Inserito il 24/11/2011 alle: 17:20:57
Scusate ma... questa circolare che ho già avuto modo di linkare in un post precedente voi come la interpretate?
Equipaggiamento invernale: regole operative in Italia ed in alcuni Stati confinanti
ultimo aggiornamento: 23/11/2011
ITALIA
Ai sensi dell’art. 6, comma 4 lettera e) del nuovo Codice della Strada, gli enti proprietari o gestori delle strade ed autostrade possono disporre con ordinanza l’obbligo per i veicoli di munirsi od avere a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio.
Con tale disposizione viene così permesso agli organi di polizia stradale, cui compete la verifica dell’osservanza delle ordinanze lungo le tratte stradali e nei periodi indicati dalle prescrizioni, di controllare la presenza a bordo del veicolo delle catene o la dotazione dei pneumatici invernali e, in caso di mancanza, di applicare la sanzione pecuniaria prevista, ovvero da 80 a 318 euro.
Si riportano le ordinanze relative al Veneto, al Trentino-Alto Adige, al Friuli-Venezia Giulia, alla Lombardia ed all’Emilia-Romagna.
In ogni caso, bisogna sempre tener conto anche dell’apposita segnaletica in funzione delle condizioni meteo.
AUSTRIA
Nel periodo 1° novembre-15 aprile è obbligatorio l’equipaggiamento invernale per tutti i veicoli.
In particolare, per i veicoli commerciali della classe N2 (massa complessiva a pieno carico tra più di 3,5 t. e non oltre le 12 t.) ed N3 (massa complessiva superiore a 12 t.), nonché autobus M2 ed M3, è obbligatorio essere dotati sull’asse motore di pneumatici da neve (quelli con marcatura “M+S”, o “M.S” o “M & S”) ed avere al seguito le catene da neve per almeno due ruote motrici (catene da montare solo se necessario ed in modo da non danneggiare il manto stradale).
Per i veicoli leggeri (autovetture ed autocarri fino a 3,5 t. di massa) è invece previsto che in presenza di neve, ghiaccio o fanghiglia di neve, essi potranno circolare solo con pneumatici da neve su tutte le ruote o con catene da neve montate sulle ruote motrici (catene da usare solo se il manto stradale risulta coperto di neve/ghiaccio senza provocare danni all’asfalto).
Il mancato rispetto di quanto sopra è sanzionato con una pena pecuniaria variabile, da euro 35 ad euro 5.000.
SLOVENIA
Dal 15 novembre al 15 marzo, obbligo di gomme da neve sull’asse motore o gomme estive con catene al seguito, con condizioni meteo invernali.
Vietato l’uso degli pneumatici chiodati.
GERMANIA
Per i veicoli leggeri, obbligo di gomme da neve su tutti gli assi in occasione di strada ghiacciata, strada innevata o con poltiglia di neve; gli pneumatici devono essere del tipo M+S oppure con il simbolo del fiocco di neve.
Per gli autocarri e gli autobus (categorie M2, M3, N2 e N3), l’obbligo degli pneumatici da neve riguarda solo gli assi motori.
La sanzione è di 40 euro per mancanza dei pneumatici adatti, che sale ad 80 euro se non viene rispettato l’ordine di proseguire.
REPUBBLICA SLOVACCA
Dal 15 novembre al 30 marzo, indipendentemente dalle condizioni atmosferiche, i veicoli di massa superiore a 3,5 t. devono essere equipaggiati degli pneumatici invernali.
Vietato l’uso degli pneumatici chiodati.
REPUBBLICA CECA
Dal 1° novembre al 30 marzo, per i veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t., obbligo degli pneumatici da neve sull'asse motore.
Per i veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t., obbligo degli pneumatici invernali su tutti gli assi.
Catene al seguito non obbligatorie, ma suggerite, per ottemperare all'obbligo di speciale segnaletica di montaggio delle stesse che può essere previsto in determinati tratti stradali.
Gli pneumatici invernali devono essere contraddistinti dalle sigle M+S, M.S. o M & S.; l'obbligo vale su tutta la rete stradale del Paese.
L'inottemperanza a tale obbligo è sanzionato con una multa da 1.500 fino a 2.500 corone ceche (da 61,50 euro a 102,50 euro).
SVIZZERA
Non c’è obbligo generalizzato di equipaggiamento invernale, ma è consigliato.
Obbligo di catene da neve sui tratti stradali appositamente indicati dalla segnaletica in loco.
Pneumatici chiodati ammessi dal 1° novembre al 30 aprile, su tutta la rete viaria, eccetto il tunnel del San Bernardino sull’autostrada A/13 e il tunnel del San Gottardo sull’autostrada A/2.