In risposta al messaggio di Armando del 02/05/2025 alle 17:43:11Allora sbagliai, il mio un Tramp di 7,30. Noi per la prima volta dopo 30 anni partiremo il 16.8 , che non e' il top. Secondo me non cambiera' niente , forse qualche duro intervento nei soliti posti oggetto di assembramenti, tipo Ammoudia, ed in tal caso a ragione. Quel che sara' da approfondire se ci sara' tolleranza con le soste presso le taverne. Personalmente prima mi rompo la testa e dopo la fascio!
Il mio è Van374, da 5.99 m Mi pare però che con le regole precedenti non fosse vietata la pura sosta (non mi riferisco al camping con tende, tavole ecc.) nei pressi delle spiagge. E conferma GR1961 che ci sarebbe un'ultimalegge del 2025, dopo quella del 2022. Come ho detto sopra, prima di fasciarmi la testa aspetterei comunque eventuali chiarimenti o riaggiustamenti, oltre al fatto che in Grecia talora la prassi applicativa delle regole esistenti è quello che è. Nel frattempo, a fine maggio saremo là.
In risposta al messaggio di GialloRosso1961 del 02/05/2025 alle 22:32:24Visto che sei riuscito a trovare e tradurre il nuovo articolo, riesci a trovare anche ll’articolo 34 del Codice della Strada (legge n. 2696/1999, G.U. A’ 57)?
Riporto la traduzione del par. 2 art. 27 della legge 5170/ 2025: Sono vietate l’installazione di tende e la sosta di roulotte rimorchiate, semirimorchiate e autocaravan in aree archeologiche, arenili, spiagge, marginidi foreste pubbliche e in generale in spazi pubblici, così come l’ospitalità gratuita oltre una roulotte da parte di privati, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 34 del Codice della Strada (legge n. 2696/1999, G.U. A’ 57). I trasgressori sono puniti con reclusione fino a tre (3) mesi o con l’applicazione della sanzione pecuniaria indicata nel comma seguente, salvo che non sia prevista una pena più grave da altra disposizione, e contemporaneamente viene ordinata dal tribunale la loro espulsione forzata. La procedura segue quanto previsto dagli articoli 417 e seguenti del Codice di Procedura Penale per l’istruttoria e il giudizio dei reati flagranti. I trasgressori sono puniti con una multa di trecento (300) euro per persona, per tenda o per mezzo di trasporto, che viene imposta dala violazione viene accertata da un agente della polizia o della guardia costiera e la sanzione viene riscossa secondo le disposizioni dell’articolo 104 del Codice della Strada. Nei controlli effettuati da squadre miste, la sanzione pecuniaria viene imposta dall’agente di polizia presente al momento del controllo. Durante la sosta dei veicoli sopra menzionati, ove essa sia consentita dal Codice della Strada, non è permessa l’occupazione di spazio oltre quello del veicolo stesso.
https://chng.it/6ccPYLG9sT
In risposta al messaggio di salvatore del 03/05/2025 alle 08:41:08In tantissimi stanno chiamando Spyros per chiedere dela possibilità di rimborso del biglietto. Chi ha prenotato con la formula early booking non ha diritto al rimborso se non quello degli oneri carburanti. Ho visto sul gruppo Facebook che qualcuno ha messo in vendita i biglietti. Attenzione perché, come quelli aerei, non sono trasferibili
Sara' interessante sapere quanto la nuova legge incidera' sul numero dei camper traghettati.
In risposta al messaggio di GialloRosso1961 del 02/05/2025 alle 13:42:32Ma questa legge si riferisce a tutti i mezzi x campeggio o solo alle roulotte ?
Non è questione di essere saggi ma, purtroppo, per oguno corretto come te c'è ne sono stati 3 che hanno fatto cose vergognose e credo che anche tu l propio perche rispettoso le abbia notate. Comunque , come scrittosopra, non credo sia questo solamente il motivo dell irrigidimento quanto una volontà di diversificare il modello di turismo. Comunque io in libera in grecia sono sempre andato, ultimamente scelgo strutture per motivi di comodità non per scelta ideologica e quando capita( capitava ) mi sono sempre fermato nel rispetto dei luoghi e della popolazione, come te. Però non posso far finta di non vedere che negli ultimi anni siamo quadruplicati e in alta stagione la situazione era evidentemente insostenibile.
In risposta al messaggio di Car del 03/05/2025 alle 17:16:54Tende , roulotte e autocaravan. Quindi tutti.
Ma questa legge si riferisce a tutti i mezzi x campeggio o solo alle roulotte ?
In risposta al messaggio di GialloRosso1961 del 02/05/2025 alle 22:32:24Tra l'altro l'assurdità di specificare situazioni particolari (aree archeologiche, arenili, spiagge, margini di foreste pubbliche) quando poi dici "in generale in spazi pubblici".
Riporto la traduzione del par. 2 art. 27 della legge 5170/ 2025: Sono vietate l’installazione di tende e la sosta di roulotte rimorchiate, semirimorchiate e autocaravan in aree archeologiche, arenili, spiagge, marginidi foreste pubbliche e in generale in spazi pubblici, così come l’ospitalità gratuita oltre una roulotte da parte di privati, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 34 del Codice della Strada (legge n. 2696/1999, G.U. A’ 57). I trasgressori sono puniti con reclusione fino a tre (3) mesi o con l’applicazione della sanzione pecuniaria indicata nel comma seguente, salvo che non sia prevista una pena più grave da altra disposizione, e contemporaneamente viene ordinata dal tribunale la loro espulsione forzata. La procedura segue quanto previsto dagli articoli 417 e seguenti del Codice di Procedura Penale per l’istruttoria e il giudizio dei reati flagranti. I trasgressori sono puniti con una multa di trecento (300) euro per persona, per tenda o per mezzo di trasporto, che viene imposta dala violazione viene accertata da un agente della polizia o della guardia costiera e la sanzione viene riscossa secondo le disposizioni dell’articolo 104 del Codice della Strada. Nei controlli effettuati da squadre miste, la sanzione pecuniaria viene imposta dall’agente di polizia presente al momento del controllo. Durante la sosta dei veicoli sopra menzionati, ove essa sia consentita dal Codice della Strada, non è permessa l’occupazione di spazio oltre quello del veicolo stesso.
https://www.kodiko.gr/nomothesi...
In risposta al messaggio di salvatore del 02/05/2025 alle 18:32:31Diciamo che la Grecia si è stufata della qualunque, camper piazzati senza regole per settimane con scarichi fatti nei cespugli di notte.
La Grecia era rimasto uno dei pochi paesi dove era consentita la sosta libera. Per quanto leggo (la mia ultima esperienza diretta risale a qualche anno fa), negli ultimi anni e' stato preso d' assalto dai camperisti amanti- diciamo cosi' - della sosta libera. Mi riferisco ovviamente a coloro che si sistemano per lunghi periodi nei posti piu' belli. Sicuramente hanno influito i divieti della Croazia e del Portogallo. E sicuramente ha influito l' arrivo massiccio di camper (e non solo), di paesi dell' est che possono arrivare via terra, quindi in maniera relativamente semplice. Se non ci saranno novita' e se quindi le nuove norme verranno applicate come annunciato, andare in Grecia oggi e' un rischio. Anche perche', come detto, i campeggi sono pochi e sara' impossibile trovare posto, almeno in alta stagione.
In risposta al messaggio di bazylothis del 02/05/2025 alle 19:40:38
Allora sbagliai, il mio un Tramp di 7,30. Noi per la prima volta dopo 30 anni partiremo il 16.8 , che non e' il top. Secondo me non cambiera' niente , forse qualche duro intervento nei soliti posti oggetto di assembramenti,tipo Ammoudia, ed in tal caso a ragione. Quel che sara' da approfondire se ci sara' tolleranza con le soste presso le taverne. Personalmente prima mi rompo la testa e dopo la fascio!
In risposta al messaggio di Coros del 05/05/2025 alle 07:59:27Nella mia immensa ignoranza giuridica mi viene da pensare che alla luce di questo articolo del codice e della nuova legge, basti mettere un cartello con "divieto di sosta e fermata ai camper per i prossimi xx Km" e a quel punto il poliziotto di turno è obbligato a fare il suo lavoro.
Ma scusate, qualcuno si è preoccupato di leggere quel articolo 34 del CDS Greco ? Li mando il link originale alla gazzetta greca: Perché alzare un polverone così alto sul nulla. Qui sotto avete la traduzione. Si puòparcheggiare ovunque non sia proibito.L'inizio è questo: Articolo 34 Fermata e parcheggio Come modificato dall'articolo 17 della Legge 4784/2021 in vigore dal 16/3/2021 Vedi lo stato di avanzamento dell'articolo 1. La sosta e la sosta sono consentite se non costituiscono pericolo o ostacolo alla circolazione e se non sono presenti segnali o divieti specifici. Come modificato dall'articolo 17 della Legge 4784/2021 in vigore dal 16/3/2021 Vedi lo sviluppo del paragrafo 2. È vietato fermare o parcheggiare un veicolo: a) sugli attraversamenti pedonali o ciclabili e ad una distanza inferiore a cinque (5) metri da essi, b) a distanza inferiore a dodici (12) metri dalle fermate degli autobus urbani, interurbani, elettrici e dei tram, c) agli ingressi e alle uscite degli incroci e ad una distanza inferiore a dieci (10) metri dall'estensione immaginaria della linea di confine verticale più vicina della carreggiata, d) sulle linee ferroviarie o tranviarie o nelle immediate vicinanze delle stesse, in modo da ostacolare la circolazione dei veicoli ferroviari o tranviari, e) sui marciapiedi, sulle piazze, sulle banchine pedonali e sulle piste ciclabili, salvo che su di essi sia consentita la sosta con apposita segnaletica, f) sopra e sotto i ponti, a meno che non vi siano appositi spazi di parcheggio, g) in prossimità e sulle curve di variazione della pendenza longitudinale delle strade (spine) e sulle curve con visibilità insufficiente per il sorpasso, h) sulle carreggiate divise in due corsie di marcia e se la larghezza residua della corsia tra il veicolo e la linea di divieto di sorpasso è inferiore a tre (3) metri, i) a una distanza inferiore a venti (20) metri dai semafori e a dodici (12) metri dai segnali di stop obbligatorio (STOP), nonché in una posizione in cui il veicolo ostruisca la visuale degli utenti della strada dai segnali e dai semafori, j) ad una distanza di cinque (5) metri dall'intersezione delle linee stradali o delle loro estensioni immaginarie, k) sulle isole di sicurezza e sulle isole di separazione, l) sulle autostrade e sulle superstrade, ad eccezione delle aree di parcheggio, che sono delimitate dalla segnaletica, m) nelle corsie di accelerazione e decelerazione, n) nelle gallerie segnalate da apposita segnaletica, salvo nelle zone specificamente indicate a tal fine, o) su una strada ausiliaria segnalata, destinata ai veicoli lenti, p) in un luogo in cui sia presente una rampa per l'attraversamento delle persone con disabilità e/o una guida per i non vedenti e ad una distanza inferiore a 0,50 m. da entrambi i lati, q) nei parcheggi riservati ai veicoli delle persone con disabilità, r) nei parcheggi riservati esclusivamente al veicolo specifico di una persona con disabilità. Come modificato dall'articolo 17 della Legge 4784/2021 in vigore dal 16/3/2021 Vedi lo sviluppo del paragrafo 3. È vietato parcheggiare un veicolo sulla carreggiata e: a) ad una distanza inferiore a quindici (15) metri prima e dopo i passaggi a livello, b) davanti all'ingresso e all'uscita dei veicoli su una strada privata e di fronte ad essa, quando la strada è stretta e l'ingresso e l'uscita dei veicoli da essa sono ostruiti, c) in una posizione che impedisca ad un veicolo normalmente parcheggiato di uscire dallo spazio in cui è parcheggiato, d) se la parte rimanente libera della strada non è sufficiente per la circolazione dei veicoli, e) accanto ad un altro veicolo, in sosta o in sosta, salvo diversa indicazione da apposita segnaletica. In via eccezionale, le biciclette a due ruote, i ciclomotori e i motocicli senza sidecar, nonché gli E.P.H.O., possono parcheggiare uno accanto all'altro in doppia fila, g) ad una distanza inferiore a cinque (5) metri prima e dopo le stazioni dei vigili del fuoco, h) prima di salire e scendere dal mezzo adibito al trasporto dei pazienti da e per gli ospedali, le cliniche ed i posti di pronto soccorso in genere, i) se impedisce l'uso dei parcheggi opportunamente segnalati, j) nelle aree di parcheggio riservate alle autovetture pubbliche (TAXI), k) agli ingressi e alle uscite dei percorsi pedonali e su di essi, l) sulla carreggiata centrale delle strade a tre corsie, nonché fuori dai centri abitati, sulle carreggiate delle strade contrassegnate con apposita segnaletica come strade con precedenza. Come modificato dall'articolo 17 della Legge 4784/2021 in vigore dal 16/3/2021 Vedi lo sviluppo del paragrafo 3A. In particolare la fermata e la sosta degli EPH0. è vietato circolare all'interno delle aree residenziali, dei porti e delle zone terrestri dei porti: a) sugli attraversamenti pedonali o ciclabili e ad una distanza inferiore a cinque (5) metri da essi, b) a distanza inferiore a dodici (12) metri dalle fermate degli autobus urbani, interurbani, elettrici e dei tram, c) agli ingressi e alle uscite degli incroci e ad una distanza inferiore a dieci (10) metri dall'estensione immaginaria della linea di confine verticale più vicina della carreggiata, d) sulle linee ferroviarie o tranviarie o nelle immediate vicinanze di esse, in modo da impedire.... A me sembra un normale CdS come il nostro. Si può parcheggiare ovunque sia permesso dal CdS. Non si può campeggiare in libera nessuna parte. Le sanzioni sembrano più indirizzate ai privati che lavorano al nero. La reclusione di 3 mesi è per chi si rifiuta di pagare la multa, come per molte altre disposizioni in Grecia. Lo stesso accade se vi fermano per eccesso di velocità e non volete pagare la multa immediatamente. Poi, se si va a campeggiare davanti al Partenone, qualche sassata è il minimo che ci si può aspettare. Al terzo camper che mi rompe davanti a casa, che scarica i WC in acqua o nel fiume, che lascia l'immondizia e i preservativi per terra, ci andrei anch'io a lanciarli due sassi di notte.
In risposta al messaggio di Coros del 05/05/2025 alle 07:59:27Quindi le solite cose di uno stato civile, recuperare un po di sommerso fiscale, ed evitare certe esagerazioni e comportamenti incivili, di possessori di camper.
Ma scusate, qualcuno si è preoccupato di leggere quel articolo 34 del CDS Greco ? Li mando il link originale alla gazzetta greca: Perché alzare un polverone così alto sul nulla. Qui sotto avete la traduzione. Si puòparcheggiare ovunque non sia proibito.L'inizio è questo: Articolo 34 Fermata e parcheggio Come modificato dall'articolo 17 della Legge 4784/2021 in vigore dal 16/3/2021 Vedi lo stato di avanzamento dell'articolo 1. La sosta e la sosta sono consentite se non costituiscono pericolo o ostacolo alla circolazione e se non sono presenti segnali o divieti specifici. Come modificato dall'articolo 17 della Legge 4784/2021 in vigore dal 16/3/2021 Vedi lo sviluppo del paragrafo 2. È vietato fermare o parcheggiare un veicolo: a) sugli attraversamenti pedonali o ciclabili e ad una distanza inferiore a cinque (5) metri da essi, b) a distanza inferiore a dodici (12) metri dalle fermate degli autobus urbani, interurbani, elettrici e dei tram, c) agli ingressi e alle uscite degli incroci e ad una distanza inferiore a dieci (10) metri dall'estensione immaginaria della linea di confine verticale più vicina della carreggiata, d) sulle linee ferroviarie o tranviarie o nelle immediate vicinanze delle stesse, in modo da ostacolare la circolazione dei veicoli ferroviari o tranviari, e) sui marciapiedi, sulle piazze, sulle banchine pedonali e sulle piste ciclabili, salvo che su di essi sia consentita la sosta con apposita segnaletica, f) sopra e sotto i ponti, a meno che non vi siano appositi spazi di parcheggio, g) in prossimità e sulle curve di variazione della pendenza longitudinale delle strade (spine) e sulle curve con visibilità insufficiente per il sorpasso, h) sulle carreggiate divise in due corsie di marcia e se la larghezza residua della corsia tra il veicolo e la linea di divieto di sorpasso è inferiore a tre (3) metri, i) a una distanza inferiore a venti (20) metri dai semafori e a dodici (12) metri dai segnali di stop obbligatorio (STOP), nonché in una posizione in cui il veicolo ostruisca la visuale degli utenti della strada dai segnali e dai semafori, j) ad una distanza di cinque (5) metri dall'intersezione delle linee stradali o delle loro estensioni immaginarie, k) sulle isole di sicurezza e sulle isole di separazione, l) sulle autostrade e sulle superstrade, ad eccezione delle aree di parcheggio, che sono delimitate dalla segnaletica, m) nelle corsie di accelerazione e decelerazione, n) nelle gallerie segnalate da apposita segnaletica, salvo nelle zone specificamente indicate a tal fine, o) su una strada ausiliaria segnalata, destinata ai veicoli lenti, p) in un luogo in cui sia presente una rampa per l'attraversamento delle persone con disabilità e/o una guida per i non vedenti e ad una distanza inferiore a 0,50 m. da entrambi i lati, q) nei parcheggi riservati ai veicoli delle persone con disabilità, r) nei parcheggi riservati esclusivamente al veicolo specifico di una persona con disabilità. Come modificato dall'articolo 17 della Legge 4784/2021 in vigore dal 16/3/2021 Vedi lo sviluppo del paragrafo 3. È vietato parcheggiare un veicolo sulla carreggiata e: a) ad una distanza inferiore a quindici (15) metri prima e dopo i passaggi a livello, b) davanti all'ingresso e all'uscita dei veicoli su una strada privata e di fronte ad essa, quando la strada è stretta e l'ingresso e l'uscita dei veicoli da essa sono ostruiti, c) in una posizione che impedisca ad un veicolo normalmente parcheggiato di uscire dallo spazio in cui è parcheggiato, d) se la parte rimanente libera della strada non è sufficiente per la circolazione dei veicoli, e) accanto ad un altro veicolo, in sosta o in sosta, salvo diversa indicazione da apposita segnaletica. In via eccezionale, le biciclette a due ruote, i ciclomotori e i motocicli senza sidecar, nonché gli E.P.H.O., possono parcheggiare uno accanto all'altro in doppia fila, g) ad una distanza inferiore a cinque (5) metri prima e dopo le stazioni dei vigili del fuoco, h) prima di salire e scendere dal mezzo adibito al trasporto dei pazienti da e per gli ospedali, le cliniche ed i posti di pronto soccorso in genere, i) se impedisce l'uso dei parcheggi opportunamente segnalati, j) nelle aree di parcheggio riservate alle autovetture pubbliche (TAXI), k) agli ingressi e alle uscite dei percorsi pedonali e su di essi, l) sulla carreggiata centrale delle strade a tre corsie, nonché fuori dai centri abitati, sulle carreggiate delle strade contrassegnate con apposita segnaletica come strade con precedenza. Come modificato dall'articolo 17 della Legge 4784/2021 in vigore dal 16/3/2021 Vedi lo sviluppo del paragrafo 3A. In particolare la fermata e la sosta degli EPH0. è vietato circolare all'interno delle aree residenziali, dei porti e delle zone terrestri dei porti: a) sugli attraversamenti pedonali o ciclabili e ad una distanza inferiore a cinque (5) metri da essi, b) a distanza inferiore a dodici (12) metri dalle fermate degli autobus urbani, interurbani, elettrici e dei tram, c) agli ingressi e alle uscite degli incroci e ad una distanza inferiore a dieci (10) metri dall'estensione immaginaria della linea di confine verticale più vicina della carreggiata, d) sulle linee ferroviarie o tranviarie o nelle immediate vicinanze di esse, in modo da impedire.... A me sembra un normale CdS come il nostro. Si può parcheggiare ovunque sia permesso dal CdS. Non si può campeggiare in libera nessuna parte. Le sanzioni sembrano più indirizzate ai privati che lavorano al nero. La reclusione di 3 mesi è per chi si rifiuta di pagare la multa, come per molte altre disposizioni in Grecia. Lo stesso accade se vi fermano per eccesso di velocità e non volete pagare la multa immediatamente. Poi, se si va a campeggiare davanti al Partenone, qualche sassata è il minimo che ci si può aspettare. Al terzo camper che mi rompe davanti a casa, che scarica i WC in acqua o nel fiume, che lascia l'immondizia e i preservativi per terra, ci andrei anch'io a lanciarli due sassi di notte.
In risposta al messaggio di Coros del 05/05/2025 alle 10:53:44Ti ringrazio per il tuo personale apprezzamento.
@beppeg : Ottimo intervento, mi piace. Questa cosa succede un po' in tutti i campi. Si vogliono i soldi dei turisti, ma possibilmente senza i turisti. E che buona parte dei camperisti è cafona e sgradevole, è pure questovero, almeno nei comportamenti. Il mio intervento sopra di prima voleva solo fare un po' di chiarezza. Di fatto le associazioni camperisti si sono alzati sul piede di guerra per una semplice precisazione o stretta sul settore e che mi sento di condividere, almeno nelle idee e non proprio nei modi. Scavando un po', il governo greco si è consultato con l'organo interessato, ovvero l'associazione dei campeggi e che ovviamente non aveva nulla da eccepire. Suppongo la loro lobby abbia pure scritto il testo che poi è stato votato. Tuttavia, si sta facendo leva e polverone su una interpretazione (volutamente?) errata della legge. Lo spauracchio che non si può più parcheggiare nemmeno nei parcheggi pubblici o per strada o anche solo per andare a prendere il pane è totalmente falso. Non credo proprio che di giorno, al supermercato, ci siano pattuglie della polizia dedite a multare ed arrestare camperisti sprovveduti. Tuttavia, non posso che simpatizzare con la popolazione locale che si trova spiagge, laghi e aree pubbliche perennemente occupate da orde di camperisti che passano l'estate in pianta stabile o quasi, magari alla stregua degli zingari, pardon, popolazioni nomadi. Mia personale opinione, che in Grecia non cambierà nulla, salvo che ora la polizia avrà più potere di mettere ordine nelle situazioni più critiche. Cosa che andava ed andrebbe fatte non solo in Greciia, ma anche in molti altri paesi.
In risposta al messaggio di Coros del 05/05/2025 alle 07:59:27Grazie... qualche intervento più su avevo chiesto proprio di quello perché non lo trovato.
Ma scusate, qualcuno si è preoccupato di leggere quel articolo 34 del CDS Greco ? Li mando il link originale alla gazzetta greca: Perché alzare un polverone così alto sul nulla. Qui sotto avete la traduzione. Si puòparcheggiare ovunque non sia proibito.L'inizio è questo: Articolo 34 Fermata e parcheggio Come modificato dall'articolo 17 della Legge 4784/2021 in vigore dal 16/3/2021 Vedi lo stato di avanzamento dell'articolo 1. La sosta e la sosta sono consentite se non costituiscono pericolo o ostacolo alla circolazione e se non sono presenti segnali o divieti specifici. Come modificato dall'articolo 17 della Legge 4784/2021 in vigore dal 16/3/2021 Vedi lo sviluppo del paragrafo 2. È vietato fermare o parcheggiare un veicolo: a) sugli attraversamenti pedonali o ciclabili e ad una distanza inferiore a cinque (5) metri da essi, b) a distanza inferiore a dodici (12) metri dalle fermate degli autobus urbani, interurbani, elettrici e dei tram, c) agli ingressi e alle uscite degli incroci e ad una distanza inferiore a dieci (10) metri dall'estensione immaginaria della linea di confine verticale più vicina della carreggiata, d) sulle linee ferroviarie o tranviarie o nelle immediate vicinanze delle stesse, in modo da ostacolare la circolazione dei veicoli ferroviari o tranviari, e) sui marciapiedi, sulle piazze, sulle banchine pedonali e sulle piste ciclabili, salvo che su di essi sia consentita la sosta con apposita segnaletica, f) sopra e sotto i ponti, a meno che non vi siano appositi spazi di parcheggio, g) in prossimità e sulle curve di variazione della pendenza longitudinale delle strade (spine) e sulle curve con visibilità insufficiente per il sorpasso, h) sulle carreggiate divise in due corsie di marcia e se la larghezza residua della corsia tra il veicolo e la linea di divieto di sorpasso è inferiore a tre (3) metri, i) a una distanza inferiore a venti (20) metri dai semafori e a dodici (12) metri dai segnali di stop obbligatorio (STOP), nonché in una posizione in cui il veicolo ostruisca la visuale degli utenti della strada dai segnali e dai semafori, j) ad una distanza di cinque (5) metri dall'intersezione delle linee stradali o delle loro estensioni immaginarie, k) sulle isole di sicurezza e sulle isole di separazione, l) sulle autostrade e sulle superstrade, ad eccezione delle aree di parcheggio, che sono delimitate dalla segnaletica, m) nelle corsie di accelerazione e decelerazione, n) nelle gallerie segnalate da apposita segnaletica, salvo nelle zone specificamente indicate a tal fine, o) su una strada ausiliaria segnalata, destinata ai veicoli lenti, p) in un luogo in cui sia presente una rampa per l'attraversamento delle persone con disabilità e/o una guida per i non vedenti e ad una distanza inferiore a 0,50 m. da entrambi i lati, q) nei parcheggi riservati ai veicoli delle persone con disabilità, r) nei parcheggi riservati esclusivamente al veicolo specifico di una persona con disabilità. Come modificato dall'articolo 17 della Legge 4784/2021 in vigore dal 16/3/2021 Vedi lo sviluppo del paragrafo 3. È vietato parcheggiare un veicolo sulla carreggiata e: a) ad una distanza inferiore a quindici (15) metri prima e dopo i passaggi a livello, b) davanti all'ingresso e all'uscita dei veicoli su una strada privata e di fronte ad essa, quando la strada è stretta e l'ingresso e l'uscita dei veicoli da essa sono ostruiti, c) in una posizione che impedisca ad un veicolo normalmente parcheggiato di uscire dallo spazio in cui è parcheggiato, d) se la parte rimanente libera della strada non è sufficiente per la circolazione dei veicoli, e) accanto ad un altro veicolo, in sosta o in sosta, salvo diversa indicazione da apposita segnaletica. In via eccezionale, le biciclette a due ruote, i ciclomotori e i motocicli senza sidecar, nonché gli E.P.H.O., possono parcheggiare uno accanto all'altro in doppia fila, g) ad una distanza inferiore a cinque (5) metri prima e dopo le stazioni dei vigili del fuoco, h) prima di salire e scendere dal mezzo adibito al trasporto dei pazienti da e per gli ospedali, le cliniche ed i posti di pronto soccorso in genere, i) se impedisce l'uso dei parcheggi opportunamente segnalati, j) nelle aree di parcheggio riservate alle autovetture pubbliche (TAXI), k) agli ingressi e alle uscite dei percorsi pedonali e su di essi, l) sulla carreggiata centrale delle strade a tre corsie, nonché fuori dai centri abitati, sulle carreggiate delle strade contrassegnate con apposita segnaletica come strade con precedenza. Come modificato dall'articolo 17 della Legge 4784/2021 in vigore dal 16/3/2021 Vedi lo sviluppo del paragrafo 3A. In particolare la fermata e la sosta degli EPH0. è vietato circolare all'interno delle aree residenziali, dei porti e delle zone terrestri dei porti: a) sugli attraversamenti pedonali o ciclabili e ad una distanza inferiore a cinque (5) metri da essi, b) a distanza inferiore a dodici (12) metri dalle fermate degli autobus urbani, interurbani, elettrici e dei tram, c) agli ingressi e alle uscite degli incroci e ad una distanza inferiore a dieci (10) metri dall'estensione immaginaria della linea di confine verticale più vicina della carreggiata, d) sulle linee ferroviarie o tranviarie o nelle immediate vicinanze di esse, in modo da impedire.... A me sembra un normale CdS come il nostro. Si può parcheggiare ovunque sia permesso dal CdS. Non si può campeggiare in libera nessuna parte. Le sanzioni sembrano più indirizzate ai privati che lavorano al nero. La reclusione di 3 mesi è per chi si rifiuta di pagare la multa, come per molte altre disposizioni in Grecia. Lo stesso accade se vi fermano per eccesso di velocità e non volete pagare la multa immediatamente. Poi, se si va a campeggiare davanti al Partenone, qualche sassata è il minimo che ci si può aspettare. Al terzo camper che mi rompe davanti a casa, che scarica i WC in acqua o nel fiume, che lascia l'immondizia e i preservativi per terra, ci andrei anch'io a lanciarli due sassi di notte.
In risposta al messaggio di giorgioste del 05/05/2025 alle 13:23:08Buona sera
Grazie... qualche intervento più su avevo chiesto proprio di quello perché non lo trovato. Anche a me sembrava strano. Probabilmente quando dicono che non si può parcheggiare nelle aree archeologiche (che era una dellecose che mi preoccupava di più, volendo programmare un viaggio turistico/culturale e non solo spiaggifero) intendono dire dentro, e non nel relativo parcheggio. Il problema potrebbe essere però esserci nella sosta occasionale in zone dove non ci sono aree attrezzate o campeggi... la sensazione è che prima in qualche modo ci si poteva arrangiare, ora sarà più critica... ma se l'idea è quella di scoraggiare gli stanziali in libera, la proposta ci sta tutta.