Penso di averti dato una buona notizia Ciao
quote:Originally posted by zeno
Ciao,
ho visto che hanno riaperto la sbarra e quindi con possibilità di sosta camper nel parcheggio sulla via Aurelia tra Abisola e Savona lato mare, non è il massimo ma è proprio sul mare (niente possibilità di scarico). Il comune di Vado Ligure ha aperto un area di sosta sempre sull'Aurelia sulla destra andando da Savona verso Vado Ligure, a pagamento e con scarichi se no c'è quella di Spotorno sempre sulla via Aurela prima del centro abitato sulla destra provenendo da Savona.
Ciao e buona strada
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