ordinanze del Sindaco
), molti comuni appioppano multe a camper o vietano la circolazione degli stessi. Purtoppo per loro queste ordinzanze vanno a cozzare con l'art.185
che equipara i ns mezzi alle autovetture quindi qualora si faccia ricorso (che costa e non vale la candela) la multa viene annullata.
In risposta al messaggio di Tafrancy del 11/10/2020 alle 10:22:13Intanto non sono multe ma contravvenzioni al C.d.S. Poi dal 1978 ad oggi con tutti i mezzi ho preso tre contravvenzioni, due pagate e una contestata e vinta perchè il cartello era coperto dalla vegetazione per cui ho fatto ricorso con foto. Sei contento ?
Scommetto che tu hai sempre rispettato tutti i cartelli e mai preso una multa giusta o ingiusta che sia...
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"Viaggio per vedere non per viaggiare" In risposta al messaggio di korsara del 11/10/2020 alle 10:38:15
Ciao, con la Violazione dell'art 7, nei paragrafi dall' 1 al 14 (ordinanze del Sindaco), molti comuni appioppano multe a camper o vietano la circolazione degli stessi. Purtoppo per loro queste ordinzanze vanno a cozzare conl'art. 185 che equipara i ns mezzi alle autovetture quindi qualora si faccia ricorso (che costa e non vale la candela) la multa viene annullata. Ho frequentato molti comuni che espongono segnaletiche razziste nei nostri confronti ma visto che non si vincerebbe la battaglia ma solo una guerra evito i parcheggi adibiti alle autovetture. I motivi tra l'altro si possono intuire, se lasci parcheggiare i camper, ad esempio selle strade prospicienti la spiaggia, in poco tempo d'estate diventa un autocolonna permanente, lo spazio che occupano i ns mezzi supera di norma le misure (lunghezza) delle autovetture, le lamentele degli automobilisti ignoranti al Comune aumentano a disminsura. Molte volte ho anche evitato località che usavano questi metodi (specialmente quando avevo il cane) perchè la scomodità di parcheggiare in un area adibita ai camper ma troppo lontana dal sito di interesse mi disinvogliava. Per fortuna il ns paese è pieno di posti meravigliosi. Stefano
185
che equipara i ns mezzi alle autovetture quindi qualora si faccia ricorso (che costa e non vale la candela) la multa viene annullata.In risposta al messaggio di ezio59 del 11/10/2020 alle 10:50:17No sinceramente poco mi importa della tua vita.
Intanto non sono multe ma contravvenzioni al C.d.S. Poi dal 1978 ad oggi con tutti i mezzi ho preso tre contravvenzioni, due pagate e una contestata e vinta perchè il cartello era coperto dalla vegetazione per cui ho fatto ricorso con foto. Sei contento ?
In risposta al messaggio di ezio59 del 11/10/2020 alle 10:50:17No sinceramente poco mi importa della tua vita.
Intanto non sono multe ma contravvenzioni al C.d.S. Poi dal 1978 ad oggi con tutti i mezzi ho preso tre contravvenzioni, due pagate e una contestata e vinta perchè il cartello era coperto dalla vegetazione per cui ho fatto ricorso con foto. Sei contento ?
In risposta al messaggio di ezio59 del 11/10/2020 alle 10:04:08Ciao ezio59.
La risposta è semplice. La segnaletica viene messa per essere rispettata e chi non la conosce che ritorni a scuola guida. La contravvenzione è legittima. Se si pensa il contrario ci sono le vie per i ricorsi.
http://www.aci.it/i-servizi/nor...
https://www.diritto24.ilsole24o...
In risposta al messaggio di Giovanni del 11/10/2020 alle 11:10:56Per ora ho trovato
Hai scritto: ...molti comuni appioppano multe a camper o vietano la circolazione degli stessi. Purtoppo per loro queste ordinzanze vanno a cozzare con l'art. 185 che equipara i ns mezzi alle autovetture quindi qualorasi faccia ricorso (che costa e non vale la candela) la multa viene annullata. Puoi dare conferma con citazione di sentenze? A me risulta il contrario. C'era un forumista che affermava quello che dici ma alla richiesta di presentare la sentenza (che lo interessava), non ha presentato alcunché. Un conto è per sentito dire, un conto, purtroppo, è la realtà. I ricorsi per i quali i Comuni hanno persistito fino alla Cassazione, sono state tutte perse dai camperisti; ovviamente si parla di verbali relativi al famoso art. 185 e la supposta equiparazione ad autovettura di un'autocaravan; supposta perché la Carta di Circolazione dichiara che l'autocaravan è un M1 ma anche che è un veicolo speciale alla riga J.1; e questo fa la differenza. Giovanni
questa
, accolta..non fa riferimento al 185 però.
In risposta al messaggio di korsara del 11/10/2020 alle 11:56:46
Per ora ho trovato questa, accolta..non fa riferimento al 185 però. Stefano
questa
, accolta..non fa riferimento al 185 però.In risposta al messaggio di Giovanni del 11/10/2020 alle 12:03:32Però te ne ho trovato due del
Hai scritto: Per ora ho trovato questa , accolta..non fa riferimento al 185 però. Non fa riferimento all'art. 185 del Codice della Strada e, aggiungo, non è una sentenza della Cassazione. Giovanni
TAR
vinte
In risposta al messaggio di korsara del 11/10/2020 alle 12:12:18Le sentenze bisogna saperle leggere, questa non centra nulla con l'argomento di questo post.
Però te ne ho trovato due del TAR vinte . Stefano
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"Viaggio per vedere non per viaggiare" In risposta al messaggio di korsara del 11/10/2020 alle 12:12:18Grazie Stefano.
Però te ne ho trovato due del TAR vinte . Stefano
https://www.vigileamico.it/wp/c...
In risposta al messaggio di Tafrancy del 11/10/2020 alle 11:23:53Insomma, sei un "signore" anche tu. Se ti ha dato fastidio quello che ho scritto sappi che non era nulla di personale. Non mi pare di avere scritto cose insensate, ma se tu sai allora è diverso..
No sinceramente poco mi importa della tua vita. Evidentemente non hai compreso il mio messaggio iniziale... Della tua superiorità non me ne faccio niente... mi interessano pareri sensati. Buon proseguimento
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"Viaggio per vedere non per viaggiare" In risposta al messaggio di ezio59 del 11/10/2020 alle 12:21:54Gli avevo dato una letta veloce e ho dato per scontato fosse pertinente, non occorre sottolineare " le sentenze bisogna saperle leggere" cercando di inacidire la la discussione..come se a te consigliassi una camomilla prima di scrivere..visti i parecchi commenti provocatori.
Le sentenze bisogna saperle leggere, questa non centra nulla con l'argomento di questo post.
In risposta al messaggio di ezio59 del 11/10/2020 alle 12:21:54Ciao ezio59
Le sentenze bisogna saperle leggere, questa non centra nulla con l'argomento di questo post.
In risposta al messaggio di korsara del 11/10/2020 alle 12:28:18Forse mi sono spiegato male e se lo hai letto come provocazione ti chiedo scusa. Intendevo dire che sia le leggi che le sentenze che fanno giurisprudenza bisogna saperle leggere in ogni particolare, ma anche le altre.
Gli avevo dato una letta veloce e ho dato per scontato fosse pertinente, non occorre sottolineare le sentenze bisogna saperle leggere cercando di inacidire la la discussione..come se a te consigliassi una camomilla prima di scrivere..visti i parecchi commenti provocatori. Stefano
Servo per Amikeco by IPA
"Viaggio per vedere non per viaggiare" In risposta al messaggio di salvatore del 11/10/2020 alle 12:24:25
Grazie Stefano. Sentenza esemplare quella del TAR della Calabria. Invito tutti a leggerla, visto che e' molto chiara. Apprezzabile la decisione del giudice di imputare le spese di giudizio alla parte soccombente, come dovrebbe essere di regola.
In risposta al messaggio di salvatore del 11/10/2020 alle 12:32:50Sarebbe perfetta per questo post se avesse parlato del cartello indicante la sola sosta per le automobili, ma non è così, tratta della revoca di una ordinanza illegittima per ripristinare lo stato precedente.
Ciao ezio59 Scusa, ma non ho capito il senso di questo intervento. Stiamo di parlando di sanzioni per sosta ai camper (o autocarvan, se preferisci). Quindi siamo in pieno argomento. Le sentenze bisogna saperle leggere Mi pare che quella del TAR della Calabria sia (stranamente, aggiungo io) chiarissima e quindi alla portata di tutti. Sempre secondo me.
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"Viaggio per vedere non per viaggiare" In risposta al messaggio di ezio59 del 11/10/2020 alle 12:35:09Ok..capito male io allora, chiedo venia.
Forse mi sono spiegato male e se lo hai letto come provocazione ti chiedo scusa. Intendevo dire che sia le leggi che le sentenze che fanno giurisprudenza bisogna saperle leggere in ogni particolare, ma anche le altre.
In risposta al messaggio di salvatore del 11/10/2020 alle 12:24:25È la stessa che ho postato io.
Grazie Stefano. Sentenza esemplare quella del TAR della Calabria. Invito tutti a leggerla, visto che e' molto chiara. Apprezzabile la decisione del giudice di imputare le spese di giudizio alla parte soccombente, come dovrebbe essere di regola.
In risposta al messaggio di korsara del 11/10/2020 alle 12:53:57Certo, Stefano
È la stessa che ho postato io. Stefano